XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 806




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adeguamento dei trattamenti
pensionistici indiretti).

        1. L'importo annuo previsto dalla tabella G annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di lire 113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di ulteriori lire 113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. Gli importi annui previsti dalla tabella N annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono modificati per gli anni 2002 e 2003 secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge.
        3. L'importo annuo dalle tabelle M e S annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono aumentati, rispettivamente, di lire 120.000 a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di lire 120.000 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        4. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 in favore dei soggetti di cui alle citate tabelle G, N, M e S non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.


Art. 2.

(Norme di coordinamento e integrative).

        1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza è presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata oltre l'anno ma entro i termini di cui all'articolo 100 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.
        2. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, è abrogato.
        3. All'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Qualora il pensionato, dopo la soppressione del trattamento di cui all'undicesimo comma, venga a possedere nuovamente un reddito inferiore a quello minimo previsto delle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, può chiedere il ripristino del trattamento sospeso, previa verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti al momento della concessione originaria della pensione o dell'assegno".

        4. All'articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236, le parole: "in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse.
        5. Il quarto comma dell'articolo 105 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

        "La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri, uno dei quali assume funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido o il congiunto del caduto o il congiunto del pensionato. Tale partecipazione è obbligatoria sia che la pronuncia della commissione si riferisca alla dipendenza di infermità o della morte dell'interessato da fatto di guerra, sia che si riferisca alla valutazione dell'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato".


Art. 3.

(Scala di equivalenza tra categorie
e percentuali).

        1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o regolamentare disciplini una fattispecie e attribuisca benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le lesioni e le infermità di cui alle tabelle A e B annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si applica la seguente scala di equivalenza:

                a) prima categoria: 100 per cento d'invalidità;

                b) seconda categoria: 90-99 per cento d'invalidità;

                c) terza categoria: 80-89 per cento d'invalidità;

                d) quarta categoria: 70-79 per cento d'invalidità;

                e) quinta categoria: 60-69 per cento d'invalidità;

                f) sesta categoria: 50-59 per cento d'invalidità;

                g) settima categoria: 40-49 per cento d'invalidità;

                h) ottava categoria: 30-39 per cento d'invalidità;
                i) lesioni ed infermità che danno diritto ad una indennità per una volta tanto: 20-29 per cento d'invalidità.

        2. La documentazione rilasciata dagli organi competenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alle invalidità che danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di qualsiasi ente pubblico.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 17.360 milioni per il 2002 e lire 42.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 2)


Modifiche alla tabella N annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni.


... (omissis) ...



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