XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 806
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Adeguamento dei trattamenti
pensionistici indiretti).
1. L'importo annuo previsto dalla tabella G annessa al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di lire
113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di ulteriori lire
113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
2. Gli importi annui previsti dalla tabella N annessa al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono
modificati per gli anni 2002 e 2003 secondo quanto previsto
dall'allegato 1 alla presente legge.
3. L'importo annuo dalle tabelle M e S annesse al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono aumentati,
rispettivamente, di lire 120.000 a decorrere dal 1^ gennaio
2002 e di lire 120.000 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
4. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai
sensi dei commi 1 e 2 in favore dei soggetti di cui alle
citate tabelle G, N, M e S non si applica, nell'anno di
rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui
all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.
342.
Art. 2.
(Norme di coordinamento e integrative).
1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previo parere favorevole della
Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da
causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a
liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata
al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno
successivo alla morte del dante causa se l'istanza è
presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno
del mese successivo alla data di presentazione della domanda
se questa è presentata oltre l'anno ma entro i termini di cui
all'articolo 100 del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.
2. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, è
abrogato.
3. All'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora il pensionato, dopo la soppressione del
trattamento di cui all'undicesimo comma, venga a possedere
nuovamente un reddito inferiore a quello minimo previsto delle
vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei
trattamenti economici di guerra, può chiedere il ripristino
del trattamento sospeso, previa verifica da parte
dell'Amministrazione della sussistenza degli altri requisiti
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti al momento
della concessione originaria della pensione o
dell'assegno".
4. All'articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236, le
parole: "in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse.
5. Il quarto comma dell'articolo 105 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"La commissione si pronuncia con l'intervento di tre
membri, uno dei quali assume funzione di presidente. Di essa
deve sempre far parte uno dei medici civili designati
dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene
l'invalido o il congiunto del caduto o il congiunto del
pensionato. Tale partecipazione è obbligatoria sia che la
pronuncia della commissione si riferisca alla dipendenza di
infermità o della morte dell'interessato da fatto di guerra,
sia che si riferisca alla valutazione dell'inabilità a
proficuo lavoro dell'interessato".
Art. 3.
(Scala di equivalenza tra categorie
e percentuali).
1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o
regolamentare disciplini una fattispecie e attribuisca
benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo
familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale
d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le lesioni
e le infermità di cui alle tabelle A e B annesse al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si applica
la seguente scala di equivalenza:
a) prima categoria: 100 per cento d'invalidità;
b) seconda categoria: 90-99 per cento
d'invalidità;
c) terza categoria: 80-89 per cento
d'invalidità;
d) quarta categoria: 70-79 per cento
d'invalidità;
e) quinta categoria: 60-69 per cento
d'invalidità;
f) sesta categoria: 50-59 per cento
d'invalidità;
g) settima categoria: 40-49 per cento
d'invalidità;
h) ottava categoria: 30-39 per cento
d'invalidità;
i) lesioni ed infermità che danno diritto ad una
indennità per una volta tanto: 20-29 per cento
d'invalidità.
2. La documentazione rilasciata dagli organi competenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ordine alle invalidità che danno titolo alla
pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a
tutti gli effetti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei confronti dello Stato, delle regioni, dei comuni
e di qualsiasi ente pubblico.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 26.000 milioni per l'anno 2002 e a lire
50.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 17.360
milioni per il 2002 e lire 42.000 milioni per il 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a
lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il
2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 2)
Modifiche alla tabella N annessa al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni.
... (omissis) ...