XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 798




        Onorevoli Colleghi! - L'attività mineraria in Italia è stata, per la prima volta, regolamentata con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".
        Tale regio decreto, tuttora in vigore - considerato, peraltro, il testo fondamentale a cui fare riferimento in ordine alla legislazione mineraria - è stato successivamente modificato: prima con la legge 7 novembre 1941, n. 1360, recante "Classificazione delle sostanze minerali", poi con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, recante "Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio".
        Con la legge n. 1360 del 1941 le lavorazioni delle sostanze minerali sono state suddivise in due categorie: miniere e cave. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955 i minerali di prima categoria (miniere) sono stati suddivisi in minerali d'interesse nazionale, la cui competenza è rimasta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e minerali d'interesse locale, la cui competenza tecnico-amministrativa è stata delegata agli uffici periferici dello Stato (ingegneri capo dei distretti minerari e prefetti).
        Le sostanze minerali d'interesse locale in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955 sono: grafite, sali alcanini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino, e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 c., pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche, nonché le acque minerali e termali.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le competenze in materia di cave, acque minerali e termali. Per le suddette materie, quasi tutte le regioni hanno provveduto a legiferare nel rispetto della salvaguardia ambientale nonché del buon governo dei giacimenti e, per le acque minerali e termali in particolare, per salvaguardare nel tempo la riproducibilità della risorsa.
        La maggiore sensibilità ambientale non consente più di ritenere immodificabile la legislazione mineraria statale concepita, circa settanta anni fa, per uno sfruttamento intensivo dei minerali allo stato solido. Inoltre, l'aver ritenuto da una parte della stessa amministrazione statale non più strategici i minerali di interesse locale, induce a proporre una modifica del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1433. Ciò, in quanto quasi tutti i minerali in argomento generano gli stessi problemi delle cave e hanno gli stessi impatti sia a livello socio-economico che paesaggistico e territoriale.
        E' da rilevare anche che l'attuale disciplina delle miniere opera al di sopra della volontà dell'ente locale, contrariamente a quanto previsto dalle legislazioni regionali in materia di cave.
        Inoltre, la contemporanea presenza nella stessa area delle cave e delle miniere d'interesse locale ha prodotto, in alcuni casi, la sovrapposizione del regime concessorio di miniera con quello autorizzativo di cava, con conflitti normativi e di controllo sulle coltivazioni.
        Non appare, quindi, più sostenibile che i minerali d'interesse locale, simili ai minerali di cava, siano soggetti ad una legislatura che sottrae alla regione e all'ente locale la gestione del proprio territorio e trascura l'esigenza di tutela paesaggistico-ambientale che le relative coltivazioni troppo spesso sollevano.
        Per quanto riguarda, invece, le acque minerali e termali la modifica dell'articolo 25 del regio decreto n. 1433 del 1927 viene proposta in analogia a quanto già legiferato dallo Stato in ordine alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (legge 11 gennaio 1957, n. 6).
        Infatti, mentre appare giustificabile il pagamento del diritto proporzionale annuo in rapporto alla superficie interessata dalle concessioni minerarie di sostanza allo stato solido, in quanto la potenzialità del giacimento nonché la quantità di materiale estraibile sono, in qualche modo, direttamente connessi all'area interessata dalla concessione, lo stesso criterio non è applicabile per l'estrazione delle acque minerali e termali, i cui giacimenti per la loro stessa natura rilevano immediatamente per la portata di acqua emunta ed utilizzabile in rapporto ad esigenze di salvaguardia e riproducibilità della risorsa.
        Da tale presupposto traggono origine le presenti modifiche le quali prevedono la determinazione, per tutto il territorio nazionale, sia del diritto annuo da versare alle regioni, in relazione ai quantitativi di acqua emunta e non più alla estensione delle concessioni, sia della tassa che ogni concessionario deve versare ai comuni, il cui territorio è interessato dalla presenza di acqua data in concessione.
        Proprio i comuni, infatti, in quanto interessati dalla presenza di acqua minerale o termale, sono da considerarsi i soggetti che devono compartecipare sia al beneficio della risorsa esistente nel territorio sia al recupero degli oneri derivanti dagli scarichi nelle pubbliche fognature, previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
        La presente proposto di legge, all'articolo 1, declassifica le sostanze minerali d'interesse locale dalla prima categoria (miniere) alla seconda (cave) e all'articolo 2 modifica il diritto proporzionale annuo (canone), rapportandolo alla quantità di acqua emunta; essa, se approvata, permetterà alle regioni di regolamentare la materia in argomento nel rispetto della salvaguardia del territorio, e garantirà l'uniformità degli oneri economici in subiecta materia su tutto il territorio nazionale.




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