XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 798
Onorevoli Colleghi! - L'attività mineraria in Italia è
stata, per la prima volta, regolamentata con il regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno".
Tale regio decreto, tuttora in vigore - considerato,
peraltro, il testo fondamentale a cui fare riferimento in
ordine alla legislazione mineraria - è stato successivamente
modificato: prima con la legge 7 novembre 1941, n. 1360,
recante "Classificazione delle sostanze minerali", poi con il
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
620, recante "Decentramento dei servizi del Ministero
dell'industria e commercio".
Con la legge n. 1360 del 1941 le lavorazioni delle
sostanze minerali sono state suddivise in due categorie:
miniere e cave. Con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 620 del 1955 i minerali di prima categoria (miniere) sono
stati suddivisi in minerali d'interesse nazionale, la cui
competenza è rimasta al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e minerali d'interesse locale,
la cui competenza tecnico-amministrativa è stata delegata agli
uffici periferici dello Stato (ingegneri capo dei distretti
minerari e prefetti).
Le sostanze minerali d'interesse locale in base al decreto
del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955 sono: grafite,
sali alcanini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati,
caolino, e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana
e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore
a 1630 c., pietre preziose, granati, corindone, bauxite,
leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio,
talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche, nonché
le acque minerali e termali.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 117 della
Costituzione, con il decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 2, sono state trasferite alle regioni a
statuto ordinario le competenze in materia di cave, acque
minerali e termali. Per le suddette materie, quasi tutte le
regioni hanno provveduto a legiferare nel rispetto della
salvaguardia ambientale nonché del buon governo dei giacimenti
e, per le acque minerali e termali in particolare, per
salvaguardare nel tempo la riproducibilità della risorsa.
La maggiore sensibilità ambientale non consente più di
ritenere immodificabile la legislazione mineraria statale
concepita, circa settanta anni fa, per uno sfruttamento
intensivo dei minerali allo stato solido. Inoltre, l'aver
ritenuto da una parte della stessa amministrazione statale non
più strategici i minerali di interesse locale, induce a
proporre una modifica del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1433. Ciò, in quanto quasi tutti i minerali in argomento
generano gli stessi problemi delle cave e hanno gli stessi
impatti sia a livello socio-economico che paesaggistico e
territoriale.
E' da rilevare anche che l'attuale disciplina delle
miniere opera al di sopra della volontà dell'ente locale,
contrariamente a quanto previsto dalle legislazioni regionali
in materia di cave.
Inoltre, la contemporanea presenza nella stessa area delle
cave e delle miniere d'interesse locale ha prodotto, in alcuni
casi, la sovrapposizione del regime concessorio di miniera con
quello autorizzativo di cava, con conflitti normativi e di
controllo sulle coltivazioni.
Non appare, quindi, più sostenibile che i minerali
d'interesse locale, simili ai minerali di cava, siano soggetti
ad una legislatura che sottrae alla regione e all'ente locale
la gestione del proprio territorio e trascura l'esigenza di
tutela paesaggistico-ambientale che le relative coltivazioni
troppo spesso sollevano.
Per quanto riguarda, invece, le acque minerali e termali
la modifica dell'articolo 25 del regio decreto n. 1433 del
1927 viene proposta in analogia a quanto già legiferato dallo
Stato in ordine alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi (legge 11 gennaio 1957, n. 6).
Infatti, mentre appare giustificabile il pagamento del
diritto proporzionale annuo in rapporto alla superficie
interessata dalle concessioni minerarie di sostanza allo stato
solido, in quanto la potenzialità del giacimento nonché la
quantità di materiale estraibile sono, in qualche modo,
direttamente connessi all'area interessata dalla concessione,
lo stesso criterio non è applicabile per l'estrazione delle
acque minerali e termali, i cui giacimenti per la loro stessa
natura rilevano immediatamente per la portata di acqua emunta
ed utilizzabile in rapporto ad esigenze di salvaguardia e
riproducibilità della risorsa.
Da tale presupposto traggono origine le presenti modifiche
le quali prevedono la determinazione, per tutto il territorio
nazionale, sia del diritto annuo da versare alle regioni, in
relazione ai quantitativi di acqua emunta e non più alla
estensione delle concessioni, sia della tassa che ogni
concessionario deve versare ai comuni, il cui territorio è
interessato dalla presenza di acqua data in concessione.
Proprio i comuni, infatti, in quanto interessati dalla
presenza di acqua minerale o termale, sono da considerarsi i
soggetti che devono compartecipare sia al beneficio della
risorsa esistente nel territorio sia al recupero degli oneri
derivanti dagli scarichi nelle pubbliche fognature, previsti
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La presente proposto di legge, all'articolo 1,
declassifica le sostanze minerali d'interesse locale dalla
prima categoria (miniere) alla seconda (cave) e all'articolo 2
modifica il diritto proporzionale annuo (canone),
rapportandolo alla quantità di acqua emunta; essa, se
approvata, permetterà alle regioni di regolamentare la materia
in argomento nel rispetto della salvaguardia del territorio, e
garantirà l'uniformità degli oneri economici in subiecta
materia su tutto il territorio nazionale.