XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 798
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le sostanze minerali di interesse locale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
620, sono classificate di seconda categoria ed appartengono ai
materiali di cava di cui all'articolo 2 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. L'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il titolare di concessione dei
minerali individuati dall'articolo 2, secondo comma, con
esclusione delle acque minerali e termali, è tenuto a pagare
annualmente allo Stato un diritto proporzionale per ogni
ettaro di superficie compreso entro i limiti della
concessione, in una misura da definire annualmente con
apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
2. Il titolare di concessione di acque minerali e
termali è tenuto a pagare annualmente, alla regione competente
per territorio, il diritto proporzionale di lire 100 al metro
cubo di acqua emunta, nonché una tassa di lire 100 al metro
cubo di acqua emunta al comune o ai comuni in modo
proporzionale alla rispettiva estensione territoriale coperta
alla concessione.
3. La tassa da versare ai comuni di cui al comma 2 è
comprensiva della tassa sugli scarichi nelle pubbliche
fognature conseguente alla utilizzazione delle acque soggetto
della concessione".
Art. 3.
1. I titolari di concessioni minerarie per minerali di
interesse locale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono, a pena di decadenza,
presentare domanda di continuazione dei lavori di coltivazione
secondo le norme in materia di cave alle singole regioni.
2. In attesa delle decisioni sulle domande di cui al comma
1 i lavori continuano nel rispetto delle concessioni minerarie
in atto.
3. I permessi di ricerca, per materiali di interesse
locale, restano validi fino alla loro scadenza. Qualora le
ricerche diano esito positivo in ordine alla esistenza e
coltivabilità del giacimento, il titolare può presentare
domanda di cava secondo le disposizioni regionali vigenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a
decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.