XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 798




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le sostanze minerali di interesse locale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono classificate di seconda categoria ed appartengono ai materiali di cava di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. L'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dal seguente:

        "Art. 25. - 1. Il titolare di concessione dei minerali individuati dall'articolo 2, secondo comma, con esclusione delle acque minerali e termali, è tenuto a pagare annualmente allo Stato un diritto proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione, in una misura da definire annualmente con apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
            2. Il titolare di concessione di acque minerali e termali è tenuto a pagare annualmente, alla regione competente per territorio, il diritto proporzionale di lire 100 al metro cubo di acqua emunta, nonché una tassa di lire 100 al metro cubo di acqua emunta al comune o ai comuni in modo proporzionale alla rispettiva estensione territoriale coperta alla concessione.
            3. La tassa da versare ai comuni di cui al comma 2 è comprensiva della tassa sugli scarichi nelle pubbliche fognature conseguente alla utilizzazione delle acque soggetto della concessione".

Art. 3.

        1. I titolari di concessioni minerarie per minerali di interesse locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono, a pena di decadenza, presentare domanda di continuazione dei lavori di coltivazione secondo le norme in materia di cave alle singole regioni.
        2. In attesa delle decisioni sulle domande di cui al comma 1 i lavori continuano nel rispetto delle concessioni minerarie in atto.
        3. I permessi di ricerca, per materiali di interesse locale, restano validi fino alla loro scadenza. Qualora le ricerche diano esito positivo in ordine alla esistenza e coltivabilità del giacimento, il titolare può presentare domanda di cava secondo le disposizioni regionali vigenti.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



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