XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 797
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata allo snellimento dell'attività amministrativa in
materia di edilizia e urbanistica.
L'esigenza di un intervento normativo è originata anche
dall'imminente varo del testo unico dell'edilizia orientato a
capovolgere la logica attualmente vigente, sottoponendo alla
concessione edilizia solo le opere espressamente indicate
dalla legge, mentre tutte le altre sono ammesse alla procedura
della dichiarazione di inizio attività.
Si tratta di un'impostazione orientata alla
semplificazione delle procedure amministrative cui sono
sottoposti gli interventi edilizi; analoga impostazione è
quella perseguita dalla proposta di legge che affida piena
autonomia alle regioni nell'individuazione della disciplina
dei titoli abilitativi.
L'articolo 1 della presente proposta di legge è infatti la
sintesi delle suesposte considerazioni.
Si riconosce al legislatore regionale l'autonomia
nell'individuazione degli interventi da subordinare a denuncia
di inizio attività in alternativa alla richiesta della
concessione, fermo restando l'obbligo di corresponsione del
contributo concessorio.
Al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che
l'irregolarità della denuncia di inizio attività soggiace al
regime sanzionatorio penale nei casi previsti dalla vigente
legislazione. L'intervento posto in essere a seguito di
denuncia di inizio di attività irregolare per contrasto con la
disciplina urbanistico-edilizia comunale è altresì sottoposto
alle usuali sanzioni amministrative (comma 2 dell'articolo
1).
La disposizione contenuta nell'articolo 2 si rende
necessaria, infine, per stabilire che la competenza in materia
di approvazione dei piani urbanistici attuativi spetta alla
giunta comunale nei casi in cui essi siano conformi alle
previsioni del piano regolatore generale.