XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 797




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata allo snellimento dell'attività amministrativa in materia di edilizia e urbanistica.
        L'esigenza di un intervento normativo è originata anche dall'imminente varo del testo unico dell'edilizia orientato a capovolgere la logica attualmente vigente, sottoponendo alla concessione edilizia solo le opere espressamente indicate dalla legge, mentre tutte le altre sono ammesse alla procedura della dichiarazione di inizio attività.
        Si tratta di un'impostazione orientata alla semplificazione delle procedure amministrative cui sono sottoposti gli interventi edilizi; analoga impostazione è quella perseguita dalla proposta di legge che affida piena autonomia alle regioni nell'individuazione della disciplina dei titoli abilitativi.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge è infatti la sintesi delle suesposte considerazioni.
        Si riconosce al legislatore regionale l'autonomia nell'individuazione degli interventi da subordinare a denuncia di inizio attività in alternativa alla richiesta della concessione, fermo restando l'obbligo di corresponsione del contributo concessorio.
        Al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che l'irregolarità della denuncia di inizio attività soggiace al regime sanzionatorio penale nei casi previsti dalla vigente legislazione. L'intervento posto in essere a seguito di denuncia di inizio di attività irregolare per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia comunale è altresì sottoposto alle usuali sanzioni amministrative (comma 2 dell'articolo 1).
        La disposizione contenuta nell'articolo 2 si rende necessaria, infine, per stabilire che la competenza in materia di approvazione dei piani urbanistici attuativi spetta alla giunta comunale nei casi in cui essi siano conformi alle previsioni del piano regolatore generale.




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