XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 797
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Denuncia di inizio attività).
1. Le regioni possono individuare con legge ulteriori
interventi sottoposti alla denuncia di inizio attività in
alternativa alla richiesta di concessione edilizia. Resta
fermo l'obbligo del pagamento del contributo concessorio di
cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. La denuncia di inizio attività relativa agli interventi
individuati con legge regionale di cui al comma 1, in
contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, è priva di
efficacia. Trovano applicazione le sanzioni penali e
amministrative previste dagli articoli 15 e 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per i casi di
assenza di concessione edilizia e difformità totale dalla
stessa, salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 5
ottobre 1993, n. 398, e successive modificazioni, anche oltre
il termine ivi previsto.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 48 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
"3-bis. E' altresì di competenza della giunta
comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi
conformi al piano regolatore generale".