XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 797




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Denuncia di inizio attività).

        1. Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi sottoposti alla denuncia di inizio attività in alternativa alla richiesta di concessione edilizia. Resta fermo l'obbligo del pagamento del contributo concessorio di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
        2. La denuncia di inizio attività relativa agli interventi individuati con legge regionale di cui al comma 1, in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, è priva di efficacia. Trovano applicazione le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per i casi di assenza di concessione edilizia e difformità totale dalla stessa, salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 398, e successive modificazioni, anche oltre il termine ivi previsto.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 48 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. E' altresì di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi al piano regolatore generale".



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