XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 792
Onorevoli Colleghi! - L'abolizione di ogni imposta
sulla prima casa è obiettivo condiviso da molte forze
politiche. Nella legge finanziaria per il 2001, il Governo ha
inserito la completa esenzione della prima casa dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche. In realtà, si tratta di una
misura che favorisce in particolare i redditi più alti, in
quanto si rivolge a tutti gli alloggi con rendita catastale
superiore a 180 milioni di lire, già esente dal pagamento
dell'IRPEF.
Il valore catastale medio degli alloggi di categoria
catastale A2 (civile abitazione), la categoria più alta tra
gli alloggi non di lusso, è inferiore ai 180 milioni di lire.
Quindi, la misura della completa esenzione dall'IRPEF sulla
prima casa avvantaggia solo marginalmente i proprietari di
case non di lusso, nelle quali solitamente risiedono soggetti
con redditi medi e bassi.
Sarebbe stato preferibile, quindi, intervenire escludendo
dall'esenzione dall'IRPEF le abitazioni di lusso, destinando
le minori spese ad alleggerire l'altra imposta sulle
abitazioni che pesa in modo rilevante sui proprietari di prima
casa, ovvero l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Intervenire, quindi, per eliminare il peso dell'ICI sulla
prima casa per le abitazioni non di lusso significa agire
nella direzione dell'equità sociale e della redistribuzione
del reddito a favore delle fasce più deboli. Con la presente
proposta di legge si propone di non fare più pagare l'ICI
sulle abitazioni non di lusso adibite ad abitazione
principale.
Non si tratta di una proposta demagogica, in quanto
l'ammontare dell'ICI sulla prima casa rappresenta solo il 20
per cento dell'intero introito dell'ICI. Nella proposta di
legge, inoltre, non si penalizzano i comuni ma si interviene
per compensare il minore gettito dell'ICI sulla prima casa da
un lato attraverso maggiori trasferimenti dello Stato,
dall'altro dando la possibilità ai comuni di elevare in modo
drastico l'ICI sulle case sfitte.
In dettaglio, la proposta di legge, costituita da un unico
articolo, prevede:
al comma 1 l'esenzione dal pagamento dell'ICI in
relazione all'unità immobiliare non di lusso adibita ad
abitazione principale;
al comma 2 la possibilità per i comuni di elevare l'ICI
sulle abitazioni sfitte da oltre dodici mesi, sulle aree
fabbricabili e sui fabbricati diversi da abitazioni;
al comma 3, il meccanismo con il quale lo Stato
interviene a sostegno dei comuni nel caso si determinano
minori introiti;
al comma 4, che i proprietari di alloggi locati, secondo
quanto previsto dal canale contrattuale concordato, possano
portare in detrazione dal reddito imponibile l'ICI pagata in
relazione ai citati alloggi, portando a copertura di tale
misura la soppressione della detrazione fiscale forfettaria
del 15 per cento per i proprietari che intendono locare gli
alloggi a libero mercato (comma 6). Si favorisce, in tale
senso, l'abbassamento dei canoni di locazione;
ai commi 5 e 6, infine, le norme per la copertura
finanziaria.