XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 792
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2002, le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione
delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. A decorrere dal periodo di imposta 2002, l'aliquota
dell'ICI, in relazione agli alloggi che risultano da dodici
mesi non locati, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili,
può essere elevata dai comuni fino al 10 per mille. Nei comuni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, tale aliquota può
essere elevata fino al 14 per mille. L'aliquota dell'ICI sulle
aree fabbricabili e sugli altri fabbricati diversi da
abitazioni, con superficie superiore a 150 metri quadrati può
essere elevata fino al 10 per mille.
3. Qualora i comuni, dopo avere applicato l'aliquota
massima prevista per gli alloggi non locati e per le aree
fabbricabili e altri fabbricati diversi dalle abitazioni con
superficie superiore a 150 metri quadri, abbiano in relazione
a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo un gettito
complessivo inferiore a quello dell'anno 2001, la differenza è
ripianata attraverso appositi trasferimenti da parte dello
Stato, da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno successivo
a quello cui l'imposta si riferisce.
4. A decorrere dal periodo d'imposta 2002, i proprietari
di unità immobiliari che stipulano o rinnovano contratti di
locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono detrarre dal reddito imponibile
l'ICI relativamente all'unità immobiliare locata.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, mediante
l'istituzione di una apposita unità previsionale di base con
dotazione da stabilire annualmente in sede di legge
finanziaria.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si
provvede mediante la soppressione, a decorrere dal periodo
d'imposta 2002, della riduzione forfettaria del 15 per cento
di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, relativa ai proprietari, che stipulano o
rinnovano i contratti di locazione di cui al comma 1
dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.