XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 790




      Onorevoli Colleghi! - L'attuazione della cosiddetta "legge Galasso", decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, ha messo a nudo tutta una serie di problemi oggettivi di interpretazione e di applicazione della sua normativa, che sono stati in parte affrontati con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico". Restano però insoluti ancora molti problemi, quale, ad esempio, l'urgenza della mancata approvazione a tutt'oggi di una serie di piani territoriali paesistici, che sarebbe dovuta avvenire invece entro il 1986 e che offre l'occasione giusta per operare un nuovo riesame attraverso una specifica legge nazionale che disciplini l'intera materia della tutela paesistica.
          Dallo studio dei diversi problemi della tutela paesistica sono derivate risposte che hanno suggerito di non apportare modifiche ed integrazioni direttamente alle norme del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, confluite nel citato testo unico, ma di redigere una proposta di legge organica per disciplinare con una "normativa quadro" l'intera materia. L'esigenza di redigere una "normativa quadro" è scaturita anzitutto da una serie di osservazioni riguardo allo strumento di pianificazione adottato, ed alla differenza poi che esiste tra le modalità di pianificare da una parte i cosiddetti "vincoli diffusi" e dall'altra i vincoli paesistici imposti invece con provvedimento specifico.


Osservazioni sullo strumento di pianificazione adottato.

        L'articolo 149 del testo unico prevede due distinti strumenti di pianificazione paesistica:

            1) i piani territoriali paesistici (PTP);

            2) i piani urbanistico-territoriali con particolare attenzione ai valori paesistici ed ambientali.

        I due strumenti non sono equivalenti e vanno pertanto analizzati separatamente.
            Piani territoriali paesistici. Il primo strumento è adottato ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera m), del testo unico, e degli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985.
        Per quanto riguarda i "beni diffusi", lo strumento dei piani paesistici consente soltanto una pianificazione "puntuale", che si distribuisce conseguentemente a "macchia di leopardo" sul territorio, senza i caratteri della continuità e della omogeneità dei territori contermini ad essi: solo le aree vincolate con decreti ministeriali e/o delibere regionali presentano una continuità ed una omogeneità all'interno delle rispettive perimetrazioni.
            Piani urbanistico-territoriali. Il secondo strumento ha valenza di piano territoriale di coordinamento (PTC) e viene pertanto adottato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge urbanistica n. 1150 del 1942: come tale esso è riferito ai subambiti territoriali predefiniti con cui ogni regione ha eventualmente ritenuto di suddividere l'intero territorio regionale e ricomprende quindi al suo interno, oltre ai due tipi di aree vincolate ricordate, anche le aree di interconnessione non soggette a vincolo alcuno, ma sottoposte ugualmente a pianificazione paesistico-ambientale.
        Il testo unico dà dunque facoltà alle regioni di scegliere e di adottare uno dei due strumenti di pianificazione.
        Riguardo alla scelta possibile tra lo strumento paesistico e quello urbanistico, alcune regioni (tra cui la regione Lazio) hanno messo in atto un metodo di pianificazione mista, perchè nella "forma" hanno adottato dei PTP che hanno però esteso nella sostanza agli stessi subambiti territoriali omogenei già definiti per i PTC (di cui la regione Lazio dal 1982 aveva avviato la redazione) e che ricomprendono pertanto al loro interno vaste aree non soggette ad alcun vincolo paesistico ai sensi della normativa vigente in materia. La scelta operata ha così creato confusioni sul piano operativo ed ha determinato problemi di interpretazione riguardo alla "cogenza" o meno delle norme di attuazione dei PTP, che è necessariamente circoscritta alle sole aree perimetrate con vincolo ed a quelle identificate ai sensi del testo unico.
        L'adozione di piani paesistici estesi agli ambiti più vasti dei PTC ha comunque determinato e continua a determinare problemi di omogeneità e di coerenza in sede di pianificazione, a cui può essere data soluzione implicita con lo stesso "metodo" che si sarebbe dovuto seguire per la pianificazione delle aree continue ed omogenee vincolate con decreti ministeriali e/o delibere regionali, di cui si dirà in seguito. Prima è necessario mettere in risalto le differenze sostanziali che esistono tra la pianificazione dei vincoli diffusi ope legis e quella dei vincoli imposti invece con specifici provvedimenti, per rilevarne poi le modalità di un coordinamento ed una integrazione tra loro, ai fini di una necessaria ed uniforme unificazione, nonchè la possibile estensione anche a tutti gli ambiti non ulteriormente vincolati.
        Analizziamo separatamente i due diversi tipi di pianificazione, che sono sostanzialmente riferiti da una parte alla tutela dei beni individui e dall'altra alla tutela dei paesaggi.
Osservazioni sulla pianificazione dei beni diffusi.

        L'elenco riportato all'articolo 146 del testo unico è riferito tanto a beni a se stanti quanto ad aree o zone che, pur nella specificità della loro categoria, ricomprendono o possono ricomprendere al loro interno uno o più degli altri beni a se stanti: è il caso sicuramente dei parchi e delle riserve (che possono ricomprendere corsi d'acqua, boschi, fiumi, zone umide e zone di interesse archeologico), dei territori superiori sia ai 1.600 che ai 1.200 metri sul livello del mare (che possono ricomprendere boschi e foreste, laghi, corsi d'acqua, eccetera), delle aree gravate da uso civico (che possono ricomprendere boschi, corsi d'acqua, eccetera), dei vulcani (che possono essere più o meno boscati), delle zone umide (pur esse più o meno boscate), ma anche talora delle coste marine (se presentano foci di fiumi) e dei laghi e degli stessi corsi d'acqua (che possono essere boscati) e delle zone di interesse archeologico (che se estese possono ricomprendere anche boschi o corsi d'acqua).
        La sovrapposizione di uno o più vincoli ope legis all'interno di una stessa categoria di beni comporta risposte coordinate in termini di pianificazione paesistica e di definizione della relativa normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, che invece non sempre c'è stata nei PTP fin qui adottati.
        Va ricordato che in generale la pianificazione paesistica si deve concretizzare con la individuazione di "zone di rispetto", così come prescritte dall'articolo 23 del regolamento per l'applicazione della legge n. 1497 del 1939, di cui al regio decreto n. 1357 del 1940, e, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico, applicabile fino all'emazione del regolamento previsto dal medesimo articolo.
        Per applicare correttamente tali "zone di rispetto", ed evitare confusioni in caso di sovrapposizione di uno o più vincoli ope legis, è opportuno differenziare preliminarmente la pianificazione specifica dei beni individui a se stanti da quella di ambito più vasto, procedendo quindi dal particolare al generale: si dovrebbe cioè partire prima dai beni individui a se stanti e passare subito dopo a quelli con vincoli sovrapposti, fissando contestualmente soluzioni e scelte coordinate e non difformi fra loro.
        Una volta individuati dunque sugli elaborati grafici i singoli beni in assoluto a se stanti (coste marine, laghi, corsi d'acqua pubblici, boschi e foreste, zone d'interesse archeologico, zone gravate da usi civici, vulcani e zone umide) e stabilite per ognuno di essi le "zone di rispetto" e le relative normative d'uso e di valorizzazione ambientale, la pianificazione dovrebbe prendere in esame i beni diffusi relativi ad aree o zone ricomprendenti eventualmente anche i suddetti beni a se stanti, dando risposte pianificatorie in termini di sommatoria delle normative nel caso di beni separati (come ad esempio un bosco ed un torrente interni ad una zona gravata da uso civico) oppure di sovrapposizione delle normative medesime (nel caso ad esempio di un bosco interno alla "zona di rispetto" della costa dei mari o dei laghi), dettando comunque una normativa generale d'uso per ognuno di tali beni diffusi e fissando come regola che quando si verifichi la sovrapposizione di vincoli, in caso di contrasto o di difformità delle loro relative prescrizioni, debba prevalere sempre la norma più restrittiva.
        Tutta la casistica elencata è riferita a beni diffusi per la cui tutela la pianificazione prevede semplicemente l'individuazione dei vincoli ope legis tramite "zone di rispetto" (che si identificano con i relativi perimetri) e la definizione della corrispondente normativa d'uso al loro interno: fa eccezione la categoria relativa ai parchi ed alle riserve naturali, entro i cui perimetri sono per lo più ricompresi non solo quasi tutti gli altri beni diffusi vincolati ope legis, ma anche aree non interessate da essi.
        Per la pianificazione paesistica di questa particolare categoria è necessaria una "zonizzazione" più vasta che ricomprende anche le "zone di rispetto" (singolarmente distinte e separate, oppure sovrapposte) degli altri beni individui diffusi e la cui normativa - oltre a ribadire la regola della prescrizione più restrittiva in caso di difformità o di contrasto con quelle dei singoli beni a se stanti eventualmente in essa ricompresi - deve coordinarsi con la normativa dei piani di assetto dei parchi: il vincolo imposto ope legis per i parchi e le riserve è pressochè corrispondente a quello emesso con specifico provvedimento ministeriale e/o regionale per ambiti territoriali più vasti, non ulteriormente definiti come categoria, al di là delle loro caratteristiche di "bellezze naturali e panoramiche" o di "zone di interesse archeologico", per cui le osservazioni relative ad esso, ed ai problemi della "zonizzazione" occorrente per pianificarne la tutela, sono fatte nel successivo paragrafo.


Osservazioni sulla pianificazione delle aree vincolate con specifico provvedimento.

        Le aree sottoposte a vincolo mediante decreti ministeriali e/o delibere regionali riguardano ambiti territoriali più o meno vasti, che ricomprendono al loro interno uno o più beni diffusi e richiedono pertanto una pianificazione diversa da quella adottata a tutela dei vincoli imposti ope legis.
        Per tali motivi sarebbe opportuno distinguere dai beni diffusi i territori vincolati con specifici provvedimenti, chiamando ed individuando questi ultimi come "sub-ambiti di pianificazione paesistica" (SAPP).
        All'interno di tali subambiti la pianificazione deve comunque rispettare sempre i criteri dettati per essa dall'articolo 23 del citato regolamento, di cui al regio decreto n. 1357 del 1940, che, come già detto, impone l'applicazione di "zone di rispetto": tali zone di rispetto non possono però essere uguali a quelle individuate per i singoli beni diffusi, perchè in funzione di esse la pianificazione andrà comunque articolata in diversi livelli o gradi di tutela, che si possono e si devono applicare con l'uso di una "zonizzazione" proporzionale al maggiore o minore grado di antropizzazione del territorio.
        Questa diversa "zonizzazione" è riconducibile alle seguenti quattro zone di tutela:

            1) tutela integrale;

            2) tutela orientata;

            3) tutela paesaggistica;

            4) tutela limitata.

        Negli elaborati grafici dei PTP le quattro zone di tutela citate sono di dimensioni molto più grandi e si sovrappongono in genere alle zone di rispetto individuate e definite per ognuno dei beni diffusi elencati all'articolo 146 del testo unico; così, ad esempio, la fascia dei 150 metri da ogni sponda dei corsi d'acqua pubblici coincide per lo più anche con la zona di tutela integrale, estesa caso mai oltre i 150 metri se c'è presenza di bosco o necessità di proteggere un maggiore bacino di esondazione. Qualora questo non avvenga e le normative corrispondenti alle "zone di rispetto" dei beni diffusi da una parte ed alle "zone di tutela" dei territori vincolati dall'altra risultino difformi e in contrasto fra loro, deve prevalere sempre la norma più restrittiva. Come caso particolare, nel rapporto-confronto tra "zone di rispetto" e "zone di tutela", deve essere precisata e definita (ai fini della pianificazione) la differenza sostanziale che esiste tra le "zone di interesse archeologico" vincolate ope legis e quelle assoggettate invece con specifico decreto ministeriale al vincolo di cui all'articolo 146, comma 1, lettera m), del testo unico, mentre le prime sono riferite per lo più a beni puntiformi (nel caso del singolo rudere) areali (nel caso di un complesso monumentale) o lineari (nel caso di antichi percorsi archeologici), le seconde riguardano invece "comprensori" e "sistemi archeologici" di estensione territoriale ben più vasta, che non può essere certamente tutelata con una generalizzata "zona di rispetto" estesa all'intero perimetro.
        Le "zone d'interesse archeologico" individuate dai decreti ministeriali devono essere quindi pianificate con "zone di tutela" opportune ed appropriate, che per lo più sono di tutela orientata e/o integrale (in quest'ultimo caso sovrapposta o comunque comprensiva delle "zone di rispetto" dei singoli beni).
        La normativa d'uso relativa ad ognuna delle quattro "zone di tutela" stabilisce ad ogni modo soprattutto il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili (cioè il grado di trasformazione in superficie), le altezze degli edifici (e quindi l'impatto ambientale dei volumi edilizi), il rispetto delle visuali panoramiche, eccetera, secondo quanto prescritto dal citato regolamento emanato nel 1940: per coerenza, tale "metodo" può e deve essere estensibile quindi anche alla pianificazione dei territori non vincolati, ma ricompresi non solo nei PTP adottati dalle regioni, ma anche nei PTC in sede di approvazione, per una equilibrata ed uniforme pianificazione di tutto il territorio regionale. In tale modo si sarebbe in grado di disciplinare:

                a) gli interventi urbanistici e territoriali in stretta connessione con la valorizzazione e con l'uso ottimale delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali dell'intera regione, e non soltanto di una sua parte;

                b) la tutela paesistica con una destinazione a zona agricola e con una normativa generale uniforme e coerente (non soggetta come tale né all'obbligo di esproprio né a risarcimento alcuno) alla quale dovranno essere adeguati tutti gli strumenti urbanistici comunali.

        Una pianificazione urbanistico-territoriale, con particolare attenzione a tutti i valori paesistici ed ambientali, indipendentemente dalla presenza o meno di vincoli imposti con specifici provvedimenti, consentirebbe di evitare i problemi che sono invece legati allo strumento dei piani paesistici, specie per quanto riguarda la necessità di doverli aggiornare in caso di imposizione di nuovi vincoli, perché la "cogenza" urbanistica di uno strumento equiparato a PTC esteso a tutto il territorio regionale assicura automaticamente la tutela di un eventuale nuovo vincolo, fino al punto di renderne forse inutile l'imposizione con specifico decreto e/o delibera regionale.
        Per un PTC le componenti ambientali e paesistiche devono essere considerate punti fermi ed irrinunciabili (o "invarianti" o "certezze"), ivi comprese le aree agricole e con esse la normativa generale di tutela paesaggistica.
        Le aree agricole sono infatti ricomprese per lo più anche tra i beni elencati all'articolo 146 del testo unico, come i parchi e le riserve naturali, i territori superiori sia ai 1.600 che ai 1.200 metri, le zone di uso civico e gli stessi corsi d'acqua pubblici, relativamente alle loro sponde: quand'anche così non fosse, le zone agricole costituiscono quasi sempre la maggior parte dei territori sottoposti a "dichiarazioni di notevole interesse pubblico" e come tali vincolati con specifici provvedimenti, che devono essere quindi tutelati con una pianificazione mirata al controllo ed al rispetto delle visuali e dell'impatto ambientale, perseguibili soprattutto attraverso il giusto rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili prescritto dall'articolo 23 del citato regolamento, di cui al regio decreto n. 1357 del 1940.
        Non è altresì accettabile come "giustificazione" che le aree agricole si possono far rientrare nelle zone di tutela orientata, perchè queste ultime sono riferite ad aree caratterizzate dalla presenza di beni di particolare interesse naturalistico e/o storico, culturale e paesaggistico, che sono meritevoli di conservazione e che quindi impedirebbero fortemente le attività agro-silvo-pastorali.
        Un caso a sè è quello costituito dai parchi e dalle riserve naturali: prima di entrare nel merito della pianificazione di tale vincolo, è necessario soffermarsi un attimo a considerare da quale momento scatti la vigenza del vincolo medesimo, perchè uno specifico problema di interpretazione è sorto circa l'estensione o meno di tale vincolo anche alle aree protette non ancora istituite, ma solo provvisoriamente perimetrate.
        Dal testo dell'articolo 146 del testo unico, così come redatto, non si capisce se i parchi e le riserve di cui parla la lettera f) del comma 1 debbano essere riferiti esclusivamente ad aree protette già istituite. L'articolo 146 del testo unico riproduce, quasi alla lettera, l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e successive modificazioni, e pertanto ripropone i medesimi problemi. Alla lacuna lasciata dal citato decreto del Presidente della Repubblica aveva dato risposta la III sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 438 del 19 gennaio 1994, aveva sancito che la norma è applicabile non solo ai parchi nazionali esistenti, ma anche a quelli in itinere: in precedenza una circolare del Ministero dell'ambiente del 4 dicembre 1992 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992), benchè riferita al parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, aveva già chiarito in modo esauriente e generalizzato che la perimetrazione di un'area protetta, ancorchè provvisoria, equivale ad una dichiarazione di notevole interesse pubblico ed assoggetta automaticamente il territorio provvisoriamente perimetrato al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e successive modificazioni.
        Sul piano del "metodo" l'importanza di stabilire la presenza o meno del vincolo riguarda la "cogenza paesistica" o meno delle prescrizioni dei piani paesistici e quindi una tutela anche preventiva delle aree protette, fin dalla loro perimetrazione provvisoria: lo stesso discorso non vale invece se si approva un piano urbanistico-territoriale, perchè la "cogenza urbanistica" in tale caso è estesa all'intero PTC territoriale della regione.
        Sempre sul piano del "metodo", dal momento che anche nel caso di un'area protetta già istituita, ma per la quale non si è ancora approvato il relativo piano di assetto, la tutela deve nel frattempo essere assicurata dalle misure di salvaguardia stabilite nella legge regionale istitutiva del parco, che per lo più fanno riferimento anche e soprattutto alle prescrizioni dei piani paesistici; un problema ulteriore è quello di fissare un coordinamento di questi ultimi con il futuro piano di assetto: la questione si sposta così dal piano del "metodo" a quello del "merito".
        Sul piano del "merito", quello cioè del "tipo" di pianificazione che andrebbe adottata per le aree protette, nell'un caso come nell'altro tanto il piano paesistico quanto il piano urbanistico dovrebbero in teoria contenere una attenzione maggiore ai valori paesistici ed ambientali: ma nella pratica gli ambiti territoriali scelti per essere destinati a diventare aree protette hanno di per sè maggiori valori paesistici ed ambientali, per cui non c'è bisogno nella sostanza di una maggiore attenzione, ma semplicemente di una pianificazione attenta e correttamente applicata a seconda della valenza delle diverse parti del territorio.
        Riguardo al coordinamento e ad una eventuale corrispondenza tra piani paesistici e piani di assetto, va precisato anzitutto che tanto l'articolo 10 quanto l'articolo 25 della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991) stabiliscono che il "piano per il parco" ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione di qualsiasi livello: il piano di assetto di un parco è dunque uno strumento sovraordinato tanto ai piani paesistici quanto ai piani urbanistico-territoriali.
          Non sarebbe pertanto accettabile una "normativa quadro" che subordinasse di fatto il piano di assetto al piano paesistico, obbligandolo a recepire integralmente le norme di tutela stabilite dal piano paesistico medesimo.
        Il "piano per il parco", così come previsto dall'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, deve suddividere il territorio dell'area protetta in base al diverso grado di protezione, prevedendo le seguenti quattro zone:

            1) zone di riserva integrale;

            2) zone di riserva orientata;
            3) zone di protezione;

            4) zone di promozione economica e sociale.

        Un confronto tra queste quattro zone, con la relativa disciplina così come prevista in generale dalla legge n. 394 del 1991, e le quattro "zone di tutela" dei piani paesistici consente di registrare una sostanziale equivalenza tra le prime tre prescritte per i parchi, che sono in pratica corrispondenti alle zone di tutela rispettivamente integrale, orientata o paesaggistica, con la differenza che le "aree di riserva" individuate nei parchi dai piani di assetto sono più omogenee e vaste delle "zone di tutela integrale" e delle "zone di tutela orientata", individuate invece dai piani paesistici, mentre le "zone di protezione" e le "zone di tutela paesaggistica" si possono considerare paritetiche, dal momento che entrambe disciplinano le zone agricole.
        Una differenza ancora maggiore c'è invece tra le "zone di promozione economica e sociale" e le "zone di tutela limitata" perché mentre nelle prime possono essere consentite dal piano di assetto solo attività compatibili con le finalità del parco, nelle seconde sono spesso autorizzate dal piano paesistico prescrizioni analoghe a quelle fissate dagli strumenti urbanistici, che non sempre risultano compatibili in un'area protetta.
        Se ne trae la conclusione che sul piano del "metodo" possono continuare ad essere adottate ugualmente le quattro "zone di tutela" previste in generale per tutti i piani paesistici, mentre sul piano del "merito" va sicuramente posta una maggiore attenzione alle singole zone, con particolare riguardo più per quelle di "tutela limitata" che per quelle di "tutela integrale" o di "tutela orientata", da prevedere ad ogni modo in misura possibilmente più omogenea ed estesa.
        L'importanza di approvare piani paesistici con "zone di tutela limitata" interne alle aree protette, che siano particolarmente attente alle loro finalità, vale soprattutto per i parchi provvisoriamente perimetrati e non ancora istituiti e serve a garantirne una effettiva e preventiva tutela da compromissioni irreversibili.
        Analizziamo a questo punto la problematica legata ai diversi aspetti della pianificazione dei vincoli dei beni diffusi, suddividendola per blocchi logici.

        A. 1 - Sussistenza ed efficacia dei vincoli ope legis ai fini della loro operatività e tutela. Oggetto della tutela che si prefiggeva la legge Galasso, poi confluita nel testo unico, sono i cosiddetti "beni ambientali diffusi" elencati all'articolo 146 del testo unico (articolo 1 della legge Galasso); su tali beni dovrebbero agire vincoli paesistici, imposti automaticamente ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (anch'essa confluita nel testo unico), che per loro natura non richiedono nessun provvedimento di notifica dell'interesse pubblico, dal momento che quest'ultimo è ipso iure tutelato ai sensi del medesimo testo unico. Ma per stabilire il campo di applicazione entro cui tali vincoli dovrebbero sviluppare la loro efficacia giuridica, è necessaria la loro definizione sul territorio, per individuare quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto: senza l'individuazione delle presenze ambientali da tutelare e delle esatte dimensioni di ognuno dei perimetri dei rispettivi vincoli, rimane equivoco o comunque incerto quando si debba attivare il "regime tutorio tradizionale", che riguarda i provvedimenti di autorizzazione o di diniego degli eventuali interventi di trasformazione edilizia e/o territoriale previsti sulle aree in cui ricadono tali "beni ambientali diffusi", da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, da parte dell'amministrazione regionale prima e statale poi (ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del testo unico).
        In assenza di certezza del diritto, cioè di definizioni giuridiche inequivoche delle esatte "dimensioni" dei vincoli, oltre che di strumenti di riferimento come i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali, c'è il rischio che per ignoranza (o peggio ancora per dolo) tanto il privato quanto le pubbliche amministrazioni (comuni, ma anche regioni) non ritengano nemmeno di acquisire il "parere" ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, riguardo a sicuri "beni ambientali diffusi", per il semplice fatto che non li considerano vincolati: situazioni di questo tipo si sono già verificate e continuano a verificarsi fino al paradosso di non considerare vincolate (e quindi esenti dal "controllo" tramite autorizzazione paesistica) le stesse "zone di rispetto" dei beni di interesse archeologico individuati nei piani paesistici già adottati.

        A. 2 - Vincoli senza titolo di accertamento- Per i "beni ambientali diffusi", così come indicati nella generica elencazione che ne ha fatto il legislatore all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 (ora, articolo 146 del testo unico), è indispensabile la determinazione fisica, ossia spaziale delle loro "presenze", senza la quale il vincolo non si manifesta e non se ne può garantire la tutela secondo il regime tutorio tradizionale delle autorizzazioni paesistiche, di cui si è detto al paragrafo A.1: ma se per "definire" i confini di tali vincoli ipso iure tutelati si facesse ricorso a specifici "titoli di accertamento" (decreti ministeriali o delibere regionali), emanati a posteriori dopo l'entrata in vigore della legge Galasso, non si avrebbero più vincoli automatici ope legis.
        La soluzione migliore può essere trovata proprio in una "normativa quadro in materia di tutela paesistica", che deve provvedere a dare, dopo l'elenco puro e semplice di ognuno dei beni di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 dell'articolo 146 del testo unico, una "definizione giuridica" dei rispettivi vincoli che ne specifichi le "dimensioni" e ne permetta, pur senza bisogno di farlo materialmente su elaborati grafici, una loro diretta trasposizione sul territorio: in tale modo si assicura la certezza del diritto, almeno sul piano delle procedure delle autorizzazioni paesistiche, anche nell'ambito di quei territori per i quali deve essere ancora adottato il relativo piano paesistico.
        In caso di perdurante incertezza giuridica, fino alla adozione degli strumenti di pianificazione paesistica, ai fini della sussistenza o meno di vincoli ambientali, e quindi dell'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica in caso di progetti di trasformazione edilizia e/o territoriale, la "normativa quadro" deve prevedere il ricorso ad un "certificato di destinazione paesistica" attestante la presenza o meno di eventuali vincoli e dei relativi perimetri, redatto a cura delle regioni e/o delle soprintendenze competenti per territorio.

        A. 2. 1 - Vincoli predefiniti- Per alcuni di questi beni la "definizione" che ne ha fatto il legislatore sembra consentire la loro automatica e corrispondente "definizione" (in termini di trasposizione) sul territorio dei relativi vincoli.
        Per i territori costieri, per i territori contermini ai laghi, per i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua pubblici, per le montagne, per i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché per i territori di protezione esterna ai parchi, e per le zone umide la definizione delle "dimensioni" delle fasce di rispetto (300 metri per fasce costiere marine e per coste dei laghi, 150 metri per i corsi delle acque pubbliche) e delle altezze sul livello del mare (1.600 metri per la catena alpina e 1.200 per quella appenninica e per le isole), oppure il riferimento a "perimetrazioni" comunque prefissate da atti amministrativi (aree protette e zone umide) sembrerebbe permettere l'automatica trasposizione sul territorio della determinazione fisico-spaziale dei relativi vincoli: il potenziale usato è d'obbligo, perché nella applicazione pratica della legge si è poi accertato che non sempre c'è questa certezza del diritto.
        L'incertezza della norma è stata riscontrata soprattutto laddove essa fa riferimento ad elementi naturali per nulla statici, e quindi certi, bensì quanto mai "dinamici" e come tali soggetti a cambiamento, quali la linea di battigia delle coste dei mari e dei laghi o le sponde dei corsi d'acqua, che hanno determinato e continuano a creare oggettivi problemi di interpretazione ed applicazione della legge Galasso (ora confluita nel testo unico).
        Di fronte al carattere "dinamico" del limite effettivo da cui misurare con certezza le fasce di tutela citate, occorre una "normativa quadro" che integri e specifichi con un testo più duttile ed elastico la definizione fornita alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 146 del testo unico, spostando le misure delle "fasce di rispetto" nell'ambito della "definizione giuridica", che verrebbe data in modo distinto e separato dall'elenco dei beni, così come si è detto al paragrafo A. 2. In tale "definizione giuridica" l'applicazione delle "fasce di rispetto" verrebbe ad essere rimandata in prima istanza al riferimento cartografico delle carte tecniche regionali in scala 1:10.000: qualora non risulti sufficiente lo strumento cartografico regionale, dovrebbero valere in seconda istanza i rilievi aerofotogrammetrici di maggior dettaglio al momento esistenti, oppure - come estremo rimedio - mappe catastali con l'aggiornamento reale dello stato dei luoghi, redatto se necessario a cura e a spese dell'interessato, sotto la diretta responsabilità di un tecnico abilitato, ma riferito ad elementi comunque "fissi" (come case già esistenti, alberature, eccetera). In tale modo le fasce di rispetto mantengono comunque le distanze fissate nella legge dalla linea di battigia e dalle sponde, indipendentemente dagli spostamenti di tale linea a causa dell'erosione.
        Il problema della definizione normativa di fasce di rispetto sempre uguali ma per così dire "mobili" è importante, perché è strettamente connesso poi agli elaborati grafici dei PTP o dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, i quali invece sono comunque costretti a "fissare" su carte tecniche (o elaborati grafici destinati ad essere prima o poi non più attendibili) fasce di rispetto che la "normativa quadro" deve espressamente dichiarare come puramente "indicative", in quanto relative e non assolute.

        A. 2. 2 - Vincoli non meglio definiti- Per i ghiacciai ed i circhi glaciali, per le foreste ed i boschi, per le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, per i vulcani, ed infine per le zone di interesse archeologico, il legislatore non dà una definizione ulteriore, salvo che per la precisazione relativa alla estensione del vincolo anche a foreste e boschi percorsi o danneggiati dal fuoco, o sottoposti a vincolo di rimboschimento: per tali beni si pone quindi il serio problema di definire in modo inequivoco l'ambito di applicazione dei relativi vincoli, per far sì che la loro vigenza non sia puramente "declaratoria", rimanga cioè solo formalmente espressa nel testo della legge, senza nessuna possibilità nella "sostanza" di essere immediatamente applicabile sul territorio.
        Riguardo ai problemi di interpretazione e di applicazione della legge, che ne sono derivati, ai fini di una loro possibile soluzione va anzitutto detto che proprio dalla "definizione" data nella stessa legge Galasso (ora confluita nel testo unico) dei vincoli relativi a beni come le coste dei mari e dei laghi, nonché dei corsi d'acqua pubblici, si deduce che non si è inteso vincolare il bene in sé e per sé, ma il suo "ambiente", individuato come "fascia di rispetto" variamente dimensionata a seconda del tipo di bene cui è riferita (300 metri dalla linea di battigia per mari e coste, 150 metri dalle sponde o dal piede degli argini per i corsi d'acqua): per analogia, se ne ricava l'indicazione che anche per alcuni dei beni in questione (non meglio definiti) - come i territori coperti da foreste e da boschi, i vulcani e le zone di interesse archeologico - il vincolo ope legis non può e non deve essere certamente identificato con il solo ambito territoriale occupato da tali beni (cioè la loro area di sedime), ma va allargato ad una "fascia di rispetto" che sarebbe quanto meno opportuno stabilire per ognuno dei beni stessi nella loro "definizione giuridica". Una siffatta definizione, oltre che a fugare ogni equivoco per il futuro, dovrebbe funzionare anche da norma-quadro per ogni categoria dei "beni ambientali diffusi" ed avrebbe la finalità di uniformare una tutela-base a livello nazionale, anche come indicazione funzionale alle singole pianificazioni paesistiche, ferma restando la potestà per ognuna di queste ultime di imporre "vincoli" (cioè "fasce di rispetto") più restrittivi, proprio mediante l'approvazione di strumenti come i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali attualmente previsti dall'articolo 149 del testo unico.
        Analizziamo singolarmente i "beni ambientali diffusi" di cui non sono stati meglio definiti i vincoli, per dare la soluzione adottata nelle rispettive "definizioni giuridiche" poi inserita nella "normativa quadro".

        A. 2. 2. 1 - Foreste e boschi- La mancata "definizione giuridica" dei "territori coperti da foreste e da boschi" è una lacuna che ha prodotto posizioni di principio spesso sconvolgenti.
        In forza di quanto detto al paragrafo A.2.2, ai fini della estensione del vincolo si propone anzitutto di precisare, nella "definizione giuridica" dei beni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 146 del testo unico, che tali territori siano sottoposti a vincolo "per una fascia di 50 metri dai loro margini esterni": in tale modo se ne tutelano i bordi da compromissioni edificatorie che ne altererebbero, tra l'altro, le visuali minime.
        Riguardo al problema della "definizione giuridica", Maurizio Santoloci, Patrizia Fantilli e Stefano Leoni, del WWF Italia, hanno già proposto di differenziare il territorio coperto da alberi (che formano pertanto un bosco o una foresta) dal territorio coperto da elementi minori quali arbusti, seppure di notevole rilievo costitutivo e visivo.
        Un albero è una pianta legnosa con un fusto perenne ben definito che a pieno sviluppo presenta un asse principale prevalente sulla massa delle ramificazioni, il cui diametro raggiunga almeno i 5 centimetri ad altezza di petto e la cui altezza sia di almeno 5 metri, con i rami che si sviluppano in alto sul tronco.
        Sono invece da considerare arbusti quelle piante legnose che si presentano ramificate per lo più sin dalla base e assumono un aspetto cespuglioso, nelle quali comunque la massa dei rami predomina sull'asse principale e il fusto principale non può superare in dimensioni i fusti secondari.
        Per territori coperti da boschi e foreste devono intendersi dunque tutte le aree formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustive ed erbacee, in equilibrio dinamico evolutivo tra loro, costituenti un ecosistema completo che comprenda in via principale alberi di una sola o più specie, foglie morte e altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e la microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio stesso. Si considerano tali i terreni coperti da vegetazione rappresentata da essenze di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo, con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento della superficie boscata: si considerano altresì boschi gli appezzamenti alberati isolati da qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 50 metri dai boschi come prima definiti, e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. Nella presente categoria di beni paesistici sono compresi i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco, i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, anche se temporaneamente nudi, nonché quelli che per interventi illegittimi dell'uomo sono temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea.
        Sono esclusi dalla presente categoria:

                a) gli impianti di colture legnose a rapido accrescimento di origine esclusivamente artificiale e realizzati con finalità esclusivamente produttive;

                b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica, o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche;

                c) le piantagioni arboree dei giardini;

                d) i prati ed i pascoli arborati, il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento.

        Un problema a sé è quello del "taglio colturale" dei boschi: per esso va considerato il rapporto tra la legge Galasso prima ed il testo unico attualmente e le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", che ha creato attriti a volte violenti in sede di applicazione sovrapposta delle normative, con riflessi spesso anche di tipo istituzionale. Su quest'ultimo punto va evidenziato che il "taglio colturale" è esente dal regime vincolistico vigente, purché tuttavia, si badi, siano interventi "previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia" (articolo 152, comma 1, lettera c), del testo unico). Tradotto in termini pratici, il concetto è chiaro ed anche logico: esistono normative specifiche in materia forestale (vedi in primissimo luogo le suddette "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" derivate dagli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923) che disciplinano, tra l'altro, la materia del taglio dei boschi e dettano regole di controllo preventivo. Ove tali regole siano rispettate appare conseguente che il territorio boscato potrà subire alterazioni di tipo stridente con le finalità del vincolo stabilito dal testo unico perché trattasi di attività operate sotto il preventivo esame del Corpo forestale dello Stato (vedi "martellata") che è un gruppo specificatamente tecnico e dunque in grado di inibire a priori danni antitetici alla buona conservazione ambientale: conseguentemente, tali attività sono state lasciate esenti dal regime vincolistico.
        Tuttavia va evidenziato che le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e le disposizioni della legge Galasso previgente e, attualmente, le norme del testo unico non sono normative che possono integrarsi perfettamente ed essere applicate in totale sintonia, perché trattasi di norme varate in tempi storico-ambientali differenti e soprattutto con finalità ben diverse se non addirittura opposte. Le "Prescrizioni" appartengono, infatti, ad un concetto giuridico che vede il bosco come entità produttiva legnosa o comunque commerciabile e prevedono una gestione del territorio boscato sotto l'ottica precipua che tali finalità ed ogni dettato siano coerenti con tale modulazione di fondo: conservare sì il bosco, quindi, ma come realtà produttiva e commerciale senza risvolti pregiudiziali di carattere territoriale-ambientale, a parte la tutela da un punto di vista idrogeologico per la stabilità dei versanti.
        La legge Galasso nasceva invece con finalità antitetiche: i territori coperti da boschi e foreste (come del resto tutti gli altri territori vincolati) sono tutelati non nel loro aspetto produttivo, bensì nel loro aspetto paesaggistico-ambientale ed ecologico in senso lato ed il testo unico ha lasciato in gran parte inalterato questo concetto. In altri termini, si vuole tutelare il bosco non in quanto fonte di produzione di legno e di legname, ma al contrario in quanto bellezza paesaggistica e panoramica da un lato e bene biologico ambientale dall'altro. Per la legge Galasso prima e per il testo unico attualmente, il bosco non è dunque legname, ma natura, ecosistemi integrati complessi, componente primaria del paesaggio.
        Ed ecco che dunque le due normative corrono parallele fino ad un punto di rottura nel quale le concezioni di fondo prendono strade radicalmente diverse: per le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" un albero troppo vecchio è inutile sotto il profilo della produzione dell'azienda-bosco e dunque è possibile abbatterlo, mentre per il testo unico lo stesso albero è un bene prezioso tanto sotto il profilo paesaggistico quanto soprattutto sotto il profilo biologico-ambientale (perché, ad esempio, è proprio nel vecchio tronco centenario che trovano albergo ecosistemi di molteplice natura, tra cui nidi e tane, volatili e mammiferi di varie specie), cosicché l'abbattimento del vecchio tronco possibile per le "Prescrizioni di massima", diventa palesemente antitetico per il citato testo unico. Così il taglio del bosco ai fini colturali diventa il terreno di potenziale maggiore frizione tra le due normative.
        Ora si possono conciliare i due testi di legge con le rispettive finalità solo quando il "taglio colturale" è realmente e modestamente tale. Con questo tipo di taglio infatti parte del verde non scompare del tutto e l'aspetto biologico-ambientale è salvo perché il bosco è destinato a rigenerarsi e dunque non si crea un danno relativo: benché in modo indubbio il territorio dopo il taglio muti sostanzialmente aspetto, perché il bosco non è più folto, l'aspetto paesaggistico-visivo seppure sofferente al primo impatto tende ad essere mitigato nella prospettiva della rigenerazione del manto verde che non è poi del tutto sradicato come componente territoriale.
        Ma vi è un punto oltre il quale un taglio eccessivo stravolge troppo drasticamente sia il paesaggio (come aspetto visivo) che l'ambiente (come catena biologica degli ecosistemi interconnessi nei loro delicati equilibri) e da questo limite in poi, seppure tutto è regolare secondo le "Prescrizioni di massima", l'intervento stride con le finalità del testo unico ed allora si ritiene che tale taglio, oltre che alle "Prescrizioni di massima" che vivono in settore proprio ed autonomo rispetto alle disposizioni del testo unico, sia soggetto anche al regime vincolistico e quindi al nulla-osta regionale. Il punto di dibattito concettuale è naturalmente l'individuazione di questo limite di confine. La Corte di cassazione ha già fornito un utile e logico parametro interpretativo con una importante sentenza: "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli sottomessi a vincolo di rimboschimento, sono assoggettati a vincolo paesaggistico a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, e su di essi è consentito soltanto il taglio colturale, la forestazione ed altre opere conservate, sempreché autorizzati preventivamente.
        In base all'articolo predetto, commi 1, lettera g), e 8, l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale sui terreni sopra indicati deve essere specificatamente autorizzato, con nulla-osta regionale, ex articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, allorché comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi o dell'aspetto idrogeologico del territorio, a prescindere dall'esistenza o meno di costruzioni edilizie o di altre opere, come avviene allorché venga effettuato il taglio a raso delle piante, che non rientra nell'ordinario taglio colturale in quanto interessa tutte le piante e non una parte di esse ed è idoneo per le sue caratteristiche ad esporre a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici componenti estetiche e naturalistiche" (Cassazione penale sezione III - 30 novembre 1988 - relatore Postiglione - imputato Poletto).
        Il concetto sancito dalla Suprema corte è chiaro: il taglio a raso è soggetto a vincolo proprio perché stravolge completamente il territorio sia nell'aspetto paesaggistico-visivo che in quello biologico-ambientale.
        Realisticamente, un taglio a raso - seppur autorizzato dalle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" - fa sì che laddove ieri c'era un manto verde (che si apprezzava come tale già alla vista e svolgeva precise funzioni biologiche) oggi non vi è di fatto più nulla, se non un territorio del tutto disboscato. E' vero che le "Prescrizioni di massima" impongono di lasciare sul posto un certo numero di matricine per ettaro, ma in termini pratici significa che laddove ieri si apprezzava visivamente un folto bosco compatto oggi si notano a malapena alcuni isolati piccoli fusti di ben modesto valore estetico ed ambientale. E dunque ecco uno dei casi in cui con certezza, stante la citata pronuncia della Suprema corte, il dissidio fra "Prescrizioni di massima" e l'allora vigente legge Galasso, è stato ufficializzato e pertanto, poiché le disposizioni del vigente testo unico non hanno rinnovato in materia, per operare un taglio a raso sarà necessario il nulla-osta regionale e non soltanto l'autorizzazione del Corpo forestale dello Stato sulla base delle citate "Prescrizioni".
        Come concetto tecnico di taglio a raso (che in senso lato può essere interpretato come "taglio colturale") va intesa in tale contesto l'asportazione complessiva o totale di tutti i fusti incidenti sull'area. Vi sono tuttavia altri casi in cui, di fronte ad un taglio apparentemente "colturale", in realtà l'attività deve essere considerata soggetta al regime vincolistico. Se il "taglio colturale" è infatti autorizzato "in base alle norme vigenti in materia", come stabilisce l'articolo 152 del testo unico, e quindi gode della autorizzazione del Corpo forestale dello Stato, l'attività deve essere considerata esente dal regime vincolistico: ma se tale attività non è autorizzata "in base alle norme vigenti in materia" o se invece, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, il taglio viene eseguito in maniera difforme e più estesa in modo sostanziale e di fondo (al di là dell'abbattimento errato di poche ed isolate piante che darà origine soltanto ad una infrazione amministrativa) allora si deve dedurre che i parametri stretti delineati dal citato articolo 152 sono stati superati e pertanto decade l'eccezione della esenzione dal regime vincolistico e tale taglio rientra nel regime autorizzatorio e se manca il nulla-osta regionale configura il reato di cui all'articolo 163 del testo unico.

        A. 2. 2. 2 - Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici- I problemi legati ai "confini" dei vincoli di tale categoria di beni paesistici sono così complessi, a causa per lo più delle mancate perimetrazioni da parte delle amministrazioni che vi erano preposte, da costringere quasi tutte le regioni - nell'impossibilità di cartografarli - a darne una "definizione giuridica" unificata sulle norme di attuazione dei piani paesistici o urbanistico-territoriali.
        La "normativa quadro", dopo l'elenco dei soli "beni ambientali diffusi", riporta la "definizione giuridica" comunemente data dalle regioni nei piani paesistici fin qui adottati, risultante la più omnicomprensiva di tutta la possibile casistica che solitamente si verifica.
        Un problema specifico si è verificato con la permuta dei terreni di uso civico, totalmente inedificati, quando è stata fatta appositamente per scavalcare l'ostacolo della normativa d'uso di tali beni, che non consente di realizzare determinate opere edilizie o stradali: con lo strumento della "permuta" si è in pratica ritenuto di poter spostare contestualmente, ma illecitamente, anche il vincolo paesistico, senza avere più ostacoli alla realizzazione di trasformazioni edificatorie.
        In modo opportuno la "normativa quadro" precisa, nella "definizione giuridica" di tali vincoli, che la permuta di terreni d'uso civico non comporta affatto la conseguente decadenza del vincolo: esso permane non solo sui terreni medesimi ma si estende anche su quelli fatti oggetto della permuta medesima.

        A. 2. 2. 3 - Vulcani- Nella "definizione giuridica" di tale categoria di vincoli è stato chiarito anzitutto che ci si riferisce anche e soprattutto ai vulcani spenti, fissando poi nel testo elementi certi di riferimento (come i crinali dei crateri vulcanici, caldere, eccetera).

        A. 2. 2. 4 - Zone di interesse archeologico- La tutela di tali zone non si attiva tanto per il valore particolare che ognuna delle presenze archeologiche possiede, in modo da garantire comunque la loro conservazione fisica (compito questo più specifico del testo unico), quanto per il loro valore nel contesto territoriale: per cui "fasce e ambiti di rispetto" costituiscono un tutt'uno integrato con il bene e definiscono complessivamente un'area regolamentata (cioè una "zona"), che come "ambiente del bene" deve dunque identificare il corrispondente vincolo ope legis.
        La fisionomia giuridica di tali beni soggetti a tutela è stata data dalla VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 951 del 13 novembre 1990, la quale precisa che le zone di interesse archeologico sono categorie che trovano causa non già nell'elemento morfologico, bensì in quello ubicazionale: per tali zone l'interesse archeologico è una qualità sufficiente a connotare l'"ambito territoriale" (e non la "presenza" territoriale) come zona e pertanto meritevole di tutela, anche se tale ambito non abbia un intrinseco pregio paesistico o morfologico.
        Il tipo di zona in questione deve essere protetto quindi non per la sua facies e la tutela è comunque distinta da quella di cui alle disposizioni in materia del testo unico (già della legge n. 1089 del 1939), perché non ha come oggetto i singoli beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il loro territorio.
        Secondo il Consiglio di Stato per l'individuazione di tali zone (cioè del relativo vincolo) è sufficiente dunque la relazione ubicazionale con valori archeologici, per i quali non ha rilievo se siano o non siano stati accertati e che quindi possono essere anche sepolti o addirittura presunti. Malgrado tale chiara pronuncia, il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota-circolare n. 8373/IIG del 26 aprile 1994, inviata a tutte le regioni, ha definito "zona di interesse archeologico" un'area interessata solo da resti archeologici "emergenti", entrati a fare parte del paesaggio, caratterizzandolo come elementi qualificati di preminenza visiva: secondo la nota, per garantire la certezza del diritto è indispensabile una precisa individuazione di tali zone tramite decreti ministeriali e/o delibere regionali che ne perimetrino con esattezza i confini. La nota-circolare viene implicitamente a negare la natura di vincolo ope legis a tale categoria di beni, perché non sono più oggetto di una tutela ipso iure garantita, dal momento che è demandata a specifico titolo di accertamento, da emanare con successivi atti amministrativi, in assenza dei quali non si tutela alcunché, con il rischio di una pressoché totale ed irreversibile compromissione della maggior parte delle "zone di interesse archeologico" in attesa di essere accertate come tali.
        Ad "ulteriore precisazione" della nota suddetta, anche a seguito delle proteste del WWF, lo stesso Ministero con nota-circolare n. 27548/IIG del 6 dicembre 1995 ha esteso la qualificazione delle "aree di interesse archeologico" anche ai beni non emergenti riattestandosi sulle posizioni del Consiglio di Stato, ma ribadendo l'esigenza di istituire un gruppo di studio misto fra regioni e soprintendenze che elabori un documento cartografico in cui sia chiaramente indicata la "perimetrazione" delle zone di interesse archeologico: il documento in questione dovrebbe costituire la base di un "provvedimento ricognitivo" specifico, che rimanda in pratica alla nota del 1994, senza accorgersi di continuare ad esautorare tale tipo di vincolo, di fatto non più "automatico".
        Le conseguenze sul territorio di tali due note-circolari sono state e sono tuttora devastanti: basti dire che il sottogruppo incaricato dalla regione Lazio di elaborare una "normativa-quadro" dei PTP, per una istruttoria unificata di quelli finora adottati, all'articolo 14 (relativo a tali zone) rimanda l'applicazione della normativa d'uso dei PTP alle sole aree perimetrate con specifici decreti ministeriali o delibere della giunta regionale.
        La gravità della situazione che si è venuta a determinare per tale specifica categoria di beni paesistici giustifica ancora più l'urgenza e l'indifferibilità di una proposta organica di legge nazionale che chiarisca e risolva tutti i problemi di interpretazione e di applicazione delle disposizioni in materia del testo unico. Occorre anzitutto stabilire in modo inequivoco un testo che dia una "definizione giuridica" precisa di quali siano le "zone di interesse archeologico", da distinguere sostanzialmente in "beni certi" e "beni incerti" al fine di assegnare ad essi vincoli differenziati di rispetto assoluto e preventivo, secondo corrispondenti "fasce e ambiti di rispetto" di 50 metri (per i beni certi) e di 100 metri (per quelli incerti): per le "zone di rispetto" dei beni incerti va precisato che tale vincolo è di inedificabilità assoluta temporanea, fino cioè all'esecuzione dei saggi di scavo ad opera delle soprintendenze archeologiche competenti per territorio, che ne decideranno il destino con l'abolizione del vincolo per assenza di resti oppure con l'assegnazione di un perimetro definitivo del vincolo in base alle risultanze degli scavi. Nella presente categoria di beni sono comprese:

                a) aree già scavate, ruderi anche isolati e complessi monumentali conosciuti, per una fascia di 50 metri estesa tutta intorno al perimetro delle rispettive aree di sedime;
                b) aree archeologiche composte di parti scavate e parti non scavate o con attività progressive di scavo, per una fascia di 50 metri estesa tutta intorno al perimetro delle rispettive aree di sedime;

                c) aree archeologiche di frammenti fittili e/o di consistenza ed estensione comprovate da fonti bibliograficamente documentate, o accertate dalle soprintendenze competenti per territorio, per una fascia di 100 metri estesa tutta intorno al loro centro presunto.

        Nella presente categoria si intendono ricompresi tutti i beni di origine italica, etrusca, greca, romana e medievale, nonché quelli di interesse paleontologico.
        In assenza di pianificazione paesistica, ai fini della sussistenza o meno di vincoli ambientali, e quindi dell'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica in caso di progetti di trasformazione edilizia e/o territoriale, la "normativa quadro" prevede il ricorso ad un "certificato di destinazione paesistica" attestante la presenza o meno di eventuali vincoli e dei relativi perimetri, redatto a cura della regione e/o delle soprintendenze archeologiche competenti per territorio.

        B. - Definizione cartografica dei vincoli ope legis. - La "definizione giuridica" per ogni categoria dei vincoli dei "beni ambientali diffusi", così come sopra proposta, deve essere considerata norma "transitoria", perché predisposta per "fissare" comunque senza equivoci la trasposizione sul territorio dei "confini" di vincoli per così dire "relativi", dal momento che sono desunti dalla sola enunciazione della norma o da "certificati di destinazione paesistica" altrettanto provvisori, in quanto sostitutivi dei riferimenti definitivi della pianificazione paesistica: occorre pertanto che le perimetrazioni di tutti i vincoli ambientali siano materialmente riportate su piante secondo una scala opportuna che dia certezza del diritto riguardo ai loro esatti confini e che deve essere pertanto la stessa dei piani regolatori generali (1:10.000) che consente così anche un immediato confronto con gli strumenti urbanistici generali dei comuni. Tali piante, una volta redatte dalle regioni, devono entrare a far parte di un "sistema informativo territoriale", che funga da riferimento per tutte le province ed i comuni, nonché per le future città metropolitane, ai fini della sussistenza dei vincoli ope legis: sulle medesime piante devono essere riportate anche tutte le perimetrazioni dei vincoli emessi con decreti ministeriali o delibere regionali ai sensi della legislazione vigente in materia. Ma tale definizione cartografica a se stante può essere compiuta "a regime", cioè solo dopo l'approvazione definitiva dei piani paesistici o di quelli urbanistico-territoriali, perché è da tali strumenti che deve essere ufficialmente desunta.
        Nelle more dell'adozione dei piani citati, si continua a rischiare di avere trasformazioni del territorio su zone sicuramente vincolate ope legis senza nessun "controllo" attraverso le autorizzazioni paesistiche, perché in assenza di certezza del diritto non si ritiene - come già detto - di dover acquisire il "parere" ai sensi dell'articolo 151 del testo unico: è indispensabile quindi stabilire nella "normativa quadro" che per tutte le aree interessate da progetti di trasformazione del territorio, in assenza di definizione cartografica dei vincoli ope legis, ma sulla base della "definizione giuridica" data per ogni categoria dei vincoli ambientali, sia obbligatorio richiedere preventivamente alla regione e/o alle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici il rilascio di un apposito "certificato di destinazione paesistica", di cui si è detto al paragrafo A.2, attestante l'esistenza o meno di vincoli automatici e l'eventuale obbligo di acquisire l'autorizzazione paesistica, da richiedere comunque prima della presentazione al comune della domanda di concessione edilizia. Tale ultima precisazione serve anche a sancire un corretto ordine temporale dei procedimenti istruttori relativi ai progetti di trasformazione in zone vincolate, per i quali la giurisprudenza ha contribuito a creare equivoci, confusioni e spesso compromissioni del territorio, ammettendo l'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche di regioni e Ministero anche dopo il rilascio delle concessioni edilizie, purché prima dell'inizio dei lavori: in tale senso si è pronunciata anche la pretura di Como con la sentenza n. 233 del 2 maggio 1995. In tale modo si evitano annullamenti o revoche di concessioni edilizie già rilasciate, ma rese illegittime da successivi "pareri" negativi o che comunque costringano a rivedere i progetti già approvati.

        C. - Tutela dei vincoli ope legis attraverso la pianificazione paesistica. - Per l'esercizio del diritto-dovere di tutela dei vincoli ope legis attraverso i provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, è indispensabile una sussistenza universalmente riconosciuta dei vincoli medesimi, che come già detto non si desume certo dalla elencazione generica che ne ha fatto il legislatore all'articolo 146 del medesimo testo unico, senza una "definizione giuridica" dei vincoli medesimi. La "tutela" prescritta dalla legge, così come vigente, è pertanto "derubricata" o "delegificata" (se così si può dire) a successivi "interventi amministrativi", che avrebbero dovuto individuare e definire la "perimetrazione" dei vincoli in questione, specie di quelli non individuabili sul territorio.
        Nello spirito del testo unico, ai fini della individuazione dei vincoli ope legis, l'elenco dei beni riportati all'articolo 146 andrebbe correlato necessariamente con l'articolo 149 che a tale elenco espressamente rimanda come "riferimento" e che specifica quali siano i citati "interventi amministrativi": spetterebbe dunque ai "piani territoriali paesistici" oppure ai "piani urbanistico-territoriali" il compito di "definire" materialmente (nei relativi elaborati grafici) l'ambito esatto entro cui si devono applicare i vincoli per ognuno dei "beni ambientali diffusi", affinché acquistino validità giuridica ope legis.
        Anche e soprattutto per tali motivi, la legge Galasso (articolo 1-bis) aveva reso obbligatoria la redazione dei piani paesistici (che l'articolo 5 della legge n. 1497 del 1939 dava invece come facoltativa) ed aveva fissato il termine ravvicinato del 31 dicembre 1986 per la loro approvazione, finalizzata evidentemente a ridurre al minimo il vuoto legislativo che si veniva a creare dalla data di entrata in vigore della legge fino alla effettiva valenza giuridica di tali vincoli ope legis. Sotto tale aspetto appare grave che tuttora, pur essendo la disposizione stata ripresa dall'articolo 149 del testo unico, siano ancora molte le regioni senza pianificazione paesistica, perché l'inadempienza non consente l'esercizio del diritto-dovere di tutela su beni ipso iure tutelati, ma in pratica non ancora individuati e forse compromessi ormai da edificazioni per le quali non è stata acquisita nessuna autorizzazione paesistica.
        E' quanto meno opportuno quindi che la "normativa quadro" stabilisca anche una scadenza "perentoria" entro cui portare a compimento almeno l'adozione di tutti i piani ancora mancanti (entro un anno dalla data di entrata in vigore della "normativa quadro"), sancendo - nelle more di tale adozione - l'esercizio del diritto-dovere di tutela mediante il procedimento di cui si è detto ai paragrafi A.2 e B (certificato di destinazione paesistica).

        C. 1. - Piani territoriali paesistici. - L'articolo 1-bis della legge Galasso aveva reso obbligatoria la redazione, prima facoltativa, di tale strumento di pianificazione esclusiva delle aree vincolate che si traduce visivamente sul territorio con una distribuzione "a macchia di leopardo" dei vincoli oggetto di disciplina e tale obbligatorietà è stata ripresa dall'articolo 149 del testo unico, ad esclusione di alcune località per le quali la redazione dei piani è facoltativa. Laddove è stata fatta, la redazione ha seguito le prescrizioni impartite dagli articoli 5 e 16 della legge n. 1497 del 1939 (ora abrogati dal testo unico) e soprattutto dall'articolo 23 del suo regolamento per l'applicazione, di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed ha comportato quindi l'applicazione delle "zone di rispetto" - articolo 23, primo comma, numero 1) -, da stabilire per ognuno dei "beni ambientali diffusi" elencati dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985: le "fasce di rispetto" individuate, fatta eccezione per quelle prefissate dalla legge stessa (coste dei mari e dei laghi e corsi d'acqua), dovrebbero identificare i vincoli ope legis che non appaiono affatto uniformi e risultano diversi non solo da regione a regione, ma addirittura tra piani paesistici di una stessa regione.
        Assieme alla "definizione giuridica" dei vincoli ope legis, di cui si è detto al paragrafo A.2, la presente proposta di legge stabilisce anche una normativa quadro delle fasce di rispetto che uniforma uno "standard paesistico" minimo, che le regioni devono rispettare nella redazione dei piani paesistici, con facoltà di migliorarlo adottando "fasce di rispetto" più estese di quelle minime.

        C. 2. - Piani urbanistico-territoriali. - In alternativa ai piani paesistici, l'articolo 149 del testo unico consente di adottare piani con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, che presuppongono il passaggio dal sistema di PTP, "a macchia di leopardo", a piani territoriali "unitari", comprensivi al loro interno anche dei PTP, nonché dei vincoli emanati con decreti ministeriali e/o delibere regionali, ma redatti con valenza urbanistica di PTC settoriali, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 1150 del 1942. Dal momento che gli ambiti "unitari" di tali piani vanno ad abbracciare parti non vincolate di territorio, la "normativa quadro" specifica meglio la distinzione che esiste fra i due strumenti di pianificazione, precisando almeno per questi ultimi che sul piano delle procedure l'autorizzazione paesistica deve essere richiesta solo per le zone vincolate, mentre la disciplina urbanistica impartita per essi si applica in modo uniforme su tutto l'ambito interessato da tali piani, ivi comprese le parti vincolate: in pratica, la normativa d'uso e di valorizzazione ambientale prescritta dal citato articolo 149 del testo unico assolve alla doppia funzione di disciplina paesistica (di compatibilità e conformità per i singoli progetti di trasformazione, ai fini dei pareri ai sensi dell'articolo 151 del testo unico) e di disciplina urbanistica (di compatibilità e di conformità anche e soprattutto per gli strumenti urbanistici generali sia territoriali che operativi subregionali sottordinati, che dovranno essere adeguati ad essa).

        C. 3. - Normativa d'uso e di valorizzazione ambientale. - La tutela dei vincoli ope legis si attua mediante il "controllo" operato con le autorizzazioni paesistiche, ma si concretizza solo ed esclusivamente con le "disposizioni precettive" delle trasformazioni possibili all'interno dei vincoli medesimi, che costituiscono le norme di attuazione dei piani paesistici e di quelli urbanistico-territoriali: senza di esse, il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 151 del testo unico è comunque discrezionale e rischia di essere diverso per una stessa categoria di beni, anche quando siano identiche le richieste di trasformazione in zone parimenti vincolate.
        Togliere discrezionalità ai funzionari regionali e statali preposti alla tutela di tali vincoli, oltre a garantire una applicazione uniforme di tutela, significa anche assicurare ai medesimi funzionari minori responsabilità civili e penali in tema di eccesso di potere e/o omissioni d'atti d'ufficio: ciò è possibile solo con una normativa d'uso vigente, allegata agli elaborati grafici dei piani citati, che riduce i "pareri" di cui all'articolo 151 del testo unico ad un mero esame di conformità dei progetti edilizi presentati con la disciplina impartita da uno dei due piani citati e si traduce anche in uno snellimento delle procedure nel rispetto dei due mesi prescritti ma di solito ampiamente superati tanto dalle regioni quanto dal Ministero. In assenza di tale disciplina, ma anche in funzione di una uniformità di quelle che verranno approvate dalle regioni, la "normativa quadro" specifica le norme quadro che valgono come princìpi di pianificazione cui si devono attenere e conformare tutti i PTP o i piani urbanistico-territoriali, facendo salva la loro autonomia di impartire prescrizioni più restrittive: in tale modo ai funzionari preposti alla tutela di tali vincoli è lasciata una discrezionalità "regolamentata", quando c'è assenza di strumenti di pianificazione.
        Come situazione particolare a se stante, ma da non trascurare, la "normativa quadro" disciplina anche i casi delle opere "provvisorie" (in genere di cantiere), necessarie per la realizzazione di trasformazioni fisse e durature sul territorio, che per la loro natura comportano comunque una modifica dell'assetto territoriale ed il conseguente ripristino dello stato precedente dei luoghi: è precisato che anche per esse è obbligatorio il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del testo unico.
        Al fine di uniformare la pianificazione paesistica, oltre che di evitare applicazioni distorte della stessa, sono impartite norme-quadro non solo per i vincoli ope legis ma anche per quelli imposti con decreti ministeriali e/o delibere regionali ("dichiarazioni di notevole interesse pubblico"), che abbracciano territori più vasti entro cui sono inevitabilmente ricompresi "beni ambientali diffusi", sovrapponendosi ai relativi vincoli: in tali casi si hanno vincoli "morfologici" inclusi all'interno di più ampi vincoli paesistici, che devono essere diversamente "pianificati". Mentre per i primi si applica una normativa d'uso relativa alle "zone di rispetto" (fasce e ambiti), per i secondi deve essere impartita invece una normativa per "zone di tutela" più o meno accentuata a seconda del differente grado di antropizzazione: la "normativa quadro" indica le quattro "zone di tutela" solitamente più usate nei piani fin qui redatti (tutela integrale, paesistica, orientata e limitata), in modo abbastanza simile a quanto peraltro prescrive la legge n. 394 del 1991 per i piani di assetto delle aree protette, con una "zonizzazione" che deve essere fatta ope legis salvo all'interno dei parchi istituiti, ferma restando solo la normativa d'uso dei vincoli o disposizioni più restrittive che il piano di assetto ritenga di adottare.

        C. 4. - Misure di salvaguardia. - Alla mancata pianificazione paesistica di diversi ambiti territoriali si é aggiunta la mancata "cogenza" degli stessi PTP redatti, in quanto adottati dalle giunte regionali: tutti i nulla-osta rilasciati per essi dai commissari di governo precisano che le delibere di adozione assumono la valenza di atti "interni" alle amministrazioni regionali, senza il potere di incidere giuridicamente all'esterno, imponendo limitazioni alla proprietà privata, perché il potere "regolamentare" è attribuito dall'articolo 121 della Costituzione solo ai consigli regionali e non anche alle giunte. Così le prescrizioni di tutti i piani paesistici fin qui adottati dalle giunte regionali, benché riferiti a zone vincolate, non dovrebbero essere immediatamente "cogenti" fin tanto che non verranno definitivamente approvate dal consiglio regionale.
        Per non vanificare del tutto le norme di attuazione dei PTP solo adottati, che rischiano di non essere più applicabili quando saranno approvate per tutte quelle zone nel frattempo irreversibilmente compromesse, la "normativa quadro" prescrive quanto meno un termine "perentorio" per l'adozione da parte dei consigli regionali sia dei piani già adottati che di quelli ancora da redigere: per quelli fin qui adottati dispone che, fino alla loro adozione e/o approvazione definitiva da parte del consiglio regionale, ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni paesistiche valgano come norme di riferimento obbligatorio quelle più restrittive fra le norme-quadro (di cui si è detto al paragrafo C.3) e le norme di attuazione dei medesimi piani paesistici già adottati. Tali disposizioni "transitorie" colmano la lacuna legislativa determinata dalle disposizioni della legge Galasso ora confluite nel testo unico.

        D. - Gestione del vincolo ambientale: autorizzazioni paesistiche dei piani di lottizzazione. - Il comma 1 dell'articolo 146 del testo unico non specifica a quale tipo di progetto edilizio siano riferite le autorizzazioni paesistiche e determina problemi di interpretazione riguardo ai piani di lottizzazione pubblica (edilizia economica e popolare) e privata (convenzioni urbanistiche), che sono cosa ben diversa - sotto l'aspetto dell'impatto ambientale - dai progetti di realizzazione di singole opere edilizie: secondo una interpretazione distorta della normativa le autorizzazioni paesistiche devono essere relative esclusivamente alle singole opere edilizie, per cui nel caso dei piani di lottizzazione esse andrebbero rilasciate dapprima sulle opere di urbanizzazione primaria e poi sui singoli fabbricati. Ma il procedimento urbanistico di approvazione di un piano di lottizzazione è contraddistinto da due livelli di progressiva istruzione: da una parte il progetto planovolumetrico di massima, che è dall'altra propedeutico al progetto esecutivo vero e proprio. Quando tali progetti ricadono in zona vincolata, la prassi consolidata che è applicata dalle regioni è quella di rilasciare, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, un "parere" preventivo sui progetti planovolumetrici e la vera autorizzazione paesistica sulle domande di concessione relative alle opere di urbanizzazione primaria e ai singoli comparti edificatori. Ai fini della tutela delle zone vincolate interessate da tali piani di lottizzazione, fondamentale è il rapporto tra aree libere ed aree edificabili riferito all'intera zona coinvolta dal piano di trasformazione ed al contesto territoriale in cui si inserisce, perché consente di controllare l'impatto ambientale complessivo: il "parere" preventivo rilasciato sui progetti planovolumetrici viene invece per lo più considerato "di massima" ed assume, specie in assenza di pianificazione paesistica di riferimento, il carattere di atto istruttorio consultivo e non cogente, sul presupposto erroneo che il vero "controllo" di compatibilità paesistica avvenga comunque con le autorizzazioni rilasciate successivamente. Ma con tale procedura, dal momento che le autorizzazioni paesistiche sono rilasciate solo ed esclusivamente su "parti" del progetto complessivo (le sole opere di urbanizzazione primaria o i singoli comparti edificatori), senza poter valutare quindi la loro eventuale incidenza negativa rispetto alla totalità delle trasformazioni previste, se al "parere di massima" espresso in prima istanza proprio sul progetto planovolumetrico complessivo non viene data l'importanza (che gli spetta) di vera e propria autorizzazione paesistica alla totalità della trasformazione edilizia, così come progettata, il meccanismo che è stato predisposto rischia di diventare (come spesso è stato) un espediente per scavalcare il vincolo ambientale, con il presupposto del tutto errato che la somma dei singoli "controlli" comunque corrisponda alla tutela complessiva e quindi la assicuri ugualmente.
        Mentre il nulla-osta al progetto planovolumetrico è relativo ad una valutazione "generale" ed unitaria che deve badare anche e soprattutto al rapporto "esterno" con la zona circostante in cui si inserisce la trasformazione progettata, le autorizzazioni paesistiche alle opere di urbanizzazione e alle singole costruzioni - proprio perché derivanti da una valutazione "particolare" - riguardano i rapporti "interni" alle stesse trasformazioni (particolari costruttivi, finiture di tetti e facciate, colori, eccetera) e non possono certo consentire, per semplice loro sommatoria, un esame contestuale dei volumi dell'intero progetto.
        La "normativa quadro" stabilisce pertanto che nel caso di piani di lottizzazione sia obbligatorio un doppio e distinto procedimento autorizzatorio ai sensi delle disposizioni in materia del testo unico, specificando che il primo nulla-osta deve essere relativo al rapporto tra aree libere ed aree edificabili, da valutare sull'intero progetto planovolumetrico rispetto al contesto territoriale, mentre il secondo nulla-osta deve riguardare nel particolare i progetti esecutivi relativi dapprima alle opere di urbanizzazione primaria e poi ai singoli fabbricati.

        D. 1 - Motivazione delle autorizzazioni paesistiche - La legge n. 241 del 1990 ha innovato i procedimenti amministrativi, prescrivendo all'articolo 3 provvedimenti motivati che indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria: l'applicazione corretta di tale disposto normativo eviterebbe per il futuro il rilascio dei tanti nulla-osta dati senza nessuna motivazione, quando invece non avrebbero dovuto essere mai concessi.
        La "normativa quadro" prevede quindi che il rilascio o il diniego dei nulla-osta sia regionali che ministeriali sia sufficientemente motivato, premettendo le ragioni tanto dell'assenso quanto del rifiuto con riferimento specifico (e non discrezionale) alla conformità con le norme-quadro regionali e le norme di attuazione e gli elaborati grafici degli strumenti di pianificazione paesistica.

        D. 2 - Deleghe- Con propria legge 19 dicembre 1995, n. 59, la regione Lazio ha conferito ai comuni una sub-delega di funzioni in materia di tutela ambientale, limitata però solo a determinati settori: dopo l'approvazione della legge regionale sul decentramento (legge 6 agosto 1999, n. 14) sono state previste ulteriori deleghe a comuni e province.
        La "normativa quadro" sancisce, come principio inderogabile ai fini della tutela, che "controllori" e "controllati" non possano identificarsi in uno stesso soggetto istituzionale, per cui le regioni possono tutt'al più - per sottrazione delle proprie attribuzioni - delegare le funzioni di controllo ad esse assegnate esclusivamente alle province e solo in casi particolari ai comuni.
        Il testo della "normativa quadro" funge così da "regolamento" delle leggi regionali.
        Tenendo conto di tutta la problematica sopra evidenziata, è stata redatta la presente proposta di legge che traduce in soluzioni inequivoche i diversi casi di interpretazione e di applicazione del testo unico sopra esaminati.
        Anziché modificare ed integrare direttamente il testo unico, la presente proposta di legge è stata impostata come "normativa quadro in materia di tutela paesistica" e dà un maggiore rilievo alla distinzione tra tutela dei beni individui (estesi, oltre che a quelli ambientali diffusi, anche alle sorgenti ed alle singolarità geomorfologiche e ricompresi nel capo II) e tutela dei paesaggi (estesi, oltre che ai territori vincolati con provvedimenti specifici, anche agli ambiti non altrimenti vincolati e ricompresi nel capo VI).
        Per ognuna delle categorie dei "beni ambientali diffusi", vincolati ope legis, viene data separatamente, come disposizione generale, una definizione "giuridica" che ne consente l'individuazione ai fini della richiesta o meno di autorizzazione paesistica, anche senza il ricorso agli elaborati su cui sono graficizzati i loro perimetri: la tutela dei vincoli ope legis si attua mediante la normativa quadro stabilita per ognuno di essi.
        Per la tutela dei paesaggi è stata predisposta una classificazione ai fini della tutela che riconferma anche la "zona di tutela paesaggistica": per ognuna delle quattro "zone di tutela" (integrale, orientata, paesaggistica e limitata) è stata elaborata una apposita normativa quadro, prevedendo anche delle specifiche sottozone.
        In ultimo, ma non di minore importanza, si intende ringraziare per l'essenziale e determinante contributo prestato per la stesura della presente proposta di legge (che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura, atto Camera n. 7288) l'Associazione verdi, ambiente e società ed in particolare Rodolfo Bosi.
        Ci si augura che i colleghi prestino la dovuta attenzione alla presente proposta di legge e che si giunga presto alla sua disamina e approvazione.




Frontespizio Testo articoli