XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 790
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e obiettivi).
1. Nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato in materia, la presente legge detta
disposizioni concernenti la tutela e la gestione del paesaggio
e del patrimonio storico e artistico del territorio regionale,
al fine di garantirne e di promuoverne, in forma coordinata,
la conservazione e la valorizzazione.
2. In particolare le disposizioni della presente legge
hanno per obiettivo la tutela dell'integrità fisica e
dell'integrità culturale del territorio, da assumere quali
condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica
e funzionale, per assicurare uno sviluppo sostenibile atto a
soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le
possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri.
3. Alle norme stabilite dalla presente legge devono
uniformarsi tutti gli strumenti di pianificazione paesistica
ed urbanistica adottati a qualsiasi livello di governo del
territorio, regionale, provinciale e comunale.
Art. 2.
(Articolazione normativa
della pianificazione).
1. La tutela paesistica è attuata con una specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale relativa alle
seguenti aree:
a) aree vincolate ope legis ai sensi
dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni in
materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di seguito denominato "testo unico", distinte secondo le
categorie dei cosiddetti "beni diffusi";
b) aree sottoposte a vincolo mediante specifici
provvedimenti ministeriali o regionali ai sensi delle
disposizioni già previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, confluiti
nel testo unico;
c) aree non altrimenti vincolate, ma ricomprese
nella pianificazione complessiva dei piani territoriali di
coordinamento regionali.
2. Gli obiettivi di tutela si attuano attraverso le due
seguenti forme di pianificazione ambientale, fra loro distinte
ma rigorosamente interrelate:
a) tutela dei beni individui, di cui alla lettera
a) del comma 1, disciplinati al capo II;
b) tutela dei paesaggi, di cui alle lettere
b) e c) del comma 1, disciplinati al capo III.
Art. 3.
(Modalità di tutela dei beni individui).
1. Il vincolo imposto in modo automatico per le categorie
dei beni e delle aree elencati all'articolo 146 del testo
unico, è individuato dalle fasce o zone di rispetto, come
definite all'articolo 4 della presente legge ed individuate
negli elaborati grafici di cui all'articolo 7 della medesima,
nell'ambito delle quali si applica la normativa relativa a
ciascuna categoria di beni stabilita al capo II.
2. Il vincolo relativo ad una specifica categoria di beni
può ricomprendere all'interno del suo perimetro una o più
fasce o zone di rispetto relative alle altre categorie di beni
individui; in caso di sovrapposizione di tali vincoli, oltre
alla normativa specifica della categoria cui appartiene
il bene di maggiore estensione, si applica, se compatibile,
anche la normativa relativa ai beni individui a se stanti che
in parte lo compongono, in termini sia di sommatoria che di
eventuale loro sovrapposizione.
3. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative
a fasce o zone di rispetto fra loro sovrapposte, prevale la
prescrizione più restrittiva.
4. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed
elaborati grafici, di cui all'articolo 7, prevalgono le
indicazioni delle norme.
Art. 4.
(Definizione dei vincoli
dei beni ambientali diffusi).
1. Sono sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al
titolo II del testo unico, le categorie di beni elencate nel
presente articolo, che definiscono per ognuna di esse le fasce
o zone di rispetto comunque valide ai fini della
individuazione del regime vincolistico, anche in assenza della
graficizzazione delle singole perimetrazioni dei vincoli
medesimi, come riportate negli elaborati degli strumenti di
pianificazione, di cui all'articolo 7.
2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera a),
del testo unico, i territori costieri, ivi compresi i terreni
elevati sul mare, sono sottoposti a vincolo per una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. In
considerazione del carattere dinamico della linea di battigia,
il riferimento cartografico per il limite da cui misurare con
certezza la fascia di tutela è la carta tecnica regionale in
scala 1:10.000; qualora la citata carta non risulti
sufficiente, si deve fare ricorso ad eventuali validi rilievi
aerofotogrammetrici di maggiore dettaglio oppure a mappe
catastali in scala 1:2.000 con l'aggiornamento dello stato
reale dei luoghi, sotto la diretta responsabilità di un
tecnico abilitato, che sia riferito ad elementi comunque
fissi, come costruzioni già esistenti, alberature o altro. Le
fasce o zone di rispetto individuate
negli elaborati grafici, di cui all'articolo 7, hanno valore
di riferimento indicativo certo solo rispetto alla carta
tecnica su cui siano state riportate e fanno salvi gli
aggiornamenti dello stato reale dei luoghi, che si rendano
necessari a causa dell'erosione della linea di battigia.
3. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera b),
del testo unico, i territori contermini ai laghi, ivi compresi
i terreni su di essi elevati, sono sottoposti a vincolo per
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia. Nella presente categoria di beni sono ricompresi sia
i laghi di origine naturale, ivi inclusi quelli originati da
sorgenti, sia gli invasi e gli sbarramenti artificiali aventi
carattere perenne. Per il riferimento cartografico da tenere
presente ai fini dell'individuazione della fascia di tutela si
applicano le disposizioni del comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c),
del testo unico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, e le relative sponde o piedi degli argini, sono
sottoposti a vincolo per una fascia di 150 metri ciascuna.
Nella presente categoria sono ricompresi i corsi d'acqua e
tutte le sorgenti che risultano iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali; gli
aggiornamenti degli elenchi delle acque pubbliche, ai fini sia
della declassificazione che della classificazione, ai sensi
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del
1933, e successive modificazioni, sono di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e
devono seguire le procedure previste dalla normativa vigente.
L'accertamento, nonché l'esatta individuazione cartografica
dei corsi d'acqua iscritti nei citati elenchi, sono di
competenza degli uffici provinciali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio o dell'organo
regionale competente, sentito il parere degli uffici a
competenza statale. L'esclusione, ai soli fini del vincolo
paesistico ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del testo
unico, si applica esclusivamente
per i corsi d'acqua pubblici individuati con deliberazione
della giunta regionale. Per il riferimento cartografico, in
considerazione dell'elemento dinamico del limite da cui
misurare la fascia di tutela, si applicano le disposizioni del
comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera d),
del testo unico, sono sottoposte a vincolo le montagne della
catena alpina per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare e le montagne della catena appenninica e delle isole
per la parte eccedente 1.200 metri sul livello mare.
6. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera e),
del testo unico, sono sottoposti a vincolo i ghiacciai e i
circhi glaciali.
7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera f),
del testo unico, sono sottoposti a vincolo gli ambiti
territoriali ricompresi all'interno delle perimetrazioni dei
parchi, ivi compresi i territori di protezione esterna laddove
come tali individuati, e le riserve, sia nazionali che
regionali; il vincolo è esteso anche alle aree protette non
ancora istituite, ma solo provvisoriamente individuate.
L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica della
categoria di beni di cui al presente comma spetta
all'assessorato regionale o al Ministero competenti in
materia.
8. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera g),
del testo unico, i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti
a vincolo di rimboschimento, sono sottoposti a vincolo per una
fascia di 50 metri lineari dai margini esterni della loro area
di sedime. Ai fini della individuazione di tale categoria di
beni, devono intendersi come alberi tutte le piante legnose
con fusto perenne ben definito che a pieno sviluppo presentano
un asse principale prevalente sulla massa delle ramificazioni,
il cui diametro raggiunga almeno i 5 centimetri ad altezza di
petto e la cui altezza sia di almeno 5 metri, con i rami che
si sviluppano in alto sul tronco; sono invece da considerare
arbusti le piante legnose che si presentano ramificate per lo
più sin dalla base e assumono un aspetto cespuglioso, nelle
quali la massa dei rami predomina comunque sull'asse
principale
e il fusto principale non può superare in dimensioni i fusti
secondari. Per territori coperti da boschi e foreste devono
intendersi pertanto tutte le aree formate da soprassuoli di
formazioni vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche
arbustive ed erbacee, in equilibrio dinamico evolutivo tra
loro, costituenti un ecosistema completo che comprenda in via
principale alberi di una sola o più specie, foglie morte e
altri detriti vegetali e animali, nonché la fauna e la
microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio
stesso. Si considerano tali i terreni coperti da vegetazione
rappresentata da essenze di origine naturale o artificiale,
costituente a maturità un soprassuolo continuo, con grado di
copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento della
superficie boscata; si considerano altresì boschi gli
appezzamenti alberati isolati di qualunque superficie, situati
ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non
superiore a 50 metri lineari dai boschi come definiti al
presente comma, e con densità di copertura delle chiome a
maturità non inferiore al 20 per cento della superficie
boscata. Nella presente categoria di beni paesistici sono
compresi, altresì, i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco,
i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, anche se
temporaneamente nudi, nonché quelli che per interventi
illegittimi dell'uomo siano temporaneamente privi della
preesistente vegetazione forestale arborea. Sono esclusi
invece dalla categoria di cui al presente comma: a) gli
impianti di colture legnose a rapido accrescimento di origine
esclusivamente artificiale e realizzati con finalità
esclusivamente produttive; b) le piante sparse, i filari
e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono
a funzioni frangivento in comprensori di bonifica, o di
schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di
insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle
pertinenze idrauliche; c) le piantagioni arboree dei
giardini; d) i prati ed i pascoli arborati, il cui grado
di copertura arborea a maturità non sia superiore al 50 per
cento della superficie e sui quali non siano in atto progetti
di rimboschimento.
Nei territori boscati, come definiti al presente comma, non
sono sottoposti a vincolo paesaggistico i seguenti interventi,
se previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in
materia: il taglio colturale, inteso come taglio di
utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito
nel rispetto totale delle prescrizioni forestali e rientri nel
normale governo del bosco, nonché il taglio volto
all'eliminazione selettiva delle essenze deperienti sottomesse
o in soprannumero e delle piante danneggiate e colpite da
attacchi parassitari; la forestazione tesa alla costituzione
di nuove superfici boscate e alla ricostituzione di patrimoni
boschivi tagliati o comunque distrutti; opere di bonifica,
tese al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e
specie, alla regimazione delle acque, e alla sistemazione
della viabilità forestale già esistente; opere di difesa,
anche preventiva, dal fuoco, quali cinture parafuoco, prese
d'acqua, viabilità e punti d'avvistamento; opere connesse
all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non
comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. E'
in ogni caso soggetto al regime vincolistico di cui al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive
modificazioni, e all'articolo 146 del testo unico, il taglio a
raso, con particolare riguardo a quello dei boschi d'alto
fusto non assestato o di ceduo invecchiato.
9. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera h),
del testo unico, le aree assegnate alle università agrarie e
le zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo
nell'ambito delle perimetrazioni accertate delle seguenti
terre: terre assegnate, in liquidazione dei diritti d'uso
civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva
alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un
comune o di una frazione di esso, anche se imputate alla
titolarità dei citati enti; terre possedute da comuni o
frazioni di essi, soggette all'esercizio degli usi civici e
comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
terre possedute a qualunque titolo da università o
associazioni agrarie, comunque denominate;
terre pervenute agli enti medesimi da operazioni,
provvedimenti e liquidazioni o estinzione di usi civici
comunque avvenuti; terre pervenute agli enti di cui al
presente comma a seguito di scioglimento di promiscuità,
permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie
regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di
associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della
medesima legge; terre pervenute agli enti di cui al presente
comma da operazioni e provvedimenti di liquidazione o
estinzione di usi civici comunque avvenuti; terre private
gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le
quali non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli
5 e seguenti della citata legge n. 1766 del 1927. La permuta
di terreni d'uso civico non comporta la decadenza del vincolo,
che permane non solo sui terreni medesimi ma si estende anche
su quelli fatti oggetto della permuta medesima. L'accertamento
della sussistenza del vincolo di cui al presente comma sulle
aree di proprietà collettiva avviene sulla base delle
risultanze delle verifiche demaniali depositate presso gli
archivi del commissariato dei capoluoghi di provincia e degli
uffici amministrativi competenti per gli usi civici regionali,
ritualmente pubblicate, nonché dei provvedimenti di
assegnazione a categoria commissariali o regionali, degli
accertamenti recepiti in sentenze passate in giudicato o
depositate in procedimenti in corso, con riconoscimento dei
diritti delle popolazioni, oppure, in mancanza, alla luce
della cartografia regionale o dei dati emergenti dalla storia
catastale dei terreni, dagli statuti e dai regolamenti locali
e dai ruoli dei canoni eventualmente riscossi. L'accertamento
dell'esistenza delle terre private gravate da uso civico
avviene sulla base delle decisioni passate in giudicato e
degli accertamenti peritali depositati presso i commissariati
dei capoluoghi di provincia e presso gli uffici amministrativi
regionali o, in mancanza, ai sensi delle dichiarazioni di cui
all'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e
dell'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 26
febbraio 1928, n. 332, annotate
nell'apposito registro esistente presso i citati organi, di
cui all'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al regio
decreto n. 332 del 1928, oppure per i terreni con usi in
esercizio alla data di entrata in vigore della citata legge n.
1766 del 1927, non oggetto di dichiarazione, dagli statuti e
dai regolamenti locali. Per le terre oggetto di controversia,
le normative citate nel periodo precedente cessano di avere
efficacia con il passaggio in giudicato della decisione
negativa.
10. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera i),
del testo unico, sono sottoposte a vincolo le zone umide
incluse nell'elenco di cui alla convenzione relativa alle zone
umide d'importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e quelle individuate e
dichiarate come tali per atto delle autorità pubbliche
competenti, ivi comprese quelle preposte alla normale
disciplina del territorio. Sono ad ogni modo da considerare
zone umide, come definite nella citata convenzione di Ramsar,
le paludi, gli acquitrini, le torbe, oppure i bacini, naturali
o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o
corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese
di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non
superi i 6 metri.
11. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera l),
del testo unico, sono sottoposti a vincolo i vulcani, anche se
spenti, per una fascia di 50 metri lineari calcolata sia dai
crinali dei crateri che dalle caldere.
12. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera m),
del testo unico, sono sottoposte a vincolo le seguenti zone di
interesse archeologico: a) aree già scavate, ruderi
anche isolati e complessi monumentali conosciuti, per una
fascia di 50 metri lineari di rispetto assoluto, estesa tutta
intorno al perimetro delle rispettive aree di sedime; b)
aree archeologiche composte di parti scavate e parti non
scavate o con attività progressive di scavo, per una fascia di
50 metri lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al
perimetro delle
rispettive aree di sedime; c) aree archeologiche di
frammenti fittili o di consistenza ed estensione comprovate da
fonti bibliograficamente documentate, o accertate dalle
soprintendenze competenti per territorio, per una fascia di
100 metri lineari di rispetto preventivo, estesa tutta intorno
al loro centro presunto. Nella categoria di cui al presente
comma si intendono ricompresi tutti i beni di origine italica,
etrusca, greca, romana e medievale, nonché quelli di interesse
paleontologico; per l'accertamento dell'esistenza di tale
categoria di beni, è fatto obbligo di seguire le procedure
indicate all'articolo 10.
Art. 5.
(Modalità di tutela delle aree vincolate
con provvedimenti specifici).
1. La tutela delle aree sottoposte a vincolo mediante
decreti ministeriali o delibere regionali, ai sensi del titolo
II del testo unico ed, in particolare, dell'articolo 146,
comma 1, lettera m), nonché degli articoli 1-ter e
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, si applica in modo disgiunto nell'ambito di ognuna delle
quattro zone di tutela come definite al capo III della
presente legge ed individuate negli elaborati grafici di cui
all'articolo 7, secondo la corrispondente normativa stabilita
per ognuna di esse al citato capo III.
2. Le zone di tutela ricomprendono al loro interno una o
più delle fasce o zone di rispetto delle categorie dei beni
individui diffusi di cui all'articolo 3; in tali aree,
comunque interessate da una sovrapposizione di vincoli, si
applicano entrambe le norme di cui al comma 1, se
compatibili.
3. Per le aree protette, nazionali e regionali,
provvisoriamente individuate con specifici decreti
ministeriali e con apposite deliberazioni della giunta
regionale, ovvero definitivamente istituite con provvedimento
statale o con legge regionale, la tutela si applica in
particolare nell'ambito delle fasce o zone di rispetto
delle singole categorie dei beni che le compongono, ed in
generale nell'ambito delle quattro zone di tutela di cui al
comma 1. Dalla data di entrata in vigore del piano di assetto
o dell'area protetta, di cui all'articolo 16, comma 1, la
tutela si applica nell'ambito delle zone di tutela individuate
dal piano di assetto medesimo, secondo la normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale in esso stabilita.
4. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative
alle zone di tutela delle zone vincolate e norme relative alle
fasce o zone di rispetto di beni individui diffusi, cui le
prime si sovrappongono, prevale la prescrizione più
restrittiva.
5. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed
elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle norme.
Art. 6.
(Strumenti di tutela paesistica, loro contenuti e relativo
campo di applicazione).
1. La tutela paesistica si attua nell'ambito delle aree di
cui all'articolo 2 mediante i seguenti strumenti di
pianificazione:
a) piano territoriale paesistico;
b) piano urbanistico-territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
2. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 149
del testo unico e dall'articolo 23 del regolamento di cui al
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il piano territoriale
paesistico ed il piano urbanistico-territoriale definiscono,
oltre alle altre discipline dirette a tutelare i valori
ambientali:
a) le zone di rispetto;
b) il rapporto fra aree libere ed aree
fabbricabili;
c) le norme per i diversi tipi di costruzioni;
d) la distribuzione ed il vario allineamento dei
fabbricati;
e) le istruzioni per la scelta e la varia
distribuzione della flora.
3. Il piano territoriale paesistico estende il suo campo
di applicazione esclusivamente ai seguenti vincoli:
a) aree vincolate ope legis ai sensi
dell'articolo 146 del testo unico, i cosiddetti "beni
ambientali diffusi";
b) aree sottoposte a specifici vincoli paesistici,
ovvero dichiarazioni di notevole interesse pubblico, imposti
con decreti ministeriali o delibere regionali ai sensi del
titolo II del testo unico e, in particolare, dell'articolo
146, comma 1, lettera m), nonché degli articoli
1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.
4. Il piano urbanistico-territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, estende il
suo campo di applicazione a tutti i subambiti in cui sia stato
eventualmente suddiviso un intero territorio regionale ai fini
della redazione dei piani territoriali di coordinamento, e
ricomprende al suo interno, oltre alle aree vincolate di cui
al comma 3, anche le aree di interconnessione non soggette a
nessun regime vincolistico.
5. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, ancorché soltanto adottati,
costituiscono parte integrante dell'eventuale quadro regionale
di riferimento territoriale.
6. I piani territoriali paesistici adottati dalle giunte
regionali prima della data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelli già approvati dai consigli regionali,
possono estendere il loro campo di applicazione agli stessi
ambiti del piano urbanistico-territoriale, di cui al comma 4;
in tale caso la loro normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale ha valore di prescrizione cogente per gli strumenti
urbanistici generali dei comuni solo nell'ambito delle aree
vincolate, di cui al comma
3, lettere a) e b), mentre assume valore di
indirizzo nelle rimanenti aree, non soggette a nessun regime
vincolistico.
7. Le prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali
assumono valore cogente riguardo a tutti gli strumenti
urbanistici ad essi subordinati a decorrere dall'atto di
adozione da parte dei relativi consigli regionali, ai sensi
degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 7.
(Elaborati degli strumenti
di pianificazione).
1. Il piano territoriale paesistico ed il piano
urbanistico-territoriale, di cui all'articolo 6, sono
costituiti da una relazione, dalle norme di attuazione e dai
seguenti elaborati grafici:
a) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000, a
carattere analitico e ricognitivo, contenenti la
graficizzazione dei perimetri dei vincoli derivanti dal titolo
II del testo unico, dagli articoli 1-ter e
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
b) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000,
contenenti la graficizzazione delle diverse zone di tutela.
2. I piani di cui al comma 1 possono essere costituiti
anche da altri elaborati grafici, riguardanti aspetti
progettuali sia di dettaglio che di sintesi.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 1 devono essere
redatte in conformità alla presente legge e possono contenere
prescrizioni più restrittive; in caso di contrasto o
difformità tra le disposizioni dettate dalla presente legge e
le norme dei piani territoriali paesistici precedentemente
adottati o approvati, prevale la prescrizione più
restrittiva.
4. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i
piani territoriali paesistici, adottati o approvati, devono
essere definitivamente approvati o adeguati alle norme della
medesima; entro lo stesso termine gli elaborati grafici di
tutti gli strumenti di pianificazione, adottati o approvati,
devono essere riportati sulla carta tecnica regionale, in
scala 1:10.000, ed entrare a fare parte del sistema
informativo territoriale di ogni regione, a disposizione di
tutte le province ed i comuni della regione medesima.
Art. 8.
(Formazione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione paesistica).
1. Le giunte regionali, sulla base delle finalità e degli
obiettivi della presente legge, tenendo conto di eventuali
contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalle città
metropolitane, dai comuni e da altre istituzioni allo scopo
interessate, predispongono ed adottano il progetto dei piani
territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali,
di cui all'articolo 6.
2. Della adozione dei piani di cui al comma 1 da parte dei
consigli regionali, divenuta esecutiva la relativa
deliberazione, è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della
regione, nella Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro
quotidiani a diffusione nella regione; nell'avviso devono
essere indicati, fra l'altro, le sedi ove è possibile prendere
visione dei piani ed il termine e l'organo cui presentare
eventuali osservazioni.
3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui
al comma 2, copia dei piani è trasmessa a ciascuna provincia,
alle città metropolitane ed ai comuni ove i piani devono
essere subito depositati per due mesi consecutivi, durante i
quali chiunque nelle ore d'ufficio può prenderne visione.
4. Copia dei piani è trasmessa, altresì, alle
amministrazioni statali interessate e alle regioni contermini,
nonché ai soggetti istituzionalmente competenti in materia di
tutela paesistica; i soggetti citati possono
inviare alla regione osservazioni e proposte.
5. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
deposito, stabilito al comma 3, chiunque può presentare
osservazioni esclusivamente alla provincia competente per
territorio o alla città metropolitana; analogamente, possono
presentare osservazioni i comuni, le comunità montane e gli
enti di gestione delle aree protette.
6. Le province e le città metropolitane svolgono
consultazioni con comuni, comunità montane, enti pubblici e
organizzazioni rappresentative a livello locale di categorie
interessate.
7. Entro il termine perentorio di due mesi, decorrenti
dalla scadenza del termine stabilito al comma 5, le province e
le città metropolitane trasmettono alla giunta regionale ed al
competente assessorato regionale il proprio parere in merito
ai piani, inviando altresì una relazione nella quale sono
sintetizzate tutte le osservazioni e le proposte presentate,
coordinate sulla base di proprie specifiche valutazioni.
8. Decorso il termine stabilito al comma 7, la giunta
regionale, sentito il comitato regionale per il territorio, si
pronuncia sui pareri e sulle relazioni pervenuti, nonché sulle
osservazioni e segnalazioni trasmesse dagli enti e dai
soggetti indicati al comma 4, definendo eventuali proposte di
modifiche e integrazioni dei piani adottati dal consiglio
regionale.
9. La giunta regionale, ove lo ritenga opportuno, promuove
conferenze di servizi e procede a consultazioni con organismi
di rappresentanza di interessi ambientalistici, culturali,
sociali, economici, sindacali e professionali.
10. Entro il termine massimo di dieci mesi, decorrente
dalla data di esecutività della delibera di adozione, i piani
completi di tutti gli elaborati ed atti devono essere
trasmessi dalla giunta regionale al consiglio regionale, anche
se non sia ancora concluso l'iter indicato nel presente
articolo, purché comunque decorsi i termini fissati ai commi
3, 5 e 7.
11. I piani sono approvati con deliberazione del consiglio
regionale entro i tre mesi successivi al loro ricevimento.
12. La delibera di approvazione dei piani, una volta
divenuta esecutiva, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione, unitamente agli elaborati strettamente
necessari; della approvazione è data notizia con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro
quotidiani a diffusione nella regione.
13. Copia dei piani approvati è notificata a ciascuna
provincia ed alle città metropolitane, che provvedono a darne
comunicazione ai comuni ed alle comunità montane, nonché alle
altre istituzioni pubbliche interessate; copia dei piani è
trasmessa dalle regioni anche alle amministrazioni statali
competenti, alle regioni contermini ed agli enti
interessati.
Art. 9.
(Misure di salvaguardia).
1. Dalla data di entrata in vigore della delibera di
adozione da parte del consiglio regionale dei piani
territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali,
di cui al comma 2 dell'articolo 8, è sospesa ogni
determinazione sulle domande di concessione e di
autorizzazione di interventi edilizi e di trasformazione
territoriale che siano in contrasto con le prescrizioni dei
piani adottati.
2. Per gli ambiti territoriali vincolati di cui deve
essere ancora redatto ed adottato il relativo piano
territoriale paesistico, fino alla adozione da parte dei
consigli regionali, ai fini del rilascio o del diniego delle
autorizzazioni paesistiche ai progetti di trasformazione
ricadenti al loro interno, valgono come normativa di
riferimento obbligatorio le norme stabilite dalla presente
legge.
3. Per i piani territoriali paesistici, adottati dalle
giunte regionali prima della data di entrata in vigore della
presente legge, fino alla loro approvazione definitiva da
parte dei consigli regionali, ai fini del rilascio o del
diniego delle autorizzazioni
paesistiche ai progetti di trasformazione ricadenti
all'interno del loro ambito territoriale, valgono come norme
di riferimento obbligatorio quelle più restrittive fra le
norme della presente legge e le norme di attuazione dei piani
paesistici medesimi.
Art. 10.
(Certificazioni e procedimenti di tutela).
1. Fino alla adozione degli strumenti di pianificazione
paesistica, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno
di vincoli ambientali e del conseguente ed eventuale obbligo
di richiedere l'autorizzazione paesistica a progetti di
trasformazione edilizia e territoriale ricadenti al loro
interno, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, in caso
di incertezza giuridica riguardo alle definizioni di cui
all'articolo 4 della presente legge, è fatto obbligo di
richiedere un certificato di destinazione paesistica, redatto
a cura della relativa regione e attestante la presenza o meno
di eventuali vincoli e dei relativi perimetri.
2. Il certificato di cui al comma 1 è necessario anche nel
caso di opere provvisorie, per le quali si deve in ogni caso
richiedere il parere preventivo dell'assessorato regionale
competente circa la obbligatorietà o meno di richiedere
l'autorizzazione paesistica alla realizzazione delle opere
provvisorie medesime.
3. Per le zone di interesse archeologico, l'accertamento
dell'esistenza o meno di tale categoria di beni, ai fini del
procedimento e delle autorizzazioni di cui all'articolo 30,
avviene mediante il rilascio preventivo ed obbligatorio di
apposita certificazione, da richiedere sia alle soprintendenze
archeologiche che a quelle ai beni ambientali e architettonici
competenti per territorio. L'esenzione dall'obbligo di
richiedere i certificati citati è ammessa solo nel caso in cui
l'accertamento medesimo possa essere desunto direttamente
dagli strumenti di tutela paesistica, di cui all'articolo 6,
ancorché soltanto adottati.
Capo II
NORME RELATIVE ALLA TUTELA
DEI BENI INDIVIDUI
Art. 11.
(Protezione delle fasce costiere marittime).
1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia dei territori costieri, fatta eccezione per le aree
classificate al livello di tutela integrale, di cui
all'articolo 24, sono consentite esclusivamente le opere
destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
2. Ferma restando la limitazione di cui al comma 1,
l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque
preventivamente ricompresa e computata l'edificazione
esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente.
La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo
non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile
su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio
insediativo.
3. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
con la riva.
4. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
generali o in apposite varianti ad essi.
5. Per le opere pubbliche, le opere strettamente
necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
necessariamente effettuata nei territori costieri, nonché per
le opere destinate all'allevamento e alla conservazione del
pesce e dei mitili sono consentite le deroghe di cui
all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
tutela del vincolo.
Art. 12.
(Protezione delle coste dei laghi).
1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia dei territori contermini ai laghi, è vietato
manomettere gli argini, specialmente se torbosi, inquinare le
acque di falda, realizzare scarichi impropri o inquinanti
delle acque superficiali, operare trivellazioni di pozzi,
alterare le caratteristiche della vegetazione.
2. Gli enti pubblici o i soggetti privati proprietari
degli specchi acquei o delle terreferme ad essi antistanti
sono obbligati alla esecuzione di tutte le opere necessarie
per il mantenimento in perfetto stato delle rispettive rive e
per il mantenimento delle condizioni ambientali complessive
che possano avere effetti sullo specchio acqueo e sui
territori circostanti.
3. La esecuzione di opere dirette alla manutenzione ed al
miglioramento delle sponde, quando non sia attivata da enti
pubblici a tali adempimenti preposti, può avvenire solo sulla
base di specifici progetti analitici che devono essere
sottoposti all'approvazione delle autorità preposte alla
tutela delle acque e dell'ambiente.
4. In generale, salvo indicazioni specifiche diverse, è
vietata la navigazione a motore in tutti gli specchi lacustri
e nei canali afferenti ad eccezione delle imbarcazioni di
pubblico servizio, traghetto e soccorso.
5. Nella fascia di tutela, di cui al comma 1, deve essere
rivolta particolare attenzione alla tutela della flora tipica
dei luoghi e alla tutela della fauna ittica ed ornitica.
6. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
tutela integrale, di cui all'articolo 24, nella medesima
fascia possono essere consentite esclusivamente le opere
destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
7. Ferma restando la limitazione di cui al comma 6,
l'eventuale edificazione, in cui
deve essere comunque preventivamente ricompresa e computata
l'edificazione esistente, deve rispettare la disciplina
urbanistica vigente. La superficie territoriale disciplinata
dal presente articolo non può essere computata ai fini della
cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un
medesimo comprensorio insediativo.
8. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
con la riva.
9. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
generali o in apposite varianti ad essi.
10. Per le opere pubbliche, le opere strettamente
necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
necessariamente effettuata nei territori contermini ai laghi,
nonché per le opere destinate all'allevamento e alla
conservazione del pesce sono consentite le deroghe di cui
all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
tutela del vincolo.
Art. 13.
(Protezione dei corsi delle acque pubbliche).
1. Le acque pubbliche, come definite all'articolo 4, comma
4, devono essere protette da scarichi inquinanti, compresi
quelli dipendenti dall'uso di fertilizzanti o di pesticidi. I
controlli sono affidati all'autorità sanitaria e ai consorzi
di bonifica, i quali hanno l'obbligo di segnalare all'autorità
tutoria e giudiziaria le situazioni di compromissione e di
pericolo.
2. In tutti i territori regionali è fatto divieto di
procedere alla intubazione dei corsi d'acqua come definiti
all'articolo 4, salvo che per tratti inferiori a 50 metri non
ripetibili, e comunque per ulteriori 150 metri. L'intubazione
in deroga è ammessa
per imprescindibili ragioni tecniche, secondo le procedure di
cui all'articolo 34.
3. Le opere idrauliche necessarie per i corsi d'acqua
devono essere realizzate dagli enti istituzionalmente preposti
alla tutela del regime idrico o da privati da tali enti
debitamente autorizzati.
4. Quando sia intervenuta l'approvazione di un
piano-progetto concernente un intero comprensorio di bonifica
o parte di esso, i progetti relativi alle singole opere
attuative non devono essere sottoposti all'esame degli organi
preposti alla tutela; allo stesso regime sono sottoposti gli
interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,
di restauro e di consolidamento, ivi compresi quelli sulle
foci.
5. Le opere idrauliche e di bonifica non comprese in un
piano di bonifica ed indispensabili per i corsi d'acqua come
definiti all'articolo 4 della presente legge, sono ammesse
previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 151
del testo unico, e parere favorevole degli uffici competenti
in materia di disciplina idraulica dei bacini idrografici.
6. Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali, o
per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire
opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica
interessanti, ove occorra, l'intera asta dei corsi d'acqua, i
soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento
dell'inizio delle opere, all'autorità preposta alla tutela
ambientale ed a presentare un progetto dimostrante l'avvenuta
definitiva sistemazione dei luoghi.
7. Gli spazi antistanti gli argini dei corsi d'acqua, come
definiti all'articolo 4, comma 4, devono essere mantenuti
integri e inedificati per una profondità di 150 metri per
parte; nel caso di canali e collettori artificiali la
profondità si riduce a 50 metri lineari, previo nulla osta
dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
8. Le fasce di rispetto rimangono invariate anche se il
condotto idrico viene intubato; la loro ampiezza può essere
ampliata o ridotta in base a indicazioni specifiche contenute
nelle prescrizioni particolari dei piani territoriali
paesistici o
dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 6.
9. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 7 è fatto
obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione
riparia esistente, salvo deroghe dipendenti da esigenze
tecniche; gli interventi di cui ai commi 1 e seguenti devono
prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica, consona ai
caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
10. La limitazione di cui al comma 7 del presente articolo
non si applica nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, come delineate dagli strumenti urbanistici
generali approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, o, nel caso di comuni sprovvisti di tali
strumenti, nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei
centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni.
11. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
fasce di rispetto di cui al comma 7, gli indici di
fabbricabilità territoriale si applicano computando anche le
aree ricomprese in tali fasce fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse. L'utilizzazione dei soli
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 151 del testo unico.
12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 7
del presente articolo gli strumenti urbanistici generali di
nuova formazione o le varianti di quelli vigenti possono
eccezionalmente prevedere, per dimostrate esigenze
insediative, l'inserimento di zone omogenee C, D ed F, ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, solo per quanto riguarda infrastrutture o servizi
non altrimenti localizzabili ed utili alla riqualificazione
dei tessuti edilizi circostanti,
previo benestare delle autorità competenti in materia di
tutela idrogeologica, nel rispetto delle norme e delle
procedure di cui agli articoli 34 e 35 della presente legge,
ed alle seguenti condizioni specifiche:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità
di 50 metri lineari, a partire dall'argine;
b) contiguità con aree edificate;
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 146
del testo unico.
13. Al fine di favorire e disciplinare il recupero del
patrimonio edilizio legittimamente realizzato o legittimato
alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadente
nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, per i manufatti
non vincolati ai sensi del titolo I del testo unico, è
consentito un aumento di volumetria una tantum non
superiore al 20 per cento ai soli fini igienico-sanitari,
previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 151
del testo unico.
14. Nell'ambito delle aziende agricole sono consentiti
ampliamenti, strettamente funzionali all'attività agricola,
dei fabbricati legittimamente realizzati o che abbiano
ottenuto la concessione in sanatoria, ricadenti nelle fasce di
rispetto delle acque pubbliche, nonché la costruzione di
piccoli ricoveri per attrezzi, nei limiti previsti dalle norme
degli strumenti urbanistici generali vigenti.
15. Nelle zone vallive possono comunque essere autorizzate
opere afferenti le condotte idriche e metanifere, non
altrimenti localizzabili secondo le procedure di cui
all'articolo 34.
Art. 14.
(Protezione delle montagne).
1. Nelle montagne della catena alpina, per la parte
eccedente i 1.600 metri sul
livello del mare, e della catena appenninica, per la parte
eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, sono consentiti
esclusivamente interventi finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed
ecologico, in particolare all'eliminazione dei dissesti e
delle alterazioni in genere provocati sia dall'intervento
umano che dall'abbandono;
b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte
le attività connesse, ivi compresa la difesa anche preventiva
dal fuoco;
c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con
la natura, anche attraverso la promozione di specifiche
attività scientifiche e divulgative;
d) allo sviluppo di attività sportive compatibili,
che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei
luoghi;
e) all'attuazione di piani economici a contenuto
agro-silvo-pastorale;
f) alla realizzazione di tracciati viari
compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo
quando ne sia accertata l'assoluta necessità;
g) alla difesa del territorio nazionale, alla
tutela delle popolazioni interessate nonché alle
telecomunicazioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano
carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze
finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da
uno studio di inserimento paesaggistico, in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 35 e 36.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere
edifici e manufatti che non comportino rapporti di copertura
superiori a 3,5 metri quadri per ettaro ed altezze superiori a
3,00 metri lineari.
4. Gli interventi di natura privata devono essere
corredati da un progetto di piantumazione con essenze tipiche
della zona.
Art. 15.
(Protezione dei ghiacciai
e dei circhi glaciali).
1. Nei territori coperti da ghiacciai e da circhi glaciali
sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed
ecologico;
b) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con
la natura, anche attraverso la promozione di specifiche
attività scientifiche e divulgative;
c) allo sviluppo di attività sportive compatibili,
che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei
luoghi;
d) alla realizzazione di tracciati viari
compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo
quando ne sia accertata l'assoluta necessità;
e) alla difesa del territorio nazionale, alla
tutela delle popolazioni interessate nonché alle
telecomunicazioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano
carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze
finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da
uno studio di inserimento paesaggistico, in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 35 e 36.
Art. 16.
(Protezione dei parchi
e delle riserve naturali).
1. Ai sensi delle leggi vigenti in materia, la disciplina
di tutela dei parchi e delle riserve nazionali o regionali,
nonché dei territori di protezione esterna dei parchi, è
attuata mediante le prescrizioni contenute all'interno dei
piani di assetto ovvero dei piani delle aree protette, anche
se soltanto adottati, che sostituiscono i piani territoriali
paesistici e i piani urbanistico-territoriali, di cui
all'articolo 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle loro disposizioni.
2. Fino alla adozione dei piani di assetto o delle aree
protette, si applica la normativa di tutela più restrittiva
tra quella prevista dai piani territoriali paesistici o dai
piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e le
misure di salvaguardia contenute nei provvedimenti istitutivi
delle singole aree protette.
3. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale dei
piani territoriali paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali è in particolare quella relativa alle
fasce o zone di rispetto delle altre categorie dei beni
diffusi che siano ricomprese all'interno dell'area protetta,
ed in generale quella relativa alle zone di tutela in cui è
articolata e disciplinata l'area protetta medesima, secondo le
disposizioni contenute nel capo III.
4. Nelle more della adozione dei piani di assetto o delle
aree protette, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai
sensi dell'articolo 151 del testo unico, è rilasciata
dall'assessorato regionale competente, previo parere dell'ente
gestore dell'area protetta, laddove costituito. Dalla data di
entrata in vigore delle prescrizioni dei piani di assetto o
delle aree protette, la medesima autorizzazione è rilasciata
direttamente dall'ente di gestione dell'area protetta, che
deve verificare la conformità dei progetti di trasformazione
edilizia e territoriale con le disposizioni dei piani di
assetto, anche se sono adottati.
Art. 17.
(Protezione delle aree boscate).
1. Nelle fasce o zone di rispetto dei territori coperti da
foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal
fuoco, ed in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, di
cui all'articolo 4, è vietata in generale ogni nuova opera di
edificazione e di trasformazione territoriale.
2. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
tutela integrale, di cui all'articolo 24, nelle aree di cui al
comma
1 del presente articolo è fatto obbligo di osservare la
seguente disciplina di tutela:
a) sono consentiti la conservazione ed il recupero
dei manufatti esistenti;
b) è ammessa la costruzione di abbeveratoi, di
ricoveri e di rimesse per il bestiame brado, di fienili, di
legnaie, di piccoli ricoveri per attrezzi, con progetto e
relativo fabbisogno documentato dall'ente a cui è demandato il
demanio, da localizzare nelle radure prive di alberature e,
quando questo non sia possibile, in modo tale da salvaguardare
le essenze arboree;
c) è altresì consentita l'esecuzione degli
interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.
3. In considerazione delle numerose funzioni di carattere
idrogeologico, ambientale, paesaggistico,
economico-produttivo, energetico e sociale, che gli ambiti di
cui al presente articolo esplicano, tutte le forme di
utilizzazione devono essere conformi alla legge 16 giugno
1927, n. 1766, ed alle leggi regionali vigenti in materia; in
particolare possono essere effettuati, in deroga, gli
interventi previsti all'interno di appositi piani economici di
assestamento o di specifici piani d'intervento, ovvero di
piani di utilizzazione, da sottoporre all'approvazione dei
competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le
possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco di validità
temporale del piano stesso.
4. Il piano, in particolare, deve prevedere, oltre le
ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche:
a) gli interventi migliorativi con la
reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica
area fitoclimatica;
b) gli interventi per la protezione del suolo e
per la regimazione delle acque;
c) le infrastrutture necessarie per la
utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco,
le linee taglia fuoco, i punti fissi di imposta per il carico
della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed
al taglio dei boschi;
d) la identificazione e la regolamentazione delle
attività praticabili nel bosco, con particolare
riferimento:
1) all'allevamento zootecnico, ivi compreso
l'allevamento di selvatici, con la quantificazione del carico
di bestiame ammissibile, delle modalità di pascolo e delle
necessarie strutture per il ricovero, per l'alimentazione, per
l'abbeverata e per il controllo sanitario degli animali;
2) alle attività turistico-ricreative con la
quantificazione di tutti gli interventi necessari per la
corretta ed ecologica fruizione del bosco, esclusi in ogni
caso impianti ricettivi e campeggi stabili;
3) alla raccolta di prodotti del sottobosco con le
indicazioni delle norme e dei tempi atti a salvaguardare le
risorse del bosco.
5. Devono essere normalmente esclusi l'apertura di nuove
strade e la trasformazione di quelle esistenti mediante l'uso
di manto bituminoso, nonché l'allargamento delle medesime che
non siano strettamente giustificati da ragioni tecniche.
6. Le piste, anche occasionali, devono essere contenute
nello stretto spazio indispensabile e tracciate in modo tale
da non determinare ruscellamenti delle acque; devono essere
altresì stabilite norme per la loro fruizione con mezzi
meccanici.
7. In ogni caso gli interventi da prevedere nelle aree di
cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera
da non creare impatto con l'ambiente circostante, ovvero con
materiali idonei per natura, tipo e colore, ricorrendo ad
eventuali schermature e, in caso di movimento di terra, a
materiali di copertura idonei a ripristinare il manto
vegetale.
8. Non può essere superato un indice massimo di
edificabilità pari a 0,001 metri cubi per metro quadro di
superficie, anche all'interno dei piani di utilizzazione; sono
escluse dal calcolo dei volumi le opere necessarie per la
regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica in
genere delle zone boschive.
9. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
aree boscate, gli indici di fabbricabilità territoriale
consentiti dagli strumenti medesimi si applicano anche alle
aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
sensi dell'articolo 151 del testo unico.
Art. 18.
(Disciplina delle aree assegnate
alle università agrarie e delle aree gravate
da usi civici).
1. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
da usi civici la tutela ha la finalità di assicurare il libero
e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale
per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del
territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio
e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per
conciliare le esigenze della produttività dei beni
territoriali con l'utilizzazione di tecniche moderne e di
forme di gestione collettiva per vasti comprensori, per
preservare il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal
conseguente degrado.
2. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo
godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo
4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve in ogni caso
svolgersi con modalità compatibili con le norme della presente
legge.
3. Quando l'esercizio di taluno degli usi consentiti quali
legnatico, casalineare, cavapietre o tufi, pesca, caccia, o
similari, risulti del tutto incompatibile con le norme di
tutela stabilite dalla presente legge o dai piani di cui
all'articolo 6, l'esercizio medesimo è condizionato, sulla
domanda degli enti o degli utenti interessati, alla adozione
dei provvedimenti della competente autorità regionale, che
trasferiscono gli usi su altri territori che lo
consentano con pari agevolezza o altrimenti garantiscano
utilità equivalenti.
4. L'uso civico che attenga ad attività estrattive, anche
se compatibile, è comunque sottoposto ad autorizzazione
preventiva, da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo
unico; le concessioni demaniali sulle terre civiche aventi il
medesimo oggetto e conseguenti a mutamenti di destinazione,
debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12 della legge
16 giugno 1927, n. 1766, sono comunque consentite solo se in
grado di garantire, mediante un piano idoneo con le necessarie
valenze ambientali, l'integrale recupero del demanio all'uso
collettivo e sempre subordinatamente alla destinazione del
corrispettivo della concessione, o dell'attività dei
concessionari, per il potenziamento del godimento collettivo
sul restante territorio.
5. Gli usi civici diversi da quelli descritti ai commi 1 e
seguenti sono consentiti con i limiti previsti dalla presente
legge, nonché dalle norme di tutela dei piani di cui
all'articolo 6, con conseguente conforme modifica dei
regolamenti vigenti.
6. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati
da usi civici è normalmente esclusa l'attività edificatoria di
natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o
industriale, salvo che, nelle aree classificate ai fini della
tutela come zone a tutela limitata od a tale livello
riconducibili, di cui all'articolo 27, ragioni di interesse
della popolazione non consentano tale diversa destinazione; in
tali casi, l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve
essere preventivamente sottoposto alla autorizzazione da
rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, e gli
interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in
via prioritaria, della conservazione degli usi civici in altri
ambiti territoriali dell'ente, e con il rispetto della
procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e, qualora ciò non sia possibile, la
somma derivante dall'applicazione del citato articolo deve
essere destinata, previa autorizzazione regionale, ad opere di
interesse generale o di risanamento ambientale.
7. Sui medesimi terreni di cui al comma 6 del presente
articolo possono essere realizzate opere pubbliche, previa
autorizzazione regionale, da rilasciare ai sensi dell'articolo
12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a condizione che non
risulti impedita la fruizione degli usi civici, che non sia
arrecato danno all'assetto esteriore del paesaggio, che non
sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre
che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità
preposta alla tutela del bene.
8. Sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati
da usi civici sono consentite le opere strettamente connesse
alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione
conseguente alla loro classificazione a categoria e, in
mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o
rivendicati, a condizione che siano comunque rispettate le
norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.
9. Le aree classificate ai fini della tutela come zone a
tutela integrale o orientata, o a tali livelli riconducibili,
di cui agli articoli 24 e 25, sono dichiarate, in forza della
deliberazione approvativa degli strumenti di pianificazione
del relativo ambito, di cui all'articolo 6, di particolare
interesse pubblico e conseguentemente i terreni in esse
ricadenti non sono suscettibili di alienazione.
Art. 19.
(Protezione delle zone umide).
1. Nelle zone umide deve rimanere inalterato il rapporto
tra aree libere ed aree fabbricabili ed è pertanto fatto
divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro
intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il
mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio
ambientale, nonché di quelli diretti alla protezione della
fauna e della flora.
2. Sono soggette alla medesima tutela di cui al comma 1 le
zone umide che siano individuate come tali all'interno degli
strumenti di tutela di cui all'articolo 6, ovvero
che tali siano dichiarate per atto delle autorità pubbliche
competenti, ivi comprese quelle preposte alla normale
disciplina del territorio.
Art. 20.
(Protezione delle zone
di interesse archeologico).
1. Nelle fasce o zone di rispetto di 50 metri lineari,
ovvero di rispetto assoluto dei beni certi delle zone di
interesse archeologico, deve essere osservata la seguente
disciplina di tutela:
a) è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni
o trasformazioni territoriali;
b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento,
recupero statico e igienico e risanamento conservativo, a
condizione che sia redatto atto d'obbligo unilaterale che
preveda la disponibilità agli scavi e alle ricerche
archeologiche sull'area;
c) le aree ricadenti al di fuori dei centri
abitati devono essere vincolate al mantenimento delle colture
e dei caratteri agricoli esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, con assoluta esclusione delle
arature profonde, della messa a dimora di alberature e di
impianti verdi a radici diffuse e profonde, della
installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di
scavo o perforazione anche di modesta entità, come pali
elettrici e telefonici, montanti per recinzioni, e simili
interventi;
d) nelle aree ricadenti all'interno dei centri
abitati ed inserite nelle zone territoriali omogenee di tipo
C, D ed E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, dagli strumenti urbanistici
attuativi approvati, la realizzazione delle opere da essi
previste è permessa, ove non esistano ulteriori vincoli,
subordinatamente al rilascio da parte dell'ufficio competente
del Ministero
per i beni e le attività culturali di specifico nulla
osta;
e) è vietata l'installazione di cartelloni
pubblicitari, di impianti per l'erogazione di carburanti, di
depositi di materiali a cielo aperto e di mostre;
f) è fatto obbligo in generale di procedere alla
eliminazione di tutti i manufatti ritenuti incompatibili con
il raggiungimento degli obiettivi della tutela elencati nella
presente legge.
2. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro
fasce di tutela delle zone di interesse archeologico, gli
indici di fabbricabilità territoriale si applicano anche alle
aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai
sensi dell'articolo 151 del testo unico.
3. Nelle fasce o zone di rispetto preventivo di 100 metri
lineari dei beni incerti delle zone di interesse archeologico
la concessione edilizia o l'autorizzazione a trasformazioni
territoriali può essere rilasciata solo dopo il preventivo
parere favorevole delle soprintendenze archeologiche
competenti per territorio, nonché della soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici di Roma, le quali possono disporre
l'entità dei saggi di scavo ricognitivo ed i rilevamenti
preventivi, da eseguire a carico del proprietario dei suoli
che si intendono modificare.
4. In caso di nulla osta alla trasformazione edilizia, la
relativa fascia di rispetto preventivo deve intendersi
decaduta; in caso contrario, la medesima fascia di rispetto
deve intendersi definitiva e non più temporanea, secondo la
estensione fissata dalle soprintendenze di cui al comma 3,
dopo i saggi di scavo.
5. Nelle fasce di rispetto preventivo deve essere in
generale osservata la stessa disciplina di tutela delle fasce
di rispetto assoluto, di cui al comma 1.
Art. 21.
(Protezione delle sorgenti).
1. Il presente articolo si applica a tutte le sorgenti
individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7,
salvo diverse prescrizioni e deroghe derivanti da progetti
analitici di salvaguardia approvati dalle autorità
competenti.
2. Nelle aree circostanti le sorgenti è fatto obbligo di
osservare la seguente disciplina di tutela:
a) nelle aree comprese entro 50 metri lineari dal
punto di sorgente non sono normalmente consentite nuove
costruzioni, trasformazioni della morfologia dei luoghi e
degli usi urbani; sono ammesse le opere inerenti
all'utilizzazione e al mantenimento della sorgente;
b) nelle aree comprese entro 200 metri lineari dal
punto di sorgente sono consentite costruzioni, che devono
essere realizzate con accorgimenti tecnici che garantiscano lo
smaltimento dei rifiuti senza rischio di inquinamento, diretto
e indiretto, della sorgente e la non alterazione
geomorfologica;
c) nelle aree indicate nelle indagini
idrogeologiche e geomorfologiche come aree di fragilità e di
rischio per la salvaguardia di sorgenti, falde e zone di
subalveo, è fatto divieto di apertura di nuovi pozzi di
emungimento di falda e di utilizzo di pozzi neri anche se
esistenti, di dispersione di liquami e concimi chimici, di
creazioni di discariche per un raggio di 200 metri dal punto
di sorgente, salvo i casi in cui uno specifico progetto di
intervento dimostri attraverso idonei accorgimenti tecnici la
possibilità di mantenere una minore distanza dalla fonte.
Art. 22.
(Protezione delle
singolarità geomorfologiche).
1. Sono sottoposte a regime di tutela tutte le aree
orograficamente definibili per
le singolarità geomorfologiche che contengono ed i cui
caratteri siano da tutelare nella loro forma naturale.
2. Le aree di cui al comma 1 sono dotate di una fascia di
rispetto di 50 metri e comprendono:
a) singolarità paleontologiche ovvero tutte quelle
aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti fossili,
paleobotanici e paleozoologici, cartografate negli elaborati
di cui all'articolo 7, che costituiscano un patrimonio di
rilevante interesse scientifico di cui deve essere garantita
la conservazione, nella cui fascia di rispetto non si
consentono il prelievo di tali materiali, se non per scopi
scientifici, e le trasformazioni dello stato dei luoghi, quali
movimenti di terra, piantumazioni, nuove edificazioni,
aperture di strade, e similari, che possano arrecare danno o
pregiudizio alla conservazione dei beni;
b) cavità naturali e grotte, ovvero quelle cavità
naturali prodotte sulle pendici tufacee dai processi
geomorfologici spesso con il concorso dell'opera dell'uomo, di
cui deve essere garantita la conservazione in quanto elementi
tipici, ricorrenti e qualificanti il paesaggio della regione,
nella cui fascia di rispetto sono inibite forme improprie di
utilizzazione e la localizzazione di nuovi manufatti;
c) emergenze geomorfologiche, ovvero tutte quelle
aree caratterizzate da affioramenti rocciosi, o di rilievo
morfologico particolare come i costoni, i margini delle valli
incise, i crinali dei crateri vulcanici, o, infine,
singolarità legate all'idrografia superficiale, quali le anse
dei fiumi e dei torrenti, nella cui fascia di rispetto sono
inibite forme improprie di utilizzazione e la localizzazione
di nuovi manufatti; nei costoni rocciosi, al fine di prevenire
crolli dovuti a fenomeni di diaclasi, sono obbligatori il
consolidamento e l'impermeabilizzazione delle pareti e sono
proibiti la realizzazione di opere edilizie residenziali e di
servizio a distanza inferiore a 50 metri dal ciglio,
l'impianto di essenze arboree con radici profonde a fittone,
lo scolo superficiale di acque e la dispersione di acque di
uso agricolo non depurate;
d) cascate, che costituiscano fenomeni di
straordinario interesse ambientale e paesistico in ragione
delle biocenosi che si formano in prossimità di esse e della
suggestione panoramica che offrono, nella cui fascia di
rispetto non si consente alcuna trasformazione dello stato dei
luoghi che possa arrecare danno o pregiudizio alla
conservazione di questo tipo di bene, ed in cui è fatto
divieto espresso di ubicare nuove costruzioni, di effettuare
movimenti di terre, di aprire strade, ed è fatto obbligo di
rimuovere tutti i manufatti incompatibili con gli obiettivi
della tutela.
Capo III
NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEI PAESAGGI E DEI TERRITORI
VINCOLATI CON PROVVEDIMENTI SPECIFICI
Art. 23.
(Classificazione delle zone
ai fini della tutela).
1. I territori vincolati con provvedimento specifico, ivi
comprese le aree protette per le quali non sia stato ancora
approvato il relativo piano di assetto, sono classificati ai
fini della tutela, secondo gradi o livelli, nelle seguenti
quattro categorie di zone omogenee di rispetto:
a) tutela integrale, riferita ad aree di
eccezionale interesse per il loro valore geomorfologico,
naturalistico, storico-archeologico-monumentale e
paesaggistico, che conservano le proprie caratteristiche in
condizione di sostanziale integrità;
b) tutela orientata, riferita ad aree in cui i
valori idrogeomorfologici, naturalistici,
storico-archeologico-monumentali e panoramici hanno carattere
di fragilità, parziale integrità e di degrado e sono
meritevoli di conservazione, riqualificazione, restauro
ambientale e ricomposizione dell'unità ed integrità dei quadri
paesistici;
c) tutela paesaggistica, riferita ad aree di
notevole interesse per il valore paesistico e
storico-tradizionale, che conservano prevalentemente nella
loro unità i caratteri essenziali del paesaggio agrario;
d) tutela limitata, riferita ad aree contigue a
quelle elencate nel presente comma, dove si rileva la presenza
di beni di valore paesaggistico, ma che sono investite da
processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione in atto o
consolidati, oppure da trasformazioni produttive, che siano da
tutelare in funzione del recupero dei beni citati.
2. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale delle
zone omogenee di rispetto, di cui al comma 1, è quella
stabilita dal presente capo.
Art. 24.
(Protezione delle
zone di tutela integrale).
1. In tutte le zone di tutela integrale, come individuate
negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, è fatto obbligo
di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute
nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
all'articolo 6.
2. La tutela dei beni individui deve avvenire in
conformità a quanto prescritto al capo II.
3. E' fatto divieto di modificare il rapporto esistente
tra aree libere ed aree edificate; è pertanto vietata la
costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e con
materiali precari.
4. Nei manufatti esistenti sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento
statico, restauro e risanamento conservativo.
5. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali,
per le zone in cui è consentito, deve avvenire nel rispetto
dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è fatto divieto di
condurre a seminativo nudo le
pendici acclivi con pendenza superiore al 35 per cento.
6. E' fatto divieto di realizzare silos ed impianti
di serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi
al suolo e costruiti con materiali permanenti o
semipermanenti, nonché realizzare tettoie e schermature poste
a protezione delle colture, pose di teloni o di rivestimenti
mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni
termiche o di illuminazione con plastica o con altri materiali
mobili.
7. Riguardo alle opere di modellamento del suolo sono
vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri
di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'andamento
topografico dei luoghi, nonché qualsiasi attività estrattiva,
anche se di prestito, con l'eccezione di:
a) opere per il drenaggio delle acque di
superficie e per il consolidamento di scarpate instabili, nel
quale caso è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione
delle scarpate sia naturali che artificiali mediante
l'inerbamento o la cespugliatura al fine di favorire il loro
consolidamento ed una efficace difesa del suolo;
b) opere per i tracciati pedonali, le strade di
servizio e le piazzole di sosta;
c) tutte le opere volte sia al miglioramento ed
alla valorizzazione dei giardini esistenti sia alla
sistemazione o alla creazione di parchi.
8. Le opere di cui al comma 7 devono in ogni caso essere
contenute in un'altezza massima di metri 1,50 al di sopra o al
di sotto della linea di terra, ed essere eseguite nel rispetto
della vegetazione esistente.
9. Le recinzioni possono essere realizzate soltanto
intorno alle aree di pertinenza dei manufatti, oppure entro i
limiti tra diverse zone di tutela, ovvero i margini stradali e
naturali e devono avere in ogni caso un'altezza inferiore a
1,20 metri; è pertanto vietata la messa in opera di qualsiasi
tipo di recinzione che modifichi la continuità del
paesaggio.
10. Riguardo alla viabilità, sono consentiti tutti gli
interventi finalizzati alla
conservazione; nel rispetto dei beni e della funzionalità
delle aziende agricole, le amministrazioni competenti possono
imporre in qualsiasi momento, nei limiti consentiti dalla
presente legge e dagli strumenti di tutela di cui all'articolo
6, itinerari pedonali volti a consentire la fruizione ed il
godimento pubblico dello straordinario valore paesistico di
tali zone.
11. E' vietata la installazione di ogni genere di cartello
pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica
utilità.
12. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare o riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
circostante mediante la piantumazione di alberature;
c) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti ed a nuove piantumazioni.
13. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al
recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela integrale
possono essere articolate in sottozone ad opera delle
regioni.
Art. 25.
(Protezione delle
zone di tutela orientata).
1. In tutte le zone di tutela orientata è fatto obbligo di
osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente
articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute
nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui
all'articolo 6.
2. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la
normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
3. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio
idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre
a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore
al 35 per cento.
4. L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone
idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme
del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e
successive modificazioni, e dei relativi regolamenti
deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti
i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la
costruzione di abbeveratoi, di ricoveri, di rimesse per il
bestiame brado, e di fienili, realizzati per iniziativa
pubblica o privata, e sulla base di un progetto documentato
con i relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è
attribuito il demanio ovvero dal comune, da ubicare comunque
nel rispetto della situazione ambientale.
5. E' vietata in generale la costruzione di nuovi edifici;
l'edificazione può essere consentita nelle diverse sottozone
di tutela orientata, di cui al comma 13, secondo le
prescrizioni specifiche dettate per ognuna di esse.
6. La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve
corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo
terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali
devono essere comunque rivestiti con pietre locali e,
preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza
delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso
alla linea di gronda.
7. Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le
residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti
i volumi fuori terra, compresi cantine, garage,
sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni
genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli
spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70
centimetri, eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta
della costruzione.
8. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti.
9. Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano
stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali
permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le
condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e
sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla
tutela ambientale.
10. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o
alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e di
garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
attività estrattiva, anche se di prestito.
11. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare o riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
circostante mediante la piantumazione di alberature;
c) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti ed a nuove piantumazioni.
12. Ai fini del presente articolo si possono adottare i
tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.
13. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al
recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela orientata
possono essere articolate in sottozone ad opera delle
regioni.
Art. 26.
(Protezione delle
zone di tutela paesaggistica).
1. In tutte le zone di tutela paesaggistica è fatto
obbligo di osservare la disciplina di tutela stabilita dal
presente articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive
contenute nelle prescrizioni degli strumenti di
pianificazione, di cui all'articolo 6.
2. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la
normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
3. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali
deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio
idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre
a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al
35 per cento.
4. L'edificazione consentita deve essere strettamente
correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo
sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità
alle leggi che la consentono, attività di agriturismo; è
inoltre consentita la realizzazione di impianti sportivi di
tipo estensivo.
5. E' consentita, purché sia previsto dagli strumenti
urbanistici vigenti, al fine di garantire la conservazione
delle attività agricole, l'edificazione di nuovi manufatti
accessori e di servizio legati a tali attività; tali manufatti
possono estendersi su una superficie pari ad 1/100 di quella
dell'intera unità aziendale per un'altezza massima di metri
3,50 alla linea di gronda, salvo altezze maggiori necessarie
per motivate ragioni tecniche.
6. A condizione che sia permesso dalle norme degli
strumenti urbanistici vigenti, l'edificazione può essere
consentita, in deroga ai parametri dei commi 3, 4 e 5, per uso
di alloggio dei lavoratori agricoli da applicare stabilmente
all'azienda agricola, ovvero per uso di abitazione della
famiglia dell'imprenditore agricolo a titolo principale,
ovvero per annessi agricoli, subordinatamente alla
presentazione di un piano di utilizzazione aziendale o
interaziendale che dimostri la necessità delle opere da
realizzare, da approvare da parte del competente settore
decentrato della agricoltura della regione; non vi è necessità
del piano di utilizzazione se l'opera è prevista da un piano
di sviluppo o di miglioramento agrario o da altro strumento di
intervento previsto dalle leggi vigenti in materia e
debitamente approvato.
7. I piani di cui al comma 6, ai soli fini edificatori,
devono obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei
fabbricati
preesistenti; in tale caso sono comunque ammessi
completamenti della costruzione necessari per dotare il
fabbricato degli indispensabili servizi igienici e
sanitari.
8. La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve
corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo
terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali
devono essere comunque rivestiti con pietre locali e,
preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza
delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso
alla linea di gronda.
9. Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le
residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti
i volumi fuori terra, compresi cantine, garage,
sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni
genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli
spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70
centimetri, eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta
della costruzione.
10. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove
possibile, in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto
di quanto prescritto al capo II per la tutela dei beni
individui, o adeguandosi ad allineamenti stradali già formati
da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.
11. Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità
preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto
dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola
del suolo, salvo che esse non consistano nella avulsione di
impianti colturali aventi un valore tradizionale e ambientale
tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di
opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi
genere.
12. Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione
le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i
terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le
palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste
a protezione delle colture, la posa di teloni o di
rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione
delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o
altri materiali mobili,
anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al
suolo.
13. Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano
stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali
permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le
condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e
sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla
tutela ambientale.
14. Nelle zone definite agricole dagli strumenti
urbanistici vigenti, ed in quelle al di fuori dei centri
abitati dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico
generale, è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai
sensi della legge della regione Lazio 22 luglio 1974, n. 34,
salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi
agricoli ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, ove ciò sia consentito
dagli strumenti urbanistici.
15. Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti a
valutazione di impatto ambientale e devono in ogni caso essere
localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli
elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, prevedere
tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella
zona ed essere accompagnati da un progetto di sistemazione
delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda
opportune schermature a verde.
16. L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone
idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme
del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e
successive modificazioni, e dei relativi regolamenti
deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti
i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la
costruzione di abbeveratoi, di ricoveri e di rimesse sulla
base di un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed
approvato dall'ente a cui è attribuito il demanio ovvero dal
comune, da ubicare comunque nel rispetto della situazione
ambientale.
17. Salvo diverse disposizioni, sono vietate l'apertura di
strade o di sentieri che non sia strettamente necessaria per
l'utilizzazione
dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di
urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed
eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e
che devono constare dal progetto relativo a queste ultime.
18. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o
alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e
garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
attività estrattiva, anche se di prestito.
19. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare e riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio
circostante mediante la piantumazione di alberature;
c) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti ed a nuove piantumazioni.
20. Ai fini di conservare come elementi importanti di
caratterizzazione dei valori scenici del paesaggio anche i
segni impressi sul territorio che suddividono lo spazio
antropizzato evidenziando la trama di appoderamento e il
frazionamento fondiario, i tipi di nuove recinzioni ammessi
sono i seguenti:
a) siepi vive, di varia altezza, con potamento
naturale o potate, costituite con essenze indigene selezionate
da climax, od ornamentali acclimatate, riservando l'uso
di essenze esotiche esclusivamente all'interno di ville o di
giardini e comunque di unità di paesaggio a carattere
urbano;
b) stecconate in legno, di altezza massima di
metri 1,20;
c) macere o muri a secco, di altezza massima di
1,00 metro;
d) recinzioni con elementi in metallo saldato o in
legno, a disegno molto semplice, di altezza massima di metri
2,20;
e) recinzioni con reti metalliche flessibili,
integrate da siepe viva, di altezza massima di metri 2,20;
f) recinzioni con rete metallica rigida, di
altezza massima di metri 2,20;
g) muratura a pietra lavorata, a mattoni o
intonacate e tinteggiate, di altezza massima di metri 2,20;
h) recinzioni composte da una base in muratura
alta al massimo 1,00 metro, con struttura superiore in metallo
o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri
2,20.
21. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al
raggiungimento di più specifici obiettivi, le zone di tutela
paesaggistica possono essere articolate in sottozone.
Art. 27.
(Protezione delle zone di tutela limitata).
1. In tutte le zone di tutela limitata è fatto obbligo di
osservare la disciplina di tutela stabilita nel presente
articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute
nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione di cui
all'articolo 6.
2. In tutte le zone di tutela limitata è consentita la
realizzazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali; il
rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili è in generale
quello previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti,
salvo prescrizioni particolari indicate dagli strumenti di
pianificazione di cui all'articolo 6.
3. L'edificazione di nuovi manufatti è consentita a
condizione di recuperare prioritariamente i manufatti
esistenti e compatibili con la tutela e di eliminare quelli
incompatibili; le altezze dei nuovi edifici devono essere
sempre decrescenti verso il margine esterno che prospetta
sulle altre zone di tutela individuate dagli
strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6.
4. La costruzione dei nuovi manufatti deve corrispondere
al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti
non superiori a 1,50 metri, i quali devono essere comunque
rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di
verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere
calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
5. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile,
in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto
prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o
adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri
edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti.
6. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si
rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla
sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali
mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o
alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e
garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque
attività estrattiva, anche se di prestito.
7. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:
a) conservare, integrare e riqualificare la
vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio
esistenti;
b) integrare i manufatti edilizi isolati con il
paesaggio circostante mediante la piantumazione di
alberature;
c) integrare con il paesaggio circostante,
mediante alberature, il perimetro delle zone edificate o
edificande, lungo i tratti contigui alle zone di tutela
integrale, orientata e paesaggistica, in modo da formare una
schermatura vegetale di riqualificazione sia delle zone citate
che di quelle adiacenti;
d) provvedere all'alberatura delle strade
esistenti e di nuova realizzazione.
8. Ai fini del presente articolo si possono adottare i
tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.
Art. 28.
(Salvaguardia delle visuali).
1. La salvaguardia delle visuali, come indicata
all'articolo 139 del testo unico ed all'articolo 9 del
regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
deve essere in generale osservata mediante la protezione del
punto di vista, o dei punti di vista dislocati lungo
direttrici territoriali, del cono, o dei coni, visuale formato
dal punto di vista e dalle linee di inviluppo del paesaggio
oggetto della visuale, nonché del panorama osservato e
ritenuto suscettibile di tutela.
2. La tutela del punto di vista o di belvedere si deve
effettuare proteggendo, dopo averle indicate cartograficamente
sugli elaborati di cui all'articolo 7, le localizzazioni dei
punti di vista, accessibili con relativa facilità, da cui si
possa inquadrare e godere il panorama, limitato o vasto,
individuato come meritevole di salvaguardia.
3. La tutela del cono visuale o del campo di percezione
visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo
visivo tra il punto o i punti di vista individuato e il quadro
paesaggistico oggetto della visuale.
4. Lungo le strade sulle quali sono indicati i punti di
vista devono essere vietate costruzioni che impediscano le
visuali del paesaggio; sul lato a valle delle strade di
crinale, e di quelle di mezza costa, le costruzioni devono
essere poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la
loro quota massima assoluta, abbaini, camini, antenne, e
similari inclusi, sia inferiore di almeno un metro rispetto a
quella del ciglio stradale misurata lungo la linea che unisce
la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente
al suo asse. In ogni caso, e in qualunque situazione, la
distanza minima dal ciglio stradale non può essere inferiore a
metri 50, salvo prescrizione maggiore contenuta negli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.
5. Le prescrizioni di cui al comma 4 sono obbligatorie per
tutte le zone vincolate,
mentre assumono valore di indirizzo per quelle non sottoposte
a vincolo alcuno.
6. La schermatura delle costruzioni esistenti e delle
nuove costruzioni che interferiscono nel quadro paesaggistico,
di cui si intende garantire la salvaguardia, deve essere
assicurata, oltre che dalle prescrizioni di localizzazione e
dimensionamento dell'edificato, anche dalla prescrizione di
piantumazione, della quale devono essere indicati le
localizzazioni, le tipologie e gli ingombri riferiti ai
diversi casi di profili morfologici rilevati.
Capo IV
FUNZIONI, PROCEDURE
E STRUMENTI ATTUATIVI
Art. 29.
(Aggiornamenti degli strumenti di tutela).
1. A seguito di eventuali nuovi contributi conoscitivi
ovvero di approvazione dei piani di assetto delle aree
protette, di cui all'articolo 16, le giunte regionali
formulano l'aggiornamento degli strumenti di tutela vigenti,
adottando le opportune variazioni.
2. Gli aggiornamenti sono apportati con le stesse
procedure previste per la formazione e l'approvazione degli
strumenti di tutela paesaggistica di cui all'articolo 8.
Art. 30.
(Integrazioni e varianti
agli strumenti di tutela paesistica).
1. Per le zone vincolate precedentemente alla adozione
degli strumenti di tutela paesistica di cui all'articolo 6, ma
rimaste sprovviste di classificazione ai fini della tutela,
devono essere predisposte specifiche integrazioni che
prevedano la classificazione di tali zone ai fini della tutela
e della relativa normativa.
2. Le integrazioni di cui al comma 1 sono adottate su
proposta dell'assessorato regionale competente e previo esame
delle osservazioni, definitivamente approvate dalla giunta
regionale.
3. Le zone perimetrate e vincolate successivamente alla
adozione degli strumenti di tutela paesistica, con specifici
provvedimenti ricognitivi, emanati ai sensi del titolo II del
testo unico e, in particolare, dell'articolo 146, comma 1,
lettera m), devono essere sottoposte alla
classificazione ai fini della tutela e della relativa
normativa, attraverso varianti agli strumenti medesimi.
4. Le varianti di cui al comma 3 seguono le stesse
procedure previste per la formazione e l'approvazione degli
strumenti di tutela paesistica, di cui all'articolo 8.
Art. 31.
(Competenze regionali
negli strumenti di tutela paesistica).
1. Ogni modificazione dello stato dei luoghi nell'ambito
delle zone vincolate ope legis o con specifici
provvedimenti, comprese quelle non graficizzate negli
elaborati di cui all'articolo 7 della presente legge ovvero
non classificate ai fini della tutela, è subordinata ad
obbligatorio e preventivo rilascio della autorizzazione di cui
all'articolo 151 del testo unico, ed alla espressione dei
pareri paesaggistici richiesti ai sensi del medesimo testo
unico, secondo le procedure stabilite dall'articolo 146 dello
stesso testo unico.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
richiesta ed ottenuta prima del rilascio della concessione
edilizia da parte del comune; per i piani urbanistici
attuativi e per quelli di lottizzazione convenzionata, è fatto
obbligo di rilascio della autorizzazione di massima ai sensi
dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sui progetti planovolumetrici
di massima, relativi all'intero comprensorio fatto oggetto di
trasformazione, e della
autorizzazione definitiva su quelli esecutivi relativi prima
alle opere di urbanizzazione primaria e poi ai singoli
comparti edificatori.
3. Le autorizzazioni ed i pareri di cui al comma 1 devono
essere desunti ed espressi sulla base dell'esame di conformità
dei progetti di trasformazione presentati ai sensi della
presente legge e delle norme più specifiche stabilite per
l'area interessata dal progetto di trasformazione dagli
strumenti di tutela paesistica vigenti, di cui all'articolo
6.
4. Per i progetti di trasformazione di aree ricadenti
nell'ambito di zone vincolate, ma non classificate ai fini
della tutela, di cui agli articoli 29 e 30 della presente
legge, in attesa delle specifiche integrazioni cartografiche e
normative nei relativi strumenti di tutela paesistica,
connesse alle previste varianti, la procedura di cui
all'articolo 151 del testo unico si deve attenere alle norme
quadro stabilite dalla presente legge, sulla base dei criteri
contenuti all'articolo 23 del regolamento di cui al regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
5. Le autorizzazioni ed i pareri devono in ogni caso
risultare da provvedimenti motivati che, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indichino i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria; il rilascio o il diniego dei nulla osta
regionali deve essere pertanto sufficientemente motivato,
premettendo le ragioni tanto dell'assenso quanto del rifiuto
con riferimento specifico, e non discrezionale, alla
conformità sia con la presente legge che con le norme di
attuazione e gli elaborati grafici degli strumenti di
pianificazione paesistica vigenti.
Art. 32.
(Competenze provinciali nella gestione
degli strumenti di tutela paesistica).
1. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli
aggiornamenti o le successive
integrazioni e varianti ad essi, sono sovraordinati agli
strumenti urbanistici provinciali vigenti, nel rispetto del
principio di sussidiarietà.
2. Le province sono obbligate al rispetto dei piani di cui
al comma 1 nella formazione e nell'approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e delle eventuali varianti a
quelli vigenti, nonché all'adeguamento di questi ultimi ai
piani che risultino definitivamente approvati; fino alla
approvazione dei piani, si applicano le misure di
salvaguardia, di cui all'articolo 9.
Art. 33.
(Competenze comunali nella gestione degli strumenti di
tutela e rapporti con la strumentazione urbanistica
comunale).
1. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli
aggiornamenti o le successive integrazioni e varianti ad essi,
sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali
vigenti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. I comuni sono obbligati al rispetto dei piani di cui al
comma 1 nella formazione degli strumenti urbanistici generali
e delle eventuali varianti a quelli vigenti, nonché
all'adeguamento di questi ultimi ai piani che risultino
definitivamente approvati; fino alla approvazione dei piani,
si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'articolo
9.
3. In ogni caso è consentita ai comuni la possibilità di
adottare varianti al piano regolatore generale per il recupero
dei nuclei abusivi di cui sia comprovato l'avvenuto
consolidamento antecedentemente alla data di adozione dei
piani di cui al comma 1; tali varianti, che devono avere il
carattere di piano particolareggiato ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed essere
redatte in scala non inferiore a 1:2.000, devono essere
accompagnate da uno specifico studio di inserimento
paesistico, di cui all'articolo 36 della presente legge, e
costituiscono, in caso di contrasto con la
normativa dei piani di cui al comma 1, deroga ad essi.
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle
regioni in materia di tutela ambientale è consentita la
subdelega alle province o ai comuni, dotati di strumento
urbanistico generale, dell'esercizio delle funzioni relative
alle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del testo unico,
limitatamente a quanto riportato dalle specifiche leggi
regionali; ai fini dello snellimento delle procedure,
nell'ambito delle stesse subdeleghe si ha automatica esenzione
dall'obbligo di rilascio delle suddette autorizzazioni solo e
soltanto nel caso che tutti gli strumenti urbanistici di
livello inferiore a quelli statali e regionali siano stati
adeguati a questi ultimi.
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative riguardanti
la certificazione di destinazione urbanistica, tutti i comuni
sono tenuti a fare menzione degli eventuali vincoli paesistici
esistenti sul territorio comunale sulla base:
a) delle planimetrie e delle declaratorie
contenute negli specifici decreti ministeriali o nelle
deliberazioni della giunta regionale, in possesso
dell'amministrazione comunale che ne cura la pubblicazione
nell'albo pretorio;
b) delle disposizioni di legge in materia;
c) delle disposizioni generali di cui al capo I
della presente legge e della normativa relativa ai beni
ambientali diffusi di cui all'articolo 146 del testo unico
contenuta al capo II della presente legge.
Art. 34.
(Deroghe).
1. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per gli interventi di
pianificazione aventi efficacia di piano territoriale di
coordinamento, nonché per quelli previsti nel presente
articolo è possibile derogare alle prescrizioni dei piani di
cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è fatto obbligo di seguire
la procedura generale fissata dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383; per le opere di interesse statale, che a seguito
dell'accertamento di conformità risultino difformi dagli
strumenti urbanistici, è prescritta una conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, cui partecipano la regione competente ed il
comune od i comuni interessati, per valutare i progetti
definitivi e non di massima relativi alle opere di interesse
statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli
archeologici, storici, artistici e ambientali.
3. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo
devono essere redatti studi per il loro inserimento
paesistico, di cui all'articolo 36, salvo i casi in cui non
siano già assoggettate a valutazione di impatto ambientale.
Art. 35.
(Opere da sottoporre
a studio di inserimento paesistico).
1. Nelle zone vincolate ai sensi del titolo II del testo
unico, salvo norme diverse relative a particolari zone o
inibizioni totali derivanti dai caratteri peculiari delle
singole situazioni naturali, e salvo che in relazione alle
opere da eseguire siano previste procedure di valutazione di
impatto ambientale disciplinate da leggi e da regolamenti
nazionali o regionali, devono essere accompagnati da uno
studio di inserimento paesistico oltre alle opere in deroga di
cui all'articolo 34, ed alle varianti di cui all'articolo 33,
comma 3, i progetti relativi alle seguenti opere:
a) aperture di nuove cave, ancorché previste dal
piano regionale delle attività estrattive o da stralci di
esso;
b) strade carrabili esterne ai centri urbani con
carreggiata superiore a 5,50 metri lineari;
c) dighe ed altre opere idrauliche di grande
portata;
d) impianti industriali inquinanti ovunque
ubicati;
e) attrezzature di aree industriali;
f) impianti industriali ubicati fuori delle aree
già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che
abbiano un numero di addetti superiore a cinquanta, ovvero
impegnino una superficie superiore a 2 ettari;
g) impianti zootecnici per allevamenti superiori
a:
1) 250 unità bovino adulto;
2) 10 mila capi per avicunicoli;
3) 100 scrofe per suini;
h) elettrodotti di elevata potenza e grandi
impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni
radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi
strutture di supporto, quali piloni e tralicci;
i) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la
distribuzione locale;
l) porti turistici ed approdi destinati ad una
pluralità di natanti di media e grande dimensione, purché
risultino ubicati, secondo le norme urbanistiche vigenti,
sulle coste del mare, dei laghi e dei fiumi;
m) interventi di adeguamento di impianti
ferroviari;
n) depuratori, depositi nocivi, discariche
pubbliche;
o) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse
automobilistiche, piste per Go-kart, centri merci,
centri intermodali.
Art. 36.
(Studio di inserimento paesistico).
1. L'elaborazione dello studio di inserimento paesistico è
preordinata alla emanazione del provvedimento di
autorizzazione
paesistica da parte del competente settore per la tutela
ambientale dell'assessorato regionale competente per
l'urbanistica.
2. Allo scopo di cui al comma 1 i relativi progetti devono
contenere le seguenti informazioni e documentazioni
commisurate alla complessità delle opere da realizzare ed alle
modificazioni ambientali e paesistiche da esse prodotte:
a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito
ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
b) descrizione, relativa sia all'ambito fatto
oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti, dello stato
iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello
stesso, in relazione allo specifico intervento effettuato, con
particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei
beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e
semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità
agricole, nonché del rischio geologico;
c) caratteristiche del progetto o del piano
urbanistico e indicazione delle motivazioni che hanno portato
alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto
alle possibili alternative di localizzazione;
d) misure proposte per l'eliminazione,
l'attenuazione e la compensazione degli effetti
ineliminabili.
3. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni,
licenze, concessioni e decreti autorizzativi, le
documentazioni di cui ai commi 1 e 2 sono parte integrante ed
essenziale della domanda e rappresentano elemento di
responsabilità per il soggetto richiedente, inclusi enti o
amministrazioni pubblici.
4. Ai fini di un opportuno controllo dei processi di
trasformazione del territorio e di prevenire azioni e rischi
di degrado, di inquinamento e di compromissioni non
reversibili e controllabili dello stato dei luoghi e con lo
scopo motivato di guidare su basi certe le progettazioni e le
azioni di intervento di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo
compiute ai fini della salva
guardia complessiva paesistica ed ecologica del territorio,
ciascun comune, associazione degli stessi e comunità montana
competente è tenuto ad utilizzare la risultanza delle seguenti
carte tematiche:
a) geolitologica;
b) geomorfologica;
c) pedologica;
d) idrogeologica;
e) dei dissesti;
f) di utilizzazione del suolo;
g) climatologica;
h) delle risorse;
i) clivometrica;
l) delle qualità delle acque;
m) degli inquinamenti;
n) degli usi civici;
o) dei vincoli paesistici;
p) delle classificazioni ai fini della tutela dei
piani territoriali paesistici o dei piani
urbanistico-territoriali.
5. Fino alla redazione delle carte di cui al comma 4 la
documentazione necessaria per l'ottenimento
dell'autorizzazione deve comprendere, a seconda
dell'importanza ambientale delle modificazioni:
a) la carta dei rischi connessi all'intervento
oggetto della domanda;
b) la previsione comparata di piano;
c) l'individuazione dei fattori che agiscono sul
paesaggio;
d) le carte naturalistiche di settore;
e) i criteri d'intervento con relativa
zonizzazione e fasi;
f) i livelli delle attrezzature interferenti con
l'azione di intervento;
g) l'individuazione dei livelli di viabilità e
mobilità, ovvero di accessibilità all'intervento in
oggetto;
h) l'evidenziazione dei nodi di interferenza fra
lo stato dei luoghi e l'intervento progettato;
i) l'individuazione dei criteri di omogeneità
ambientale con ipotesi, ove occorra, di restauro
ambientale.