XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 790




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Finalità e obiettivi).

        1. Nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia, la presente legge detta disposizioni concernenti la tutela e la gestione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del territorio regionale, al fine di garantirne e di promuoverne, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione.
        2. In particolare le disposizioni della presente legge hanno per obiettivo la tutela dell'integrità fisica e dell'integrità culturale del territorio, da assumere quali condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e funzionale, per assicurare uno sviluppo sostenibile atto a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
        3. Alle norme stabilite dalla presente legge devono uniformarsi tutti gli strumenti di pianificazione paesistica ed urbanistica adottati a qualsiasi livello di governo del territorio, regionale, provinciale e comunale.


Art. 2.

(Articolazione normativa
della pianificazione).

        1. La tutela paesistica è attuata con una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale relativa alle seguenti aree:

                a) aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico", distinte secondo le categorie dei cosiddetti "beni diffusi";

                b) aree sottoposte a vincolo mediante specifici provvedimenti ministeriali o regionali ai sensi delle disposizioni già previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, confluiti nel testo unico;

                c) aree non altrimenti vincolate, ma ricomprese nella pianificazione complessiva dei piani territoriali di coordinamento regionali.

        2. Gli obiettivi di tutela si attuano attraverso le due seguenti forme di pianificazione ambientale, fra loro distinte ma rigorosamente interrelate:

                a) tutela dei beni individui, di cui alla lettera a) del comma 1, disciplinati al capo II;

                b) tutela dei paesaggi, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, disciplinati al capo III.


Art. 3.

(Modalità di tutela dei beni individui).

        1. Il vincolo imposto in modo automatico per le categorie dei beni e delle aree elencati all'articolo 146 del testo unico, è individuato dalle fasce o zone di rispetto, come definite all'articolo 4 della presente legge ed individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7 della medesima, nell'ambito delle quali si applica la normativa relativa a ciascuna categoria di beni stabilita al capo II.
        2. Il vincolo relativo ad una specifica categoria di beni può ricomprendere all'interno del suo perimetro una o più fasce o zone di rispetto relative alle altre categorie di beni individui; in caso di sovrapposizione di tali vincoli, oltre alla normativa specifica della categoria cui appartiene il bene di maggiore estensione, si applica, se compatibile, anche la normativa relativa ai beni individui a se stanti che in parte lo compongono, in termini sia di sommatoria che di eventuale loro sovrapposizione.
        3. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative a fasce o zone di rispetto fra loro sovrapposte, prevale la prescrizione più restrittiva.
        4. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed elaborati grafici, di cui all'articolo 7, prevalgono le indicazioni delle norme.


Art. 4.

(Definizione dei vincoli
dei beni ambientali diffusi).

        1. Sono sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del testo unico, le categorie di beni elencate nel presente articolo, che definiscono per ognuna di esse le fasce o zone di rispetto comunque valide ai fini della individuazione del regime vincolistico, anche in assenza della graficizzazione delle singole perimetrazioni dei vincoli medesimi, come riportate negli elaborati degli strumenti di pianificazione, di cui all'articolo 7.
        2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera a), del testo unico, i territori costieri, ivi compresi i terreni elevati sul mare, sono sottoposti a vincolo per una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. In considerazione del carattere dinamico della linea di battigia, il riferimento cartografico per il limite da cui misurare con certezza la fascia di tutela è la carta tecnica regionale in scala 1:10.000; qualora la citata carta non risulti sufficiente, si deve fare ricorso ad eventuali validi rilievi aerofotogrammetrici di maggiore dettaglio oppure a mappe catastali in scala 1:2.000 con l'aggiornamento dello stato reale dei luoghi, sotto la diretta responsabilità di un tecnico abilitato, che sia riferito ad elementi comunque fissi, come costruzioni già esistenti, alberature o altro. Le fasce o zone di rispetto individuate negli elaborati grafici, di cui all'articolo 7, hanno valore di riferimento indicativo certo solo rispetto alla carta tecnica su cui siano state riportate e fanno salvi gli aggiornamenti dello stato reale dei luoghi, che si rendano necessari a causa dell'erosione della linea di battigia.
        3. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera b), del testo unico, i territori contermini ai laghi, ivi compresi i terreni su di essi elevati, sono sottoposti a vincolo per una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Nella presente categoria di beni sono ricompresi sia i laghi di origine naturale, ivi inclusi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e gli sbarramenti artificiali aventi carattere perenne. Per il riferimento cartografico da tenere presente ai fini dell'individuazione della fascia di tutela si applicano le disposizioni del comma 2.
        4. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c), del testo unico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, e le relative sponde o piedi degli argini, sono sottoposti a vincolo per una fascia di 150 metri ciascuna. Nella presente categoria sono ricompresi i corsi d'acqua e tutte le sorgenti che risultano iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali; gli aggiornamenti degli elenchi delle acque pubbliche, ai fini sia della declassificazione che della classificazione, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, e successive modificazioni, sono di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e devono seguire le procedure previste dalla normativa vigente. L'accertamento, nonché l'esatta individuazione cartografica dei corsi d'acqua iscritti nei citati elenchi, sono di competenza degli uffici provinciali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o dell'organo regionale competente, sentito il parere degli uffici a competenza statale. L'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del testo unico, si applica esclusivamente per i corsi d'acqua pubblici individuati con deliberazione della giunta regionale. Per il riferimento cartografico, in considerazione dell'elemento dinamico del limite da cui misurare la fascia di tutela, si applicano le disposizioni del comma 2.
        5. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera d), del testo unico, sono sottoposte a vincolo le montagne della catena alpina per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare e le montagne della catena appenninica e delle isole per la parte eccedente 1.200 metri sul livello mare.
        6. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera e), del testo unico, sono sottoposti a vincolo i ghiacciai e i circhi glaciali.
        7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del testo unico, sono sottoposti a vincolo gli ambiti territoriali ricompresi all'interno delle perimetrazioni dei parchi, ivi compresi i territori di protezione esterna laddove come tali individuati, e le riserve, sia nazionali che regionali; il vincolo è esteso anche alle aree protette non ancora istituite, ma solo provvisoriamente individuate. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica della categoria di beni di cui al presente comma spetta all'assessorato regionale o al Ministero competenti in materia.
        8. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera g), del testo unico, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono sottoposti a vincolo per una fascia di 50 metri lineari dai margini esterni della loro area di sedime. Ai fini della individuazione di tale categoria di beni, devono intendersi come alberi tutte le piante legnose con fusto perenne ben definito che a pieno sviluppo presentano un asse principale prevalente sulla massa delle ramificazioni, il cui diametro raggiunga almeno i 5 centimetri ad altezza di petto e la cui altezza sia di almeno 5 metri, con i rami che si sviluppano in alto sul tronco; sono invece da considerare arbusti le piante legnose che si presentano ramificate per lo più sin dalla base e assumono un aspetto cespuglioso, nelle quali la massa dei rami predomina comunque sull'asse principale e il fusto principale non può superare in dimensioni i fusti secondari. Per territori coperti da boschi e foreste devono intendersi pertanto tutte le aree formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustive ed erbacee, in equilibrio dinamico evolutivo tra loro, costituenti un ecosistema completo che comprenda in via principale alberi di una sola o più specie, foglie morte e altri detriti vegetali e animali, nonché la fauna e la microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio stesso. Si considerano tali i terreni coperti da vegetazione rappresentata da essenze di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo, con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento della superficie boscata; si considerano altresì boschi gli appezzamenti alberati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 50 metri lineari dai boschi come definiti al presente comma, e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata. Nella presente categoria di beni paesistici sono compresi, altresì, i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco, i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, anche se temporaneamente nudi, nonché quelli che per interventi illegittimi dell'uomo siano temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea. Sono esclusi invece dalla categoria di cui al presente comma: a) gli impianti di colture legnose a rapido accrescimento di origine esclusivamente artificiale e realizzati con finalità esclusivamente produttive; b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica, o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche; c) le piantagioni arboree dei giardini; d) i prati ed i pascoli arborati, il cui grado di copertura arborea a maturità non sia superiore al 50 per cento della superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento. Nei territori boscati, come definiti al presente comma, non sono sottoposti a vincolo paesaggistico i seguenti interventi, se previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia: il taglio colturale, inteso come taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto totale delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bosco, nonché il taglio volto all'eliminazione selettiva delle essenze deperienti sottomesse o in soprannumero e delle piante danneggiate e colpite da attacchi parassitari; la forestazione tesa alla costituzione di nuove superfici boscate e alla ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti; opere di bonifica, tese al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque, e alla sistemazione della viabilità forestale già esistente; opere di difesa, anche preventiva, dal fuoco, quali cinture parafuoco, prese d'acqua, viabilità e punti d'avvistamento; opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. E' in ogni caso soggetto al regime vincolistico di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni, e all'articolo 146 del testo unico, il taglio a raso, con particolare riguardo a quello dei boschi d'alto fusto non assestato o di ceduo invecchiato.
        9. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera h), del testo unico, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo nell'ambito delle perimetrazioni accertate delle seguenti terre: terre assegnate, in liquidazione dei diritti d'uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione di esso, anche se imputate alla titolarità dei citati enti; terre possedute da comuni o frazioni di essi, soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni; terre possedute a qualunque titolo da università o associazioni agrarie, comunque denominate; terre pervenute agli enti medesimi da operazioni, provvedimenti e liquidazioni o estinzione di usi civici comunque avvenuti; terre pervenute agli enti di cui al presente comma a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge; terre pervenute agli enti di cui al presente comma da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenuti; terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le quali non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 1766 del 1927. La permuta di terreni d'uso civico non comporta la decadenza del vincolo, che permane non solo sui terreni medesimi ma si estende anche su quelli fatti oggetto della permuta medesima. L'accertamento della sussistenza del vincolo di cui al presente comma sulle aree di proprietà collettiva avviene sulla base delle risultanze delle verifiche demaniali depositate presso gli archivi del commissariato dei capoluoghi di provincia e degli uffici amministrativi competenti per gli usi civici regionali, ritualmente pubblicate, nonché dei provvedimenti di assegnazione a categoria commissariali o regionali, degli accertamenti recepiti in sentenze passate in giudicato o depositate in procedimenti in corso, con riconoscimento dei diritti delle popolazioni, oppure, in mancanza, alla luce della cartografia regionale o dei dati emergenti dalla storia catastale dei terreni, dagli statuti e dai regolamenti locali e dai ruoli dei canoni eventualmente riscossi. L'accertamento dell'esistenza delle terre private gravate da uso civico avviene sulla base delle decisioni passate in giudicato e degli accertamenti peritali depositati presso i commissariati dei capoluoghi di provincia e presso gli uffici amministrativi regionali o, in mancanza, ai sensi delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, annotate nell'apposito registro esistente presso i citati organi, di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al regio decreto n. 332 del 1928, oppure per i terreni con usi in esercizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1766 del 1927, non oggetto di dichiarazione, dagli statuti e dai regolamenti locali. Per le terre oggetto di controversia, le normative citate nel periodo precedente cessano di avere efficacia con il passaggio in giudicato della decisione negativa.
        10. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera i), del testo unico, sono sottoposte a vincolo le zone umide incluse nell'elenco di cui alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e quelle individuate e dichiarate come tali per atto delle autorità pubbliche competenti, ivi comprese quelle preposte alla normale disciplina del territorio. Sono ad ogni modo da considerare zone umide, come definite nella citata convenzione di Ramsar, le paludi, gli acquitrini, le torbe, oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i 6 metri.
        11. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera l), del testo unico, sono sottoposti a vincolo i vulcani, anche se spenti, per una fascia di 50 metri lineari calcolata sia dai crinali dei crateri che dalle caldere.
        12. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera m), del testo unico, sono sottoposte a vincolo le seguenti zone di interesse archeologico: a) aree già scavate, ruderi anche isolati e complessi monumentali conosciuti, per una fascia di 50 metri lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al perimetro delle rispettive aree di sedime; b) aree archeologiche composte di parti scavate e parti non scavate o con attività progressive di scavo, per una fascia di 50 metri lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al perimetro delle rispettive aree di sedime; c) aree archeologiche di frammenti fittili o di consistenza ed estensione comprovate da fonti bibliograficamente documentate, o accertate dalle soprintendenze competenti per territorio, per una fascia di 100 metri lineari di rispetto preventivo, estesa tutta intorno al loro centro presunto. Nella categoria di cui al presente comma si intendono ricompresi tutti i beni di origine italica, etrusca, greca, romana e medievale, nonché quelli di interesse paleontologico; per l'accertamento dell'esistenza di tale categoria di beni, è fatto obbligo di seguire le procedure indicate all'articolo 10.


Art. 5.

(Modalità di tutela delle aree vincolate
con provvedimenti specifici).

        1. La tutela delle aree sottoposte a vincolo mediante decreti ministeriali o delibere regionali, ai sensi del titolo II del testo unico ed, in particolare, dell'articolo 146, comma 1, lettera m), nonché degli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica in modo disgiunto nell'ambito di ognuna delle quattro zone di tutela come definite al capo III della presente legge ed individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, secondo la corrispondente normativa stabilita per ognuna di esse al citato capo III.
        2. Le zone di tutela ricomprendono al loro interno una o più delle fasce o zone di rispetto delle categorie dei beni individui diffusi di cui all'articolo 3; in tali aree, comunque interessate da una sovrapposizione di vincoli, si applicano entrambe le norme di cui al comma 1, se compatibili.
        3. Per le aree protette, nazionali e regionali, provvisoriamente individuate con specifici decreti ministeriali e con apposite deliberazioni della giunta regionale, ovvero definitivamente istituite con provvedimento statale o con legge regionale, la tutela si applica in particolare nell'ambito delle fasce o zone di rispetto delle singole categorie dei beni che le compongono, ed in generale nell'ambito delle quattro zone di tutela di cui al comma 1. Dalla data di entrata in vigore del piano di assetto o dell'area protetta, di cui all'articolo 16, comma 1, la tutela si applica nell'ambito delle zone di tutela individuate dal piano di assetto medesimo, secondo la normativa d'uso e di valorizzazione ambientale in esso stabilita.
        4. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative alle zone di tutela delle zone vincolate e norme relative alle fasce o zone di rispetto di beni individui diffusi, cui le prime si sovrappongono, prevale la prescrizione più restrittiva.
        5. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle norme.


Art. 6.

(Strumenti di tutela paesistica, loro contenuti e relativo
campo di applicazione).

        1. La tutela paesistica si attua nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 mediante i seguenti strumenti di pianificazione:

                a) piano territoriale paesistico;

                b) piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

        2. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 149 del testo unico e dall'articolo 23 del regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il piano territoriale paesistico ed il piano urbanistico-territoriale definiscono, oltre alle altre discipline dirette a tutelare i valori ambientali:

                a) le zone di rispetto;

                b) il rapporto fra aree libere ed aree fabbricabili;

                c) le norme per i diversi tipi di costruzioni;
                d) la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;

                e) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

        3. Il piano territoriale paesistico estende il suo campo di applicazione esclusivamente ai seguenti vincoli:

                a) aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 146 del testo unico, i cosiddetti "beni ambientali diffusi";

                b) aree sottoposte a specifici vincoli paesistici, ovvero dichiarazioni di notevole interesse pubblico, imposti con decreti ministeriali o delibere regionali ai sensi del titolo II del testo unico e, in particolare, dell'articolo 146, comma 1, lettera m), nonché degli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

        4. Il piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, estende il suo campo di applicazione a tutti i subambiti in cui sia stato eventualmente suddiviso un intero territorio regionale ai fini della redazione dei piani territoriali di coordinamento, e ricomprende al suo interno, oltre alle aree vincolate di cui al comma 3, anche le aree di interconnessione non soggette a nessun regime vincolistico.
        5. I piani territoriali paesistici ed i piani urbanistico-territoriali, ancorché soltanto adottati, costituiscono parte integrante dell'eventuale quadro regionale di riferimento territoriale.
        6. I piani territoriali paesistici adottati dalle giunte regionali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli già approvati dai consigli regionali, possono estendere il loro campo di applicazione agli stessi ambiti del piano urbanistico-territoriale, di cui al comma 4; in tale caso la loro normativa d'uso e di valorizzazione ambientale ha valore di prescrizione cogente per gli strumenti urbanistici generali dei comuni solo nell'ambito delle aree vincolate, di cui al comma 3, lettere a) e b), mentre assume valore di indirizzo nelle rimanenti aree, non soggette a nessun regime vincolistico.
        7. Le prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali assumono valore cogente riguardo a tutti gli strumenti urbanistici ad essi subordinati a decorrere dall'atto di adozione da parte dei relativi consigli regionali, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.


Art. 7.

(Elaborati degli strumenti
di pianificazione).

        1. Il piano territoriale paesistico ed il piano urbanistico-territoriale, di cui all'articolo 6, sono costituiti da una relazione, dalle norme di attuazione e dai seguenti elaborati grafici:

                a) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000, a carattere analitico e ricognitivo, contenenti la graficizzazione dei perimetri dei vincoli derivanti dal titolo II del testo unico, dagli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

                b) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000, contenenti la graficizzazione delle diverse zone di tutela.

        2. I piani di cui al comma 1 possono essere costituiti anche da altri elaborati grafici, riguardanti aspetti progettuali sia di dettaglio che di sintesi.
        3. Le norme di attuazione di cui al comma 1 devono essere redatte in conformità alla presente legge e possono contenere prescrizioni più restrittive; in caso di contrasto o difformità tra le disposizioni dettate dalla presente legge e le norme dei piani territoriali paesistici precedentemente adottati o approvati, prevale la prescrizione più restrittiva.
        4. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani territoriali paesistici, adottati o approvati, devono essere definitivamente approvati o adeguati alle norme della medesima; entro lo stesso termine gli elaborati grafici di tutti gli strumenti di pianificazione, adottati o approvati, devono essere riportati sulla carta tecnica regionale, in scala 1:10.000, ed entrare a fare parte del sistema informativo territoriale di ogni regione, a disposizione di tutte le province ed i comuni della regione medesima.


Art. 8.

(Formazione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione paesistica).

        1. Le giunte regionali, sulla base delle finalità e degli obiettivi della presente legge, tenendo conto di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e da altre istituzioni allo scopo interessate, predispongono ed adottano il progetto dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6.
        2. Della adozione dei piani di cui al comma 1 da parte dei consigli regionali, divenuta esecutiva la relativa deliberazione, è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione, nella Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella regione; nell'avviso devono essere indicati, fra l'altro, le sedi ove è possibile prendere visione dei piani ed il termine e l'organo cui presentare eventuali osservazioni.
        3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, copia dei piani è trasmessa a ciascuna provincia, alle città metropolitane ed ai comuni ove i piani devono essere subito depositati per due mesi consecutivi, durante i quali chiunque nelle ore d'ufficio può prenderne visione.
        4. Copia dei piani è trasmessa, altresì, alle amministrazioni statali interessate e alle regioni contermini, nonché ai soggetti istituzionalmente competenti in materia di tutela paesistica; i soggetti citati possono inviare alla regione osservazioni e proposte.
        5. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di deposito, stabilito al comma 3, chiunque può presentare osservazioni esclusivamente alla provincia competente per territorio o alla città metropolitana; analogamente, possono presentare osservazioni i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione delle aree protette.
        6. Le province e le città metropolitane svolgono consultazioni con comuni, comunità montane, enti pubblici e organizzazioni rappresentative a livello locale di categorie interessate.
        7. Entro il termine perentorio di due mesi, decorrenti dalla scadenza del termine stabilito al comma 5, le province e le città metropolitane trasmettono alla giunta regionale ed al competente assessorato regionale il proprio parere in merito ai piani, inviando altresì una relazione nella quale sono sintetizzate tutte le osservazioni e le proposte presentate, coordinate sulla base di proprie specifiche valutazioni.
        8. Decorso il termine stabilito al comma 7, la giunta regionale, sentito il comitato regionale per il territorio, si pronuncia sui pareri e sulle relazioni pervenuti, nonché sulle osservazioni e segnalazioni trasmesse dagli enti e dai soggetti indicati al comma 4, definendo eventuali proposte di modifiche e integrazioni dei piani adottati dal consiglio regionale.
        9. La giunta regionale, ove lo ritenga opportuno, promuove conferenze di servizi e procede a consultazioni con organismi di rappresentanza di interessi ambientalistici, culturali, sociali, economici, sindacali e professionali.
        10. Entro il termine massimo di dieci mesi, decorrente dalla data di esecutività della delibera di adozione, i piani completi di tutti gli elaborati ed atti devono essere trasmessi dalla giunta regionale al consiglio regionale, anche se non sia ancora concluso l'iter indicato nel presente articolo, purché comunque decorsi i termini fissati ai commi 3, 5 e 7.
        11. I piani sono approvati con deliberazione del consiglio regionale entro i tre mesi successivi al loro ricevimento.
        12. La delibera di approvazione dei piani, una volta divenuta esecutiva, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, unitamente agli elaborati strettamente necessari; della approvazione è data notizia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella regione.
        13. Copia dei piani approvati è notificata a ciascuna provincia ed alle città metropolitane, che provvedono a darne comunicazione ai comuni ed alle comunità montane, nonché alle altre istituzioni pubbliche interessate; copia dei piani è trasmessa dalle regioni anche alle amministrazioni statali competenti, alle regioni contermini ed agli enti interessati.


Art. 9.

(Misure di salvaguardia).

        1. Dalla data di entrata in vigore della delibera di adozione da parte del consiglio regionale dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali, di cui al comma 2 dell'articolo 8, è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione e di autorizzazione di interventi edilizi e di trasformazione territoriale che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati.
        2. Per gli ambiti territoriali vincolati di cui deve essere ancora redatto ed adottato il relativo piano territoriale paesistico, fino alla adozione da parte dei consigli regionali, ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni paesistiche ai progetti di trasformazione ricadenti al loro interno, valgono come normativa di riferimento obbligatorio le norme stabilite dalla presente legge.
        3. Per i piani territoriali paesistici, adottati dalle giunte regionali prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro approvazione definitiva da parte dei consigli regionali, ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni paesistiche ai progetti di trasformazione ricadenti all'interno del loro ambito territoriale, valgono come norme di riferimento obbligatorio quelle più restrittive fra le norme della presente legge e le norme di attuazione dei piani paesistici medesimi.


Art. 10.

(Certificazioni e procedimenti di tutela).

        1. Fino alla adozione degli strumenti di pianificazione paesistica, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di vincoli ambientali e del conseguente ed eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica a progetti di trasformazione edilizia e territoriale ricadenti al loro interno, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, in caso di incertezza giuridica riguardo alle definizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, è fatto obbligo di richiedere un certificato di destinazione paesistica, redatto a cura della relativa regione e attestante la presenza o meno di eventuali vincoli e dei relativi perimetri.
        2. Il certificato di cui al comma 1 è necessario anche nel caso di opere provvisorie, per le quali si deve in ogni caso richiedere il parere preventivo dell'assessorato regionale competente circa la obbligatorietà o meno di richiedere l'autorizzazione paesistica alla realizzazione delle opere provvisorie medesime.
        3. Per le zone di interesse archeologico, l'accertamento dell'esistenza o meno di tale categoria di beni, ai fini del procedimento e delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, avviene mediante il rilascio preventivo ed obbligatorio di apposita certificazione, da richiedere sia alle soprintendenze archeologiche che a quelle ai beni ambientali e architettonici competenti per territorio. L'esenzione dall'obbligo di richiedere i certificati citati è ammessa solo nel caso in cui l'accertamento medesimo possa essere desunto direttamente dagli strumenti di tutela paesistica, di cui all'articolo 6, ancorché soltanto adottati.

Capo II

NORME RELATIVE ALLA TUTELA
DEI BENI INDIVIDUI


Art. 11.

(Protezione delle fasce costiere marittime).

        1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia dei territori costieri, fatta eccezione per le aree classificate al livello di tutela integrale, di cui all'articolo 24, sono consentite esclusivamente le opere destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione, secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
        2. Ferma restando la limitazione di cui al comma 1, l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque preventivamente ricompresa e computata l'edificazione esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente. La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio insediativo.
        3. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto con la riva.
        4. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici generali o in apposite varianti ad essi.
        5. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente effettuata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento e alla conservazione del pesce e dei mitili sono consentite le deroghe di cui all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Art. 12.

(Protezione delle coste dei laghi).

        1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia dei territori contermini ai laghi, è vietato manomettere gli argini, specialmente se torbosi, inquinare le acque di falda, realizzare scarichi impropri o inquinanti delle acque superficiali, operare trivellazioni di pozzi, alterare le caratteristiche della vegetazione.
        2. Gli enti pubblici o i soggetti privati proprietari degli specchi acquei o delle terreferme ad essi antistanti sono obbligati alla esecuzione di tutte le opere necessarie per il mantenimento in perfetto stato delle rispettive rive e per il mantenimento delle condizioni ambientali complessive che possano avere effetti sullo specchio acqueo e sui territori circostanti.
        3. La esecuzione di opere dirette alla manutenzione ed al miglioramento delle sponde, quando non sia attivata da enti pubblici a tali adempimenti preposti, può avvenire solo sulla base di specifici progetti analitici che devono essere sottoposti all'approvazione delle autorità preposte alla tutela delle acque e dell'ambiente.
        4. In generale, salvo indicazioni specifiche diverse, è vietata la navigazione a motore in tutti gli specchi lacustri e nei canali afferenti ad eccezione delle imbarcazioni di pubblico servizio, traghetto e soccorso.
        5. Nella fascia di tutela, di cui al comma 1, deve essere rivolta particolare attenzione alla tutela della flora tipica dei luoghi e alla tutela della fauna ittica ed ornitica.
        6. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di tutela integrale, di cui all'articolo 24, nella medesima fascia possono essere consentite esclusivamente le opere destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione, secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
        7. Ferma restando la limitazione di cui al comma 6, l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque preventivamente ricompresa e computata l'edificazione esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente. La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio insediativo.
        8. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto con la riva.
        9. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici generali o in apposite varianti ad essi.
        10. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente effettuata nei territori contermini ai laghi, nonché per le opere destinate all'allevamento e alla conservazione del pesce sono consentite le deroghe di cui all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo.


Art. 13.

(Protezione dei corsi delle acque pubbliche).

        1. Le acque pubbliche, come definite all'articolo 4, comma 4, devono essere protette da scarichi inquinanti, compresi quelli dipendenti dall'uso di fertilizzanti o di pesticidi. I controlli sono affidati all'autorità sanitaria e ai consorzi di bonifica, i quali hanno l'obbligo di segnalare all'autorità tutoria e giudiziaria le situazioni di compromissione e di pericolo.
        2. In tutti i territori regionali è fatto divieto di procedere alla intubazione dei corsi d'acqua come definiti all'articolo 4, salvo che per tratti inferiori a 50 metri non ripetibili, e comunque per ulteriori 150 metri. L'intubazione in deroga è ammessa per imprescindibili ragioni tecniche, secondo le procedure di cui all'articolo 34.
        3. Le opere idrauliche necessarie per i corsi d'acqua devono essere realizzate dagli enti istituzionalmente preposti alla tutela del regime idrico o da privati da tali enti debitamente autorizzati.
        4. Quando sia intervenuta l'approvazione di un piano-progetto concernente un intero comprensorio di bonifica o parte di esso, i progetti relativi alle singole opere attuative non devono essere sottoposti all'esame degli organi preposti alla tutela; allo stesso regime sono sottoposti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di restauro e di consolidamento, ivi compresi quelli sulle foci.
        5. Le opere idrauliche e di bonifica non comprese in un piano di bonifica ed indispensabili per i corsi d'acqua come definiti all'articolo 4 della presente legge, sono ammesse previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, e parere favorevole degli uffici competenti in materia di disciplina idraulica dei bacini idrografici.
        6. Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali, o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica interessanti, ove occorra, l'intera asta dei corsi d'acqua, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'autorità preposta alla tutela ambientale ed a presentare un progetto dimostrante l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.
        7. Gli spazi antistanti gli argini dei corsi d'acqua, come definiti all'articolo 4, comma 4, devono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di 150 metri per parte; nel caso di canali e collettori artificiali la profondità si riduce a 50 metri lineari, previo nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
        8. Le fasce di rispetto rimangono invariate anche se il condotto idrico viene intubato; la loro ampiezza può essere ampliata o ridotta in base a indicazioni specifiche contenute nelle prescrizioni particolari dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 6.
        9. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 7 è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione riparia esistente, salvo deroghe dipendenti da esigenze tecniche; gli interventi di cui ai commi 1 e seguenti devono prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica, consona ai caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
        10. La limitazione di cui al comma 7 del presente articolo non si applica nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, come delineate dagli strumenti urbanistici generali approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
        11. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le fasce di rispetto di cui al comma 7, gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano computando anche le aree ricomprese in tali fasce fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'utilizzazione dei soli parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi vincolati, non comporta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del testo unico.
        12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 7 del presente articolo gli strumenti urbanistici generali di nuova formazione o le varianti di quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, per dimostrate esigenze insediative, l'inserimento di zone omogenee C, D ed F, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, solo per quanto riguarda infrastrutture o servizi non altrimenti localizzabili ed utili alla riqualificazione dei tessuti edilizi circostanti, previo benestare delle autorità competenti in materia di tutela idrogeologica, nel rispetto delle norme e delle procedure di cui agli articoli 34 e 35 della presente legge, ed alle seguenti condizioni specifiche:

                a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di 50 metri lineari, a partire dall'argine;

                b) contiguità con aree edificate;

                c) assenza di altri beni di cui all'articolo 146 del testo unico.

        13. Al fine di favorire e disciplinare il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o legittimato alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, per i manufatti non vincolati ai sensi del titolo I del testo unico, è consentito un aumento di volumetria una tantum non superiore al 20 per cento ai soli fini igienico-sanitari, previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 151 del testo unico.
        14. Nell'ambito delle aziende agricole sono consentiti ampliamenti, strettamente funzionali all'attività agricola, dei fabbricati legittimamente realizzati o che abbiano ottenuto la concessione in sanatoria, ricadenti nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi, nei limiti previsti dalle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti.
        15. Nelle zone vallive possono comunque essere autorizzate opere afferenti le condotte idriche e metanifere, non altrimenti localizzabili secondo le procedure di cui all'articolo 34.


Art. 14.

(Protezione delle montagne).

        1. Nelle montagne della catena alpina, per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, e della catena appenninica, per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

                a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico, in particolare all'eliminazione dei dissesti e delle alterazioni in genere provocati sia dall'intervento umano che dall'abbandono;

                b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse, ivi compresa la difesa anche preventiva dal fuoco;

                c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;

                d) allo sviluppo di attività sportive compatibili, che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi;

                e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;

                f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo quando ne sia accertata l'assoluta necessità;

                g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni.

        2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da uno studio di inserimento paesaggistico, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36.
        3. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere edifici e manufatti che non comportino rapporti di copertura superiori a 3,5 metri quadri per ettaro ed altezze superiori a 3,00 metri lineari.
        4. Gli interventi di natura privata devono essere corredati da un progetto di piantumazione con essenze tipiche della zona.

Art. 15.

(Protezione dei ghiacciai
e dei circhi glaciali).

        1. Nei territori coperti da ghiacciai e da circhi glaciali sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

                a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;

                b) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;

                c) allo sviluppo di attività sportive compatibili, che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi;

                d) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo quando ne sia accertata l'assoluta necessità;

                e) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni.

        2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da uno studio di inserimento paesaggistico, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36.


Art. 16.

(Protezione dei parchi
e delle riserve naturali).

        1. Ai sensi delle leggi vigenti in materia, la disciplina di tutela dei parchi e delle riserve nazionali o regionali, nonché dei territori di protezione esterna dei parchi, è attuata mediante le prescrizioni contenute all'interno dei piani di assetto ovvero dei piani delle aree protette, anche se soltanto adottati, che sostituiscono i piani territoriali paesistici e i piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle loro disposizioni.
        2. Fino alla adozione dei piani di assetto o delle aree protette, si applica la normativa di tutela più restrittiva tra quella prevista dai piani territoriali paesistici o dai piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e le misure di salvaguardia contenute nei provvedimenti istitutivi delle singole aree protette.
        3. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali è in particolare quella relativa alle fasce o zone di rispetto delle altre categorie dei beni diffusi che siano ricomprese all'interno dell'area protetta, ed in generale quella relativa alle zone di tutela in cui è articolata e disciplinata l'area protetta medesima, secondo le disposizioni contenute nel capo III.
        4. Nelle more della adozione dei piani di assetto o delle aree protette, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, è rilasciata dall'assessorato regionale competente, previo parere dell'ente gestore dell'area protetta, laddove costituito. Dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni dei piani di assetto o delle aree protette, la medesima autorizzazione è rilasciata direttamente dall'ente di gestione dell'area protetta, che deve verificare la conformità dei progetti di trasformazione edilizia e territoriale con le disposizioni dei piani di assetto, anche se sono adottati.


Art. 17.

(Protezione delle aree boscate).

        1. Nelle fasce o zone di rispetto dei territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, ed in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, di cui all'articolo 4, è vietata in generale ogni nuova opera di edificazione e di trasformazione territoriale.
        2. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di tutela integrale, di cui all'articolo 24, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela:

                a) sono consentiti la conservazione ed il recupero dei manufatti esistenti;

                b) è ammessa la costruzione di abbeveratoi, di ricoveri e di rimesse per il bestiame brado, di fienili, di legnaie, di piccoli ricoveri per attrezzi, con progetto e relativo fabbisogno documentato dall'ente a cui è demandato il demanio, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non sia possibile, in modo tale da salvaguardare le essenze arboree;

                c) è altresì consentita l'esecuzione degli interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.

        3. In considerazione delle numerose funzioni di carattere idrogeologico, ambientale, paesaggistico, economico-produttivo, energetico e sociale, che gli ambiti di cui al presente articolo esplicano, tutte le forme di utilizzazione devono essere conformi alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed alle leggi regionali vigenti in materia; in particolare possono essere effettuati, in deroga, gli interventi previsti all'interno di appositi piani economici di assestamento o di specifici piani d'intervento, ovvero di piani di utilizzazione, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco di validità temporale del piano stesso.
        4. Il piano, in particolare, deve prevedere, oltre le ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche:

                a) gli interventi migliorativi con la reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica;

                b) gli interventi per la protezione del suolo e per la regimazione delle acque;

                c) le infrastrutture necessarie per la utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco, le linee taglia fuoco, i punti fissi di imposta per il carico della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed al taglio dei boschi;
                d) la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco, con particolare riferimento:

                1) all'allevamento zootecnico, ivi compreso l'allevamento di selvatici, con la quantificazione del carico di bestiame ammissibile, delle modalità di pascolo e delle necessarie strutture per il ricovero, per l'alimentazione, per l'abbeverata e per il controllo sanitario degli animali;

                2) alle attività turistico-ricreative con la quantificazione di tutti gli interventi necessari per la corretta ed ecologica fruizione del bosco, esclusi in ogni caso impianti ricettivi e campeggi stabili;

                3) alla raccolta di prodotti del sottobosco con le indicazioni delle norme e dei tempi atti a salvaguardare le risorse del bosco.

        5. Devono essere normalmente esclusi l'apertura di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti mediante l'uso di manto bituminoso, nonché l'allargamento delle medesime che non siano strettamente giustificati da ragioni tecniche.
        6. Le piste, anche occasionali, devono essere contenute nello stretto spazio indispensabile e tracciate in modo tale da non determinare ruscellamenti delle acque; devono essere altresì stabilite norme per la loro fruizione con mezzi meccanici.
        7. In ogni caso gli interventi da prevedere nelle aree di cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera da non creare impatto con l'ambiente circostante, ovvero con materiali idonei per natura, tipo e colore, ricorrendo ad eventuali schermature e, in caso di movimento di terra, a materiali di copertura idonei a ripristinare il manto vegetale.
        8. Non può essere superato un indice massimo di edificabilità pari a 0,001 metri cubi per metro quadro di superficie, anche all'interno dei piani di utilizzazione; sono escluse dal calcolo dei volumi le opere necessarie per la regimazione delle acque e per la sistemazione idrogeologica in genere delle zone boschive.
        9. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le aree boscate, gli indici di fabbricabilità territoriale consentiti dagli strumenti medesimi si applicano anche alle aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico.


Art. 18.

(Disciplina delle aree assegnate
alle università agrarie e delle aree gravate
da usi civici).

        1. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati da usi civici la tutela ha la finalità di assicurare il libero e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per conciliare le esigenze della produttività dei beni territoriali con l'utilizzazione di tecniche moderne e di forme di gestione collettiva per vasti comprensori, per preservare il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal conseguente degrado.
        2. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme della presente legge.
        3. Quando l'esercizio di taluno degli usi consentiti quali legnatico, casalineare, cavapietre o tufi, pesca, caccia, o similari, risulti del tutto incompatibile con le norme di tutela stabilite dalla presente legge o dai piani di cui all'articolo 6, l'esercizio medesimo è condizionato, sulla domanda degli enti o degli utenti interessati, alla adozione dei provvedimenti della competente autorità regionale, che trasferiscono gli usi su altri territori che lo consentano con pari agevolezza o altrimenti garantiscano utilità equivalenti.
        4. L'uso civico che attenga ad attività estrattive, anche se compatibile, è comunque sottoposto ad autorizzazione preventiva, da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico; le concessioni demaniali sulle terre civiche aventi il medesimo oggetto e conseguenti a mutamenti di destinazione, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono comunque consentite solo se in grado di garantire, mediante un piano idoneo con le necessarie valenze ambientali, l'integrale recupero del demanio all'uso collettivo e sempre subordinatamente alla destinazione del corrispettivo della concessione, o dell'attività dei concessionari, per il potenziamento del godimento collettivo sul restante territorio.
        5. Gli usi civici diversi da quelli descritti ai commi 1 e seguenti sono consentiti con i limiti previsti dalla presente legge, nonché dalle norme di tutela dei piani di cui all'articolo 6, con conseguente conforme modifica dei regolamenti vigenti.
        6. Nei terreni di proprietà collettiva o privata gravati da usi civici è normalmente esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, salvo che, nelle aree classificate ai fini della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello riconducibili, di cui all'articolo 27, ragioni di interesse della popolazione non consentano tale diversa destinazione; in tali casi, l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto alla autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico, e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi civici in altri ambiti territoriali dell'ente, e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo deve essere destinata, previa autorizzazione regionale, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.
        7. Sui medesimi terreni di cui al comma 6 del presente articolo possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione regionale, da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, che non sia arrecato danno all'assetto esteriore del paesaggio, che non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
        8. Sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici sono consentite le opere strettamente connesse alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o rivendicati, a condizione che siano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.
        9. Le aree classificate ai fini della tutela come zone a tutela integrale o orientata, o a tali livelli riconducibili, di cui agli articoli 24 e 25, sono dichiarate, in forza della deliberazione approvativa degli strumenti di pianificazione del relativo ambito, di cui all'articolo 6, di particolare interesse pubblico e conseguentemente i terreni in esse ricadenti non sono suscettibili di alienazione.


Art. 19.

(Protezione delle zone umide).

        1. Nelle zone umide deve rimanere inalterato il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili ed è pertanto fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale, nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.
        2. Sono soggette alla medesima tutela di cui al comma 1 le zone umide che siano individuate come tali all'interno degli strumenti di tutela di cui all'articolo 6, ovvero che tali siano dichiarate per atto delle autorità pubbliche competenti, ivi comprese quelle preposte alla normale disciplina del territorio.


Art. 20.

(Protezione delle zone
di interesse archeologico).

        1. Nelle fasce o zone di rispetto di 50 metri lineari, ovvero di rispetto assoluto dei beni certi delle zone di interesse archeologico, deve essere osservata la seguente disciplina di tutela:

                a) è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni o trasformazioni territoriali;

                b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e risanamento conservativo, a condizione che sia redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità agli scavi e alle ricerche archeologiche sull'area;

                c) le aree ricadenti al di fuori dei centri abitati devono essere vincolate al mantenimento delle colture e dei caratteri agricoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con assoluta esclusione delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità, come pali elettrici e telefonici, montanti per recinzioni, e simili interventi;

                d) nelle aree ricadenti all'interno dei centri abitati ed inserite nelle zone territoriali omogenee di tipo C, D ed E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, dagli strumenti urbanistici attuativi approvati, la realizzazione delle opere da essi previste è permessa, ove non esistano ulteriori vincoli, subordinatamente al rilascio da parte dell'ufficio competente del Ministero per i beni e le attività culturali di specifico nulla osta;

                e) è vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari, di impianti per l'erogazione di carburanti, di depositi di materiali a cielo aperto e di mostre;

                f) è fatto obbligo in generale di procedere alla eliminazione di tutti i manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela elencati nella presente legge.

        2. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro fasce di tutela delle zone di interesse archeologico, gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano anche alle aree ricomprese in tali zone, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse; l'utilizzazione dei citati parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi vincolati, non comporta l'autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 151 del testo unico.
        3. Nelle fasce o zone di rispetto preventivo di 100 metri lineari dei beni incerti delle zone di interesse archeologico la concessione edilizia o l'autorizzazione a trasformazioni territoriali può essere rilasciata solo dopo il preventivo parere favorevole delle soprintendenze archeologiche competenti per territorio, nonché della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Roma, le quali possono disporre l'entità dei saggi di scavo ricognitivo ed i rilevamenti preventivi, da eseguire a carico del proprietario dei suoli che si intendono modificare.
        4. In caso di nulla osta alla trasformazione edilizia, la relativa fascia di rispetto preventivo deve intendersi decaduta; in caso contrario, la medesima fascia di rispetto deve intendersi definitiva e non più temporanea, secondo la estensione fissata dalle soprintendenze di cui al comma 3, dopo i saggi di scavo.
        5. Nelle fasce di rispetto preventivo deve essere in generale osservata la stessa disciplina di tutela delle fasce di rispetto assoluto, di cui al comma 1.
Art. 21.

(Protezione delle sorgenti).

        1. Il presente articolo si applica a tutte le sorgenti individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, salvo diverse prescrizioni e deroghe derivanti da progetti analitici di salvaguardia approvati dalle autorità competenti.
        2. Nelle aree circostanti le sorgenti è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela:

                a) nelle aree comprese entro 50 metri lineari dal punto di sorgente non sono normalmente consentite nuove costruzioni, trasformazioni della morfologia dei luoghi e degli usi urbani; sono ammesse le opere inerenti all'utilizzazione e al mantenimento della sorgente;

                b) nelle aree comprese entro 200 metri lineari dal punto di sorgente sono consentite costruzioni, che devono essere realizzate con accorgimenti tecnici che garantiscano lo smaltimento dei rifiuti senza rischio di inquinamento, diretto e indiretto, della sorgente e la non alterazione geomorfologica;

                c) nelle aree indicate nelle indagini idrogeologiche e geomorfologiche come aree di fragilità e di rischio per la salvaguardia di sorgenti, falde e zone di subalveo, è fatto divieto di apertura di nuovi pozzi di emungimento di falda e di utilizzo di pozzi neri anche se esistenti, di dispersione di liquami e concimi chimici, di creazioni di discariche per un raggio di 200 metri dal punto di sorgente, salvo i casi in cui uno specifico progetto di intervento dimostri attraverso idonei accorgimenti tecnici la possibilità di mantenere una minore distanza dalla fonte.


Art. 22.

(Protezione delle
singolarità geomorfologiche).

        1. Sono sottoposte a regime di tutela tutte le aree orograficamente definibili per le singolarità geomorfologiche che contengono ed i cui caratteri siano da tutelare nella loro forma naturale.
        2. Le aree di cui al comma 1 sono dotate di una fascia di rispetto di 50 metri e comprendono:

                a) singolarità paleontologiche ovvero tutte quelle aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti fossili, paleobotanici e paleozoologici, cartografate negli elaborati di cui all'articolo 7, che costituiscano un patrimonio di rilevante interesse scientifico di cui deve essere garantita la conservazione, nella cui fascia di rispetto non si consentono il prelievo di tali materiali, se non per scopi scientifici, e le trasformazioni dello stato dei luoghi, quali movimenti di terra, piantumazioni, nuove edificazioni, aperture di strade, e similari, che possano arrecare danno o pregiudizio alla conservazione dei beni;

                b) cavità naturali e grotte, ovvero quelle cavità naturali prodotte sulle pendici tufacee dai processi geomorfologici spesso con il concorso dell'opera dell'uomo, di cui deve essere garantita la conservazione in quanto elementi tipici, ricorrenti e qualificanti il paesaggio della regione, nella cui fascia di rispetto sono inibite forme improprie di utilizzazione e la localizzazione di nuovi manufatti;

                c) emergenze geomorfologiche, ovvero tutte quelle aree caratterizzate da affioramenti rocciosi, o di rilievo morfologico particolare come i costoni, i margini delle valli incise, i crinali dei crateri vulcanici, o, infine, singolarità legate all'idrografia superficiale, quali le anse dei fiumi e dei torrenti, nella cui fascia di rispetto sono inibite forme improprie di utilizzazione e la localizzazione di nuovi manufatti; nei costoni rocciosi, al fine di prevenire crolli dovuti a fenomeni di diaclasi, sono obbligatori il consolidamento e l'impermeabilizzazione delle pareti e sono proibiti la realizzazione di opere edilizie residenziali e di servizio a distanza inferiore a 50 metri dal ciglio, l'impianto di essenze arboree con radici profonde a fittone, lo scolo superficiale di acque e la dispersione di acque di uso agricolo non depurate;
                d) cascate, che costituiscano fenomeni di straordinario interesse ambientale e paesistico in ragione delle biocenosi che si formano in prossimità di esse e della suggestione panoramica che offrono, nella cui fascia di rispetto non si consente alcuna trasformazione dello stato dei luoghi che possa arrecare danno o pregiudizio alla conservazione di questo tipo di bene, ed in cui è fatto divieto espresso di ubicare nuove costruzioni, di effettuare movimenti di terre, di aprire strade, ed è fatto obbligo di rimuovere tutti i manufatti incompatibili con gli obiettivi della tutela.


Capo III

NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEI PAESAGGI E DEI TERRITORI
VINCOLATI CON PROVVEDIMENTI SPECIFICI


Art. 23.

(Classificazione delle zone
ai fini della tutela).

        1. I territori vincolati con provvedimento specifico, ivi comprese le aree protette per le quali non sia stato ancora approvato il relativo piano di assetto, sono classificati ai fini della tutela, secondo gradi o livelli, nelle seguenti quattro categorie di zone omogenee di rispetto:

                a) tutela integrale, riferita ad aree di eccezionale interesse per il loro valore geomorfologico, naturalistico, storico-archeologico-monumentale e paesaggistico, che conservano le proprie caratteristiche in condizione di sostanziale integrità;

                b) tutela orientata, riferita ad aree in cui i valori idrogeomorfologici, naturalistici, storico-archeologico-monumentali e panoramici hanno carattere di fragilità, parziale integrità e di degrado e sono meritevoli di conservazione, riqualificazione, restauro ambientale e ricomposizione dell'unità ed integrità dei quadri paesistici;
                c) tutela paesaggistica, riferita ad aree di notevole interesse per il valore paesistico e storico-tradizionale, che conservano prevalentemente nella loro unità i caratteri essenziali del paesaggio agrario;

                d) tutela limitata, riferita ad aree contigue a quelle elencate nel presente comma, dove si rileva la presenza di beni di valore paesaggistico, ma che sono investite da processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione in atto o consolidati, oppure da trasformazioni produttive, che siano da tutelare in funzione del recupero dei beni citati.

        2. La normativa d'uso e di valorizzazione ambientale delle zone omogenee di rispetto, di cui al comma 1, è quella stabilita dal presente capo.


Art. 24.

(Protezione delle
zone di tutela integrale).

        1. In tutte le zone di tutela integrale, come individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7, è fatto obbligo di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui all'articolo 6.
        2. La tutela dei beni individui deve avvenire in conformità a quanto prescritto al capo II.
        3. E' fatto divieto di modificare il rapporto esistente tra aree libere ed aree edificate; è pertanto vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e con materiali precari.
        4. Nei manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo.
        5. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali, per le zone in cui è consentito, deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è fatto divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al 35 per cento.
        6. E' fatto divieto di realizzare silos ed impianti di serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, nonché realizzare tettoie e schermature poste a protezione delle colture, pose di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o con altri materiali mobili.
        7. Riguardo alle opere di modellamento del suolo sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'andamento topografico dei luoghi, nonché qualsiasi attività estrattiva, anche se di prestito, con l'eccezione di:

                a) opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento di scarpate instabili, nel quale caso è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali mediante l'inerbamento o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento ed una efficace difesa del suolo;

                b) opere per i tracciati pedonali, le strade di servizio e le piazzole di sosta;

                c) tutte le opere volte sia al miglioramento ed alla valorizzazione dei giardini esistenti sia alla sistemazione o alla creazione di parchi.

        8. Le opere di cui al comma 7 devono in ogni caso essere contenute in un'altezza massima di metri 1,50 al di sopra o al di sotto della linea di terra, ed essere eseguite nel rispetto della vegetazione esistente.
        9. Le recinzioni possono essere realizzate soltanto intorno alle aree di pertinenza dei manufatti, oppure entro i limiti tra diverse zone di tutela, ovvero i margini stradali e naturali e devono avere in ogni caso un'altezza inferiore a 1,20 metri; è pertanto vietata la messa in opera di qualsiasi tipo di recinzione che modifichi la continuità del paesaggio.
        10. Riguardo alla viabilità, sono consentiti tutti gli interventi finalizzati alla conservazione; nel rispetto dei beni e della funzionalità delle aziende agricole, le amministrazioni competenti possono imporre in qualsiasi momento, nei limiti consentiti dalla presente legge e dagli strumenti di tutela di cui all'articolo 6, itinerari pedonali volti a consentire la fruizione ed il godimento pubblico dello straordinario valore paesistico di tali zone.
        11. E' vietata la installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.
        12. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:

                a) conservare, integrare o riqualificare la vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;

                b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio circostante mediante la piantumazione di alberature;

                c) provvedere all'alberatura delle strade esistenti ed a nuove piantumazioni.

        13. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela integrale possono essere articolate in sottozone ad opera delle regioni.


Art. 25.

(Protezione delle
zone di tutela orientata).

        1. In tutte le zone di tutela orientata è fatto obbligo di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui all'articolo 6.
        2. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
        3. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al 35 per cento.
        4. L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la costruzione di abbeveratoi, di ricoveri, di rimesse per il bestiame brado, e di fienili, realizzati per iniziativa pubblica o privata, e sulla base di un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito il demanio ovvero dal comune, da ubicare comunque nel rispetto della situazione ambientale.
        5. E' vietata in generale la costruzione di nuovi edifici; l'edificazione può essere consentita nelle diverse sottozone di tutela orientata, di cui al comma 13, secondo le prescrizioni specifiche dettate per ognuna di esse.
        6. La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali devono essere comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
        7. Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti i volumi fuori terra, compresi cantine, garage, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70 centimetri, eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta della costruzione.
        8. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile, in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
        9. Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale.
        10. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e di garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque attività estrattiva, anche se di prestito.
        11. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:

                a) conservare, integrare o riqualificare la vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;


                b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio circostante mediante la piantumazione di alberature;

                c) provvedere all'alberatura delle strade esistenti ed a nuove piantumazioni.

        12. Ai fini del presente articolo si possono adottare i tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.
        13. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al recupero o al restauro ambientale, le zone di tutela orientata possono essere articolate in sottozone ad opera delle regioni.


Art. 26.

(Protezione delle
zone di tutela paesaggistica).

        1. In tutte le zone di tutela paesaggistica è fatto obbligo di osservare la disciplina di tutela stabilita dal presente articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, di cui all'articolo 6.
        2. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali deve avvenire nel rispetto dei beni individui, secondo la normativa d'uso stabilita per essi al capo II.
        3. L'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali deve avvenire nel rispetto altresì dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; è pertanto fatto divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza superiore al 35 per cento.
        4. L'edificazione consentita deve essere strettamente correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, attività di agriturismo; è inoltre consentita la realizzazione di impianti sportivi di tipo estensivo.
        5. E' consentita, purché sia previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di garantire la conservazione delle attività agricole, l'edificazione di nuovi manufatti accessori e di servizio legati a tali attività; tali manufatti possono estendersi su una superficie pari ad 1/100 di quella dell'intera unità aziendale per un'altezza massima di metri 3,50 alla linea di gronda, salvo altezze maggiori necessarie per motivate ragioni tecniche.
        6. A condizione che sia permesso dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, l'edificazione può essere consentita, in deroga ai parametri dei commi 3, 4 e 5, per uso di alloggio dei lavoratori agricoli da applicare stabilmente all'azienda agricola, ovvero per uso di abitazione della famiglia dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero per annessi agricoli, subordinatamente alla presentazione di un piano di utilizzazione aziendale o interaziendale che dimostri la necessità delle opere da realizzare, da approvare da parte del competente settore decentrato della agricoltura della regione; non vi è necessità del piano di utilizzazione se l'opera è prevista da un piano di sviluppo o di miglioramento agrario o da altro strumento di intervento previsto dalle leggi vigenti in materia e debitamente approvato.
        7. I piani di cui al comma 6, ai soli fini edificatori, devono obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti; in tale caso sono comunque ammessi completamenti della costruzione necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienici e sanitari.
        8. La costruzione di eventuali nuovi manufatti deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a metri 1,50, i quali devono essere comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
        9. Per il calcolo della cubatura ammissibile sia per le residenze che per gli annessi agricoli si tiene conto di tutti i volumi fuori terra, compresi cantine, garage, sgomberi, soffitte, vani accessori e volumi tecnici di ogni genere; sono esclusi solo le intercapedini del tetto e gli spazi non praticabili, di altezza non superiore a 70 centimetri, eventualmente lasciati sotto il piano d'imposta della costruzione.
        10. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile, in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
        11. Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nella avulsione di impianti colturali aventi un valore tradizionale e ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.
        12. Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo.
        13. Gli impianti di serra, anche se provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale.
        14. Nelle zone definite agricole dagli strumenti urbanistici vigenti, ed in quelle al di fuori dei centri abitati dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale, è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge della regione Lazio 22 luglio 1974, n. 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.
        15. Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti a valutazione di impatto ambientale e devono in ogni caso essere localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona ed essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.
        16. L'attività silvo-pastorale deve svolgersi nelle zone idonee al loro esercizio ed avvenire in conformità alle norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani; in tali zone è comunque ammessa la costruzione di abbeveratoi, di ricoveri e di rimesse sulla base di un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito il demanio ovvero dal comune, da ubicare comunque nel rispetto della situazione ambientale.
        17. Salvo diverse disposizioni, sono vietate l'apertura di strade o di sentieri che non sia strettamente necessaria per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono constare dal progetto relativo a queste ultime.
        18. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque attività estrattiva, anche se di prestito.
        19. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:

                a) conservare, integrare e riqualificare la vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;

                b) integrare i manufatti edilizi con il paesaggio circostante mediante la piantumazione di alberature;

                c) provvedere all'alberatura delle strade esistenti ed a nuove piantumazioni.

        20. Ai fini di conservare come elementi importanti di caratterizzazione dei valori scenici del paesaggio anche i segni impressi sul territorio che suddividono lo spazio antropizzato evidenziando la trama di appoderamento e il frazionamento fondiario, i tipi di nuove recinzioni ammessi sono i seguenti:

                a) siepi vive, di varia altezza, con potamento naturale o potate, costituite con essenze indigene selezionate da climax, od ornamentali acclimatate, riservando l'uso di essenze esotiche esclusivamente all'interno di ville o di giardini e comunque di unità di paesaggio a carattere urbano;

                b) stecconate in legno, di altezza massima di metri 1,20;

                c) macere o muri a secco, di altezza massima di 1,00 metro;
                d) recinzioni con elementi in metallo saldato o in legno, a disegno molto semplice, di altezza massima di metri 2,20;

                e) recinzioni con reti metalliche flessibili, integrate da siepe viva, di altezza massima di metri 2,20;

                f) recinzioni con rete metallica rigida, di altezza massima di metri 2,20;

                g) muratura a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate, di altezza massima di metri 2,20;

                h) recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo 1,00 metro, con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20.

        21. Allo scopo di realizzare operazioni finalizzate al raggiungimento di più specifici obiettivi, le zone di tutela paesaggistica possono essere articolate in sottozone.


Art. 27.

(Protezione delle zone di tutela limitata).

        1. In tutte le zone di tutela limitata è fatto obbligo di osservare la disciplina di tutela stabilita nel presente articolo, salvo disposizioni più o meno restrittive contenute nelle prescrizioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6.
        2. In tutte le zone di tutela limitata è consentita la realizzazione di nuovi edifici ed opere infrastrutturali; il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili è in generale quello previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti, salvo prescrizioni particolari indicate dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6.
        3. L'edificazione di nuovi manufatti è consentita a condizione di recuperare prioritariamente i manufatti esistenti e compatibili con la tutela e di eliminare quelli incompatibili; le altezze dei nuovi edifici devono essere sempre decrescenti verso il margine esterno che prospetta sulle altre zone di tutela individuate dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6.
        4. La costruzione dei nuovi manufatti deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a 1,50 metri, i quali devono essere comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati di verde; in ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso alla linea di gronda.
        5. I nuovi manufatti devono essere ubicati, ove possibile, in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto prescritto al capo II per la tutela dei beni individui, o adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
        6. Per i movimenti di terra che a qualunque titolo si rendano necessari è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali che artificiali mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura o alberatura, al fine di favorire il loro consolidamento e garantire una efficace difesa del suolo; è vietata qualunque attività estrattiva, anche se di prestito.
        7. Riguardo alla vegetazione è fatto obbligo di:

                a) conservare, integrare e riqualificare la vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;

                b) integrare i manufatti edilizi isolati con il paesaggio circostante mediante la piantumazione di alberature;

                c) integrare con il paesaggio circostante, mediante alberature, il perimetro delle zone edificate o edificande, lungo i tratti contigui alle zone di tutela integrale, orientata e paesaggistica, in modo da formare una schermatura vegetale di riqualificazione sia delle zone citate che di quelle adiacenti;

                d) provvedere all'alberatura delle strade esistenti e di nuova realizzazione.

        8. Ai fini del presente articolo si possono adottare i tipi di recinzione elencati al comma 20 dell'articolo 26.

Art. 28.

(Salvaguardia delle visuali).

        1. La salvaguardia delle visuali, come indicata all'articolo 139 del testo unico ed all'articolo 9 del regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, deve essere in generale osservata mediante la protezione del punto di vista, o dei punti di vista dislocati lungo direttrici territoriali, del cono, o dei coni, visuale formato dal punto di vista e dalle linee di inviluppo del paesaggio oggetto della visuale, nonché del panorama osservato e ritenuto suscettibile di tutela.
        2. La tutela del punto di vista o di belvedere si deve effettuare proteggendo, dopo averle indicate cartograficamente sugli elaborati di cui all'articolo 7, le localizzazioni dei punti di vista, accessibili con relativa facilità, da cui si possa inquadrare e godere il panorama, limitato o vasto, individuato come meritevole di salvaguardia.
        3. La tutela del cono visuale o del campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto o i punti di vista individuato e il quadro paesaggistico oggetto della visuale.
        4. Lungo le strade sulle quali sono indicati i punti di vista devono essere vietate costruzioni che impediscano le visuali del paesaggio; sul lato a valle delle strade di crinale, e di quelle di mezza costa, le costruzioni devono essere poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, abbaini, camini, antenne, e similari inclusi, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso, e in qualunque situazione, la distanza minima dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizione maggiore contenuta negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.
        5. Le prescrizioni di cui al comma 4 sono obbligatorie per tutte le zone vincolate, mentre assumono valore di indirizzo per quelle non sottoposte a vincolo alcuno.
        6. La schermatura delle costruzioni esistenti e delle nuove costruzioni che interferiscono nel quadro paesaggistico, di cui si intende garantire la salvaguardia, deve essere assicurata, oltre che dalle prescrizioni di localizzazione e dimensionamento dell'edificato, anche dalla prescrizione di piantumazione, della quale devono essere indicati le localizzazioni, le tipologie e gli ingombri riferiti ai diversi casi di profili morfologici rilevati.


Capo IV

FUNZIONI, PROCEDURE
E STRUMENTI ATTUATIVI


Art. 29.

(Aggiornamenti degli strumenti di tutela).

        1. A seguito di eventuali nuovi contributi conoscitivi ovvero di approvazione dei piani di assetto delle aree protette, di cui all'articolo 16, le giunte regionali formulano l'aggiornamento degli strumenti di tutela vigenti, adottando le opportune variazioni.
        2. Gli aggiornamenti sono apportati con le stesse procedure previste per la formazione e l'approvazione degli strumenti di tutela paesaggistica di cui all'articolo 8.


Art. 30.

(Integrazioni e varianti
agli strumenti di tutela paesistica).

        1. Per le zone vincolate precedentemente alla adozione degli strumenti di tutela paesistica di cui all'articolo 6, ma rimaste sprovviste di classificazione ai fini della tutela, devono essere predisposte specifiche integrazioni che prevedano la classificazione di tali zone ai fini della tutela e della relativa normativa.
        2. Le integrazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta dell'assessorato regionale competente e previo esame delle osservazioni, definitivamente approvate dalla giunta regionale.
        3. Le zone perimetrate e vincolate successivamente alla adozione degli strumenti di tutela paesistica, con specifici provvedimenti ricognitivi, emanati ai sensi del titolo II del testo unico e, in particolare, dell'articolo 146, comma 1, lettera m), devono essere sottoposte alla classificazione ai fini della tutela e della relativa normativa, attraverso varianti agli strumenti medesimi.
        4. Le varianti di cui al comma 3 seguono le stesse procedure previste per la formazione e l'approvazione degli strumenti di tutela paesistica, di cui all'articolo 8.


Art. 31.

(Competenze regionali
negli strumenti di tutela paesistica).

        1. Ogni modificazione dello stato dei luoghi nell'ambito delle zone vincolate ope legis o con specifici provvedimenti, comprese quelle non graficizzate negli elaborati di cui all'articolo 7 della presente legge ovvero non classificate ai fini della tutela, è subordinata ad obbligatorio e preventivo rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 151 del testo unico, ed alla espressione dei pareri paesaggistici richiesti ai sensi del medesimo testo unico, secondo le procedure stabilite dall'articolo 146 dello stesso testo unico.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta ed ottenuta prima del rilascio della concessione edilizia da parte del comune; per i piani urbanistici attuativi e per quelli di lottizzazione convenzionata, è fatto obbligo di rilascio della autorizzazione di massima ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sui progetti planovolumetrici di massima, relativi all'intero comprensorio fatto oggetto di trasformazione, e della autorizzazione definitiva su quelli esecutivi relativi prima alle opere di urbanizzazione primaria e poi ai singoli comparti edificatori.
        3. Le autorizzazioni ed i pareri di cui al comma 1 devono essere desunti ed espressi sulla base dell'esame di conformità dei progetti di trasformazione presentati ai sensi della presente legge e delle norme più specifiche stabilite per l'area interessata dal progetto di trasformazione dagli strumenti di tutela paesistica vigenti, di cui all'articolo 6.
        4. Per i progetti di trasformazione di aree ricadenti nell'ambito di zone vincolate, ma non classificate ai fini della tutela, di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, in attesa delle specifiche integrazioni cartografiche e normative nei relativi strumenti di tutela paesistica, connesse alle previste varianti, la procedura di cui all'articolo 151 del testo unico si deve attenere alle norme quadro stabilite dalla presente legge, sulla base dei criteri contenuti all'articolo 23 del regolamento di cui al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
        5. Le autorizzazioni ed i pareri devono in ogni caso risultare da provvedimenti motivati che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; il rilascio o il diniego dei nulla osta regionali deve essere pertanto sufficientemente motivato, premettendo le ragioni tanto dell'assenso quanto del rifiuto con riferimento specifico, e non discrezionale, alla conformità sia con la presente legge che con le norme di attuazione e gli elaborati grafici degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti.


Art. 32.

(Competenze provinciali nella gestione
degli strumenti di tutela paesistica).

        
1. I piani territoriali paesistici ed i piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli aggiornamenti o le successive integrazioni e varianti ad essi, sono sovraordinati agli strumenti urbanistici provinciali vigenti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
        2. Le province sono obbligate al rispetto dei piani di cui al comma 1 nella formazione e nell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento e delle eventuali varianti a quelli vigenti, nonché all'adeguamento di questi ultimi ai piani che risultino definitivamente approvati; fino alla approvazione dei piani, si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'articolo 9.


Art. 33.

(Competenze comunali nella gestione degli strumenti di
tutela e rapporti con la strumentazione urbanistica
comunale).

        1. I piani territoriali paesistici ed i piani urbanistico-territoriali, di cui all'articolo 6, e gli aggiornamenti o le successive integrazioni e varianti ad essi, sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali vigenti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
        2. I comuni sono obbligati al rispetto dei piani di cui al comma 1 nella formazione degli strumenti urbanistici generali e delle eventuali varianti a quelli vigenti, nonché all'adeguamento di questi ultimi ai piani che risultino definitivamente approvati; fino alla approvazione dei piani, si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'articolo 9.
        3. In ogni caso è consentita ai comuni la possibilità di adottare varianti al piano regolatore generale per il recupero dei nuclei abusivi di cui sia comprovato l'avvenuto consolidamento antecedentemente alla data di adozione dei piani di cui al comma 1; tali varianti, che devono avere il carattere di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed essere redatte in scala non inferiore a 1:2.000, devono essere accompagnate da uno specifico studio di inserimento paesistico, di cui all'articolo 36 della presente legge, e costituiscono, in caso di contrasto con la normativa dei piani di cui al comma 1, deroga ad essi.
        4. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle regioni in materia di tutela ambientale è consentita la subdelega alle province o ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale, dell'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del testo unico, limitatamente a quanto riportato dalle specifiche leggi regionali; ai fini dello snellimento delle procedure, nell'ambito delle stesse subdeleghe si ha automatica esenzione dall'obbligo di rilascio delle suddette autorizzazioni solo e soltanto nel caso che tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore a quelli statali e regionali siano stati adeguati a questi ultimi.
        5. Nell'ambito delle funzioni amministrative riguardanti la certificazione di destinazione urbanistica, tutti i comuni sono tenuti a fare menzione degli eventuali vincoli paesistici esistenti sul territorio comunale sulla base:

                a) delle planimetrie e delle declaratorie contenute negli specifici decreti ministeriali o nelle deliberazioni della giunta regionale, in possesso dell'amministrazione comunale che ne cura la pubblicazione nell'albo pretorio;

                b) delle disposizioni di legge in materia;

                c) delle disposizioni generali di cui al capo I della presente legge e della normativa relativa ai beni ambientali diffusi di cui all'articolo 146 del testo unico contenuta al capo II della presente legge.


Art. 34.

(Deroghe).

        1. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per gli interventi di pianificazione aventi efficacia di piano territoriale di coordinamento, nonché per quelli previsti nel presente articolo è possibile derogare alle prescrizioni dei piani di cui all'articolo 6 della presente legge.
        2. Per le opere di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è fatto obbligo di seguire la procedura generale fissata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; per le opere di interesse statale, che a seguito dell'accertamento di conformità risultino difformi dagli strumenti urbanistici, è prescritta una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui partecipano la regione competente ed il comune od i comuni interessati, per valutare i progetti definitivi e non di massima relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.
        3. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo devono essere redatti studi per il loro inserimento paesistico, di cui all'articolo 36, salvo i casi in cui non siano già assoggettate a valutazione di impatto ambientale.


Art. 35.

(Opere da sottoporre
a studio di inserimento paesistico).

        1. Nelle zone vincolate ai sensi del titolo II del testo unico, salvo norme diverse relative a particolari zone o inibizioni totali derivanti dai caratteri peculiari delle singole situazioni naturali, e salvo che in relazione alle opere da eseguire siano previste procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate da leggi e da regolamenti nazionali o regionali, devono essere accompagnati da uno studio di inserimento paesistico oltre alle opere in deroga di cui all'articolo 34, ed alle varianti di cui all'articolo 33, comma 3, i progetti relativi alle seguenti opere:

                a) aperture di nuove cave, ancorché previste dal piano regionale delle attività estrattive o da stralci di esso;

                b) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a 5,50 metri lineari;
                c) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;

                d) impianti industriali inquinanti ovunque ubicati;

                e) attrezzature di aree industriali;

                f) impianti industriali ubicati fuori delle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che abbiano un numero di addetti superiore a cinquanta, ovvero impegnino una superficie superiore a 2 ettari;

                g) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:

                1) 250 unità bovino adulto;

                2) 10 mila capi per avicunicoli;

                3) 100 scrofe per suini;

                h) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto, quali piloni e tralicci;

                i) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;

                l) porti turistici ed approdi destinati ad una pluralità di natanti di media e grande dimensione, purché risultino ubicati, secondo le norme urbanistiche vigenti, sulle coste del mare, dei laghi e dei fiumi;

                m) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;

                n) depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche;

                o) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche, piste per Go-kart, centri merci, centri intermodali.


Art. 36.

(Studio di inserimento paesistico).

        1. L'elaborazione dello studio di inserimento paesistico è preordinata alla emanazione del provvedimento di autorizzazione paesistica da parte del competente settore per la tutela ambientale dell'assessorato regionale competente per l'urbanistica.
        2. Allo scopo di cui al comma 1 i relativi progetti devono contenere le seguenti informazioni e documentazioni commisurate alla complessità delle opere da realizzare ed alle modificazioni ambientali e paesistiche da esse prodotte:

                a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento;

                b) descrizione, relativa sia all'ambito fatto oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso, in relazione allo specifico intervento effettuato, con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, nonché del rischio geologico;

                c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;

                d) misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

        3. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni e decreti autorizzativi, le documentazioni di cui ai commi 1 e 2 sono parte integrante ed essenziale della domanda e rappresentano elemento di responsabilità per il soggetto richiedente, inclusi enti o amministrazioni pubblici.
        4. Ai fini di un opportuno controllo dei processi di trasformazione del territorio e di prevenire azioni e rischi di degrado, di inquinamento e di compromissioni non reversibili e controllabili dello stato dei luoghi e con lo scopo motivato di guidare su basi certe le progettazioni e le azioni di intervento di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo compiute ai fini della salva guardia complessiva paesistica ed ecologica del territorio, ciascun comune, associazione degli stessi e comunità montana competente è tenuto ad utilizzare la risultanza delle seguenti carte tematiche:

                a) geolitologica;

                b) geomorfologica;

                c) pedologica;

                d) idrogeologica;

                e) dei dissesti;

                f) di utilizzazione del suolo;

                g) climatologica;

                h) delle risorse;

                i) clivometrica;

                l) delle qualità delle acque;

                m) degli inquinamenti;

                n) degli usi civici;

                o) dei vincoli paesistici;

                p) delle classificazioni ai fini della tutela dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico-territoriali.

        5. Fino alla redazione delle carte di cui al comma 4 la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione deve comprendere, a seconda dell'importanza ambientale delle modificazioni:

                a) la carta dei rischi connessi all'intervento oggetto della domanda;

                b) la previsione comparata di piano;

                c) l'individuazione dei fattori che agiscono sul paesaggio;

                d) le carte naturalistiche di settore;

                e) i criteri d'intervento con relativa zonizzazione e fasi;

                f) i livelli delle attrezzature interferenti con l'azione di intervento;
                g) l'individuazione dei livelli di viabilità e mobilità, ovvero di accessibilità all'intervento in oggetto;

                h) l'evidenziazione dei nodi di interferenza fra lo stato dei luoghi e l'intervento progettato;

                i) l'individuazione dei criteri di omogeneità ambientale con ipotesi, ove occorra, di restauro ambientale.



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