XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 789
Onorevoli Colleghi! - Nei centri storici delle città
italiane si registrano gravi situazioni di emergenza
abitativa, con rischio di ulteriore impoverimento dei livelli
di residenzialità. In questa situazione, una consistente quota
del patrimonio residenziale privato rimane vuota ed
inutilizzata dal punto di vista abitativo, con il rischio di
un ulteriore degrado urbano.
Si calcola che, solo nei grandi centri storici delle città
italiane, gli alloggi vuoti e in stato di degrado siano almeno
600.000: di questi, 5.000 sono ubicati nel centro storico di
Venezia e oltre 50.000 nella sola città di Roma. Porzioni
consistenti del patrimonio residenziale privato non utilizzato
si registrano anche a Firenze, Genova e Pisa.
A questo punto, si ritiene utile un provvedimento che
obblighi e acceleri l'iter amministrativo per il
recupero degli alloggi vuoti ed inutilizzati e per il loro
inserimento nel mercato delle locazioni.
La presente proposta di legge è composta da otto
articoli.
L'articolo 1 individua, quali luoghi di maggiore
sofferenza, i centri storici delle città con popolazione
superiore a 100.000 abitanti ovvero i comuni capoluogo di
provincia, nei quali sono consentiti (articolo 2) progetti di
recupero di singoli edifici residenziali o di loro porzioni, i
cui proprietari (articolo 3) non abbiano ancora chiesto la
concessione o l'autorizzazione al restauro, alla
ristrutturazione o alla manutenzione ovvero siano decaduti
dalle medesime o siano inadempienti rispetto agli obblighi ed
ai termini previsti da eventuali piani di recupero di
iniziativa pubblica.
Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono l'iter di
attivazione delle istituzioni locali e le modalità
politico-amministrative relative ai progetti di recupero
urbano.
Particolare importanza riveste l'articolo 7, perché
stabilisce l'intervento dell'ente locale comunale mediante
occupazione temporanea, nel caso in cui i proprietari non
ottemperino ai provvedimenti prescritti. L'occupazione
temporanea prevista è stabilita per una durata che consenta al
comune di eseguire l'intervento e di recuperare il costo
sostenuto e gli eventuali oneri e spese.
L'articolo 8 prevede la possibilità per
il proprietario di ricorrere al tribunale amministrativo
regionale competente contro il progetto di recupero e
l'eventuale provvedimento di occupazione comunale.