XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 789
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nei centri storici dei comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia, il recupero
delle unità immobiliari residenziali non utilizzate ed
utilizzabili a tale fine soltanto previa realizzazione di
opere edilizie può essere effettuato con progetti di recupero
riguardanti singoli edifici o loro porzioni.
Art. 2.
1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è
consentito solo con riferimento ad unità immobiliari che
abbiano destinazione residenziale secondo le norme
urbanistiche vigenti all'epoca della notifica del progetto di
recupero di cui all'articolo 6, che non siano utilizzate a
fini residenziali e siano al medesimo fine utilizzabili
soltanto a seguito di opere di restauro o di manutenzione
straordinaria o di ristrutturazione.
Art. 3.
1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è
consentito solo nel caso in cui il proprietario non abbia
ancora chiesto la concessione o autorizzazione edilizia al
restauro, alla ristrutturazione o alla manutenzione ovvero sia
decaduto dalle medesime o sia inadempiente rispetto agli
obblighi ed ai termini previsti da eventuali piani di recupero
di iniziativa pubblica o privata approvati o dalle relative
convenzioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, e delle leggi regionali in
materia.
Art. 4.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 gli uffici comunali
competenti segnalano gli immobili per i quali abbiano
accertato la presenza delle condizioni di cui agli articoli 2
e 3.
2. Sulla base della segnalazione di cui al comma 1 il
dirigente dell'ufficio comunale competente ai sensi dello
statuto e dei regolamenti interni comunali, con ordinanza
notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili o tramite il messo comunale almeno dieci giorni prima,
fissa la data stabilita per l'accesso dei tecnici del comune
nelle unità immobiliari al fine di accertarne le condizioni di
carenza manutentiva di cui all'articolo 1 e di effettuare i
rilievi volti alla redazione di eventuale progetto di
recupero.
3. Se nessuno dei proprietari è presente nel giorno e
nell'ora fissati ai sensi del comma 2 o, pur presenziando
all'accesso, non lo consente, in base al processo verbale
redatto dal tecnico comunale di cui al medesimo comma 2 si
provvede ai sensi dell'articolo 696 e seguenti del codice di
procedura civile.
Art. 5.
1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1, che deve
avere le caratteristiche di un progetto esecutivo, indica,
precisandole in elaborati grafici adeguati al tipo di
intervento proposto, le opere da eseguire affinché l'unità o
le unità immobiliari interessate dal progetto stesso possano
essere utilizzate per gli usi consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti.
2. Al progetto di recupero deve essere allegata la
seguente documentazione, relativa all'unità o alle unità
immobiliari interessate:
a) certificato catastale;
b) certificato di destinazione urbanistica;
c) relazione illustrativa contenente, in
particolare, il computo metrico estimativo delle opere da
eseguire, il preventivo di spesa e la previsione del tempo per
eseguirle.
Art. 6.
1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è
approvato dal sindaco previa acquisizione di tutti i pareri,
autorizzazioni e visti di altre autorità richiesti dalla
legislazione vigente.
2. Il provvedimento di approvazione di cui al comma 1 è
notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili tramite il messo comunale, con invito a darvi
esecuzione e con l'assegnazione di un termine non inferiore a
sei mesi per l'inizio dei lavori e di un termine congruo per
il loro completamento.
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 deve essere altresì
previsto che il proprietario ha facoltà di effettuare
opposizione nei termini e ai sensi dell'articolo 8.
Art. 7.
1. Se i proprietari non danno esecuzione al progetto di
recupero di cui all'articolo 1 nei termini di cui all'articolo
6, comma 2, il comune attua il medesimo progetto di recupero
mediante occupazione temporanea per una durata atta a
consentire la realizzazione dell'intervento ed il recupero dei
costi sostenuti, concedendo a tale fine l'immobile in
locazione al canone stabilito ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. Avverso il progetto di recupero di cui all'articolo 1 e
avverso l'eventuale provvedimento di occupazione temporanea di
cui all'articolo 7 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo ove è situato l'immobile
nei termini e con le procedure di cui all'articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.