XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 786




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di addivenire all'emanazione, in tempi estremamente ristretti, di una legge quadro in materia di cave e torbiere è particolarmente evidente.
        L'attuale sensibilità dell'opinione pubblica per i valori ambientali non tollera, infatti, che una materia come quella delle cave e torbiere, ove è inevitabilmente sempre presente il rischio di una grave lesione di detti valori, continui ad essere disciplinata, nelle sue linee essenziali, da una normativa ispirata da una esigenza meramente produttivistica, qual è quella contenuta nell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
        Ed invero, tale normativa si propone essenzialmente lo scopo di incrementare in modo assoluto ed indiscriminato la produzione dei materiali di cava e torbiera, essendo previsto (articolo 45) che queste ultime possono restare nella disponibilità del proprietario del suolo ove lo stesso provveda ad intraprendere la coltivazione, con la comminatoria, in caso di sua inerzia, di una avocazione al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico della cava o della torbiera, al fine di affidarne la coltivazione ad altri.
        Nessun altro vincolo, se non quello di procedere ad uno sfruttamento ad oltranza delle cave e torbiere, è previsto dunque dal regio decreto n. 1443 del 1927.
        E', pertanto, chiaro che, in questo quadro normativo, gli sforzi compiuti dalle leggi regionali per porre degli argini a difesa dei valori ambientali sono destinati a raggiungere risultati non adeguati, costituendo un notevole ostacolo al riguardo l'esistenza dei princìpi generali (come si è visto ispirati ad un mero criterio produttivistico) emergenti dalla legislazione statale in materia.
        Occorre, perciò, dettare una normativa che, pur tenendo nella debita considerazione le esigenze di tipo economico-produttivo, assicuri una congrua tutela dei valori ambientali.
        Orbene, tale tutela si può realizzare soltanto mediante il conferimento alle regioni di un adeguato potere di programmazione in materia, di modo che possano essere destinate all'attività estrattiva solo quelle aree strettamente necessarie per sopperire ad effettivi fabbisogni di materiali di cava e torbiera e possano, nel contempo, essere salvaguardate quelle zone particolarmente importanti dal punto di vista ambientale.
        Una programmazione del genere, perché possa dare buoni risultati, presuppone tuttavia che il regime giuridico delle cave e torbiere venga assimilato a quello previsto ormai da moltissimi anni per le miniere, e cioè che le cave e torbiere, una volta individuate come beni economico-sociali distinti dal suolo, vengano inserite nel patrimonio disponibile della regione (o degli altri enti pubblici cui si farà riferimento più avanti).
        Va, infatti, in primo luogo rilevato che, se si riconoscesse al proprietario del suolo anche il diritto all'esercizio dell'attività estrattiva, sorgerebbe la necessità di corrispondere un'indennità a tutti i proprietari ai quali, per effetto della programmazione regionale, venga impedito l'esercizio di tale diritto. In tale modo si avrebbe la impossibilità di addivenire concretamente alla programmazione, atteso che, essendo numerosissimi i terreni in cui potrebbe essere potenzialmente esercitata l'attività estrattiva ed essendo quindi ingenti le indennità da corrispondere, si andrebbe incontro ad oneri finanziari insostenibili.
        Si deve poi considerare che, una volta che siano state limitate le aree ove è possibile esercitare l'attività estrattiva, corrisponde ad un preciso interesse pubblico di tipo economico evitare che l'area specificatamente ritenuta idonea all'attività estrattiva non possa poi essere sfruttata per l'eventuale opposizione del proprietario.
        L'appartenenza delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile comporta inoltre altri due importanti effetti:

                a) consente di sottoporre le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava e torbiera ad un penetrante potere di controllo e di direttiva da parte dell'autorità pubblica;

                b) permette di richiedere ai soggetti cui è concesso di esercitare l'attività estrattiva il pagamento di determinati canoni, che possono essere, perlomeno in parte, destinati a finanziare programmi di notevole rilievo ambientale, primo fra tutti quello inteso a risistemare le cave abbandonate.

        Vale la pena, infine, di precisare che non sussistono problemi di ordine costituzionale, prevedendo l'articolo 42 della Costituzione che sia compito del legislatore stabilire quale sia il regime giuridico dei singoli beni.
        D'altra parte non si pongono nemmeno alcuni problemi di indennizzo per il fatto che viene impedito al proprietario del suolo di essere proprietario anche della cava o torbiera e di poter così esercitare l'attività estrattiva.
        Ed invero, fermo restando che al proprietario del suolo spetta in ogni caso un indennizzo per l'impossibilità di sfruttare dal punto di vista agricolo il suolo (tale facoltà non viene, infatti, di certo sottratta in via generale ai proprietari di terreni), la Corte costituzionale ha chiarito che l'indennizzo spetta solo allorquando venga imposto ad un soggetto un sacrificio economico a titolo individuale e non già per ragioni inerenti l'essenza stessa del bene secondo i caratteri impressi a questo dall'ordinamento (sentenza 29 maggio 1968, n. 56).
        Sulla base di tali considerazioni abbiamo predisposto la presente proposta di legge i cui articoli ora si passeranno in rapida rassegna.
        Nell'articolo 1 si precisa innanzitutto quale è la finalità della proposta di legge, che è quella di dettare i princìpi fondamentali in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, evidenziando, poi, al comma 2, che i princìpi generali desumibili dalla proposta di legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
        Nell'articolo 2 si stabilisce, in considerazione della diversa importanza economica, una tripartizione dei materiali di cava, la quale assume specifica rilevanza ai fini della durata della concessione della misura del relativo canone e degli ammortamenti.
        Nell'articolo 3 si stabiliscono i princìpi fondamentali relativi all'attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava e torbiera, disponendo che:

                a) deve in ogni caso essere rispettato ogni valore culturale, ambientale e scientifico;

                b) dette attività possono essere esercitate solo nelle aree specificatamente individuate dal "piano regionale delle attività estrattive" e soltanto previo rilascio di un permesso (per ciò che concerne la ricerca) o di una concessione (relativamente alla coltivazione);

                c) occorrono determinati requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività estrattiva e tali requisiti potranno essere comprovati mediante l'iscrizione in un apposito elenco da istituire con legge regionale.

        Nell'articolo 4 viene disciplinato il piano regionale delle attività estrattive (PRAE). Come si è detto tale piano costituisce il fulcro della nuova normativa del settore, essendo questa la sede ove vengono effettuate le scelte allocative e di destinazione d'uso da parte dell'amministrazione.
        Il piano, infatti, determina, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva in ordine all'effettivo fabbisogno dei materiali di cave e torbiere, le aree da destinare ad attività estrattiva. Sono posti comunque precisi vincoli a tutela dei valori culturali, ambientali e scientifici, essendo prevista l'impossibilità di includere nel piano le aree soggette a vincoli paesaggistici e quelle particolarmente rilevanti sotto il profilo idrogeologico e naturalistico (per l'individuazione di quest'ultime aree è predisposto uno specifico procedimento).
        Per quanto riguarda le aree agricole pregiate e le aree dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti urbanistici, è disposto che le stesse possono solo eccezionalmente essere inserite nel piano ed unicamente previa approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle attività produttive.
        A tale ultimo proposito è opportuno precisare che tale approvazione (e lo stesso discorso vale per altri interventi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio anche di carattere sostitutorio, previsti dalla proposta di legge) non può ritenersi costituzionalmente illegittima per riferirsi le stesse a materia "trasferita" alle regioni, trovando l'approvazione medesima - come è stato chiarito con riferimento ai più generali poteri conferiti al Ministro dell'ambiente, dalla Corte costituzionale con sentenza del 22 maggio 1987, n. 210 - un'adeguata giustificazione nella necessità di tutelare rilevanti interessi ambientali.
        Di estremo rilievo è poi la disposizione che prevede la necessità che il piano contenga anche un programma di interventi finalizzati alla risistemazione ambientale delle cave abbandonate, programma per la cui realizzazione, come si è già accennato, deve essere destinata almeno la metà dei canoni di concessione.
        E' stata inoltre dettata una disposizione di raccordo con la programmazione urbanistica, essendo previsto che il PRAE assume il valore di piano territoriale di coordinamento per il settore specifico, con conseguente obbligo di adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali. Ed è anche in considerazione di tale interferenza che può aversi nell'applicazione, dei poteri urbanistici comunali, che è stato imposto alle leggi regionali di prevedere le modalità di partecipazione dei comuni e di altri enti locali al procedimento preordinato all'adozione del piano.
        Sono state dettate, infine, disposizioni in tema di durata temporale del piano, che è stata prevista al fine di dare un quadro di certezza agli operatori economici piuttosto lunga: venti anni con l'obbligo, comunque, di aggiornare tale strumento ogni cinque anni in relazione ai mutamenti intervenuti in ordine al fabbisogno di materiali ed alla situazione ambientale, e di un termine entro il quale deve provvedersi alla formazione del piano stesso (due anni, con possibilità, qualora il mancato tempestivo adempimento di tale incombenza possa provocare un grave pregiudizio dei valori ambientali, di un potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle attività produttive).
        Nell'articolo 5 si disciplina la ricerca di materiali di cava e torbiera quale primo momento in cui viene in rilievo un'attività, quella estrattiva, destinata ad avere notevoli ripercussioni sia sotto il profilo economico che sotto quello della tutela dei valori ambientali. Se ne prevede, come si è già evidenziato, la possibilità di esercizio solo nelle aree individuate dal PRAE e unicamente previo rilascio di un permesso della durata massima di tre anni e non cedibile.
        Si regolamentano, inoltre, i rapporti tra ricercatore e possessore del fondo, il quale deve consentire la ricerca, salvo indennizzo per i danni subìti, e si rinvia alla disciplina dettata per le concessioni per ciò che concerne il potere dello Stato, dei comuni e delle province di rilasciare il permesso con riferimento alle aree di loro proprietà o il potere della regione di sostituirsi a detti enti in caso di inerzia degli stessi.
        Disposizione, a nostro avviso, significativa è quella che prevede la preferenza nel rilascio del permesso al proprietario del fondo o ad altro titolare di diritti reali sullo stesso.
        Tale disposizione è la prima manifestazione della posizione di favore accordata al proprietario dell'area (l'altra è costituita dalla preferenza nel rilascio della concessione di coltivazione nell'ipotesi in cui non vi sia stata preventiva attività di ricerca), la quale trova comprensibile giustificazione nel fatto che il medesimo, pur non potendosi considerare il proprietario della cava, è il soggetto che inevitabilmente subisce conseguenze negative dall'esercizio dell'attività estrattiva ed a cui è, pertanto, opportuno affidare in primo luogo l'espletamento di dette attività, sempreché, ovviamente, sia in possesso dei requisiti a tale fine richiesti.
        Si dispone, infine, che ai fini della concessione di coltivazione il ricercatore è in ogni caso preferito ad ogni altro richiedente e tale disposizione è poi completata da quella contenuta nell'articolo 9, la quale prevede per il ricercatore che non ottenga la concessione, la corresponsione di un premio a carico del concessionario.
        Negli articoli da 6 a 12 si disciplina la concessione della coltivazione, ormai unico provvedimento che possa abilitare all'esercizio dell'attività di coltivazione, atteso il regime giuridico delle cave e torbiere.
        A quest'ultimo proposito viene precisato, nell'articolo 6, comma 3, che il giacimento viene a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente concedente allorquando, a seguito del rilascio della concessione, viene concretamente a configurarsi una nuova cava e torbiera. In precedenza, essendo precluso ogni inizio di attività estrattiva senza il previo assenso della pubblica autorità, l'esistenza di una cava e torbiera in quei determinati luoghi non era, infatti, nemmeno giuridicamente configurabile.
        Come si è accennato, onde evitare inopportune interferenze nella gestione dei beni dello Stato, dei comuni e delle province, è previsto che, nell'ipotesi in cui il terreno interessato dall'attività estrattiva appartenga ad uno dei tali enti, siano questi ultimi a rilasciare, previo nulla-osta della regione, la concessione (con conseguente acquisizione al loro patrimonio indisponibile della cava o torbiera) fermo restando, in caso di inerzia, il potere sostitutivo della regione.
        Gli aspetti principali della disciplina della concessione, oltre al già evidenziato regime delle preferenze, sono:

                a) l'incedibilità a terzi senza previa autorizzazione del concedente;

                b) la sua onerosità, essendo previsto il pagamento di un canone commisurato al valore del materiale da estrarre;

                c) la sua durata temporanea e la possibilità di una sua proroga solo ove sia stata già risistemata l'area oggetto della coltivazione;

                d) l'obbligo del richiedente di allegare alla domanda un progetto di coltivazione, una relazione tecnico-economica, un progetto di risistemazione ambientale ed una relazione di impatto ambientale; tutti elaborati che devono essere redatti da professionisti competenti in materia;

                e) l'obbligo di designare quale direttore dei lavori un professionista avente una specifica competenza in materia con possibilità per le regioni, per le cave di minori dimensioni ed a determinate condizioni, di abilitare alla direzione dei lavori altre figure professionali;

                f) l'obbligo di provvedere alla risistemazione ambientale delle aree coltivate, incombenza che deve essere effettuata già nel corso della coltivazione, con possibilità di dichiarare la decadenza della concessione in caso di inadempimento e fermo restando il potere della regione di provvedere essa stessa, con rivalsa sul concessionario, all'esecuzione dei relativi lavori;

                g) la previsione di indennizzi per i coltivatori del fondo e per il proprietario dell'area, calcolato, quest'ultimo indennizzo, esclusivamente con riferimento al mancato sfruttamento agricolo del suolo;

                h) il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'ente concedente e per gravi motivi di interesse ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la dichiarazione di decadenza della concessione nell'ipotesi di mancato adempimento agli obblighi posti a carico del concessionario.

        Negli articoli successivi viene prevista l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica regionale che deve esprimere il proprio parere prima del rilascio del permesso di ricerca e la concessione (articolo 13); il rinvio all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per ciò che concerne l'esecuzione di opere necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva (articolo 14); l'obbligo con riguardo alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente prima del rilascio del provvedimento di ricerca o concessione (articolo 15); il divieto di estrarre materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, da spiagge a da fondali, se non per ragioni strettamente attinenti alla manutenzione del bene (articolo 16); il divieto di esportazione dei materiali per costruzioni al di fuori degli Stati non membri dell'Unione europea, onde evitare danni ambientali nel nostro Paese per favorire esclusivamente altri Paesi esteri (articolo 17); severe sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi posti a carico di chi intende svolgere attività estrattiva (articolo 18); la regolamentazione da parte delle regioni delle funzioni ad esse trasferite dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (articolo 19); un rigoroso regime transitorio inteso ad evitare il verificarsi di dissesti ambientali nelle more dell'approvazione delle leggi regionali e del PRAE (articolo 20); disposizioni finali, tra cui quella particolarmente importante relativa al divieto di prevedere ipotesi di silenzio-assenso in materia di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione (articolo 21).




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