XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 786
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge stabilisce, in attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali
in tema di ricerca e coltivazione, in superficie o
sotterranea, dei materiali la cui lavorazione appartiene, ai
sensi delle vigenti norme in materia di ricerca e coltivazione
di sostanze minerali, alla categoria delle cave e torbiere.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano aventi in
materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Art. 2.
(Classificazione dei materiali di cava
e torbiera).
1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei
seguenti gruppi in base alla loro destinazione d'uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di
blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri,
ardesie, calcari, travertini;
b) materiali per usi industriali, quali marne,
calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre
coloranti, argille, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili,
quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci,
blocchetti.
2. Le regioni provvedono ad inserire in uno dei tre gruppi
di cui al comma 1, a seconda della loro destinazione d'uso, i
materiali di cava e torbiera esistenti nel proprio territorio
non indicati nel medesimo comma 1.
Art. 3.
(Ricerca e coltivazione dei materiali di cava e
torbiera).
1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali
di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel pieno
rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici
delle zone interessate.
2. Le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di
cava e torbiera sono consentite solo nelle aree individuate
dal piano regionale delle attività estrattive di cui
all'articolo 4, e sono subordinate, la prima, al rilascio di
un permesso, e la seconda al rilascio di una concessione,
secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Possono esercitare l'attività estrattiva ed essere
titolari di permessi di ricerca e di concessione coloro,
singoli o associati, che dimostrano capacità tecnica,
organizzativa e finanziaria, anche in relazione ad esperienze
maturate nel settore con attività dipendenti o autonome,
singole o associate o in cooperativa.
4. Le regioni possono istituire appositi elenchi regionali
dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività estrattive
ai sensi del comma 3.
Art. 4.
(Piano regionale delle attività estrattive).
1. Il piano regionale delle attività estrattive (PRAE),
tenuto conto dei giacimenti già in corso di coltivazione e
dell'eventuale utilizzabilità dei materiali di risulta
disponibili nell'ambito della regione, individua, sulla base
di una analitica previsione degli effettivi fabbisogni dei
singoli materiali di cui all'articolo 2, le aree da destinare
ad attività estrattiva, in armonia e in coordinazione con la
tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero
delle aree stesse al termine della coltivazione.
2. Sono comunque escluse dal PRAE le aree soggette a
vincolo paesaggistico ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative in materie di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
3. Sono altresì escluse dal PRAE le aree nelle quali
l'attività estrattiva può compromettere rilevanti interessi
pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico
del territorio nonché ad eccezionali interessi naturalistici,
di carattere paleontologico, paletnologico e speleologico.
L'individuazione di tali aree viene effettuata mediante la
predisposizione di appositi elenchi da parte delle autorità
regionali e statali competenti in materia, le quali, in sede
di prima attuazione della presente legge, devono provvedere a
tale adempimento entro il termine di quindici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge stessa.
4. Le aree agricole pregiate dal punto di vista colturale,
nonché le aree dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti
urbanistici possono essere incluse nel PRAE solo per
comprovate ragioni di interesse pubblico ed unicamente entro i
limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e
di salvaguardia dell'ambiente. Le prescrizioni del PRAE
riguardanti tali aree devono essere approvate dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministro delle attività produttive.
5. Il PRAE deve, inoltre, prevedere un programma di
interventi finalizzati alla risistemazione ambientale delle
cave abbandonate. All'esecuzione di tali interventi è
destinata almeno la metà dei canoni di concessione di cui
all'articolo 7, ed all'esecuzione stessa non possono opporsi i
possessori dei fondi interessati, salvo restando il loro
diritto ad indennizzo per eventuali danni cagionati dai lavori
di risistemazione ambientale.
6. Il PRAE assume il valore di piano territoriale di
coordinamento per il settore specifico ed i comuni provvedono
ad adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici.
7. La legge regionale stabilisce, altresì, le modalità di
intervento dei comuni, delle province ed, eventualmente, di
altri enti locali, nel procedimento preordinato all'adozione
del PRAE.
8. Il PRAE ha la durata massima di venti anni e deve
essere aggiornato ogni cinque anni in considerazione dei
mutamenti intervenuti in ordine sia al fabbisogno di materiali
sia alla situazione ambientale.
9. Il PRAE deve essere adottato dalla regione entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancato rispetto di tale termine, qualora si abbia
ragione di ritenere che da tale adempimento possa derivare
grave pregiudizio ai valori ambientali, provvede, previa
diffida, ad adempiere entro i successivi tre mesi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 5.
(Permesso di ricerca).
1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e
torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE e
può essere effettuata unicamente da chi è fornito di apposito
permesso rilasciato secondo le modalità stabilite dalla
presente legge, che disciplina anche le ipotesi di
decadenza.
2. Il permesso di ricerca è efficace per un periodo
massimo di tre anni e può essere rilasciato a soggetto diverso
dal proprietario del fondo o ad altro titolare di diritti
reali sullo stesso, solo nei casi in cui questi ultimi,
previamente avvisati dell'avvenuta presentazione di una
domanda di permesso, non intendano essi stessi procedere
all'attività di ricerca o non abbiano comunque i requisiti
richiesti dalla legge regionale per espletare tale
attività.
3. I possessori di fondi compresi nel perimetro al quale
si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di
ricerca. E' fatto obbligo al ricercatore di indennizzare i
danni cagionati dalla sua attività e la regione può disporre,
a tale fine, il previo deposito di una congrua cauzione.
4. Il permesso di ricerca può essere ceduto solo previa
autorizzazione dell'autorità competente al rilascio e previo
accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge da parte del cessionario.
5. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione
il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente.
6. Nelle ipotesi in cui il terreno interessato
all'attività di ricerca appartenga allo Stato, ai comuni o
alle province, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 6 per quanto concerne il rilascio del
permesso di ricerca ed il potere sostitutivo della regione.
Art. 6.
(Concessione di coltivazione).
1. L'attività di coltivazione dei materiali di cava e
torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE ed
è subordinata al rilascio di apposita concessione, secondo le
modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Nelle ipotesi in cui il terreno interessato
dall'attività estrattiva appartenga allo Stato, ai comuni o
alle province, la concessione di coltivazione è rilasciata,
nel rispetto della normativa statale e regionale in materia,
da tali enti, previo nulla-osta della regione.
3. A seguito del provvedimento di concessione di
coltivazione il giacimento entra a far parte del patrimonio
indisponibile dell'ente che ha rilasciato la concessione.
4. In caso di inerzia dei comuni e delle province, la
regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine,
può, qualora ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico
allo sfruttamento del giacimento, provvedere al rilascio della
concessione al richiedente, ferma restando l'inclusione del
giacimento nel patrimonio indisponibile dell'ente
proprietario.
5. La concessione di coltivazione può essere ceduta a
terzi solo previa autorizzazione dell'autorità competente al
rilascio e previo accertamento del possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge da parte del cessionario.
Art. 7.
(Onerosità e durata della concessione).
1. La concessione di coltivazione è onerosa.
2. Il canone relativo alla concessione deve essere
commisurato al valore dei materiali oggetto della concessione
stessa tenendo presente al riguardo la classificazione di cui
all'articolo 2.
3. Nelle ipotesi in cui la concessione è rilasciata dallo
Stato, dai comuni o dalle province i canoni sono corrisposti
agli stessi.
4. La durata della concessione è a tempo determinato ed è
commisurata al volume e alla qualità delle produzioni ed alle
condizioni geologiche e ambientali. La durata non può comunque
essere superiore a cinque anni per i materiali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, e a dieci anni
per i materiali di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 1.
5. I provvedimenti concessori possono essere prorogati
quando la prosecuzione dell'attività estrattiva non è in
contrasto con l'interesse pubblico, a condizione che il
concessionario abbia previamente provveduto alla
risistemazione ambientale delle aree già coltivate.
Art. 8.
(Domanda di concessione).
1. Il richiedente deve allegare alla domanda di
concessione di coltivazione i seguenti documenti:
a) progetto di coltivazione e relazione
tecnico-economica;
b) progetto di risistemazione ambientale sia
dell'area oggetto di coltivazione sia dell'area di discarica
dei materiali di risulta;
c) relazione di impatto ambientale.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere articolati
per fasi temporali e devono essere redatti da professionisti
specificatamente competenti in materia, secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti professionali.
3. Nella domanda deve essere indicato il direttore dei
lavori, anch'egli prescelto tra i professionisti che, secondo
il proprio ordinamento professionale, siano specificatamente
competenti in materia.
4. Le leggi regionali possono individuare altre figure
professionali, da abilitare attraverso specifici corsi di
formazione professionale, che possono svolgere la
progettazione e la direzione dei lavori per le cave di minori
dimensioni.
Art. 9.
(Preferenze nel rilascio
della concessione).
1. Nel rilascio della concessione di coltivazione deve
essere preferito colui che ha previamente ottenuto il permesso
di ricerca e, qualora non sia stata effettuata alcuna attività
di ricerca, il proprietario o altro titolare di diritti reali
sul fondo.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore non ottenga la
concessione, lo stesso ha diritto di conseguire, a carico del
concessionario, un premio in relazione all'importanza della
scoperta ed una indennità in ragione delle opere
utilizzabili.
Art. 10.
(Contenuto della concessione).
1. Con il provvedimento di concessione di coltivazione
sono, altresì, stabiliti le modalità ed i criteri con i quali
il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori di
coltivazione e di risistemazione ambientale.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere effettuati,
salvo i casi in cui siano evidenziati insormontabili
impedimenti di natura tecnica, per lotti e per distinte fasi
temporali già nel corso della coltivazione e devono, comunque,
essere completati nel termine di un anno dalla scadenza della
concessione o, se precedente, dall'ultimazione accertata della
coltivazione.
3. In caso di mancata effettuazione dei lavori di
risistemazione ambientale, salvo restando il potere di
dichiarare la decadenza della concessione secondo quanto
disposto dall'articolo 12, ai lavori stessi provvede, previa
diffida, la regione, con rivalsa nei confronti del
concessionario.
Art. 11.
(Effetti della concessione).
1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per
il rilascio dell'area interessata dalla coltivazione.
2. Al conduttore, concessionario o mezzadro spettano gli
indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio
1982, n. 203, e si applicano le relative procedure.
3. Nell'ipotesi in cui la concessione sia rilasciata a
soggetto diverso dal proprietario o da altro titolare di
diritti reali sull'area interessata dalla coltivazione, a
questi ultimi deve essere corrisposto, da parte del
concessionario, un indennizzo calcolato in relazione al
mancato sfruttamento agricolo del suolo.
Art. 12.
(Decadenza della concessione).
1. L'ente concedente, previa diffida e secondo le modalità
stabilite dalla legge regionale, pronuncia la decadenza della
concessione di coltivazione qualora il concessionario non
adempia agli obblighi posti a suo carico dalla citata legge
regionale o dal provvedimento concessorio.
2. In caso di inerzia dell'ente concedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora sussista
un grave pericolo di danno ai valori ambientali, può, previa
diffida a provvedere entro un determinato termine, pronunciare
la decadenza della concessione.
Art. 13.
(Commissione tecnico-scientifica regionale).
1. I permessi di ricerca e la concessione di coltivazione
devono essere rilasciati previo parere di una commissione
tecnico-scientifica regionale.
2. La legge regionale determina la composizione e le
modalità di costituzione della commissione di cui al comma 1 e
ne disciplina l'attività.
Art. 14.
(Esecuzione di opere necessarie per l'esercizio
dell'attività estrattiva).
1. Per l'esecuzione di opere necessarie per l'esercizio
dell'attività estrattiva si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
successive modificazioni.
2. I provvedimenti all'esecuzione delle opere di cui al
comma 1 sono di competenza dello stesso organo che ha
rilasciato la concessione.
Art. 15.
(Aree sottoposte a vincolo idrogeologico).
1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico il
permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono
essere accordati solo dopo che sia stata rilasciata l'apposita
autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Art. 16.
(Prelievi di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, da
spiagge e fondali).
1. Sono vietati prelievi di materiali dagli alvei dei
fiumi, dai canali, dalle zone golenali, dai fondali lacustri e
marini sottocosta, dalle fasce costiere marini e lacustri,
naturali ed artificiali. L'autorità preposta alla manutenzione
di tali beni può consentire solo quei prelievi che sono
strettamente necessari per il buon governo dei beni medesimi.
Nei relativi contratti di manutenzione si tiene conto del
valore dei materiali prelevati.
Art. 17.
(Divieto di esportazione).
1. E' vietata l'esportazione dei materiali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), in Stati non membri
dell'Unione europea.
Art. 18.
(Vigilanza e sanzioni).
1. La regione è preposta alla vigilanza ed all'osservanza
delle disposizioni in materia di cave e torbiere, nonché a
vigilare sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento del
permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.
2. Qualora sia intrapresa una attività di ricerca e
coltivazione senza il previo rilascio del provvedimento di
ricerca o della concessione di coltivazione ovvero in
contrasto con le disposizioni della normativa vigente o con le
prescrizioni dettate dall'amministrazione interessata, l'ente
competente al rilascio dei relativi provvedimenti dispone la
sospensione dei lavori ed ordina la risistemazione del
territorio a spese del ricercatore o del concessionario.
3. In caso di inerzia dell'ente di cui al comma 2, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa
diffida a provvedere entro un congruo termine, può, qualora
possa verificarsi un grave danno ambientale, provvedere
all'emanazione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e
di risistemazione del territorio.
4. Chiunque effettua l'attività di ricerca o di
coltivazione di cave e torbiere senza avere previamente
ottenuto il provvedimento di ricerca o la concessione di
coltivazione, ovvero in contrasto con gli obblighi imposti da
detti provvedimenti o dalle vigenti disposizioni in materia, è
punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni,
ovvero, se il valore del materiale estratto è superiore al
massimo della pena, con una ammenda pari al valore del
materiale estratto e con l'arresto fino ad un anno.
5. Il giudice dispone la confisca dei materiali estratti
nonché delle attrezzature, ed ordina, qualora non vi abbia già
provveduto l'autorità amministrativa, la risistemazione
dell'assetto ambientale con possibilità, da parte della
regione, di eseguire d'ufficio i lavori relativi con
provvedimento di rivalsa, ai sensi della legge regionale o, in
mancanza, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
6. Alla stessa pena di cui al comma 4, ridotta della metà,
è soggetto l'estrattore che provvede alla risistemazione dei
luoghi escavati secondo l'apposito progetto approvato dalla
regione, ferma la facoltà della regione medesima di avvalersi
del potere sostitutivo ai sensi del comma 5.
Art. 19.
(Funzioni trasferite alle regioni).
1. Nell'ambito della disciplina legislativa regionale
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave
e torbiere conferite alle regioni, le regioni prevedono la
possibilità di avvalersi, ai sensi dell'articolo 62, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, del Corpo nazionale delle miniere.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esse
conferite, le regioni hanno l'obbligo di comunicare al
prefetto i provvedimenti adottati in materia di impiego,
detenzione e trasporto di esplosivi nell'ambito delle singole
cave e torbiere.
Art. 20.
(Norme transitorie).
1. Nelle regioni che non hanno emanato proprie leggi in
materia di cave e torbiere è vietata l'apertura di nuove cave
e torbiere fino alla emanazione di tali leggi.
2. Nelle regioni di cui al comma 1 l'attività estrattiva
già in corso può proseguire, fino alla emanazione delle leggi
regionali in materia, solamente sulla base della concessione
temporanea che la regione o l'ente competente, ai sensi della
presente legge, su domanda dell'interessato da presentare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, può rilasciare, ove non sussistano interessi pubblici
all'interruzione dell'attività estrattiva. A seguito del
rilascio della concessione la cava o torbiera entra a far
parte del patrimonio indisponibile della regione o dell'ente
concedente.
3. La legge regionale, può prevedere ipotesi eccezionali
in cui, nel corso della redazione del PRAE, è consentita, per
comprovati motivi di interesse pubblico, l'apertura di nuove
cave, restando escluse da tali iniziative le zone indicate nei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.
4. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio dei provvedimenti
rilasciati ai sensi del presente articolo e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio può, ai fini della
tutela di rilevanti interessi ambientali, annullare tali
provvedimenti entro i due mesi successivi alla data della
trasmissione e della relativa documentazione.
5. Si applicano, con riferimento alle leggi regionali già
emanate in materia, le disposizioni di cui all'articolo 10
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 21.
(Disposizioni finali).
1. La legge regionale non può prevedere ipotesi di
silenzio-assenso in materia di rilascio del permesso di
ricerca e della concessione di coltivazione di cave e
torbiere.
2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 14,
comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i dati di
produzione relativi alle cave e torbiere sono pubblici, ed i
concessionari sono obbligati a comunicarli alla regione ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29
novembre 1971, n. 1097.