XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 786




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge stabilisce, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali in tema di ricerca e coltivazione, in superficie o sotterranea, dei materiali la cui lavorazione appartiene, ai sensi delle vigenti norme in materia di ricerca e coltivazione di sostanze minerali, alla categoria delle cave e torbiere.
        2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.


Art. 2.

(Classificazione dei materiali di cava
e torbiera).

        1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi in base alla loro destinazione d'uso:

                a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini;

                b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;

                c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.

        2. Le regioni provvedono ad inserire in uno dei tre gruppi di cui al comma 1, a seconda della loro destinazione d'uso, i materiali di cava e torbiera esistenti nel proprio territorio non indicati nel medesimo comma 1.


Art. 3.

(Ricerca e coltivazione dei materiali di cava e
torbiera).

        1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici delle zone interessate.
        2. Le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava e torbiera sono consentite solo nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, e sono subordinate, la prima, al rilascio di un permesso, e la seconda al rilascio di una concessione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
        3. Possono esercitare l'attività estrattiva ed essere titolari di permessi di ricerca e di concessione coloro, singoli o associati, che dimostrano capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, anche in relazione ad esperienze maturate nel settore con attività dipendenti o autonome, singole o associate o in cooperativa.
        4. Le regioni possono istituire appositi elenchi regionali dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività estrattive ai sensi del comma 3.


Art. 4.

(Piano regionale delle attività estrattive).

        1. Il piano regionale delle attività estrattive (PRAE), tenuto conto dei giacimenti già in corso di coltivazione e dell'eventuale utilizzabilità dei materiali di risulta disponibili nell'ambito della regione, individua, sulla base di una analitica previsione degli effettivi fabbisogni dei singoli materiali di cui all'articolo 2, le aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia e in coordinazione con la tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.
        2. Sono comunque escluse dal PRAE le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materie di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        3. Sono altresì escluse dal PRAE le aree nelle quali l'attività estrattiva può compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico del territorio nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paletnologico e speleologico. L'individuazione di tali aree viene effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte delle autorità regionali e statali competenti in materia, le quali, in sede di prima attuazione della presente legge, devono provvedere a tale adempimento entro il termine di quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
        4. Le aree agricole pregiate dal punto di vista colturale, nonché le aree dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti urbanistici possono essere incluse nel PRAE solo per comprovate ragioni di interesse pubblico ed unicamente entro i limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente. Le prescrizioni del PRAE riguardanti tali aree devono essere approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle attività produttive.
        5. Il PRAE deve, inoltre, prevedere un programma di interventi finalizzati alla risistemazione ambientale delle cave abbandonate. All'esecuzione di tali interventi è destinata almeno la metà dei canoni di concessione di cui all'articolo 7, ed all'esecuzione stessa non possono opporsi i possessori dei fondi interessati, salvo restando il loro diritto ad indennizzo per eventuali danni cagionati dai lavori di risistemazione ambientale.
        6. Il PRAE assume il valore di piano territoriale di coordinamento per il settore specifico ed i comuni provvedono ad adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici.
        7. La legge regionale stabilisce, altresì, le modalità di intervento dei comuni, delle province ed, eventualmente, di altri enti locali, nel procedimento preordinato all'adozione del PRAE.
        8. Il PRAE ha la durata massima di venti anni e deve essere aggiornato ogni cinque anni in considerazione dei mutamenti intervenuti in ordine sia al fabbisogno di materiali sia alla situazione ambientale.
        9. Il PRAE deve essere adottato dalla regione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto di tale termine, qualora si abbia ragione di ritenere che da tale adempimento possa derivare grave pregiudizio ai valori ambientali, provvede, previa diffida, ad adempiere entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.


Art. 5.

(Permesso di ricerca).

            1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE e può essere effettuata unicamente da chi è fornito di apposito permesso rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge, che disciplina anche le ipotesi di decadenza.
        2. Il permesso di ricerca è efficace per un periodo massimo di tre anni e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o ad altro titolare di diritti reali sullo stesso, solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso, non intendano essi stessi procedere all'attività di ricerca o non abbiano comunque i requisiti richiesti dalla legge regionale per espletare tale attività.
        3. I possessori di fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. E' fatto obbligo al ricercatore di indennizzare i danni cagionati dalla sua attività e la regione può disporre, a tale fine, il previo deposito di una congrua cauzione.
        4. Il permesso di ricerca può essere ceduto solo previa autorizzazione dell'autorità competente al rilascio e previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte del cessionario.
        5. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente.
        6. Nelle ipotesi in cui il terreno interessato all'attività di ricerca appartenga allo Stato, ai comuni o alle province, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 6 per quanto concerne il rilascio del permesso di ricerca ed il potere sostitutivo della regione.


Art. 6.

(Concessione di coltivazione).

        1. L'attività di coltivazione dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE ed è subordinata al rilascio di apposita concessione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
        2. Nelle ipotesi in cui il terreno interessato dall'attività estrattiva appartenga allo Stato, ai comuni o alle province, la concessione di coltivazione è rilasciata, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, da tali enti, previo nulla-osta della regione.
        3. A seguito del provvedimento di concessione di coltivazione il giacimento entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che ha rilasciato la concessione.
        4. In caso di inerzia dei comuni e delle province, la regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, può, qualora ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico allo sfruttamento del giacimento, provvedere al rilascio della concessione al richiedente, ferma restando l'inclusione del giacimento nel patrimonio indisponibile dell'ente proprietario.
        5. La concessione di coltivazione può essere ceduta a terzi solo previa autorizzazione dell'autorità competente al rilascio e previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte del cessionario.


Art. 7.

(Onerosità e durata della concessione).

        1. La concessione di coltivazione è onerosa.
        2. Il canone relativo alla concessione deve essere commisurato al valore dei materiali oggetto della concessione stessa tenendo presente al riguardo la classificazione di cui all'articolo 2.
        3. Nelle ipotesi in cui la concessione è rilasciata dallo Stato, dai comuni o dalle province i canoni sono corrisposti agli stessi.
        4. La durata della concessione è a tempo determinato ed è commisurata al volume e alla qualità delle produzioni ed alle condizioni geologiche e ambientali. La durata non può comunque essere superiore a cinque anni per i materiali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, e a dieci anni per i materiali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
        5. I provvedimenti concessori possono essere prorogati quando la prosecuzione dell'attività estrattiva non è in contrasto con l'interesse pubblico, a condizione che il concessionario abbia previamente provveduto alla risistemazione ambientale delle aree già coltivate.


Art. 8.

(Domanda di concessione).

        1. Il richiedente deve allegare alla domanda di concessione di coltivazione i seguenti documenti:

                a) progetto di coltivazione e relazione tecnico-economica;

                b) progetto di risistemazione ambientale sia dell'area oggetto di coltivazione sia dell'area di discarica dei materiali di risulta;

                c) relazione di impatto ambientale.

        2. I documenti di cui al comma 1 devono essere articolati per fasi temporali e devono essere redatti da professionisti specificatamente competenti in materia, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti professionali.
        3. Nella domanda deve essere indicato il direttore dei lavori, anch'egli prescelto tra i professionisti che, secondo il proprio ordinamento professionale, siano specificatamente competenti in materia.
        4. Le leggi regionali possono individuare altre figure professionali, da abilitare attraverso specifici corsi di formazione professionale, che possono svolgere la progettazione e la direzione dei lavori per le cave di minori dimensioni.


Art. 9.

(Preferenze nel rilascio
della concessione).

        1. Nel rilascio della concessione di coltivazione deve essere preferito colui che ha previamente ottenuto il permesso di ricerca e, qualora non sia stata effettuata alcuna attività di ricerca, il proprietario o altro titolare di diritti reali sul fondo.
        2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore non ottenga la concessione, lo stesso ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta ed una indennità in ragione delle opere utilizzabili.


Art. 10.

(Contenuto della concessione).

        1. Con il provvedimento di concessione di coltivazione sono, altresì, stabiliti le modalità ed i criteri con i quali il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale.
        2. I lavori di cui al comma 1 devono essere effettuati, salvo i casi in cui siano evidenziati insormontabili impedimenti di natura tecnica, per lotti e per distinte fasi temporali già nel corso della coltivazione e devono, comunque, essere completati nel termine di un anno dalla scadenza della concessione o, se precedente, dall'ultimazione accertata della coltivazione.
        3. In caso di mancata effettuazione dei lavori di risistemazione ambientale, salvo restando il potere di dichiarare la decadenza della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 12, ai lavori stessi provvede, previa diffida, la regione, con rivalsa nei confronti del concessionario.


Art. 11.

(Effetti della concessione).

        1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per il rilascio dell'area interessata dalla coltivazione.
        2. Al conduttore, concessionario o mezzadro spettano gli indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e si applicano le relative procedure.
        3. Nell'ipotesi in cui la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal proprietario o da altro titolare di diritti reali sull'area interessata dalla coltivazione, a questi ultimi deve essere corrisposto, da parte del concessionario, un indennizzo calcolato in relazione al mancato sfruttamento agricolo del suolo.


Art. 12.

(Decadenza della concessione).

        1. L'ente concedente, previa diffida e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, pronuncia la decadenza della concessione di coltivazione qualora il concessionario non adempia agli obblighi posti a suo carico dalla citata legge regionale o dal provvedimento concessorio.
        2. In caso di inerzia dell'ente concedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora sussista un grave pericolo di danno ai valori ambientali, può, previa diffida a provvedere entro un determinato termine, pronunciare la decadenza della concessione.


Art. 13.

(Commissione tecnico-scientifica regionale).

        1. I permessi di ricerca e la concessione di coltivazione devono essere rilasciati previo parere di una commissione tecnico-scientifica regionale.
        2. La legge regionale determina la composizione e le modalità di costituzione della commissione di cui al comma 1 e ne disciplina l'attività.


Art. 14.

(Esecuzione di opere necessarie per l'esercizio
dell'attività estrattiva).

        1. Per l'esecuzione di opere necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
        2. I provvedimenti all'esecuzione delle opere di cui al comma 1 sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato la concessione.


Art. 15.

(Aree sottoposte a vincolo idrogeologico).

        1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati solo dopo che sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 16.

(Prelievi di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, da
spiagge e fondali).

        1. Sono vietati prelievi di materiali dagli alvei dei fiumi, dai canali, dalle zone golenali, dai fondali lacustri e marini sottocosta, dalle fasce costiere marini e lacustri, naturali ed artificiali. L'autorità preposta alla manutenzione di tali beni può consentire solo quei prelievi che sono strettamente necessari per il buon governo dei beni medesimi. Nei relativi contratti di manutenzione si tiene conto del valore dei materiali prelevati.


Art. 17.

(Divieto di esportazione).

        1. E' vietata l'esportazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in Stati non membri dell'Unione europea.


Art. 18.

(Vigilanza e sanzioni).

        1. La regione è preposta alla vigilanza ed all'osservanza delle disposizioni in materia di cave e torbiere, nonché a vigilare sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.
        2. Qualora sia intrapresa una attività di ricerca e coltivazione senza il previo rilascio del provvedimento di ricerca o della concessione di coltivazione ovvero in contrasto con le disposizioni della normativa vigente o con le prescrizioni dettate dall'amministrazione interessata, l'ente competente al rilascio dei relativi provvedimenti dispone la sospensione dei lavori ed ordina la risistemazione del territorio a spese del ricercatore o del concessionario.
        3. In caso di inerzia dell'ente di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, può, qualora possa verificarsi un grave danno ambientale, provvedere all'emanazione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e di risistemazione del territorio.
        4. Chiunque effettua l'attività di ricerca o di coltivazione di cave e torbiere senza avere previamente ottenuto il provvedimento di ricerca o la concessione di coltivazione, ovvero in contrasto con gli obblighi imposti da detti provvedimenti o dalle vigenti disposizioni in materia, è punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni, ovvero, se il valore del materiale estratto è superiore al massimo della pena, con una ammenda pari al valore del materiale estratto e con l'arresto fino ad un anno.
        5. Il giudice dispone la confisca dei materiali estratti nonché delle attrezzature, ed ordina, qualora non vi abbia già provveduto l'autorità amministrativa, la risistemazione dell'assetto ambientale con possibilità, da parte della regione, di eseguire d'ufficio i lavori relativi con provvedimento di rivalsa, ai sensi della legge regionale o, in mancanza, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
        6. Alla stessa pena di cui al comma 4, ridotta della metà, è soggetto l'estrattore che provvede alla risistemazione dei luoghi escavati secondo l'apposito progetto approvato dalla regione, ferma la facoltà della regione medesima di avvalersi del potere sostitutivo ai sensi del comma 5.


Art. 19.

(Funzioni trasferite alle regioni).

        1. Nell'ambito della disciplina legislativa regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere conferite alle regioni, le regioni prevedono la possibilità di avvalersi, ai sensi dell'articolo 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del Corpo nazionale delle miniere.
        2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esse conferite, le regioni hanno l'obbligo di comunicare al prefetto i provvedimenti adottati in materia di impiego, detenzione e trasporto di esplosivi nell'ambito delle singole cave e torbiere.


Art. 20.

(Norme transitorie).

        1. Nelle regioni che non hanno emanato proprie leggi in materia di cave e torbiere è vietata l'apertura di nuove cave e torbiere fino alla emanazione di tali leggi.
        2. Nelle regioni di cui al comma 1 l'attività estrattiva già in corso può proseguire, fino alla emanazione delle leggi regionali in materia, solamente sulla base della concessione temporanea che la regione o l'ente competente, ai sensi della presente legge, su domanda dell'interessato da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, può rilasciare, ove non sussistano interessi pubblici all'interruzione dell'attività estrattiva. A seguito del rilascio della concessione la cava o torbiera entra a far parte del patrimonio indisponibile della regione o dell'ente concedente.
        3. La legge regionale, può prevedere ipotesi eccezionali in cui, nel corso della redazione del PRAE, è consentita, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'apertura di nuove cave, restando escluse da tali iniziative le zone indicate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.
        4. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei provvedimenti rilasciati ai sensi del presente articolo e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può, ai fini della tutela di rilevanti interessi ambientali, annullare tali provvedimenti entro i due mesi successivi alla data della trasmissione e della relativa documentazione.
        5. Si applicano, con riferimento alle leggi regionali già emanate in materia, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.


Art. 21.

(Disposizioni finali).

        1. La legge regionale non può prevedere ipotesi di silenzio-assenso in materia di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di cave e torbiere.
        2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i dati di produzione relativi alle cave e torbiere sono pubblici, ed i concessionari sono obbligati a comunicarli alla regione ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1097.



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