XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 784




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda, a nostro parere, un tema basilare per l'affermazione del diritto alla casa e per il soddisfacimento di un diritto primario della persona e, in particolare, dei soggetti deboli della nostra società: anziani, giovani coppie, sfrattati, immigrati, eccetera.
        Nel corso della XI legislatura il Parlamento ha varato norme che intendevano, attraverso la liberalizzazione dei canoni di locazione, aprire il mercato dell'affitto, ma ciò non si è avverato. In realtà, nelle grandi città italiane il problema casa è rimasto un dramma e le risposte sono state del tutto insufficienti. Ed il problema, pur posto all'attenzione del Parlamento nella XII e nella XIII legislatura, non ha trovato soluzione.
        Il gruppo di Rifondazione comunista ritiene che l'edilizia residenziale pubblica (ERP) abbia solo nella rivitalizzazione di un suo ruolo e funzione, la possibilità di dare risposte concrete. Si è già tentato, fin dalla XI legislatura, di approvare una riforma dell'edilizia residenziale pubblica, ma "la montagna ha partorito il topolino". Dalla grande ed importante discussione avviata sul relativo testo si è giunti allo stralcio ed alla approvazione della sola parte riguardante l'alienazione del patrimonio pubblico.
        La presente legislatura può essere, finalmente, quella che giungerà alla approvazione di una riforma vera dell'ERP capace di dare certezza di finanziamenti, salvaguardare i canoni sociali, far esprimere pienamente la funzione di calmiere del mercato delle locazioni, funzione che è propria di un intervento pubblico.
        Ciò dovrà avvenire dando allo Stato un ruolo di coordinamento e decentrando le scelte e la programmazione alle regioni.
        La proposta di legge che il gruppo di Rifondazione comunista pone alla vostra attenzione prevede:

            1) l'istituzione, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, del Fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica. Al finanziamento di tale Fondo si dovrà provvedere annualmente con uno stanziamento, previsto nella legge finanziaria, non inferiore all'1,5 per cento del totale delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato relativo a ciascun anno finanziario. In ogni caso, il 1^ gennaio 2002, confluiranno nel Fondo tutti i contributi ed i finanziamenti giacenti;

            2) gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono essere finalizzati ad assicurare una abitazione a quanti, per condizioni economiche od altro impedimento, non abbiano possibilità di accesso al libero mercato. Le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica sono finalizzate a:

                a) concedere contributi per la costruzione, l'acquisto, il risanamento ed il recupero di alloggi pubblici da assegnare in locazione a canone sociale;

                b) costruire case-albergo per giovani, lavoratori soli o lontani da casa, anziani soli, lavoratori immigrati, eccetera;

                c) concedere contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione;

                d) anticipare spese di urbanizzazioni primarie e secondarie;

                e) concedere contributi ai sensi degli articoli 4 e 16 della legge n. 179 del 1992;

            3) la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) ed al suo posto è istituito il Comitato per le politiche abitative, che ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato svolge una funzione di indirizzo e coordinamento della programmazione territoriale, oltre che di controllo sulla migliore utilizzazione delle risorse. Compito del Comitato è anche quello di proporre interventi nei confronti delle regioni inadempienti o ritardatarie. Il Comitato, ogni anno, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, organizza una conferenza nazionale sull'edilizia residenziale. Con la presente proposta di legge sono istituiti anche l'Osservatorio nazionale della domanda sociale di abitazione e la Consulta nazionale sui problemi abitativi. In accordo con tali organi, il Comitato per le politiche abitative definisce le finalità generali e gli obiettivi da perseguire nei programmi triennali. In ultimo, ma non di minore importanza, il Comitato propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la ripartizione delle percentuali delle risorse alle regioni;

            4) con l'articolo 10 la definizione dei compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che devono utilizzare le risorse assegnate secondo il criterio della programmazione triennale. Nel caso di mancato utilizzo delle risorse o di gravi ritardi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. A tale accordo di programma parteciperanno la regione e le province autonome, gli enti locali e gli operatori pubblici di settore. Questo al fine di assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei fondi attribuiti;

            5) con l'articolo 12 l'istituzione dei fondi regionali di rotazione destinati a finanziare l'acquisizione ed il recupero di immobili od alloggi depredati nonché interventi di ristrutturazione.




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