XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 784
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riguarda, a nostro parere, un tema basilare per l'affermazione
del diritto alla casa e per il soddisfacimento di un diritto
primario della persona e, in particolare, dei soggetti deboli
della nostra società: anziani, giovani coppie, sfrattati,
immigrati, eccetera.
Nel corso della XI legislatura il Parlamento ha varato
norme che intendevano, attraverso la liberalizzazione dei
canoni di locazione, aprire il mercato dell'affitto, ma ciò
non si è avverato. In realtà, nelle grandi città italiane il
problema casa è rimasto un dramma e le risposte sono state del
tutto insufficienti. Ed il problema, pur posto all'attenzione
del Parlamento nella XII e nella XIII legislatura, non ha
trovato soluzione.
Il gruppo di Rifondazione comunista ritiene che l'edilizia
residenziale pubblica (ERP) abbia solo nella rivitalizzazione
di un suo ruolo e funzione, la possibilità di dare risposte
concrete. Si è già tentato, fin dalla XI legislatura, di
approvare una riforma dell'edilizia residenziale pubblica, ma
"la montagna ha partorito il topolino". Dalla grande ed
importante discussione avviata sul relativo testo si è giunti
allo stralcio ed alla approvazione della sola parte
riguardante l'alienazione del patrimonio pubblico.
La presente legislatura può essere, finalmente, quella che
giungerà alla approvazione di una riforma vera dell'ERP capace
di dare certezza di finanziamenti, salvaguardare i canoni
sociali, far esprimere pienamente la funzione di calmiere del
mercato delle locazioni, funzione che è propria di un
intervento pubblico.
Ciò dovrà avvenire dando allo Stato un ruolo di
coordinamento e decentrando le scelte e la programmazione alle
regioni.
La proposta di legge che il gruppo di Rifondazione
comunista pone alla vostra attenzione prevede:
1) l'istituzione, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, del
Fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica. Al
finanziamento di tale Fondo si dovrà provvedere annualmente
con uno stanziamento, previsto nella legge finanziaria, non
inferiore all'1,5 per cento del totale delle spese finali del
bilancio di previsione dello Stato relativo a ciascun anno
finanziario. In ogni caso, il 1^ gennaio 2002, confluiranno
nel Fondo tutti i contributi ed i finanziamenti giacenti;
2) gli interventi di edilizia residenziale pubblica
devono essere finalizzati ad assicurare una abitazione a
quanti, per condizioni economiche od altro impedimento, non
abbiano possibilità di accesso al libero mercato. Le risorse
destinate all'edilizia residenziale pubblica sono finalizzate
a:
a) concedere contributi per la costruzione,
l'acquisto, il risanamento ed il recupero di alloggi pubblici
da assegnare in locazione a canone sociale;
b) costruire case-albergo per giovani,
lavoratori soli o lontani da casa, anziani soli, lavoratori
immigrati, eccetera;
c) concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione;
d) anticipare spese di urbanizzazioni primarie e
secondarie;
e) concedere contributi ai sensi degli articoli
4 e 16 della legge n. 179 del 1992;
3) la soppressione del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) ed al suo posto è istituito il Comitato per
le politiche abitative, che ha sede presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato svolge una
funzione di indirizzo e coordinamento della programmazione
territoriale, oltre che di controllo sulla migliore
utilizzazione delle risorse. Compito del Comitato è anche
quello di proporre interventi nei confronti delle regioni
inadempienti o ritardatarie. Il Comitato, ogni anno, d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
organizza una conferenza nazionale sull'edilizia residenziale.
Con la presente proposta di legge sono istituiti anche
l'Osservatorio nazionale della domanda sociale di abitazione e
la Consulta nazionale sui problemi abitativi. In accordo con
tali organi, il Comitato per le politiche abitative definisce
le finalità generali e gli obiettivi da perseguire nei
programmi triennali. In ultimo, ma non di minore importanza,
il Comitato propone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) la ripartizione delle
percentuali delle risorse alle regioni;
4) con l'articolo 10 la definizione dei compiti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
devono utilizzare le risorse assegnate secondo il criterio
della programmazione triennale. Nel caso di mancato utilizzo
delle risorse o di gravi ritardi il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti promuove un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. A tale accordo di
programma parteciperanno la regione e le province autonome,
gli enti locali e gli operatori pubblici di settore. Questo al
fine di assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei
fondi attribuiti;
5) con l'articolo 12 l'istituzione dei fondi regionali
di rotazione destinati a finanziare l'acquisizione ed il
recupero di immobili od alloggi depredati nonché interventi di
ristrutturazione.