XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 784
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali in materia di lavori
pubblici, d'interesse regionale, nonché interventi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale
pubblica e, pertanto, soggetti alle disposizioni della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a
totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato o
della regione, dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici,
nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o
recuperati da enti locali, da enti pubblici non economici,
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da loro
consorzi, comunque denominati, per le finalità proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Tra gli alloggi di cui al comma 1 del presente articolo
sono, altresì, compresi gli alloggi realizzati ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
1947, n. 261, della legge 4 marzo 1952, n. 137, della legge 9
agosto 1954, n. 640, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1980, n. 25, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n.
219, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 118, e del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché
quelli di proprietà delle ex-istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
legge, per quanto riguarda le norme di assegnazione e di
cessione, gli alloggi di servizio per i quali la legge preveda
la semplice concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, con
conseguente disciplinare senza contratto di locazione e purché
il servizio sia effettivamente prestato in loco.
Art. 3.
(Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è istituito il Fondo
nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui
dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria,
in misura comunque non inferiore all'1,5 per cento del totale
delle spese finali del bilancio di previsione dello stato
relativo a ciascun anno finanziario.
Art. 4.
(Finalità degli interventi).
1. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono
finalizzati ad assicurare una abitazione a quanti, per
condizione economica od altro impedimento, non abbiano
possibilità di accesso al libero mercato.
2. Le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica
di cui all'articolo 3 sono finalizzate a:
a) concedere contributi per la costruzione,
l'acquisto, il risanamento ed il recupero di alloggi pubblici
da assegnare in locazione ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla legislazione vigente, statale e
regionale, per l'edilizia sovvenzionata;
b) costruire case-albergo per studenti, persone
anziane sole, lavoratori soli o lontani dalle famiglie,
lavoratori immigrati, rifugiati o profughi;
c) concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di
immobili di proprietà sia pubblica sia privata;
d) anticipare le spese per urbanizzazioni primarie
e secondarie connesse con gli interventi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 12;
e) concedere contributi per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica compresi in
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179;
f) concedere contributi per la realizzazione di
interventi destinati a risolvere i problemi abitativi di
particolari categorie sociali ai sensi dell'articolo 4 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Art. 5.
(Soppressione del Comitato per l'edilizia
residenziale e istituzione del Comitato
permanente per le politiche abitative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale,
istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
è soppresso.
2. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Comitato permanente per le politiche
abitative, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un
sottosegretario di Stato da questo delegato. Il Comitato è
composto:
a) da sei rappresentanti designati,
rispettivamente, dai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, per la funzione
pubblica, della sanità, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) da quattro rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) dai rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
d) dai rappresentanti dei sindacati dell'utenza
maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
e) da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni delle cooperative di abitazione maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f) da tre rappresentanti della Associazione
nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dura in carica quattro anni.
Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità, i tempi e
le procedure per la designazione e la nomina dei componenti e
per il relativo funzionamento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è determinata la misura delle
indennità da corrispondere ai componenti del Comitato.
4. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di
coordinamento della programmazione territoriale, di controllo
e di vigilanza nel settore dell'edilizia residenziale e della
ottimale utilizzazione delle risorse. A tale fine:
a) definisce, tenuto conto della relazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo 6 e sentita la Consulta
di cui all'articolo 8, le finalità generali e gli obiettivi
sociali da perseguire nei programmi triennali di cui
all'articolo 10;
b) propone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per ogni triennio, la
ripartizione percentuale delle risorse sulla base dei dati
rilevati nell'ultimo censimento generale della popolazione
effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, relativi
alla composizione del patrimonio abitativo in proprietà od in
altra forma di godimento, al suo stato di conservazione ed
alla ripartizione delle famiglie in locazione per fasce di
reddito, nonché dei dati forniti dalle regioni sullo stato di
attuazione degli interventi da esse finanziati e di altri dati
oggettivi forniti da enti pubblici istituzionalmente
competenti a rilevarli, relativi ai bisogni abitativi;
c) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione del
finanziamento;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti gli interventi da adottare nei confronti delle
regioni in caso di ritardo nell'utilizzazione dei
finanziamenti ad esse attribuiti;
e) redige una relazione annuale anche ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle
previsioni di intervento;
f) organizza, d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il mese di marzo di ogni
anno, una conferenza nazionale sull'edilizia residenziale.
5. Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 6.
(Osservatorio nazionale permanente della
domanda sociale di abitazioni).
1. Presso la Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche abitative del Dipartimento per le
opere pubbliche e per l'edilizia del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio
nazionale permanente della domanda sociale di abitazione, di
seguito denominato "Osservatorio", al fine di:
a) acquisire sistematicamente ogni elemento di
conoscenza della situazione abitativa del Paese, anche al fine
di valutare:
1) l'entità e le caratteristiche della domanda
sociale primaria di abitazione;
2) le esigenze cui deve rispondere il servizio dei
sussidi-casa, finalizzato all'integrazione dei canoni
d'affitto per gli inquilini a basso reddito ed alla promozione
della qualità dell'abitare;
b) promuovere indagini finalizzate alla
definizione della qualità complessiva degli immobili, delle
loro caratteristiche abitative e del livello dei canoni
corrisposti;
c) riferire periodicamente al Parlamento sulla
situazione abitativa del Paese e formulare proposte per la
definizione e la revisione delle aree di tensione
abitativa.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dal
direttore della Direzione generale di cui al comma 1, da un
rappresentante dell'Osservatorio sugli sfratti del Ministero
dell'interno, da un dirigente in servizio presso le
amministrazioni competenti per le aree urbane e per gli affari
sociali, e presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e della sanità, da tre rappresentanti delle regioni
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e da esperti nelle materie concernenti i problemi
abitativi, nominati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, degli inquilini, della proprietà edilizia
maggiormente rappresentativa a livello nazionale e dalle
organizzazioni del volontariato impegnate nella tutela degli
handicappati, dei disabili e degli emarginati.
Art. 7.
(Osservatori regionali e provinciali).
1. Presso le sedi della amministrazioni regionali e
provinciali sono istituiti gli osservatori permanenti della
domanda sociale di abitazioni, quali sezioni decentrate e con
le stesse finalità dell'Osservatorio.
2. Gli osservatori provinciali rilevano nei comuni
appartenenti al loro ambito territoriale e nei comuni con
popolazione superiore ai 5 mila abitanti, ogni elemento utile
a delineare un quadro della situazione abitativa e trasmettono
annualmente all'osservatorio regionale competente i dati
raccolti, con i criteri e le modalità stabiliti
dall'Osservatorio, accompagnati da una relazione
illustrativa.
3. L'osservatorio regionale, sulla base degli elementi
raccolti ai sensi del comma 2, riferisce annualmente al
consiglio regionale, trasmettendo copia della relazione
all'Osservatorio.
4. La regione nomina i componenti degli osservatori di cui
al presente articolo, assicurando la rappresentanza delle
associazioni degli inquilini e dei proprietari, dei presidenti
degli IACP o di loro delegati, delle organizzazioni del
volontariato e di esperti in materia abitativa.
Art. 8.
(Consulta sui problemi abitativi).
1. Presso la Direzione generale di cui all'articolo 6,
comma 1 è istituita la Consulta sui problemi abitativi, di
seguito denominata "Consulta", con il compito di promuovere
confronti e formulare pareri sugli aspetti sociali,
economico-finanziari, tecnici e giuridico-amministrativi della
politica abitativa dello Stato e dell'attuazione dell'edilizia
residenziale pubblica.
2. La Consulta è presieduta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato ed è
composta da rappresentanti delle confederazioni sindacali dei
lavoratori, della Confindustria, delle associazioni degli
inquilini e dei pensionati, delle organizzazioni del
volontariato dedite all'assistenza dei disabili, degli
handicappati, dei portatori di malattie sociali, dei
lavoratori immigrati, dei profughi e dei rifugiati, dei
soggetti senza fissa dimora, scelte tra quelle maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3. La Consulta formula pareri obbligatori e non vincolanti
sugli indirizzi generali di politica abitativa, sulle modalità
più idonee per rispondere alle diverse articolazioni della
domanda sociale abitativa primaria e sulle caratteristiche
tecnico-costruttive degli alloggi, al fine di ridurre i costi
di produzione e di renderli più adeguati alle esigenze dei
soggetti di cui al comma 2, e su ogni altra questione
rilevante per una politica della casa socialmente
qualificata.
Art. 9.
(Fondi regionali per
l'edilizia residenziale pubblica).
1. Le somme ripartite ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
lettera b), della presente legge, confluiscono nella
quota di riserva prevista dall'articolo 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, e sono destinate alla costituzione di
appositi fondi a valere sui bilanci delle regioni e delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 10.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano utilizzano le risorse loro assegnate ai sensi
dell'articolo 9 secondo il criterio della programmazione
triennale e trasmettono trimestralmente al Comitato e, per
conoscenza, alla Direzione generale di cui all'articolo 6,
comma 1, una relazione sull'utilizzazione delle somme loro
attribuite, sui programmi da esse approvati e sul relativo
stato di attuazione.
Art. 11.
(Accordo di programma).
1. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite alle
regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai
fini di cui alla presente legge, ovvero in caso di gravi
ritardi nella realizzazione degli interventi programmati, su
proposta del Comitato, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, verificati i ritardi, promuove un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra la regione e
la provincia autonoma inadempiente o ritardataria, gli enti
locali e gli operatori pubblici di settore, al fine di
assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei fondi.
Art. 12.
(Fondo regionale di rotazione per l'acquisizione ed il
recupero di immobili od alloggi degradati e per le
urbanizzazioni).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 ciascuna regione o
provincia autonoma istituisce un fondo speciale di rotazione
per la concessione di mutui decennali, senza interessi,
finalizzati prioritariamente all'acquisizione ed al recupero
di immobili od alloggi degradati da sottoporre ad interventi
di recupero e da assegnare esclusivamente in locazione agli
interventi di recupero ed adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria agli standard in
vigore ed, infine, previa dimostrazione della impossibilità a
soddisfare altrimenti le esistenti necessità, per la
acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate a nuova
edificazione.
2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di
mutui destinati ai comuni, secondo le modalità e le condizioni
stabilite con apposito regolamento emanato, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono destinare al relativo fondo non più del 10 per
cento delle somme loro attribuite. Al medesimo fondo esse
possono, altresì destinare finanziamenti provenienti dal
proprio bilancio, nonché le somme residue non assegnate e
disponibili provenienti dal fondo speciale di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
4. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è
abrogato.
Art. 13.
(Destinazione dei proventi derivanti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1. Con legge regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano si provvede ad indicare la destinazione dei
proventi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al
netto delle somme addebitate agli utenti a rimborso delle
spese relative ai servizi comuni, nel rispetto dei parametri
di economicità, di efficienza e di efficacia e per le seguenti
finalità:
a) pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
gravanti sugli alloggi in gestione, al netto dei contributi
statali;
b) copertura delle spese generali di
amministrazione;
c) copertura delle spese di manutenzione ordinaria
programmata.
2. Le somme residue di cui al comma 1, al netto delle
spese di cui alla lettera b) del medesimo comma,
unitamente ai rientri derivanti dalla cessione degli alloggi,
sono contabilizzate nella gestione speciale di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni. Le somme
contabilizzate restano a disposizione dell'ente gestore sul
conto corrente di contabilità speciale presso la sezione
provinciale della Tesoreria dello Stato e sono impiegate
secondo le disposizioni della legge regionale. Le regioni e le
province autonome riferiscono annualmente al Comitato
sull'attivazione del presente articolo.