XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 782




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha la finalità di favorire e promuovere il fenomeno dell'associazionismo sportivo e di dettare norme necessarie per garantire una corretta e completa diffusione dello sport con riferimento alle attività dilettantistiche.
        Come è noto, in Italia esiste una profonda differenza tra le attività sportive professionistiche, regolamentate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, come società di diritto speciale, e le attività dilettantistiche, per le quali manca una disciplina specifica nonostante l'ampiezza e la rilevanza del fenomeno associativo dilettantistico, che costituisce una delle strutture portanti dello sport italiano e nonostante la funzione sociale di promozione umana e di progresso civile che riveste in quanto occasione di contatto sociale in una società di esasperato individualismo.
        E' chiaro che l'attività professionale e agonistica interessa un numero limitato di soggetti mentre vi sono numerose attività sportive che si esercitano in funzione della salute, del contatto e dello sviluppo sociale cui lo sport deve tendere.
        Rientra nei fini istituzionali dello Stato la promozione delle attività ludico-motoria e sportivo-ricreativa essenziali per lo sviluppo fisiopsichico dell'individuo.
        E' necessario scardinare il principio per cui lo sport è rilevante soltanto come fenomeno agonistico e considerare un legame strumentale tra l'attività sportiva dilettantistica e i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione quali il diritto alla salute, alla formazione personale e sociale.
        In questo senso si è espresso anche il Consiglio d'Europa con la raccomandazione n. 588 nel 1970 relativamente allo "sport per tutti" e, successivamente, con la "Carta d'Europa dello sport per tutti" approvata a Bruxelles il 20 marzo 1975.
        Per questi motivi le società dilettantistiche non possono essere trattate alla stregua di altri fenomeni associativi o societari dai quali differiscono sostanzialmente per la loro funzione e scopo.
        Occorre osservare quanto sia penalizzante questa situazione che ha oltretutto comportato l'esclusione della stragrande maggioranza delle società sportive dilettantistiche, in quanto prive di personalità giuridica, dai benefìci della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e successive modificazioni.
        Tale norma infatti, pur allargando la facoltà per l'Istituto per il credito sportivo di concedere mutui per la costruzione di impianti sportivi anche a soggetti privatistici, comprese le società sportive, subordina l'accesso a detti benefìci al possesso della personalità giuridica.
        La necessità e l'urgenza di un intervento dipendono dal rischio di disperdere preziose energie rappresentate dall'entusiasmo con cui molti operatori continuano, anche in assenza di una legislazione adeguata, ad esercitare questa attività.
        Al riconoscimento e alla disciplina delle società sportive dilettantistiche, elemento portante della presente proposta di legge, si ritiene opportuno affiancare interventi per una razionalizzazione della gestione del patrimonio impiantistico degli enti locali e nuove norme attinenti al momento formativo-educativo. Relativamente alla scuola ci si propone di inserire lo sport in una prospettiva realmente formativa che non tenda ad un precoce avviamento alle discipline sportive agonistiche.
        L'intervento legislativo è quindi orientato verso tre obiettivi:

                a) disciplinare e favorire l'associazionismo sportivo dilettantistico riducendo gli oneri ed i rischi relativi all'esercizio in ragione della funzione sociale e della peculiare natura dell'attività stessa;

                b) accrescere e valorizzare al massimo le risorse impiantistiche pubbliche;

                c) promuovere l'insegnamento dei valori culturali e delle discipline sportive nella scuola.

        La proposta di legge attribuisce un ruolo determinante al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che deve provvedere alla tenuta del registro delle società sportive dilettantistiche (articolo 4) e alla gestione del fondo centrale di garanzia (articolo 6).
        La presente proposta di legge si compone di dodici articoli.
        L'articolo 1 (società sportive dilettantistiche) stabilisce cosa debba intendersi per società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
        L'articolo 2 (disciplina delle società sportive dilettantistiche) disciplina le società sotto il profilo della denominazione sociale e del riconoscimento.
        L'articolo 3 (affiliazione) riguarda l'affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione riconosciuti dal CONI.
        L'articolo 4 (registro delle società sportive dilettantistiche) riguarda l'istituzione presso il CONI del registro delle società sportive dilettantistiche.
        L'articolo 5 (riconoscimento) riguarda le modalità e gli effetti del riconoscimento.
        L'articolo 6 (fondo centrale di garanzia) prevede l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il CONI per la concessione di garanzie finalizzate all'acquisto, alla ristrutturazione e alla realizzazione di impianti sportivi.
        L'articolo 7 (rapporti di lavoro in favore delle società sportive dilettantistiche) riduce gli oneri contributivi e previdenziali che derivano da rapporti di lavoro subordinato e autonomo.
        L'articolo 8 (trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche) contiene disposizioni varie di carattere tributario e fiscale.
        L'articolo 9 (disciplina degli interventi per la promozione delle attività sportive e ricreative) riguarda sovvenzioni per la realizzazione di impianti sportivi da parte degli enti locali territoriali e la partecipazione nella costruzione e nella gestione delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro. E' prevista la possibilità delle società iscritte al registro ma prive di personalità giuridica di contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo.
        L'articolo 10 (gestione degli impianti sportivi) impone un vincolo di destinazione agli impianti sportivi degli enti locali territoriali e prevede la possibilità di affidare la gestione in concessione alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro. Di estrema importanza sono le norme riguardanti la concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola e l'accesso della comunità locale agli impianti sportivi delle università. Tali norme realizzano una ottimizzazione dell'impiantistica pubblica nel pieno rispetto della funzione primaria a cui è destinata.
        L'articolo 11 (sport nella scuola) riguarda l'educazione motoria nella scuola e specifica le modalità di insegnamento nella scuola materna, elementare, media e secondaria superiore. Per la scuola materna ed elementare si prevedono tre ore di insegnamento obbligatorio e tre di insegnamento facoltativo fuori dal normale orario scolastico.
        L'articolo 12 (tutela sanitaria) tutela i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività sportiva o parasportiva presso una società sportiva dilettantistica iscritta al registro. Sono previsti periodici controlli medici per garantire l'esercizio dell'attività sportiva in condizioni fisiche ottimali. Gli oneri sono a carico della federazione cui è affiliata la società sportiva dilettantistica.




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