XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 782
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
la finalità di favorire e promuovere il fenomeno
dell'associazionismo sportivo e di dettare norme necessarie
per garantire una corretta e completa diffusione dello sport
con riferimento alle attività dilettantistiche.
Come è noto, in Italia esiste una profonda differenza tra
le attività sportive professionistiche, regolamentate dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91, come società di diritto speciale,
e le attività dilettantistiche, per le quali manca una
disciplina specifica nonostante l'ampiezza e la rilevanza del
fenomeno associativo dilettantistico, che costituisce una
delle strutture portanti dello sport italiano e nonostante la
funzione sociale di promozione umana e di progresso civile che
riveste in quanto occasione di contatto sociale in una società
di esasperato individualismo.
E' chiaro che l'attività professionale e agonistica
interessa un numero limitato di soggetti mentre vi sono
numerose attività sportive che si esercitano in funzione della
salute, del contatto e dello sviluppo sociale cui lo sport
deve tendere.
Rientra nei fini istituzionali dello Stato la promozione
delle attività ludico-motoria e sportivo-ricreativa essenziali
per lo sviluppo fisiopsichico dell'individuo.
E' necessario scardinare il principio per cui lo sport è
rilevante soltanto come fenomeno agonistico e considerare un
legame strumentale tra l'attività sportiva dilettantistica e i
diritti fondamentali previsti dalla Costituzione quali il
diritto alla salute, alla formazione personale e sociale.
In questo senso si è espresso anche il Consiglio d'Europa
con la raccomandazione n. 588 nel 1970 relativamente allo
"sport per tutti" e, successivamente, con la "Carta d'Europa
dello sport per tutti" approvata a Bruxelles il 20 marzo
1975.
Per questi motivi le società dilettantistiche non possono
essere trattate alla stregua di altri fenomeni associativi o
societari dai quali differiscono sostanzialmente per la loro
funzione e scopo.
Occorre osservare quanto sia penalizzante questa
situazione che ha oltretutto comportato l'esclusione della
stragrande maggioranza delle società sportive
dilettantistiche, in quanto prive di personalità giuridica,
dai benefìci della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e successive
modificazioni.
Tale norma infatti, pur allargando la facoltà per
l'Istituto per il credito sportivo di concedere mutui per la
costruzione di impianti sportivi anche a soggetti
privatistici, comprese le società sportive, subordina
l'accesso a detti benefìci al possesso della personalità
giuridica.
La necessità e l'urgenza di un intervento dipendono dal
rischio di disperdere preziose energie rappresentate
dall'entusiasmo con cui molti operatori continuano, anche in
assenza di una legislazione adeguata, ad esercitare questa
attività.
Al riconoscimento e alla disciplina delle società sportive
dilettantistiche, elemento portante della presente proposta di
legge, si ritiene opportuno affiancare interventi per una
razionalizzazione della gestione del patrimonio impiantistico
degli enti locali e nuove norme attinenti al momento
formativo-educativo. Relativamente alla scuola ci si propone
di inserire lo sport in una prospettiva realmente formativa
che non tenda ad un precoce avviamento alle discipline
sportive agonistiche.
L'intervento legislativo è quindi orientato verso tre
obiettivi:
a) disciplinare e favorire l'associazionismo
sportivo dilettantistico riducendo gli oneri ed i rischi
relativi all'esercizio in ragione della funzione sociale e
della peculiare natura dell'attività stessa;
b) accrescere e valorizzare al massimo le risorse
impiantistiche pubbliche;
c) promuovere l'insegnamento dei valori culturali
e delle discipline sportive nella scuola.
La proposta di legge attribuisce un ruolo determinante al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che deve
provvedere alla tenuta del registro delle società sportive
dilettantistiche (articolo 4) e alla gestione del fondo
centrale di garanzia (articolo 6).
La presente proposta di legge si compone di dodici
articoli.
L'articolo 1 (società sportive dilettantistiche)
stabilisce cosa debba intendersi per società sportiva
dilettantistica riconosciuta dal CONI.
L'articolo 2 (disciplina delle società sportive
dilettantistiche) disciplina le società sotto il profilo della
denominazione sociale e del riconoscimento.
L'articolo 3 (affiliazione) riguarda l'affiliazione ad una
o più federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di
promozione riconosciuti dal CONI.
L'articolo 4 (registro delle società sportive
dilettantistiche) riguarda l'istituzione presso il CONI del
registro delle società sportive dilettantistiche.
L'articolo 5 (riconoscimento) riguarda le modalità e gli
effetti del riconoscimento.
L'articolo 6 (fondo centrale di garanzia) prevede
l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il CONI
per la concessione di garanzie finalizzate all'acquisto, alla
ristrutturazione e alla realizzazione di impianti sportivi.
L'articolo 7 (rapporti di lavoro in favore delle società
sportive dilettantistiche) riduce gli oneri contributivi e
previdenziali che derivano da rapporti di lavoro subordinato e
autonomo.
L'articolo 8 (trattamento tributario delle società
sportive dilettantistiche) contiene disposizioni varie di
carattere tributario e fiscale.
L'articolo 9 (disciplina degli interventi per la
promozione delle attività sportive e ricreative) riguarda
sovvenzioni per la realizzazione di impianti sportivi da parte
degli enti locali territoriali e la partecipazione nella
costruzione e nella gestione delle società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro. E' prevista la
possibilità delle società iscritte al registro ma prive di
personalità giuridica di contrarre mutui con l'Istituto per il
credito sportivo.
L'articolo 10 (gestione degli impianti sportivi) impone un
vincolo di destinazione agli impianti sportivi degli enti
locali territoriali e prevede la possibilità di affidare la
gestione in concessione alle società sportive dilettantistiche
iscritte al registro. Di estrema importanza sono le norme
riguardanti la concessione temporanea di attrezzature sportive
della scuola e l'accesso della comunità locale agli impianti
sportivi delle università. Tali norme realizzano una
ottimizzazione dell'impiantistica pubblica nel pieno rispetto
della funzione primaria a cui è destinata.
L'articolo 11 (sport nella scuola) riguarda l'educazione
motoria nella scuola e specifica le modalità di insegnamento
nella scuola materna, elementare, media e secondaria
superiore. Per la scuola materna ed elementare si prevedono
tre ore di insegnamento obbligatorio e tre di insegnamento
facoltativo fuori dal normale orario scolastico.
L'articolo 12 (tutela sanitaria) tutela i soggetti che a
qualsiasi titolo svolgono attività sportiva o parasportiva
presso una società sportiva dilettantistica iscritta al
registro. Sono previsti periodici controlli medici per
garantire l'esercizio dell'attività sportiva in condizioni
fisiche ottimali. Gli oneri sono a carico della federazione
cui è affiliata la società sportiva dilettantistica.