XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 782




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Società sportive dilettantistiche).

        1. Lo Stato riconosce alle società sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne agevola lo sviluppo.
        2. Ai fini della presente legge per "società sportive dilettantistiche" si intendono le società, le associazioni riconosciute e non riconosciute, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo operanti al livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed iscritte nel registro di cui all'articolo 4, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.


Art. 2.

(Disciplina delle società
sportive dilettantistiche).

        1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
        2. La denominazione sociale della società di cui al comma 1, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva.
        3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dal CONI con modalità stabilite dal consiglio nazionale dello stesso Comitato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il riconoscimento del CONI è presupposto affinché le società sportive dilettantistiche che ne facciano espressa richiesta possano acquistare la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
        5. Le società sportive dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme:

                a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile;

                b) associazione con personalità giuridica;

                c) società di capitali e società cooperativa a responsabilità limitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, fatta eccezione in ogni caso per le norme relative alla finalità di lucro.

        6. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle norme dell'ordinamento sportivo. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI che è rilasciata secondo procedure e modalità stabilite con apposita deliberazione del consiglio nazionale del CONI, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Le società sportive dilettantistiche che intendano chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato o assumere la forma di società di capitali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve comunque indicare:

                a) la denominazione e la sede della società sportiva;

                b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
                c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

                d) il patrimonio e le dotazioni destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;

                e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

                f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

                g) il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita nonché il codice fiscale degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

                h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive comunque costituite che svolgano attività concorrenti;

                i) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

                l) il numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

                m) la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;

                n) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi ai sensi dell'articolo 3.


Art. 3.

(Affiliazione).

        1. Le società sportive dilettantistiche presentano domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, entro un mese, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento e della presente legge, procede all'affiliazione e ne rilascia il relativo certificato. In caso di diniego questo deve essere motivato e notificato entro due mesi. Contro il diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI che in ogni caso deve pronunciarsi entro un mese.
        2. La federazione o ente che procede all'affiliazione provvede altresì agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del successivo riconoscimento.


Art. 4.

(Registro delle società sportive
dilettantistiche).

        1. Presso il CONI è istituito un registro delle società sportive dilettantistiche, di seguito denominato "registro", distinto nelle seguenti tre sezioni:

                a) sezione delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in conformità alle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile;

                b) sezione delle associazioni sportive dilettantistiche aventi la personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica10 febbraio 2000, n. 361;

                c) sezione delle società sportive dilettantistiche di capitali.

        2. Le modalità di tenuta e di iscrizione nel registro, la disciplina transitoria, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e le ipotesi di cancellazione sono disciplinate da disposizioni adottate dal consiglio nazionale del CONI ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Il CONI può delegare la tenuta del registro alle federazioni sportive nazionali.
        4. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro.


Art. 5.

(Riconoscimento).

        1. Le società sportive dilettantistiche, non costituite nella forma di società di capitali, che siano in possesso di mezzi finanziari idonei e sufficienti allo svolgimento dell'attività sportiva perseguita, che siano costituite per atto pubblico con uno statuto, che presentino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 7, e che risultino affiliate ad una federazione sportiva nazionale del CONI o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI possono richiedere, una volta ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, di acquisire la personalità giuridica, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
        2. Ai fini di cui al comma 1, il parere del Consiglio di Stato, ove richiesto, è espresso entro e non oltre due mesi dalla data della richiesta. Decorso detto termine senza che il Consiglio di Stato si sia espresso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Fondo centrale di garanzia).

        1. E' istituito presso il CONI, con gestione separata, un fondo centrale di garanzia sui mutui contratti da parte di società sportive dilettantistiche per l'acquisto, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti sportivi ed aree attrezzate, di seguito denominato "fondo".
        2. Il fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal comitato di cui al comma 3, deliberato dal consiglio nazionale del CONI ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Il fondo è amministrato da un comitato composto dal presidente del CONI, il quale assume le funzioni di presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dal versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.
        5. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa del 24,80 per cento e conseguentemente sui concorsi medesimi la quota di spettanza del CONI è pari al 34,20 per cento comprensivo della quota per spese organizzative dei concorsi e della percentuale dell'1 per cento da versare al fondo.


Art. 7.

(Rapporti di lavoro in favore delle società sportive
dilettantistiche).

        1. Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque rese in favore delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 5, gli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 50 per cento.


Art. 8.

(Trattamento tributario
delle società sportive dilettantistiche).

        1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere, in conformità ai fini istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale quando sono rese ai propri soci, associati e partecipanti, ad altri enti sportivi e loro associati ed ai tesserati delle rispettive organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.
        2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:

                a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

                b) gestione di spacci e di mense aziendali;

                c) somministrazione di alimenti e bevande;

                d) prestazioni di alloggio;

                e) trasporto e deposito di merci;

                f) pubblicità commerciale.

        3. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, quando i proventi da essi conseguiti, nell'esercizio di attività commerciali, nel periodo d'imposta precedente non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni.
        4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno, rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 360 milioni di cui al comma 3 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
        5. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, della presente legge, nonché di quelli che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai fini del disposto di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la detrazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto è forfettizzata in misura pari ai tre quarti dell'imposta relativa alle operazioni di natura commerciale poste in essere dai soggetti medesimi incluse quelle di prestazioni pubblicitarie rese anche mediante sponsorizzazioni.
        6. I proventi derivanti ai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo dagli ingressi alle manifestazioni sportive, dalle cessioni di diritti radiotelevisivi e dai proventi di sponsorizzazione non sono assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
        7. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 6, i corrispettivi ed altri proventi, compresi quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da cessioni di diritti radiotelevisivi, conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, in manifestazioni sportive organizzate occasionalmente per la raccolta di fondi nel loro esclusivo interesse, non sono soggetti alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, né all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Agli effetti del presente articolo, si intendono occasionali le manifestazioni sportive svolte annualmente in numero non superiore a quattro.
        8. Le disposizioni dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, ricerche e studi, autorizzati dal CONI ed aventi ad oggetto la promozione delle attività sportive. La detrazione spetta entro il limite massimo di lire 1 milione. Il CONI fissa i termini per l'utilizzazione delle erogazioni, esegue i relativi controlli e ne riferisce annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le erogazioni non utilizzate nei termini assegnati, ovvero non utilizzate in conformità alla destinazione, affluiscono nella loro totalità all'entrata dello Stato.
        9. Al CONI, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle associazioni e società sportive dilettantistiche non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        10. Le prestazioni di servizi poste in essere in conformità ai fini istituzionali dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, in favore di terzi, sono assoggettate ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'aliquota ridotta del 4 per cento.
        11. Non sono soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni di beni immobili e pertinenze destinate all'esercizio di attività sportiva effettuate nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5.
        12. Le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, aree e pertinenze destinate all'esercizio di attività sportiva effettuate nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 4 per cento e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
        13. Le operazioni di costituzione e trasformazione delle società sportive dilettantistiche sono assoggettate all'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di lire 150.000.
        14. Le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, aree e pertinenze destinate all'esercizio di attività sportiva non effettuate nell'esercizio di impresa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, sono assoggettate all'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta di un'aliquota del 4 per cento e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
        15. Il rilascio di garanzie da parte di qualsiasi soggetto in favore delle società di cui all'articolo 2, comma 5, per l'acquisto, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti sportivi ed aree attrezzate per l'esercizio delle attività sportive è esente dall'applicazione dell'imposta di registro.
        16. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI, nonché delle federazioni sportive nazionali, degli enti riconosciuti dal CONI stesso e delle società sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
        17. Nelle concessioni demaniali marittime ai soggetti di cui al comma 16 sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
        18. I concessionari di cui ai commi 16 e 17 hanno facoltà di scomputare dal canone le somme impiegate per la realizzazione di opere successivamente acquisite dallo Stato e rientranti nell'oggetto della concessione nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempreché tali opere ed interventi siano stati preventivamente autorizzati ed adeguatamente documentati.
        19. Per il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso, nonché per tutte le società sportive dilettantistiche si applica l'aliquota impositiva agevolata già prevista a titolo di imposta di consumo del gas metano e prodotti petroliferi per i produttori di beni e di servizi.


Art. 9.

(Disciplina degli interventi per la promozione delle
attività sportive e ricreative).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, ad elaborare programmi annuali e pluriennali per la promozione delle attività sportive e ricreative, con particolare riguardo allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
        2. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
        3. Il parere del CONI ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, è espresso dal comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire 3 miliardi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e dalla Commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire 3 miliardi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
        4. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, introdotto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo sportivo.
        5. Nella progettazione degli impianti sportivi si deve tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali. In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da realizzare un sistema continuo di verde libero ed attrezzato.
        6. Gli standard urbanistici inerenti gli spazi pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in un minimo di 5 metri quadrati per abitante.
        7. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia abitativa.
        8. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
        9. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva sono equiparati alle scuole.
        10. La costruzione e la conseguente gestione di impianti sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidate in concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti sportivi di cui all'articolo 2, comma 5. Se l'opera è realizzata su un terreno facente parte del patrimonio disponibile del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo o comunque a costituire a favore del mutuatario il diritto di superficie sul quale quest'ultimo può iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. Sull'opera grava il vincolo di destinazione per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.
        11. Le società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, iscritte nel registro, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità istituzionali di detto Istituto. I beni predetti sono intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
        12. Al fine di realizzare quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'aliquota del 5 per cento calcolata sugli incassi lordi del concorso pronostico Totogol ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Sul predetto concorso pronostico l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 18 per cento.
        13. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri, parametri e priorità al fine di ripartire i finanziamenti di cui al presente articolo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere di un comitato paritetico composto da rappresentanti tecnici delle regioni, del CONI, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per il credito sportivo. Tali fondi vincolati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali opereranno, secondo le disposizioni da esse stesse emanate, sia direttamente, sia tramite soggetti pubblici o privati.
        14. I fondi di cui al comma 13 sono destinati agli impianti sportivi in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare per ciascuna regione e provincia autonoma.


Art. 10.

(Gestione degli impianti sportivi).

        1. Gli impianti sportivi degli enti locali territoriali fanno parte del patrimonio in-disponibile dei medesimi, con destinazione d'uso permanente per le attività sportive.
        2. Gli enti locali territoriali provvedono alle spese di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1, ivi compresi la custodia e l'esercizio, iscrivendo in bilancio le somme necessarie.
        3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società sportive.
        4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri d'uso, al CONI o a società sportive dilettantistiche iscritte nel registro e in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi. Le convenzioni con le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici affidano la gestione di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
        5. Gli enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportivi privati disponibili.
        6. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione delle società sportive locali. La temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
        7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte delle società sportive dilettantistiche sono a carico dell'ente locale territoriale.
        8. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale, e in particolare alle società sportive, sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.


Art. 11.

(Sport nella scuola).

        1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quelle delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, promuove l'attività fisico-motoria quale momento formativo-educativo ed opera interventi diretti, finalizzati ad assicurare le condizioni affinché gli alunni possano svolgere attività sportive nella scuola.
        2. L'educazione motoria, con l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva, è parte integrante del programma educativo nelle scuole di ogni ordine e grado.
        3. L'educazione motoria nella scuola si sviluppa con i seguenti caratteri:

                a) l'educazione motoria nella scuola materna è sviluppata esclusivamente come attività ludica;

                b) l'educazione motoria nella scuola elementare è sviluppata come attività ludica ma caratterizzata dalla cultura dei valori dello sport e, solo a decorrere dal secondo ciclo dell'istruzione primaria, è consentito iniziare una educazione pre-sportiva, secondo un programma prestabilito;

                c) nella scuola media, oltre all'educazione fisica, si deve comprendere l'avviamento alla pratica sportiva, con un programma che consenta di conoscere il maggior numero di discipline sportive;

                d) nella scuola secondaria superiore, unitamente all'educazione fisica, si deve puntare all'assecondamento delle attitudini e delle preferenze verso la pratica dei vari sport, nonché privilegiare l'organizzazione di manifestazioni e tornei scolastici ed un programma di cultura e formazione sportiva.

        4. L'educazione motoria nella scuola materna ed elementare, e fisica nella scuola media e secondaria superiore, comprende tre ore settimanali di insegnamento obbligatorio e tre ore di insegnamento integrativo, facoltativo per gli alunni, e fuori del normale orario scolastico.
        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di espletamento dell'insegnamento obbligatorio ed integrativo, che deve essere svolto dai docenti delle singole scuole media e secondaria superiore o da quelli in soprannumero o appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come modificato dalla legge 7 marzo 1986, n. 66.
        6. Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola materna ed elementare hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo di docenti o al conferimento di supplenze i diplomati nei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
        7. Nelle scuole di ogni ordine e grado il personale direttivo, docente e non docente, e gli alunni sono assicurati attraverso le regioni per:

                a) gli eventi dannosi connessi alle attività fisiche e sportive scolastiche, svolte in orario extrascolastico, compresi gli infortuni in itinere ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

                b) contro i rischi di responsabilità civile, in relazione ad eventi verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

                a) le modalità di copertura delle maggiori spese per l'insegnamento, attraverso l'utilizzazione di una parte dei fondi che il Ministero dell'economia e delle finanze riceve dal concorso pronostici Totocalcio;

                b) d'intesa con le regioni, i meccanismi assicurativi per la copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile.


Art. 12.

(Tutela sanitaria).

        1. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività sportiva o parasportiva presso le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro devono effettuare controlli medici, secondo criteri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali ed approvati, con decreto del Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo dilettante, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno annuale.
        3. In sede di aggiornamento della scheda di cui al comma 2 devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
        4. La scheda di cui al comma 2 è tenuta dalla società sportiva dilettantistica presso cui i soggetti indicati al comma 1 svolgono l'attività sportiva.
        5. Gli oneri sono a carico della federazione sportiva nazionale di appartenenza del soggetto che vi provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione.
        6. Le competenti federazioni sportive nazionali possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
        7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni possono eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva opportunamente attrezzati anche per i disabili.



Frontespizio Relazione