XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 781
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende mettere fine ad un'ingiusta discriminazione
perpetrata da anni nei confronti dei disabili inidonei alla
guida. La normativa vigente prevede, infatti, delle
agevolazioni fiscali solo per l'acquisto degli autoveicoli da
parte dei disabili muniti di patente, stabilendo altresì la
decadenza del portatore di handicap dal beneficio
qualora non riesca a conseguirla entro un anno dall'acquisto
del veicolo. In tale caso, l'invalido deve provvedere al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto
pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il
veicolo acquistato.
Le predette agevolazioni, che si sostanziano anche
nell'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà nonché
delle tasse sugli atti di compravendita dei veicoli, purtroppo
non si estendono a quei disabili che, pur se intestatari di
un'autovettura, non possono condurla personalmente perché
inidonei alla guida (ad esempio, ciechi, paraplegici,
distrofici muscolari, persone affette da sclerosi multipla,
eccetera), gravando, pertanto, per quanto riguarda i loro
spostamenti, sulle rispettive famiglie.
Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge abroga il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge
n. 97 del 1986, che dispone, come già detto, la restituzione
del beneficio a carico dei disabili che non sono riusciti a
conseguire la patente di guida.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 della proposta di legge
stabilisce, inoltre, che le citate agevolazioni si applicano
anche per i veicoli non modificati ma comunque intestati ad un
portatore di handicap e guidati da un suo familiare
convivente. In tale caso l'azienda sanitaria locale competente
deve attestare l'inidoneità alla guida del soggetto portatore
di handicap.
L'articolo 2 disciplina la copertura finanziaria.