XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 781




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è abrogato.
        2. Le agevolazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli non modificati ma comunque intestati ad un portatore di handicap e guidati da un suo familiare convivente. In tale caso, l'azienda sanitaria locale competente deve attestare l'inidoneità alla guida del soggetto portatore di handicap.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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