XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 781
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 9
aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 13-bis, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli non
modificati ma comunque intestati ad un portatore di
handicap e guidati da un suo familiare convivente. In
tale caso, l'azienda sanitaria locale competente deve
attestare l'inidoneità alla guida del soggetto portatore di
handicap.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.