XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 780
Onorevoli Colleghi! - Una delle cause della
insoddisfacente risposta dello Stato all'aggressione criminale
è la carenza di magistrati nelle zone più "a rischio" del
territorio nazionale. Rappresenta un tragico paradosso che
proprio lì dove la presenza delle istituzioni, e in
particolare dei giudici, è più necessaria, gli uffici
giudiziari presentano i maggiori indici di mancata copertura.
La "fuga" da tali uffici di magistrati e ausiliari dipende,
oltre che dalla particolare condizione ambientale e dal clima
di frequente intimidazione, dalla impossibilità di svolgere le
funzioni in condizioni prossime alla normalità; in taluni casi
non si può neanche parlare di "fuga", dal momento che - come è
accaduto - il magistrato appena entrato in servizio e
destinato a una sede particolarmente disagiata ha preferito
dimettersi dal corpo giudiziario piuttosto che andare a
lavorare per almeno due anni in quella sede.
Pur nella consapevolezza che l'intervento dello Stato
debba avere carattere organico e d'insieme, con frequenza gli
addetti ai lavori suggeriscono l'introduzione di incentivi per
incoraggiare il trasferimento a domanda, ovvero per
scoraggiare il volontario allontanamento, rispetto agli uffici
giudiziari che restano scoperti. Questa proposta di legge si
muove in tale ottica, limitando la fruizione degli "incentivi"
alle sedi rientranti negli uffici giudiziari della Sicilia e
della Calabria.
L'individuazione delle sedi è stata operata in modo
obiettivo, facendo riferimento agli indici di mancata
copertura negli ultimi anni elaborati dal Ministero della
giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, nonché
alla presenza nei distretti siciliani e calabresi di
organizzazioni malavitose. Si è ritenuto di non estendere la
fruizione degli incentivi a tutte le sedi ove è più
impegnativo il contrasto alla delinquenza di tipo mafioso,
come quelle della Campania o della Puglia, perché in tali
regioni gli indici di mancata copertura sono prossimi, salve
rare eccezioni, ai limiti fisiologici.
Gli incentivi si articolano su tre livelli: economico, di
benefìci, di preferenza per il successivo trasferimento su
domanda. Agli incentivi in senso stretto economici sono
dedicati i primi due articoli della proposta di legge, che
prevedono l'estensione dell'indennità di missione (oggi
liquidata agli uditori giudiziari con funzioni) ai magistrati
destinati su domanda agli uffici giudiziari posti nei
distretti prima elencati, nonché ai magistrati ivi destinati
quali uditori giudiziari con funzioni dopo il primo biennio di
permanenza; a tale indennità non si applicano ovviamente i
limiti temporali previsti dalla legislazione in vigore. Il
rischio di sperequazione economica rispetto ai magistrati che
lavorano in sedi diverse è allontanato dalla considerazione
delle spese maggiori che gravano su chi decide di operare in
una sede disagiata, ma anche del maggiore oggettivo pericolo e
dall'altrettanto oggettivo disagio, documentati dalla cronica
difficoltà di coprire quelle sedi vacanti: poiché il
tramutamento è a domanda e attiene a una dislocazione
geografica, e non all'esercizio di determinate funzioni, nulla
vieta a chi desideri fruire dei maggiori vantaggi economici di
chiedere di recarsi nella sede disagiata. In altri termini, il
principio di eguaglianza è del tutto rispettato, poiché
situazioni di fatto diseguali - l'esercizio della
giurisdizione in sedi "a rischio" ovvero in sedi più
tranquille - vengono trattate in modo diseguale.
I benefìci, cui è dedicato l'articolo 3, consistono, sia
per gli uditori giudiziari con funzioni sia per gli altri
magistrati destinati su domanda ai predetti uffici giudiziari,
nel rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la
sede di servizio e una località posta sul territorio
nazionale, scelta dall'interessato, per un massimo di una
volta al mese. Il fine evidente è quello di non accentuare la
lontananza dalla famiglia, o comunque dall'ambiente di
provenienza, che rappresenta una delle ragioni del frequente
volontario allontanamento dalle sedi disagiate.
L'ultimo tipo di incentivi attiene alla valutazione
preferenziale ai fini della assegnazione su domanda a sedi
esterne al distretto disagiato nel quale si è lavorato; esso
riguarda sia i magistrati destinati a domanda agli uffici
giudiziari posti nei predetti distretti, sia i magistrati ivi
destinati quali uditori giudiziari con funzioni, per ogni
biennio successivo a quello iniziale di permanenza.