XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 780
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche
agli altri magistrati che sono destinati a domanda ad uffici
giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria,
Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che
sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori
giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di
permanenza".
Art. 2.
1. All'indennità di cui all'articolo 1 della legge 6
dicembre 1950, n. 1039, ove corrisposta a magistrati destinati
a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio
Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, non si
applica la disposizione del comma 36 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 3.
1. Agli uditori giudiziari destinati a esercitare le
funzioni giudiziarie in uffici giudiziari posti nei distretti
di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta
e Palermo, e a tutti gli altri magistrati che sono destinati a
domanda ad uffici giudiziari posti nei medesimi distretti,
spetta, per una volta al mese, il rimborso delle spese di
viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una
località posta sul territorio nazionale, scelta
dall'interessato.
2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo
compete nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Non sono
richieste le autorizzazioni per l'uso del mezzo marittimo o
aereo previste dal primo comma del citato articolo 13 della
legge n. 836 del 1973.
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito
il seguente:
"Art. 192-bis.- (Valutazione preferenziale)
1. Per i magistrati che sono destinati a domanda a uffici
giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria,
Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e per i magistrati
che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori
giudiziari con funzioni, con riferimento a ogni biennio
successivo a quello iniziale di permanenza, il servizio ivi
svolto, ai fini della successiva assegnazione a domanda a sedi
esterne al distretto, è considerato, in ordine immediatamente
successivo a quello previsto dall'articolo 5, comma 2, della
legge 4 maggio 1998, n. 133, in modo preferenziale per la
valutazione di merito ai sensi dell'articolo 192.
2. La disposizione di cui al presente articolo non
si applica per il conferimento degli uffici direttivi".