XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 777
Onorevoli Colleghi! - La legge 29 gennaio 1994, n. 87,
reca norme relative al computo dell'indennità integrativa
speciale nella determinazione della indennità di buonuscita
dei pubblici dipendenti. La citata legge n. 87 del 1994
prevede però i benefìci solo per il personale cessato dal
servizio dal 1^ dicembre 1984 in poi. La legge in questione,
al comma 2 dell'articolo 3, prevede l'applicazione del
beneficio ai dipendenti già cessati dal servizio, previa
presentazione della domanda all'ente erogatore su apposito
modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994. Molti
pensionati non sono mai venuti a conoscenza della esistenza
della norma e non hanno quindi presentato la domanda di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita, perdendo il
beneficio previsto. Appare equo che sia offerta equità di
trattamento anche a quei pensionati che non abbiano
ottemperato alla richiesta entro i termini previsti,
attraverso l'approvazione della presente proposta di legge.