XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 777
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87, cessati dal servizio nel periodo
1^ dicembre 1984-30 novembre 1994, i quali non abbiano
provveduto a presentare entro il 30 settembre 1994 domanda di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'indennità
di anzianità con l'inclusione dell'indennità integrativa
speciale, sono riaperti i termini per la presentazione della
relativa domanda, con la scadenza, improrogabile e definitiva,
di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai pensionati di cui al comma 1 e ai loro eventuali
legittimi eredi la prestazione deve essere erogata entro
l'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.