XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 772
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge sottoposta
alla vostra attenzione è volta a sanare una condizione di
iniquità venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico
laureato a causa, soprattutto, di carenza legislativa. Nessuna
disciplina, infatti, ha precisato le mansioni del personale
stesso all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre
1961, n. 1255, istitutiva del ruolo; ne è conseguito che,
essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di
studio richiesto per gli assistenti, i tecnici laureati, di
fatto, abbiano svolto le stesse mansioni.
In verità, nel tempo, molte proposte e disegni di legge
sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno di
legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura approvato dal
Senato in data 27 gennaio 1983 e poi decaduto per lo
scioglimento delle Camere. Se da ciò si può evincere
chiaramente, come sembra, la volontà politica di intervenire,
si deve tuttavia registrare che ad oggi nessun provvedimento è
intervenuto e la situazione è divenuta ancor più grave, in
considerazione dell'esito di alcuni concorsi per professori
associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi
sono stati sollevati e non ancora dissipati.
A sostegno di tale tesi vanno ricordati alcuni eventi:
a) con l'entrata in vigore del decreto-legge 1^
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, il ruolo degli assistenti
universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da
quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati
utilizzati come assistenti i tecnici laureati. L'articolo 7
della citata legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti
ordinari possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei
tecnici laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa
essere applicata reciprocamente, tenuto conto anche del fatto
che i tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo
concorso svolto con gli stessi criteri messi in atto per
quello degli assistenti;
b) il passaggio nel ruolo degli assistenti
ordinari riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici
laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è
stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e
scientifica svolta e risultante, dunque, dagli atti delle
singole facoltà. Nessun paventato "svuotamento" della
categoria, allora, né alterazioni nella vita degli istituti,
giacché gli eventuali aventi diritto hanno di fatto svolto
mansioni proprie dei docenti;
c) l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo
degli assistenti non avverrebbe ope legis, ma in virtù
della dichiarazione della facoltà in merito alla attività
didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile per
l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato);
essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del lavoro svolto,
e ciò in pieno accordo con la legge sulle qualifiche
funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 2).
Un'ultima valutazione vale la pena di fare, anche se
basata su presupposti più umani che giuridici. In virtù
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, i tecnici laureati che non superino il
giudizio di idoneità a professore associato sarebbero l'unica
categoria, fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe
modificare da un giorno all'altro, la sua condizione
lavorativa.
La presente proposta di legge, già presentata nelle
precedenti legislature, è suffragata e confermata nei
contenuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del
16 febbraio 1991, sicché, nella sostanza, si tratterebbe
semplicemente di recepire, come di dovere, detta sentenza.
In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in
riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre
forze politiche, si raccomanda l'approvazione di questa
proposta di legge con la valutazione ultima, ma non per questo
secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di
spesa.