XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 772
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I tecnici laureati in servizio che alla data di entrata
in vigore della presente legge sono in possesso del
riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e
risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza,
sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli
assistenti ordinari delle università.
2. Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di
cui al comma 1, è disposto a domanda dell'interessato, da
presentarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono
soppressi.