XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 768
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è
rivolta ad affermare alcuni princìpi fondamentali che
realizzino in uno alla tutela dei valori e dei beni
costituzionalmente garantiti in materia di patrimonio
paesaggistico, archeologico ed agrario anche il principio
dell'oculato uso del denaro pubblico finalizzato a raggiungere
immediati obiettivi di interesse collettivo, coniugati con il
principio che non può esistere un interesse dello Stato
diverso da quello della collettività. Quindi è rivolta anche
ad affermare il principio della fruibilità del bene pubblico
come principio fondamentale cui lo Stato verte.
La proposta di legge si articola in tre capi.
Capo I.
Contiene una serie di norme in materia di recupero
paesaggistico ed agrario. La normativa è rivolta ad impedire
quello che, purtroppo, ci è dato spesso constatare, cioè fondi
espropriati per faraonici progetti senza che in effetti siano
stati impegnati i mezzi per realizzare tali progetti, con il
risultato del più completo abbandono di questi fondi, tradendo
in modo eclatante il fine per cui tali fondi erano stati
espropriati o si era iniziata la procedura di esproprio.
Per impedire che questi fondi restino privi di
coltivazione e abbandonati al più completo degrado e che le
poche colture preesistenti siano preda di sterpaglie e di
conseguenti incendi, l'articolo 1 prevede la possibilità della
retrocessione in uso da parte dei proprietari che ne facciano
richiesta.
Come è precisato all'articolo 2 i fondi retrocessi possono
avere solo destinazione agraria conforme alle colture in uso
nel territorio.
L'articolo 3 prevede in materia dettagliata la procedura
per la concessione in uso.
Con tale procedura da un lato viene assicurata la
redazione di un verbale di consistenza che evita ogni uso
distorto del suolo, dall'altro è vietato quello che spesso
accade, cioè che la lentezza burocratica paralizzi
l'attuazione di ogni migliore legge.
Pertanto, è prevista una procedura di immissione in uso
nel fondo anche in caso di inerzia dell'amministrazione che
risponde alla stessa logica del cosiddetto "silenzio
assenso".
In tale caso la responsabilità della stesura del verbale
di consistenza è demandata ad un professionista iscritto negli
albi professionali.
L'articolo 4 prevede la cessazione della retrocessione in
uso.
Poiché la concessione in uso è legata ai due concetti
dell'impossibilità dell'immediato uso ai fini collettivi del
bene e di evitare, nelle more, il degrado dell'immobile, è
ovvio che allorché il fondo può essere destinato al fine per
il quale era stato espropriato o era stata iniziata la
procedura, deve cessare la retrocessione in uso.
Quindi l'articolo 4 prevede che, se vi sono i
finanziamenti idonei a permettere entro un anno l'inizio dei
lavori, o se questi non sono necessari, per la destinazione
alla fruibilità pubblica del bene in quanto l'ente che lo deve
gestire potrà regolarmente funzionare nel periodo massimo di
un anno, deve essere emessa l'ordinanza di cessazione di
retrocessione in uso.
Per evitare che si ripeta il fenomeno che, cessata la
retrocessione in uso, il bene resti in abbandono per la non
immediata realizzabilità dell'opera o per la mancanza della
struttura operativa che lo destini alla pubblica fruibilità, è
previsto che il decreto non solo sia motivato, ma sia
accompagnato da una dichiarazione giurata dal capo
dell'ufficio, preposto alla pratica, sulla veridicità dei
fatti indicati in detto decreto, con ciò responsabilizzando
personalmente il funzionario.
L'articolo 5 disciplina le situazioni nelle more venutesi
a creare in modo che la pubblica amministrazione abbia sempre
un vantaggio economico dalla retrocessione in uso.
Infatti detto articolo prevede che nel caso in cui il
pagamento dell'indennizzo non è ancora avvenuto, questo
avvenga solo nel momento in cui veramente il fondo può essere
destinato all'uso pubblico e quindi nel momento in cui viene a
cessare la retrocessione.
Se il pagamento dell'indennizzo è avvenuto è prevista la
corresponsione all'amministrazione da parte del proprietario
di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di
sconto sull'indennizzo già corrisposto fino all'utilizzo del
fondo da parte dell'amministrazione stessa, tranne che il
proprietario preferisca restituire quanto ha ricevuto.
Inoltre lo Stato su questi fondi introiterà le imposte
come se il fondo fosse a tutti gli effetti libero da ogni
peso, poiché l'articolo 5 della presente proposta di legge
prevede che i fondi concessi un uso seguano il regime fiscale
della proprietà.
Tutto il capo I è rivolto alla tutela del paesaggio e del
patrimonio evitando il degrado e l'abbandono attraverso la
retrocessione in uso.
Capo II.
E' rivolto ad eliminare l'impatto ambientale venutosi a
determinare nelle zone di inedificabilità previste dal
"decreto Gui-Mancini" a causa di un colpevole comportamento
omissivo e commissivo a tutti i livelli da parte delle
autorità statali, regionali e locali.
Un carente funzionamento della pubblica amministrazione e
la mancanza di strumenti urbanistici hanno spinto i privati,
per l'assoluta necessità di avere una casa, a sconfinare
nell'abusivismo costruendo però in zone che, se pur protette,
sono ben lontane, ad esempio, dal naturale perimetro della
Valle dei Templi che, come qualsiasi osservatore può notare,
può considerarsi integra.
E' certamente più grave, invece, che proprio lo Stato e le
autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistici e
archeologici abbiano realizzato un'opera, il cosiddetto "Ponte
Morandi" che affonda le sue gigantesche fondamenta in una
necropoli offendendo gravemente una zona che il decreto-legge
30 luglio 1966, n.590, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1966, n.749, voleva proteggere. E',
inoltre, altrettanto grave che quelle stesse autorità che si
sono rese colpevoli dello scempio davvero irreparabile causato
dal Ponte Morandi si ostinino a non proporre o impediscano
reali ed eque soluzioni all'eliminazione dell'impatto
ambientale figlio di un abusivismo voluto da una classe
burocratico-politica responsabile di non aver dato strumenti
urbanistici per assicurare un ordinato sviluppo della città e
per soddisfare le giuste esigenze dei cittadini.
E' del resto assai sintomatico che, in alte e qualificate
sedi si senta ora parlare, senza equivoci di "concorso di
colpe" e addirittura con riferimento proprio al Ponte Morandi
"di abusivismo di Stato".
Ciò rilevato appare evidente che non si può far pagare
"all'abusivo per necessità" una precisa responsabilità
statuale così come non si possono scaricare sul cittadino
incolpevole indennizzi legati a malintesi ammortizzatori
sociali.
La vera soluzione è, pertanto, far pagare agli abusivi il
ripristino della legalità attraverso l'eliminazione
dell'impatto ambientale.
Non può, inoltre, trascurarsi il rilevante aspetto sociale
del fenomeno (600 case e migliaia di cittadini coinvolti) che
questa legge affronta e risolve in sintonia con la
salvaguardia dei valori culturali della Valle.
Per tutto quanto sopra appare dunque evidente che il "caso
Agrigento" ha una particolare specificità che richiede un
doveroso e chiaro intervento legislativo.
L'articolo 6 prevede che congiuntamente alla domanda di
regolarizzazione il proprietario deve presentare un atto di
impegno, trascritto alla competente conservatoria, a favore
dell'amministrazione dei beni culturali, di adeguamento
dell'immobile e delle sue pertinenze alle caratteristiche di
decoro che questo ente ritiene necessario.
L'adempimento di tale obbligazione è garantito
dall'accensione di una fidejussione per un importo pari al
triplo della somma da pagare per la regolarizzazione.
L'articolo 7 prevede le procedure di eliminazione di
impatto ambientale. E', infatti, previsto che, nel termine di
tre anni dalla presentazione della domanda di
regolarizzazione, l'ente a cui è demandata la tutela del
fondo, di concerto con il comune, incarichi un proprio
professionista di redigere un progetto di adeguamento
dell'immobile alle caratteristiche ambientali della zona al
fine di mimetizzare al massimo la costruzione con l'ambiente
circostante.
Il progetto approvato dall'ente tutore concordemente con
il sindaco va realizzato entro un anno pena l'escussione e
l'incameramento della fidejussione, nonché l'acquisizione
dell'immobile al patrimonio comunale. Ciò determina una tutela
reale ed immediata del patrimonio paesaggistico ed
archeologico attraverso il concorso del privato
all'eliminazione di quegli impatti ambientali che di fatto le
amministrazioni precedenti hanno permesso.
Peraltro l'impinguamento delle finanze pubbliche
attraverso questi ulteriori introiti può concorrere alla reale
creazione di parchi attraverso la successiva espropriazione ed
utilizzazione delle relative aree.
L'affermazione del principio del ristoro del danno
attraverso l'adempimento specifico della eliminazione
dell'impatto ambientale costituisce sicuro momento educativo e
concorre ad eliminare la cultura del non rispetto
dell'ambiente che ha determinato l'atto turbativo.
Peraltro l'eliminazione dell'impatto ambientale determina
un incremento di attività edilizia che per la prima volta
andrebbe ad arricchire e non a depauperare il paesaggio e
l'ambiente.
Capo III.
Contiene una serie di articoli che rimarcano i princìpi
fondamentali affermati dall'intera proposta di legge.
L'articolo 8 afferma il principio della fruibilità.
Infatti questo articolo dispone che tutti gli enti che
gestiscono parchi archeologici paesaggistici naturali, devono
garantire la fruibilità pubblica prevedendo idonee
strutture.
E' ribadito il già affermato principio della trasparenza
che in questo caso riguarda i modi e gli orari di
fruibilità.
Molto importante è l'affermazione del principio che la
cultura si deve avvicinare al bambino con ciò determinando la
base per un collegamento tra il bambino e la struttura
culturale che costituisce un sicuro momento di crescita in
ossequio alle esperienze anche straniere nel settore.
Nell'articolo 8 è altresì affermato il principio della
partecipazione democratica e locale alla gestione dei beni
culturali.
Con l'articolo 9 viene affermato un importantissimo
principio quale quello del collegamento immediato tra la spesa
del denaro pubblico e la destinazione del bene alla pubblica
fruibilità per evitare scandalosi sperperi di denaro pubblico
per strutture mai destinate, o destinate, molto lontano nel
tempo, all'uso pubblico, responsabilizzando, come sopra detto,
il funzionario con apposita dichiarazione.
L'articolo 10 prevede che tutti gli atti amministrativi
emanati in forza della presente proposta di legge siano da
intendere come atti finali e quindi immediatamente impugnabili
di fronte al TAR.
Per dare senso però alla giustizia è stato previsto che i
ricorsi siano decisi col rito e nei termini delle decisioni
previste per la sospensiva e, per dare attuazione
costituzionale, poiché spesso il provvedimento di urgenza
costituisce la sola tutela giurisdizionale, è stato previsto
l'obbligo della motivazione.
Con l'articolo 11 si è voluto precisare che la presente
proposta di legge costituisce affermazione di princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.