XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 768
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
NORME IN MATERIA DI RECUPERO
PAESAGGISTICO ED AGRARIO
Art. 1.
(Retrocessione in uso).
1. I fondi agricoli, anche se rientranti nel territorio
compreso nel perimetro di parchi archeologici naturalistici o
di altra specie, ancorché trasferiti a qualsiasi autorità
amministrativa statale, regionale, provinciale, comunale o ad
un ente pubblico istituito con legge, ove non possano essere
destinati immediatamente per qualsiasi motivo all'uso per il
quale sono stati espropriati, o comunque di fatto non siano
utilizzati per quello specifico uso per mancanza di fondi,
perché il progetto di utilizzo non è ancora completato o è
attuato gradualmente, sono retrocessi in uso gratuito ai
proprietari che ne fanno richiesta.
Art. 2.
(Uso).
1. I fondi retrocessi in uso possono avere solo
destinazione agraria conforme alle coltivazioni in uso nel
territorio.
2. L'uso deve essere diretto alla intensificazione della
coltura e alla migliore produttività del fondo.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono essere concessi
ad altri soggetti, fatto salvo il diritto della successione di
uso agli eredi.
4. Ove il conduttore non desideri più mantenere in uso il
fondo, esso deve essere restituito all'assessorato
all'agricoltura competente.
Art. 3.
(Procedura per la concessione in uso).
1. Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti
del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso,
deve presentare apposita domanda alla regione competente,
corredata della seguente documentazione;
a) copia di tutti gli atti di occupazione e di
esproprio;
b) perizia giurata elaborata da un libero
professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la
presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai
certificati catastali e dagli estratti di mappa;
c) atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove
dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la
fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale
indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.
2. Copia della domanda, con un elenco della documentazione
allegata, deve essere inoltrata all'ufficio periferico
competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati
i fondi.
3. Decorso un mese dalla presentazione della domanda, la
regione, tramite l'ufficio periferico, provvede alla consegna
del fondo e redige un verbale di consegna.
4. Decorsi quattro mesi senza che la regione abbia
provveduto alla consegna del fondo, colui che ha fatto istanza
di retrocessione comunica, con atto notificato alla stessa,
l'intenzione di procedere all'immissione nel fondo,
indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del
professionista iscritto all'albo professionale degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o
dei periti agrari che procederà alla verbalizzazione
dell'immissione nel fondo.
5. L'avviso deve essere firmato per accettazione dal
professionista e deve essere notificato alla controparte
almeno due mesi prima dell'immissione. Avvenuta l'immissione
il professionista deve curare la notifica di una copia
conforme al verbale di immissione e consistenza alla
regione.
6. Avverso la notifica dell'avviso di immissione la
regione può notificare un provvedimento di sospensione alla
facoltà di immissione. Tali provvedimenti sono impugnabili di
fronte al tribunale amministrativo regionale.
Art. 4.
(Cessazione della retrocessione in uso).
1. L'ente per la cui finalità era iniziata la procedura di
occupazione o di esproprio, ove si vengano a realizzare i
presupposti di cui al presente articolo, emette un decreto
motivato di cessazione della retrocessione in uso. Al decreto
deve essere allegata la dichiarazione giurata prevista
dall'articolo 9.
2. E' requisito per la cessazione della retrocessione in
uso l'esistenza dei fondi per la realizzazione del progetto
per cui la procedura di esproprio era iniziata entro un anno
dall'ordinanza di cessazione di retrocessione in uso, o, ove
non si debba realizzare alcuna opera, l'istituzione dell'ente
a cui viene destinato il fondo e la possibilità entro un anno
di permettere al pubblico la fruibilità del bene.
3. L'ente di cui al comma 2 procede alla retrocessione in
uso se il conduttore realizza opere diverse dalla conduzione
agraria o che possano in qualche modo pregiudicare l'uso per
cui il bene è stato espropriato.
Art. 5.
(Regolamentazione della procedura
di esproprio in corso).
1. La presentazione della domanda di concessione in uso
determina la sospensione della procedura di esproprio e
dell'eventuale impugnazione pendente, salva diversa espressa
volontà del richiedente. La procedura di esproprio riprende e
le cause sono riassunte su espressa richiesta dell'interessato
ove il richiedente rinunzi alla concessione in uso ovvero
l'amministrazione abbia i mezzi e le strutture per la
realizzazione dei fini per i quali l'esproprio era stato
iniziato.
2. Se il pagamento dell'indennizzo non è ancora avvenuto,
questo avverrà solo se il proprietario non presenta domanda di
concessione in uso; in caso contrario la somma derivante
dall'indennizzo è depositata presso la Cassa depositi e
prestiti, e all'ente espropriante è garantito un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2
punti.
3. L'indennizzo è corrisposto all'espropriato aumentato
degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto solo al
momento della cessazione della retrocessione in uso.
4. Ove l'indennizzo di esproprio sia stato già pagato, il
conduttore che chiede la retrocessione in uso deve
corrispondere all'ente un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di sconto sull'indennità già ricevuta, salvo che
preferisca restituire l'indennità stessa. Tale indennità è
depositata dall'ente presso la Cassa depositi e prestiti e
garantisce il tasso di interesse all'ente espropriante secondo
le modalità di cui al comma 2.
5. Nessuna somma a nessun titolo deve essere corrisposta
dai conduttori per l'uso in retrocessione del fondo.
6. I fondi concessi in uso seguono il regime fiscale della
proprietà.
Capo II.
ELIMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NELLE AREE DI CUIAL
DECRETO MINISTERIALE DEL16 MAGGIO 1968.
Art. 6.
(Procedura per l'eliminazione dell'impatto).
1. I proprietari delle costruzioni ad uso abitativo,
realizzate entro il 31 dicembre 1990 e ricadenti nel perimetro
di zona di inedificabilità assoluta, così come individuata dal
decreto ministeriale 16 maggio 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.131 del 24 maggio 1968, ai sensi
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 luglio 1966,
n.590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre
1966, n.749, ancorché trasferite a qualsiasi autorità,
possono, in deroga a quanto previsto dalla legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, presentare domanda di
regolarizzazione edilizia, secondo quanto stabilito dalla
citata legge n.47 del 1985, provvedendo al pagamento
dell'oblazione, secondo le modalità ivi previste, aumentata di
un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto
attualmente vigente a decorrere dal 1^ marzo 1985.
2. La domanda va presentata al comune di Agrigento entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e non è soggetta al parere preventivo di nessuna
autorità. Essa va corredata dalla documentazione prevista
dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, nonché da un atto di
impegno, trascritto a favore del Ministero per i beni e le
attività culturali, a cui è conferita la tutela del bene, di
adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze alle
caratteristiche di decoro che la Soprintendenza regionale per
i beni e le attività culturali ritenga necessarie.
3. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione
dell'adeguamento dell'edificio, del suo prospetto e delle sue
pertinenze alle direttive dettate dalla Soprintendenza
regionale per i beni e le attività culturali e per il
pagamento del costo del progetto di cui all'articolo 7 i
proprietari, congiuntamente alla domanda devono presentare
idonea fidejussione bancaria o assicurativa di validità di
cinque anni, pari al triplo della somma da pagare per la
regolarizzazione.
4. La domanda può essere presentata anche dai proprietari
nei confronti dei quali sia avvenuto il provvedimento di
acquisizione purché l'immobile non sia stato demolito o
destinato ad uso pubblico.
5. Coloro che hanno già presentato la domanda di sanatoria
devono integrarla secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.
Dalla somma da pagare va detratto quanto eventualmente già
versato.
6. L'esecutività delle ordinanze di demolizione resta
sospesa durante il termine previsto per la presentazione della
domanda di regolarizzazione e perde efficacia con la
presentazione della domanda stessa.
Art. 7.
(Eliminazione di impatto ambientale).
1. Il soprintendente regionale per i beni e le attività
culturali ai sensi dell'articolo 6, entro tre anni dalla
presentazione della domanda di regolarizzazione, di concerto
con il comune, incarica un professionista di redigere un
progetto di adeguamento dell'immobile e delle sue pertinenze
alle caratteristiche ambientali in cui ricade la zona, al fine
di mimetizzare al massimo la costruzione con l'ambiente
circostante.
2. La nomina del tecnico per la realizzazione del progetto
è notificata, a cura del sindaco, al proprietario, il quale
può nominare un proprio tecnico che può presentare
osservazioni e proposte al professionista incaricato della
redazione del progetto.
3. Il progetto, approvato dalla soprintendenza di intesa
con il sindaco, costituisce rilascio di concessione edilizia e
deve essere notificato dallo stesso sindaco con l'ordinanza di
esecuzione delle opere e congiuntamente alla liquidazione
delle spese di progettazione al proprietario. Il proprietario
è obbligato a realizzare le opere ed a pagare il costo del
progetto entro un anno, pena l'incameramento della
fidejussione e l'acquisizione dell'immobile al patrimonio
comunale.
Capo III.
PRINCI'PI FONDAMENTALI
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
(Princìpi di fruibilità).
1. Tutti gli enti che gestiscono parchi archeologici
paesaggistici naturali devono garantirne la fruibilità
pubblica prevedendo strutture idonee a garantire l'accesso e
l'utilizzo agli handicappati, agli anziani, ai bambini. Essi
devono altresì assicurare la presenza di strutture di svago
per i bambini, in modo da stimolare l'amore di questi per la
cultura, l'ambiente e il rispetto del paesaggio.
2. Le modalità e gli orari per l'utilizzo dei beni di cui
al comma 1 devono essere rese note al pubblico tramite avvisi
ben visibili; copie delle modalità e degli orari di utilizzo
devono essere inviate a tutti i comuni nella cui provincia
ricade l'ente o il parco; il sindaco deve assicurare la
pubblica consultazione di tali modalità.
3. Nei luoghi di cui al comma 1 devono essere assicurati i
servizi pubblici, igienici, telefonici ed idonei spazi di
ristoro. Gli enti erogatori di servizi pubblici essenziali
sono obbligati ad assicurare l'erogazione dei servizi per la
migliore fruibilità.
4. Gli statuti degli enti parco ed i provvedimenti
istitutivi devono prevedere che il presidente degli enti parco
sia un esperto del settore a livello nazionale e che nei
consigli di amministrazione sia rappresentata la collettività
locale tramite la presenza di almeno un terzo del numero dei
componenti del consiglio stesso.
5. I componenti rappresentanti la collettività locale
devono essere eletti dalle assemblee regionali o
dall'amministrazione provinciale o comunale, secondo
l'estensione territoriale dell'ente, tra iscritti ad albi
professionali.
Art. 9.
(Dichiarazione di immediata fruibilità).
1. Ad ogni atto di esproprio o di occupazione di urgenza
deve essere allegata una dichiarazione giurata del funzionario
responsabile che attesti l'esistenza di fondi immediatamente
disponibili per realizzare il progetto delle opere che andrà
ad insistere sul fondo da espropriare, o, ove non si debba
realizzare alcuna opera, che attesti che è stato istituito
l'ente a cui deve essere destinato il fondo per cui il bene
potrà essere immediatamente destinato alla pubblica
fruibilità. Tale dichiarazione per i provvedimenti già
notificati deve essere resa e comunicata agli interessati
entro quattro mesi. La procedura espropriativa è sospesa fino
a che non è notificato tale provvedimento.
Art. 10.
(Impugnabilità degli atti).
1. Tutti gli atti amministrativi previsti dalla presente
legge sono atti definitivi immediatamente impugnabili dinanzi
al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di
consiglio con il rito della sospensiva. Tali decisioni devono
essere motivate.
Art. 11.
(Affermazioni di princìpi fondamentali).
1. I princìpi e le norme della presente legge
costituiscono princìpi e norme fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.