XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 766
Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature
furono presentate proposte di legge per istituire l'ordine
professionale dei traduttori e interpreti.
Consapevoli dell'importanza della traduzione e
dell'interpretariato, messa in evidenza dalla attività degli
organismi internazionali, è oggi quanto mai opportuno
presentare un'ulteriore nuova proposta per l'ordinamento
complessivo di queste professioni. Oggi più che mai, nel
villaggio globale delle comunicazioni di massa nel quale siamo
sempre più immersi, il contatto con i Paesi stranieri non solo
si sta facendo sempre più intenso, ma è diventato un'imperiosa
necessità. E ciò sia per ragioni socio-politiche e culturali,
sia per la creazione del Mercato unico europeo: il crescente
intensificarsi degli scambi impone un adeguamento delle leggi
al contesto europeo.
Gli Stati hanno il dovere di esercitare un controllo sulla
ammissione e l'esercizio delle professioni che abbiano
attinenza all'interesse pubblico e speciali esigenze di
qualità; tanto più quando si tratta di professioni necessarie
all'efficienza dei rapporti internazionali.
Considerate queste esigenze, occorre constatare che in
Italia la professione di traduttore e interprete attende
ancora una regolamentazione adeguata. L'accesso indiscriminato
da parte di persone che possono avere conoscenze linguistiche,
ma che non hanno la necessaria preparazione tecnica e
culturale, danneggia l'interesse pubblico e i professionisti
seri. La presente iniziativa legislativa ha il duplice intento
di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel
settore e una più sicura qualità delle attività di traduzione
e interpretariato agli utenti. A tale scopo essa prevede di
istituire l'ordine dei traduttori e degli interpreti e di
stabilire alcune regole per disciplinare l'esercizio di queste
professioni. Tale proposta, naturalmente, deve tenere conto
delle istanze delle associazioni rappresentative della
categoria: AITI (Associazione italiana traduttori e
interpreti); AIIC (Associazione internazionale interpreti di
conferenza); Assointerpreti (Associazione nazionale interpreti
di congresso professionisti).
La proposta di legge mira a valorizzare adeguatamente e a
meglio definire le diverse competenze comprese nelle
professioni di questo settore, tenendo conto dei titoli di
studio esistenti, ed evitando di creare sovrapposizioni o
contrasti con ordini professionali già istituiti. Il
provvedimento, tra l'altro, risolve anche il problema dei
traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti
tecnici, i quali nell'ambito dell'ordinamento giudiziario
svolgono attualmente funzioni molto delicate senza essere
soggetti a controllo alcuno.
Si è pertanto previsto di articolare l'albo in tre
distinti elenchi, relativi rispettivamente a:
a) traduttori;
b) interpreti di conferenza;
c) interpreti di trattativa.
Il primo elenco è quello dei traduttori, per i quali la
specificità della professione è stata individuata nella
trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra,
distinguendosi la figura del traduttore professionista da
altre figure quali il corrispondente in lingue estere.
L'articolo 1, comma 5, della proposta di legge esenta inoltre
dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino
traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile
1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. La figura del
traduttore professionista viene così distinta anche da quella
del traduttore per l'editoria.
Per quanto concerne gli interpreti, l'albo prevede due
distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di
conferenza e agli interpreti di trattativa; tale distinzione è
motivata dalla specificità dell'interpretazione di conferenza,
caratterizzata dalle competenze complesse richieste dalla
piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea
e consecutiva. Nel comma 5 dell'articolo 1 gli interpreti
professionisti vengono anche distinti dalla figura
dell'interprete turistico prevista dalla legge 17 maggio 1983,
n. 217.
Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di
elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio
dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai
traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due
sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le
proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento
agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre
attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine,
sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni
riunite.
L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia
l'alta vigilanza sull'ordine.
L'articolo 9 della proposta di legge subordina
l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di
alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in
Italia) oltre al superamento dell'esame di abilitazione e al
compimento di un periodo di praticantato. Il comma 2
dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e dei
diritti civili ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli
interpreti di conferenza, in considerazione del fatto
(derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche
richieste per tale attività) che parte dei professionisti
operanti nel nostro Paese - e che assicurano l'interpretazione
dall'italiano verso le altre lingue - non sono cittadini
italiani né, talora, di altro Stato comunitario.
L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la
definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
professionale.
L'articolo 11 definisce i criteri per la classificazione
delle competenze linguistiche.
L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti
l'obbligo del segreto professionale.
Con gli articoli da 13 a 15 sono infine dettate le norme
transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In
attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato,
è considerato equipollente al superamento dell'esame di
abilitazione e del periodo di praticantato il possesso di un
titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un
determinato periodo di attività professionale specifica; è
stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa
diffusione. Anche in sede di prima formazione dell'albo è
prevista la classificazione delle competenze linguistiche.