XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 766




        Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature furono presentate proposte di legge per istituire l'ordine professionale dei traduttori e interpreti.
        Consapevoli dell'importanza della traduzione e dell'interpretariato, messa in evidenza dalla attività degli organismi internazionali, è oggi quanto mai opportuno presentare un'ulteriore nuova proposta per l'ordinamento complessivo di queste professioni. Oggi più che mai, nel villaggio globale delle comunicazioni di massa nel quale siamo sempre più immersi, il contatto con i Paesi stranieri non solo si sta facendo sempre più intenso, ma è diventato un'imperiosa necessità. E ciò sia per ragioni socio-politiche e culturali, sia per la creazione del Mercato unico europeo: il crescente intensificarsi degli scambi impone un adeguamento delle leggi al contesto europeo.
        Gli Stati hanno il dovere di esercitare un controllo sulla ammissione e l'esercizio delle professioni che abbiano attinenza all'interesse pubblico e speciali esigenze di qualità; tanto più quando si tratta di professioni necessarie all'efficienza dei rapporti internazionali.
        Considerate queste esigenze, occorre constatare che in Italia la professione di traduttore e interprete attende ancora una regolamentazione adeguata. L'accesso indiscriminato da parte di persone che possono avere conoscenze linguistiche, ma che non hanno la necessaria preparazione tecnica e culturale, danneggia l'interesse pubblico e i professionisti seri. La presente iniziativa legislativa ha il duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e una più sicura qualità delle attività di traduzione e interpretariato agli utenti. A tale scopo essa prevede di istituire l'ordine dei traduttori e degli interpreti e di stabilire alcune regole per disciplinare l'esercizio di queste professioni. Tale proposta, naturalmente, deve tenere conto delle istanze delle associazioni rappresentative della categoria: AITI (Associazione italiana traduttori e interpreti); AIIC (Associazione internazionale interpreti di conferenza); Assointerpreti (Associazione nazionale interpreti di congresso professionisti).
        La proposta di legge mira a valorizzare adeguatamente e a meglio definire le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore, tenendo conto dei titoli di studio esistenti, ed evitando di creare sovrapposizioni o contrasti con ordini professionali già istituiti. Il provvedimento, tra l'altro, risolve anche il problema dei traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti tecnici, i quali nell'ambito dell'ordinamento giudiziario svolgono attualmente funzioni molto delicate senza essere soggetti a controllo alcuno.
        Si è pertanto previsto di articolare l'albo in tre distinti elenchi, relativi rispettivamente a:

                a) traduttori;

                b) interpreti di conferenza;

                c) interpreti di trattativa.

        Il primo elenco è quello dei traduttori, per i quali la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, distinguendosi la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 5, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. La figura del traduttore professionista viene così distinta anche da quella del traduttore per l'editoria.
        Per quanto concerne gli interpreti, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa; tale distinzione è motivata dalla specificità dell'interpretazione di conferenza, caratterizzata dalle competenze complesse richieste dalla piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. Nel comma 5 dell'articolo 1 gli interpreti professionisti vengono anche distinti dalla figura dell'interprete turistico prevista dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.
        Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni riunite.
        L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.
        L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in Italia) oltre al superamento dell'esame di abilitazione e al compimento di un periodo di praticantato. Il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e dei diritti civili ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese - e che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le altre lingue - non sono cittadini italiani né, talora, di altro Stato comunitario.
        L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
        L'articolo 11 definisce i criteri per la classificazione delle competenze linguistiche.
        L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale.
        Con gli articoli da 13 a 15 sono infine dettate le norme transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, è considerato equipollente al superamento dell'esame di abilitazione e del periodo di praticantato il possesso di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività professionale specifica; è stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa diffusione. Anche in sede di prima formazione dell'albo è prevista la classificazione delle competenze linguistiche.




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