XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 766
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ordine professionale
dei traduttori e interpreti).
1. E' istituito l'ordine professionale dei traduttori e
interpreti, al quale appartengono: i traduttori, gli
interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
2. L'ordine professionale dei traduttori e interpreti ha
personalità giuridica di diritto pubblico, esercita la
funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo sulla
disciplina degli iscritti.
3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un
testo da una lingua all'altra. Sono interpreti di conferenza
coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di
conferenze, convegni e incontri utilizzando le tecniche di
interpretazione simultanea e consecutiva. Sono interpreti di
trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale
per piccoli gruppi, con esclusione della tecnica di
interpretazione simultanea.
4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione. E' ammessa l'iscrizione a più di un elenco.
L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non
impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.
5. Non è richiesta l'iscrizione all'albo per effettuare
attività di traduzione editoriale ai sensi dell'articolo 4
della legge 22 aprile 1941, n. 633, né per esercitare
l'attività di interprete turistico di cui all'articolo 11
della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 2.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
1. E' istituito il Consiglio nazionale dell'ordine dei
traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero della
giustizia.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e
interpreti, di seguito denominato "Consiglio dell'ordine",
dura in carica tre anni. Esso è articolato in due sezioni,
quella dei traduttori, composta da sette membri, e quella
degli interpreti, composta da dieci membri, eletti
rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e
dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e
degli interpreti di trattativa. Nell'ambito della sezione
interpreti sette membri sono scelti tra gli iscritti
all'elenco degli interpreti di conferenza e tre tra gli
iscritti all'elenco degli interpreti di trattativa. Nelle
votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.
Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un
presidente, che è anche vicepresidente dell'ordine. Il
Consiglio dell'ordine a sezioni riunite elegge un presidente,
un segretario e un tesoriere.
3. Ciascuna delle due sezioni del consiglio dell'ordine
ha, con riferimento ai rispettivi elenchi, le seguenti
attribuzioni:
a) cura la tenuta dell'albo professionale,
provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed
effettuandone la revisione ogni due anni;
b) propone le tabelle delle tariffe minime degli
onorari professionali, armonizzandole con quelle
internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le
seguenti attribuzioni:
a) vigila sulla osservanza, da parte degli
iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione, adottando gli eventuali provvedimenti
disciplinari;
b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e
lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante
referendum;
c) provvede agli adempimenti per la riscossione
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette;
d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla
gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila
annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo
dell'ordine;
e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti
annuali al Ministro della giustizia, oltreché al procuratore
della Repubblica di Roma;
f) determina i contributi annuali da corrispondere
da parte degli iscritti all'albo, oltreché le tasse per il
rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli
onorari;
g) designa, su proposta delle rispettive sezioni,
i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;
h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi
ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di
istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel
campo della traduzione e dell'interpretariato.
Art. 3.
(Riunione del Consiglio dell'ordine
e delle sezioni del Consiglio).
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni volta sia
necessario, e, comunque, quando la convocazione sia richiesta
da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli
iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione
del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una
volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e
comunque quando ciò sia richiesto, per la sezione dei
traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli
interpreti, da almeno quattro membri.
Art. 4.
(Attribuzioni del presidente del Consiglio
dell'ordine e dei presidenti
delle sezioni dell'ordine).
1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le
attribuzioni conferitegli dalla legge o dal Consiglio. Egli
rappresenta l'ordine nei rapporti con altri organismi e
persone.
2. Il Presidente di ciascuna sezione del Consiglio
dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
ovvero dal Consiglio. Egli rilascia i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti.
Art. 5.
(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).
1. Il Ministro della giustizia può disporre lo
scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di una delle sue
sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito
gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari,
ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta
da un terzo degli iscritti all'albo.
2. Col decreto di scioglimento, da emanare entro un mese
dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un
commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi
dalla data dello scioglimento, la nuova elezione dei membri
delle due sezioni o di una sola di esse.
3. Il commissario di cui al comma 2 può nominare, tra gli
iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio
delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a
sei, uno dei quali con funzione di segretario.
Art. 6.
(Ricorsi avverso le deliberazioni
del Consiglio dell'ordine e delle sezioni,
nonché in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue
sezioni, nonchè gli atti relativi allo svolgimento delle
operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati
possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli
interessati o dal procuratore della Repubblica.
2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla
notificazione del provvedimento impugnato o dalla
proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio
dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale
competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico
ministero e il ricorrente.
5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
Art. 7.
(Elezione delle sezioni
del Consiglio dell'ordine).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per
l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono emanate
le norme sulle procedure di iscrizione e cancellazione
dall'albo e in materia disciplinare.
Art. 8.
(Vigilanza del Ministro della giustizia).
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza
sull'ordine nazionale dei traduttori e degli interpreti.
Art. 9.
(Iscrizione all'albo).
1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza
rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine.
Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a territori non uniti politicamente alla
Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste
trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli
affari esteri;
b) godimento dei diritti civili;
c) abilitazione all'esercizio della
professione;
d) residenza nel territorio della Repubblica
Italiana;
e) aver compiuto un periodo di pratica
professionale, conformemente al regolamento di cui
all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal
Consiglio dell'ordine.
2. Per l'iscrizione all'albo relativamente
all'elenco degli interpreti di conferenza si
prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
Art. 10.
(Esame di Stato).
1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente
dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di
interprete di trattativa sono adottati con regolamento
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio
dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 11.
(Formazione degli elenchi).
1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli
interpreti di trattativa sono iscritti nei rispettivi elenchi,
con l'indicazione delle lingue per cui hanno superato il
corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo
la seguente classificazione: lingua madre o equivalente
(lingua A), altre lingue attive (lingue B: si traduce o si
interpreta da e verso queste lingue) e lingue passive (lingue
C: si traduce o si interpreta da queste lingue e non verso di
esse).
Art. 12.
(Obbligo del segreto professionale).
1. I traduttori e gli interpreti sono tenuti al segreto
professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200
del codice di procedura penale.
Art. 13.
(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).
1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni
sull'esame di Stato di cui all'articolo 10, sono considerati
equipollenti ai requisiti di cui alle lettere c) ed
e) del comma 1 dell'articolo 9:
a) per i traduttori:
1) il diploma di laurea in traduzione conseguito
presso una università italiana o straniera purché
equipollente, e un'esperienza professionale di almeno un anno
comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle
dattiloscritte;
2) altro diploma di laurea conseguito presso una
università italiana o straniera purché equipollente, ovvero
diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un
corso triennale presso una università o presso scuole
superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi
della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza
professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000
cartelle dattiloscritte;
3) il diploma di traduttore interprete corrispondente
in lingue estere conseguito presso una università italiana o
straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o
interprete conseguito alla fine di un corso biennale
universitario o presso scuole superiori per traduttori e
interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986,
n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata
dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte;
4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di
esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000
cartelle dattiloscritte;
b) per gli interpreti di conferenza:
1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito
presso una università italiana o straniera purché
equipollente, e una esperienza professionale di due anni
comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di
interpretazione di conferenza;
2) altro diploma di laurea conseguito presso una
università italiana o straniera purché equipollente, ovvero
diploma di interprete conseguito alla fine di un corso
triennale presso una università o presso scuole superiori per
traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge
11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza
professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate
di interpretazione di conferenza;
3) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di
esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400
giornate di interpretazione di conferenza;
c) per gli interpreti di trattativa:
1) il diploma di traduttore interprete corrispondente
in lingue estere conseguito presso una università italiana o
straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole
superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi
della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero diploma di laurea
in discipline diverse rilasciato da università italiane o
straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata
dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione
di trattativa;
2) il diploma di maturità o equiparato e quattro anni
di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di
almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.
2. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui
al comma 1 saranno valutati discrezionalmente dalla
commissione di cui all'articolo 14.
3. Le competenze linguistiche vengono classificate come
lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue
B) e lingue passive (lingue C), di cui all'articolo 11.
Art. 14.
(Prima formazione dell'albo).
1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, nomina una commissione, con l'incarico di provvedere
alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino
all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le
relative disposizioni procedurali.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero della giustizia ed è composta da: un magistrato di
Corte di cassazione, che la presiede; due magistrati ordinari;
due docenti universitari nelle discipline riguardanti la
traduzione e l'interpretazione di conferenza designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tre
rappresentanti dell'Associazione italiana traduttori e
interpreti; due rappresentanti dell'Associazione
internazionale interpreti di conferenza; un rappresentante
dell'Assointerpreti.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono
assicurate dal personale del Ministero della giustizia.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa
le veci il membro più anziano di età.
5. Fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine le
domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati
al Ministero della giustizia.
6. La commissione delibera con la presenza di almeno
cinque membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro
sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo
presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero
stesso.
Art. 15.
(Commissario straordinario).
1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dal deposito
dell'albo, nomina un commissario straordinario con l'incarico
di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e provvedere
alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio
stesso.