XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 764
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 23 marzo 1973, n.
81, recante "Autorizzazione a cedere al comune di Vibo
Valentia il compendio demaniale Pennello sito nello stesso
comune" si è tentato di risolvere una annosa questione
relativa alla regolarizzazione di un'ingente massa di
patrimonio edilizio realizzato, abusivamente, ma certamente
con la condiscendenza degli organi dell'amministrazione
finanziaria e con l'inerzia del comune - sostanzialmente
impossibilitato ad agire dal gran numero di costruzioni - su
suolo demaniale detenuto da privati, sia in forza di
concessione, ma anche in assenza di titolo alcuno.
A causa della farraginosità delle procedure previste e
degli insuperabili vincoli sia urbanistici che finanziari
imposti, l'unico risultato apprezzabile raggiunto, peraltro
solo da qualche anno, dalla legge n. 81 del 1973 è stato
quello di aver consentito la sdemanializzazione del compendio
ed il passaggio al patrimonio dello Stato.
Tale variazione dello status dei beni in parola,
paradossalmente, piuttosto che propiziare il successivo
trasferimento degli stessi al comune e, in ulteriore battuta,
ai privati, ha determinato il perverso effetto di accrescere
nei possessori e nell'amministrazione comunale lo stato di
incertezza per i provvedimenti di ingiunzione immediatamente
adottati nei confronti degli occupanti dall'amministrazione
finanziaria, preoccupata dalla usucapibilità dei beni nascente
dalla nuova classificazione.
In sede di confronto, immediatamente attivato dagli
occupanti, riuniti in comitato permanente, con le
amministrazioni interessate, a fronte della posizione
realistica dell'avvocatura distrettuale dello Stato di
Catanzaro, che imputava unicamente al valore del solo terreno
la misura del corrispettivo dell'eventuale vendita diretta ai
privati, l'intransigenza dell'intendenza di finanza di
Catanzaro nel pretendere il pagamento, oltre che del valore
suddetto, anche dell'ingente mole di canoni arretrati e,
soprattutto, della consistenza edilizia insistente sulle aree
da alienare - acquisita di diritto, in base al principio
giuridico dell'accessione, in capo allo Stato stesso -
impediva il perfezionarsi del negozio di compravendita.
Stante la notevole, anche se indubbiamente locale,
rilevanza sociale del problema, appare congruo risolvere con
una legge, monda da farraginosità, ma particolarmente
dettagliata, per evitare interpretazioni capziose e fuorvianti
da parte dei soggetti interessati, l'annoso problema del
compendio "Pennello", anche per riaffermare la validità dei
princìpi di privatizzazione e di sostanziale dismissione dello
Stato dai settori non strategici perseguiti dal Governo.
La legge che oggi si propone approssima alla situazione
del compendio "Pennello" quella del contermine compendio
"Bivona", allo stato ancora demaniale, limitatamente a quella
porzione dello stesso esente da fenomeni di selvaggia
speculazione.
La capitaneria di porto di Reggio Calabria, con nota del
15 dicembre 1987, n. 32068, segnalava la necessità di
dismettere dal pubblico demanio marittimo le aree comprese
nelle contrade "Tonnara" e "Pietrenere" del comune di Palmi,
interessate dal presente provvedimento, in quanto le stesse
"... conservano solo formalmente natura demaniale (riferito al
lungomare), non essendo più utilizzabili ai fini marittimi.
Per quanto attiene invece alle aree ricadenti a monte dei
suddetti manufatti stradali, che per particolare ubicazione
sono da considerare reliquati demaniali di nessun interesse
agli usi pubblici del mare, si fa presente che gran parte di
esse, per le quali sono già state peraltro avanzate numerose
istanze di sclassifica, spesso per superfici di modesta
entità, sono di fatto occupate da privati per gli scopi più
disparati; altre versano in stato di completo abbandono,
mentre potrebbero essere proficuamente utilizzate a fini di
interesse pubblico...". La stessa Capitaneria di porto, con
successiva nota del 12 dicembre 1988, n. 29733, annunciava che
"... è intendimento comunque di questa Capitaneria,
avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 35 del codice
della navigazione, di proporre al Ministero della marina
mercantile una sclassifica d'ufficio di alcune aree demaniali
marittime ricadenti nella giurisdizione del comune di Palmi;
tali aree, ad avviso della scrivente, potrebbero appunto
essere individuate in quelle occupate dall'attuale lungomare
nonché di quelle a monte dello stesso e fino alla proprietà
privata. Non si esclude comunque la possibilità di
individuarne altre che, per i motivi enunciati nella nota 15
dicembre 1987, n. 32068, allegata alla presente, non siano più
suscettibili di utilizzazione per i pubblici usi del
mare...".
La citazione delle note della Capitaneria di porto di
Reggio Calabria dimostra come anche le aree ricadenti nel
comune di Palmi interessate dal presente provvedimento abbiano
ormai sostanzialmente perduto la caratteristica di
demanialità, presupposto fondamentale per il mantenimento
delle stesse fra i beni di proprietà dello Stato. Ma, al fine
di rendere ancora più evidente l'interesse dello Stato alla
dismissione di tali beni, è necessario aggiungere ulteriori
considerazioni, strettamente collegate con la natura dei
luoghi, tali da rendere evidente, anche per queste aree,
analogamente a quanto fatto per quelle ricadenti nel comune di
Vibo Valentia, la necessità di dover ricorrere ad un
provvedimento legislativo per dare una soluzione definitiva
all'ormai annosa vicenda.
Nelle contrade "Tonnara" e "Pietrenere" di Palmi si è
creato nel tempo un rilevante insediamento abitativo, in parte
abusivo, nel quale risiedono stabilmente all'incirca un
migliaio di persone, in prevalenza pescatori (Tonnara) e
contadini (Pietrenere), le quali oggi versano in condizioni di
assoluta precarietà stante, in alcuni non isolati casi, la
mancata realizzazione di opere di urbanizzazione, anche
primarie. A ciò deve aggiungersi che il degrado urbanistico
della zona, il quale assume aspetti sempre più rilevanti,
rischia, se non risolto con tempestività, di compromettere il
possibile sviluppo turistico di una delle più belle località
dell'intera Calabria. L'eccessiva frantumazione dei lotti,
alcuni di modestissima entità, aggiunta all'impossibilità per
il comune di effettuare investimenti significativi per opere
pubbliche (il territorio comunale è vastissimo ed il bilancio
dell'Ente è quasi interamente assorbito dalle spese correnti),
rendono improcrastinabile un intervento che possa essere
risolutivo.
Analogamente alla già citata legge n. 81 del 1973, possono
essere utilmente citati ulteriori provvedimenti legislativi
che in varie zone del Paese hanno affrontato, tentando di
risolverli, problemi analoghi a quelli in parola: legge 29
aprile 1976, n. 254 ("Isola Sacra di Fiumicino"); la legge 8
aprile 1983, n. 113 ("Praia a Mare"); legge 5 febbraio 1992,
n. 177 ("Belluno, Como, Bergamo e Rovigo").
Come la legge n. 81 del 1973, anche tutti tali
provvedimenti ed altri ancora, che per motivi di brevità
omettiamo di citare, non sono riusciti a centrare
compiutamente gli obiettivi che, lodevolmente, cercavano di
perseguire; al limite, in quei pochi casi in cui un qualche
effetto sono pur riuscite a produrre, ciò è avvenuto dopo un
lunghissimo periodo di tempo ed a fronte di interminabili
vertenze fra le varie amministrazioni interessate dalle
previsioni legislative. In alcuni casi l'indeterminatezza del
prezzo, in altri la non esatta individuazione dei beni da
alienare, in altri ancora il lentissimo e macchinoso
iter delle procedure di trasferimento dei beni dal
demanio al patrimonio statale prima e, successivamente, da
questo alle amministrazioni locali ed in fine ai privati, ha
nel tempo impedito la pratica realizzazione e quindi il
concretizzarsi dei provvedimenti legislativi tendenti a dare,
al contrario, soluzioni concrete. Partendo da queste premesse
e facendo tesoro delle precedenti esperienze, il provvedimento
legislativo che ci permettiamo di sottoporre alla vostra
attenzione, vuole cercare di rappresentare un passo avanti
nella trattazione, anche futura, di analoghe fattispecie.
C'è comunque da aggiungere che il disposto normativo che
proponiamo vuole anche cercare di compendiare, nei limiti del
possibile, le diverse esigenze, tutte meritevoli di tutela,
che vengono a configurarsi nelle zone interessate dalla
presente legge.
In primo luogo, l'interesse generale dello Stato a
salvaguardare le esigenze collettive di zone del Mezzogiorno
d'Italia particolarmente bisognose di interventi pubblici;
l'interesse dei comuni a dare risposte certe in direzione del
recupero urbanistico, igienico-sanitario, ambientale e storico
di vaste zone di territorio che versano in uno stato di
degrado tale da poter essere, senza tema di smentita,
considerato ai limiti della vivibilità; la legittima
aspettativa dei cittadini interessati dal provvedimento in
esame che possono così regolarizzare, sia pur dietro un
esborso economico di una certa rilevanza, situazioni ormai
incancrenitesi per l'insipienza di quanti erano preposti al
problema; l'interesse infine anche di tutti quei cittadini
che, pur non direttamente interessati dal provvedimento,
potranno giovarsi dell'uso di infrastrutture pubbliche e di
opere di pubblica utilità, tendenti complessivamente a
migliorare la qualità della vita.
L'esame dettagliato dell'articolato proposto sarà utile a
chiarire tutti gli aspetti accennati.
Con l'articolo 1 si autorizza l'Amministrazione
finanziaria a vendere i compendi immobiliari "Pennello" e
"Bivona" al comune di Vibo Valentia e quelli "Tonnara" e
"Pietrenere" al comune di Palmi, definiti secondo le
planimetrie allegate, in assenza di ogni formalità
amministrativa preventiva.
Viene inoltre esplicitamente affermato, in modo da
superare una delle principali carenze dei precedenti
provvedimenti legislativi, che con la sopravvenuta
eseguibilità del contratto di vendita, verrà meno la qualità
demaniale o patrimoniale, a seconda dei casi, dei terreni
interessati.
L'articolo 2 definisce le modalità ed il prezzo di tale
cessione e sancisce l'obbligo per le amministrazioni comunali
acquirenti di dotarsi di strumentazione urbanistica idonea al
recupero dei compendi trasferiti.
Il prezzo indicato (lire 20.000 per metro quadrato) è
inferiore all'ipotetico valore di mercato del suolo e del
sovrassuolo realizzato dai privati occupanti, ma si ritiene
comunque equo in considerazione delle ulteriori incombenze
gravanti sul comune una volta che questi provvederà alla
razionalizzazione ed all'urbanizzazione dei comparti
acquisiti.
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 determinano le condizioni della
successiva vendita ai privati, che avverrà
improcrastinabilmente entro sei mesi dalla determinazione del
prezzo di vendita.
Con l'articolo 7, analogamente a quanto disposto dai
precedenti provvedimenti legislativi, si pone un vincolo
temporaneo di inalienabilità sulle aree trasferite dal comune
ai privati.
L'articolo 8 detta norme per la sanatoria tributaria ed
urbanistica dei cespiti trasferiti agli occupanti, in modo da
consentire concretamente la piena fruibilità del patrimonio
edilizio realizzato sui compendi interessati.
L'articolo 9, infine, abroga espressamente la legge 23
marzo 1973, n. 81, che ha dimostrato completa inefficacia.