XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 764
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. E' autorizzato il trasferimento delle aree demaniali e
patrimoniali (ex demanio marittimo) dello Stato ricadenti
nel territorio del comune di Vibo Valentia, compresi in
località "Pennello" della superficie complessiva di metri
quadrati 165.000, ed in località "Bivona" della superficie
complessiva di metri quadrati 45.000, e del comune di Palmi,
contrade "Tonnara" e "Pietrenere" della superficie complessiva
di metri quadrati 110.000, che risultano non utilizzate in
conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui
sono destinati, al patrimonio disponibile di ciascun
comune.
2. Le aree di cui al comma 1, che, con la sopravvenuta
eseguibilità del contratto di compravendita, saranno sottratte
al regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali dello
Stato, risultano individuate nelle planimetrie allegate alla
presente legge.
3. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad eseguire
la cessione a trattativa privata, esentata da ogni formalità
amministrativa preventiva, di tali beni secondo le modalità
previste dalla presente legge ed in deroga ad ogni diversa
previsione legislativa vigente.
Art. 2.
1. In corrispettivo della vendita i comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, corrispondono all'Amministrazione
finanziaria, anche in dieci ratei annuali uguali posticipati,
fruttanti l'interesse annuo del 4 per cento, e con inizio dal
quindicesimo mese successivo alla esecutività del contratto di
trasferimento, il prezzo di lire 20.000 per metro quadrato.
2. Gli stessi comuni sono obbligati ad effettuare, con
apposita variante allo strumento urbanistico generale,
finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi
di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
l'urbanizzazione delle località interessate, destinando ad uso
pubblico tutte le aree non occupate e mantenendo tale
destinazione, con vincolo di inalienabilità, per almeno trenta
anni dalla eseguibilità del contratto di compravendita.
3. La variante di recupero di cui al comma 2 è adottata
dai comuni entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente
il quale si procederà comunque alla privatizzazione dei
compendi secondo le norme di cui all'articolo 3, assumendo
quale quota parte delle spese di urbanizzazione di cui al
comma 3 dell'articolo 4, l'incidenza di lire 20.000 per metro
quadrato di terreno privatizzato.
Art. 3
1. Le aree di cui all'articolo 1 non occorrenti
all'urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a
qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità, prevista dalla
variante di recupero di cui all'articolo 2, su cui siano state
eseguite, in data anteriore al 31 dicembre 1993, opere
edilizie da parte di enti o privati cittadini, singoli o
riuniti in associazioni, consorzi o società anche cooperative,
a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo
alcuno, e quelle non edificate ma comunque alla stessa data in
possesso pacifico di enti o privati, saranno rivendute dai
comuni a coloro che le occupano direttamente.
Art. 4.
1. L'Amministrazione finanziaria determina, entro quattro
mesi dalla richiesta del comune, il valore dell'area da
privatizzare, avendo riguardo alla valutazione del solo
terreno ed alla cifra per questo versata dal comune
all'Amministrazione finanziaria; esso non potrà comunque
eccedere il triplo della cifra anzidetta.
2. In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione
finanziaria oltre il termine di cui al comma 1, detto valore
rimane stabilito nella misura massima prevista.
3. Il prezzo di cui all'articolo 3 è stabilito dal comune
cedente incrementando il valore dell'area, determinato ai
sensi del comma 1, della quota proporzionale di incidenza
delle spese di urbanizzazione a carico del comune stesso per
l'attuazione della variante di cui all'articolo 2, calcolata,
fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo
2, secondo i reali costi sostenuti e, per le opere non ancora
eseguite, secondo le previsioni del relativo quadro
finanziario.
4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di
L. 100.000.
5. Le entrate derivanti dalle cessioni ad enti e privati
aventi diritto, al netto delle spese sostenute, sono
utilizzate dal comune, con vincolo di destinazione, per la
realizzazione di urbanizzazioni o di opere pubbliche o di
pubblica utilità da eseguire nelle zone interessate dalla
presente legge ed inserite nella variante di recupero di cui
all'articolo 2; esse, salvo che nei confronti dello Stato,
sono indisponibili ed impignorabili.
Art. 5.
1. I comuni di cui all'articolo 1 provvedono, una volta
adottata la variante di recupero di cui all'articolo 2, e
comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad invitare le persone
interessate ad inoltrare domanda di acquisto, corredata da
planimetria in scala 1:500, entro il termine di tre mesi dalla
pubblicazione degli appositi manifesti riportanti il prezzo di
vendita e la data dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le aree suddette, ancorché occupate od edificate, per
le quali non sia avanzata, nel termine di tre mesi di cui al
comma 1, richiesta di acquisizione, sono destinate ad uso
pubblico con i vincoli di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 6.
1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 3 sono
effettuati entro sei mesi dalla data di determinazione del
prezzo di vendita da parte del comune. Ove l'atto di
compravendita non segua entro tale termine il trasferimento ha
luogo di diritto a favore dell'occupante che abbia avanzato
regolare domanda ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.
2. Il prezzo deve essere versato entro l'anno
dell'acquisto. Il mancato pagamento del prezzo dà diritto
all'amministrazione cedente di chiedere la risoluzione del
contratto, e produce la caducazione dell'effetto di cui al
comma 1 dopo che siano decorsi tre mesi dalla diffida ad
adempiere notificata dall'amministrazione; l'accertamento
dell'effetto traslativo è fatto con ricorso al tribunale del
luogo dove è sita l'area acquisita.
Art. 7.
1. E' fatto divieto agli acquirenti dai comuni di cui
all'articolo 1 di alienare a qualsiasi titolo, o costituirvi
diritti reali di godimento o di garanzia, il terreno
acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo
di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto.
2. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al
comma 1 sono nulli.
3. E' consentita tra gli acquirenti la permuta di lotti di
terreno purché rientranti nel perimetro delle aree interessate
dalla presente legge, nonché l'iscrizione di ipoteca a
garanzia di mutui concessi da istituti di credito per
l'acquisto dei lotti stessi o per eseguirvi nuove costruzioni
o ampliare o migliorare quelle esistenti.
Art. 8.
1. Dalla data d'acquisto delle aree, che ha valore di
sanatoria agli effetti tributari e fa venire meno la pretesa
dello Stato per canoni pregressi ed in generale per compensi
richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione
diretta, ancorché abusiva, e dell'eventuale edificazione delle
aree stesse, da parte di enti e privati, decorre il termine di
centoventi giorni per la presentazione, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dell'istanza di sanatoria edilizia del manufatto eventualmente
ivi insistente, sempre se ultimato anteriormente alla data
indicata all'articolo 3. A tali fini a nulla rileva la
pregressa classificazione del cespite fra i beni patrimoniali
o demaniali dello Stato.
2. Per le richieste di sanatoria già presentate, il cui
procedimento deve essere riaperto, ove già definito, a
semplice domanda degli interessati, la trasmissione ai
competenti uffici comunali della documentazione attestante
l'avvenuto acquisto, sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione
finanziaria al rilascio della concessione in sanatoria di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni.
3. Dalla data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 5 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione di
demolizione delle opere o di rilascio delle aree, comunque
motivati.
Art. 9.
1. La legge 23 marzo 1973, n. 81, è abrogata.
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...