XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 762




        Onorevoli Colleghi! - Quasi settanta anni fa, nel 1932, veniva pubblicato il libro "Il mondo nuovo" di Aldous Huxley: un testo che si inseriva in quel filone di letteratura cosiddetta "utopistica", che ha avuto fortuna nella prima metà del secolo scorso, al quale appartengono anche "1984" di Orwell, "Il padrone del mondo" di Benson, "L'Anticristo" di Soloviev, e il cui filo conduttore era la narrazione, in chiave critica, delle modalità di vita in uno Stato totalitario del quale, allorché quelle opere venivano scritte, si poteva già scorgere qualche germe. Fra queste opere, "Il mondo nuovo" è però la più riuscita perché, a differenza, per esempio, di "1984", che fa coincidere l'oppressione dell'uomo, nel suo stadio ultimo, con uno stalinismo così opprimente da occupare i momenti intimi della vita privata, "Il mondo nuovo" va oltre nella capacità di preveggenza, e descrive la società biotecnocratica: al cui interno medicina, biologia e genetica svolgono il compito di importanti strumenti di pianificazione sociale.
        Il lavoro di Huxley, com'è noto, si apre - ambientato nel futuro - col racconto della visita di una scolaresca al "Centro di incubazione e di condizionatura di Londra Centrale", che, in un mondo in cui la procreazione attraverso l'atto coniugale è vietata per legge, ha il compito di fabbricare gli embrioni; questi, a loro volta, grazie a sofisticati processi manipolativi, sono suddivisi per categorie, a seconda del ruolo che, in base al programma, dovranno svolgere nella società: gli studenti incontrano così, in ordine gerarchico, gli individui Alfa, i Beta, i Gamma, i Delta, gli Epsilon; le ultime tre categorie sono destinate a costituire la forza lavoro, e per questo vengono tipizzati in modo perfettamente uniforme, perché diano poi l'identico rendimento quando saranno addetti alle stesse macchine.
        Per quale ragione, in sede di presentazione di una proposta di legge, viene ricordato questo libro? Perché se, dopo la caduta dei muri, la carica "profetica" dei romanzi di Orwell si è affievolita, non altrettanto può dirsi per le opere di Huxley: ogni giorno apprendiamo dai mass media le notizie, divulgate con enfasi, di interventi genetici sulle cellule germinali, nella prospettiva, talora enunciata dagli stessi sperimentatori, della selezione genetica degli esseri umani, dei casi delle "mamme-nonne", delle ipotesi di costruzione di monstra, di ibridi uomo-animale, e poi ancora di gestazioni di animali da parte di donne, e così via al di là di ogni immaginazione.
        Questi sono i fatti più clamorosi, che suscitano le maggiori curiosità e preoccupazioni: ma essi rappresentano al tempo stesso gli indici rilevatori di un rapporto - quello fra l'uomo e la scienza, e in particolare, fra l'uomo e la medicina - che oggi non è percepito nè come stabile, nè come rassicurante. I problemi sorgono sia perché sollecitati dall'avanzare delle scoperte tecniche, sia perché il mondo secolarizzato nel quale tutti siamo calati non fa individuare un quadro oggettivo di valori, condivisibili in modo diffuso, cui fare riferimento per porre degli argini, o, comunque, per inquadrare correttamente i termini del problema.
        Certo, non soddisfa la soluzione dello scientismo più esasperato, secondo il quale tutto ciò che è tecnicamente possibile, tutto ciò che è nuovo, sarebbe per ciò stesso moralmente lecito. L'osservazione oggettiva della realtà insegna il contrario; come è stato opportunamente precisato, "la scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso dell'esistenza e del progresso umano".
        In realtà, le questioni sorgono non tanto sulla necessità di porre dei confini, quanto sulla identificazione dei confini medesimi e, prima ancora, dei criteri in base ai quali determinarli. In questo, come in altri settori, impostazioni e ipotesi di soluzione dipendono, in ultima analisi, dal modo di intendere l'uomo; e oggi, ancor più che nel passato, è possibile individuare una contrapposizione dialettica - che impone precise scelte di campo - fra due concezioni dell'uomo: quella utilitaristica, e quella, da taluno definita personalistica, ma che forse sarebbe meglio chiamare "naturale", esito coerente di secoli di civiltà occidentale e cristiana.
        Per l'utilitarismo l'uomo è parte di una massa, e per questo è un mezzo, in quanto tale strumentalizzabile per scopi extrapersonali; la concezione conosce le differenti varianti dell'utilitarismo collettivistico degli Stati totalitari, dell'utilitarismo maggioritario della felicità dei più a scapito dei pochi, proprio della cultura anglosassone influenzata da Bentham, e del radicalismo libertario della maggiore felicità propria. Corollario dell'utilitarismo è il principio della disponibilità dell'essere umano, i cui limiti, assai variabili, consistono, secondo la versione dello Stato totalitario, nell'utilità collettiva, giunta in un passato non remoto a legittimare le allucinanti sperimentazioni dei campi di sterminio o delle bombe atomiche; e secondo la versione libertaria, nel consenso esprimibile o non esprimibile da parte del soggetto, sul quale si fonda la liberalizzazione più assoluta: dell'aborto, della droga, dell'eutanasia, del transessualismo, della fecondazione artificiale.
        Il concetto di persona, in quest'ottica, non segnerebbe una linea invalicabile fra l'universo non umano e quello umano, ma si porrebbe all'interno dell'universo umano, tra una fase e l'altra del suo sviluppo, in base a criteri improntati al mero arbitrio: così per taluni è persona il figlio nato, ma non l'embrione, e neanche il malformato o il morente privo di coscienza, per altri è persona l'embrione ma non il cosiddetto "pre-embrione", categoria estremamente discutibile che individuerebbe l'essere umano dalla fecondazione al quattordicesimo giorno di vita. La persona in questo modo viene definita non per quello che è, ma per quello che è in grado di fare o di apparire.
        In base alla concezione "naturale", che non vuol dire "confessionale", in quanto è ricavata dalla mera osservazione della oggettività dell'essere, l'uomo è persona, e come tale non è strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extra personale; da ciò il corollario della indisponibilità della persona umana, da cui derivano ulteriori conseguenze, esplicitamente o implicitamente contenute nella Costituzione italiana, che hanno rilievo decisivo nel rapporto fra etica e medicina: la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e della salute della persona, e la tutela della pari dignità di ogni uomo, che impone di non adottare criteri arbitrari nella scelta dei soggetti cui praticare cure costose e impegnative.
        La ricerca di una base comune di condivisione che tuteli la persona è poi il presupposto della regolamentazione giuridica, che non può mancare, per lo meno quanto alla indicazione delle direttive di fondo. La riflessione attenta sulla realtà e la tragica esperienza dell'ultimo secolo in termini di manipolazioni dell'uomo non dovrebbero lasciare incertezze sui princìpi cardine ai quali non derogare; al tempo stesso, non dovrebbe consentire lunghe attese in questa prospettiva: quella che nel 1932 era soltanto la profezia di uno scrittore inglese oggi è una drammatica realtà. Il "mondo nuovo" è già iniziato, e ha bisogno di medici e di scienziati, ma anche di giuristi e di legislatori, in grado di affrontarne i problemi con coraggio, con un quadro etico di riferimento dotato di oggettività e di stabilità.
        E' sulla base di questi presupposti che si presenta la proposta di legge "Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita", che all'articolo 1 chiarisce l'orizzonte al cui interno si muove, allorché prende atto, al comma 1, che la persona umana è tale fin dal momento della fecondazione, cioè fin dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo, e come tale va tutelata.
        La terminologia che si adopera è coerente con questa impostazione, poiché si parla di "procreazione assistita", e non di "fecondazione artificiale", nel rispetto della dignità della procreazione stessa che, in quanto costituisce un aspetto di grande rilevanza per lo sviluppo della persona, non può perdere il contatto con la realtà e con i limiti della natura: non può, in altri termini, rendere meccanicistico ciò che rappresenta il libero atto di disponibilità del proprio corpo, in un contesto di reciproco scambio affettivo nell'ambito coniugale. L'uomo e la donna non sono delle macchine e la procreazione non può ridursi a mera e materiale funzione "riproduttiva", da perseguire con ogni mezzo, anche in contrasto con ogni sana impostazione antropologica.
        Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, in base alla legge proposta, e in particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, è possibile a precise condizioni, conformi a quel quadro di riferimento naturale, che è pure consacrato positivamente nella Costituzione italiana:

                a) esso deve costituire rimedio alla infertilità di coppia, e non ai desideri di single, poiché, anche in base alla Costituzione (articolo 30), la collocazione naturale dei figli è all'interno della famiglia: è possibile che di fatto ciò non sia possibile per eventi accidentali (ad esempio, nel caso della morte di uno dei coniugi), ma, come avviene nella procedura di adozione, non è ammissibile programmare in anticipo l'assenza permanente di uno dei genitori. Va affermato in proposito quella che costituisce la linea-guida di questa proposta: il figlio non è un "oggetto" da perseguire a ogni costo, che riempia le serate libere o i pomeriggi domenicali, ma è un "soggetto", da rispettare e da amare, al quale, per questo, garantire l'assistenza e l'educazione che soltanto il padre e la madre insieme possono assicurare;

                b) per le stesse ragioni, la coppia deve essere vivente e in età - fissata nel massimo in 55 anni per l'uomo e in 48 per la donna - tale da essere, in mancanza di cause di rilievo patologico, in grado di procreare senza bisogno di assistenza;
                c) la coppia, come si è detto, deve essere coniugata, in ossequio al disposto dell'articolo 29 della Costituzione, che definisce la "famiglia", al cui interno accogliere i figli, come "società naturale fondata sul matrimonio";

                d) l'infertilità della coppia va accertata medicalmente;

                e) i gameti da utilizzare devono provenire dalla medesima coppia di coniugi, a garanzia dell'unitarietà della famiglia e nel rispetto dell'identità del figlio;

                f) la estrema delicatezza, anche per i risvolti sul piano dell'equilibrio fra coniugi, della scelta della procreazione assistita, e la necessità di essere sicuri dell'esistenza di patologie che fondano la infertilità, impongono, quale ulteriore requisito, un tempo minimo di relazione coniugale, che si stima equo fissare in tre anni;

                g) le sole tecniche ammesse, in quanto non integralmente sostitutive per via artificiale dell'atto naturalmente diretto alla procreazione, sono quelle indicate nel comma 3.

        Poiché la moltiplicazione degli ovuli da trasferire aumenta il rischio di abortività, a causa del maggior numero di concepiti, il comma 4 cura il contenimento in limiti naturali del numero degli ovuli.
        La procreazione assistita non è praticata in ogni struttura sanitaria, ma soltanto in quelle, pubbliche o private, che siano state autorizzate con decreto del Ministro della sanità.
        L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo finale di una istruttoria, che viene svolta da una commissione. Quest'ultima è costituita, nella composizione e secondo le forme che verranno fissate da apposito regolamento attuativo della legge, la cui adozione dovrà avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, presso il Ministero della sanità, e ha il compito di valutare tutti gli elementi da prendere in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione: dalle attrezzature alla qualità e alla quantità del personale.
        Spetta alla commissione, entro due mesi dalla costituzione, la redazione di un protocollo - vincolante per tutte le strutture autorizzate, e per questo tale da assicurare l'uniformità delle metodiche - con l'indicazione analitica della procedura da seguire per ricorrere alla procreazione assistita, nonché di un protocollo per la procedura dell'impianto dell'embrione di cui all'articolo 5.
        L'iter amministrativo che conduce alla procreazione assistita tende, al tempo stesso, a garantire la massima consapevolezza e responsabilità dei coniugi e a evitare rischi per la salute della donna e del nascituro.
        A fare fronte alla prima esigenza mira la previsione della sottoscrizione congiunta della richiesta e della sua presentazione al direttore della struttura sanitaria abilitata: la richiesta è revocabile fino al compimento del primo atto di procreazione assistita. La riflessione dei coniugi sull'importanza e sugli effetti dell'atto che si accingono a compiere, e anche sui rischi e sulle sofferenze che esso comporta, è sollecitata dal colloquio fra la coppia e il direttore, coadiuvato da due esperti, in possesso dei medesimi requisiti che si chiedono per l'esercizio di giudice onorario per i minorenni.
        Il comma 3 dell'articolo 3 elenca i casi nei quali il direttore, all'esito del colloquio, nonché dei test clinici e diagnostici, rigetta la richiesta di procreazione assistita: si tratta sempre di accertata inidoneità della coppia, sotto i profili sanitario, psico-pedagogico, economico.
        E' fissata la presunzione assoluta di filiazione dalla coppia che ha fatto ricorso alla procreazione assistita, sempre che la nascita sia avvenuta non meno di 150 giorni e non più di 300 dalla data dell'intervento: il limite minimo tiene conto dei progressi medici in tema di vitabilità.
        Se la riproduzione artificiale è esclusa dalla legge che si propone, per la sua innaturalità e anche per l'elevato rischio di abortività, oltre che di manipolabilità dell'embrione, è però necessario disciplinare la sorte degli embrioni già ottenuti artificialmente e congelati in attesa di impianto: si tratta di esseri umani a pieno titolo, che ammontano a decine di migliaia, pur non essendo stato operato alcun censimento specifico. La procedura che si prevede per impedire, per quanto possibile, la loro eliminazione non si pone in conflitto con i princìpi che hanno indotto alla regolamentazione della procreazione assistita prima riassunti, ma tiene conto del dato obiettivo rappresentato dalla loro attuale esistenza in vita.
        Viene pertanto previsto un iter in qualche modo simile a quello dell'adozione speciale, adattato alle particolarità del caso concreto, dal momento che - esclusa qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico, oltre che di commercio e di sperimentazione - la coppia "committente" dell'embrione ha il tempo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio della facoltà di chiedere l'impianto al direttore della struttura abilitata alla procreazione assistita: in seguito alla richiesta, si attivano gli adempimenti di cui all'articolo 3.
        Se la coppia "committente" lascia decorrere inutilmente il termine ovvero, prima della scadenza del termine, rinuncia espressamente per iscritto all'impianto, con dichiarazione che è irrevocabile, l'embrione è ritenuto "adottabile", e in tal caso la coppia che intenda "adottarlo" non ha che da seguire la procedura di cui all'articolo 3, in deroga alla disposizioni in tema di adozione speciale. Si applicano tali disposizioni in relazione alla tutela dell'identità del bambino nato e al suo stato di figlio legittimo della coppia richiedente.
        Sono fissate sanzioni penali, amministrative e civili per la violazione delle norme della legge che si propone, la cui entità è commisurata alla gravità degli illeciti, mentre appare opportuno che il Ministro della sanità, raccogliendo e rielaborando i dati che saranno periodicamente trasmessi dalle strutture autorizzate, informi ogni anno il Parlamento in ordine all'attuazione della legge. L'entrata in vigore di quest'ultima è spostata a sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per consentire, nel tempo di vacatio, la predisposizione delle strutture in grado di attuarne le disposizioni.
        E' stato scritto autorevolmente che "le nuove possibilità tecnologiche, apertesi nel campo della biomedicina, richiedono l'intervento delle autorità politiche e del legislatore, perché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a conseguenze non prevedibili e dannose per la società civile. Il riferimento alla coscienza di ciascuno e all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere sufficiente per il rispetto dei diritti personali e dell'ordine pubblico".
        Questa proposta di legge intende rispondere, sia pure in modo circoscritto, a queste esigenze: avendo sempre ben presente che il fine non è il "trionfo della scienza o del progresso", non è quindi la sperimentazione scatenata, ma è il concreto aiuto all'uomo e alla donna che soffrono.




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