XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 762
Onorevoli Colleghi! - Quasi settanta anni fa, nel 1932,
veniva pubblicato il libro "Il mondo nuovo" di Aldous Huxley:
un testo che si inseriva in quel filone di letteratura
cosiddetta "utopistica", che ha avuto fortuna nella prima metà
del secolo scorso, al quale appartengono anche "1984" di
Orwell, "Il padrone del mondo" di Benson, "L'Anticristo" di
Soloviev, e il cui filo conduttore era la narrazione, in
chiave critica, delle modalità di vita in uno Stato
totalitario del quale, allorché quelle opere venivano scritte,
si poteva già scorgere qualche germe. Fra queste opere, "Il
mondo nuovo" è però la più riuscita perché, a differenza, per
esempio, di "1984", che fa coincidere l'oppressione dell'uomo,
nel suo stadio ultimo, con uno stalinismo così opprimente da
occupare i momenti intimi della vita privata, "Il mondo nuovo"
va oltre nella capacità di preveggenza, e descrive la società
biotecnocratica: al cui interno medicina, biologia e genetica
svolgono il compito di importanti strumenti di pianificazione
sociale.
Il lavoro di Huxley, com'è noto, si apre - ambientato nel
futuro - col racconto della visita di una scolaresca al
"Centro di incubazione e di condizionatura di Londra
Centrale", che, in un mondo in cui la procreazione attraverso
l'atto coniugale è vietata per legge, ha il compito di
fabbricare gli embrioni; questi, a loro volta, grazie a
sofisticati processi manipolativi, sono suddivisi per
categorie, a seconda del ruolo che, in base al programma,
dovranno svolgere nella società: gli studenti incontrano così,
in ordine gerarchico, gli individui Alfa, i Beta, i Gamma, i
Delta, gli Epsilon; le ultime tre categorie sono destinate a
costituire la forza lavoro, e per questo vengono tipizzati in
modo perfettamente uniforme, perché diano poi l'identico
rendimento quando saranno addetti alle stesse macchine.
Per quale ragione, in sede di presentazione di una
proposta di legge, viene ricordato questo libro? Perché se,
dopo la caduta dei muri, la carica "profetica" dei romanzi di
Orwell si è affievolita, non altrettanto può dirsi per le
opere di Huxley: ogni giorno apprendiamo dai mass media
le notizie, divulgate con enfasi, di interventi genetici sulle
cellule germinali, nella prospettiva, talora enunciata dagli
stessi sperimentatori, della selezione genetica degli esseri
umani, dei casi delle "mamme-nonne", delle ipotesi di
costruzione di monstra, di ibridi uomo-animale, e poi
ancora di gestazioni di animali da parte di donne, e così via
al di là di ogni immaginazione.
Questi sono i fatti più clamorosi, che suscitano le
maggiori curiosità e preoccupazioni: ma essi rappresentano al
tempo stesso gli indici rilevatori di un rapporto - quello fra
l'uomo e la scienza, e in particolare, fra l'uomo e la
medicina - che oggi non è percepito nè come stabile, nè come
rassicurante. I problemi sorgono sia perché sollecitati
dall'avanzare delle scoperte tecniche, sia perché il mondo
secolarizzato nel quale tutti siamo calati non fa individuare
un quadro oggettivo di valori, condivisibili in modo diffuso,
cui fare riferimento per porre degli argini, o, comunque, per
inquadrare correttamente i termini del problema.
Certo, non soddisfa la soluzione dello scientismo più
esasperato, secondo il quale tutto ciò che è tecnicamente
possibile, tutto ciò che è nuovo, sarebbe per ciò stesso
moralmente lecito. L'osservazione oggettiva della realtà
insegna il contrario; come è stato opportunamente precisato,
"la scienza e la tecnica, preziose risorse dell'uomo quando si
pongono al suo servizio e ne promuovono lo sviluppo integrale
a beneficio di tutti, non possono da sole indicare il senso
dell'esistenza e del progresso umano".
In realtà, le questioni sorgono non tanto sulla necessità
di porre dei confini, quanto sulla identificazione dei confini
medesimi e, prima ancora, dei criteri in base ai quali
determinarli. In questo, come in altri settori, impostazioni e
ipotesi di soluzione dipendono, in ultima analisi, dal modo di
intendere l'uomo; e oggi, ancor più che nel passato, è
possibile individuare una contrapposizione dialettica - che
impone precise scelte di campo - fra due concezioni dell'uomo:
quella utilitaristica, e quella, da taluno definita
personalistica, ma che forse sarebbe meglio chiamare
"naturale", esito coerente di secoli di civiltà occidentale e
cristiana.
Per l'utilitarismo l'uomo è parte di una massa, e per
questo è un mezzo, in quanto tale strumentalizzabile per scopi
extrapersonali; la concezione conosce le differenti varianti
dell'utilitarismo collettivistico degli Stati totalitari,
dell'utilitarismo maggioritario della felicità dei più a
scapito dei pochi, proprio della cultura anglosassone
influenzata da Bentham, e del radicalismo libertario della
maggiore felicità propria. Corollario dell'utilitarismo è il
principio della disponibilità dell'essere umano, i cui limiti,
assai variabili, consistono, secondo la versione dello Stato
totalitario, nell'utilità collettiva, giunta in un passato non
remoto a legittimare le allucinanti sperimentazioni dei campi
di sterminio o delle bombe atomiche; e secondo la versione
libertaria, nel consenso esprimibile o non esprimibile da
parte del soggetto, sul quale si fonda la liberalizzazione più
assoluta: dell'aborto, della droga, dell'eutanasia, del
transessualismo, della fecondazione artificiale.
Il concetto di persona, in quest'ottica, non segnerebbe
una linea invalicabile fra l'universo non umano e quello
umano, ma si porrebbe all'interno dell'universo umano, tra una
fase e l'altra del suo sviluppo, in base a criteri improntati
al mero arbitrio: così per taluni è persona il figlio nato, ma
non l'embrione, e neanche il malformato o il morente privo di
coscienza, per altri è persona l'embrione ma non il cosiddetto
"pre-embrione", categoria estremamente discutibile che
individuerebbe l'essere umano dalla fecondazione al
quattordicesimo giorno di vita. La persona in questo modo
viene definita non per quello che è, ma per quello che è in
grado di fare o di apparire.
In base alla concezione "naturale", che non vuol dire
"confessionale", in quanto è ricavata dalla mera osservazione
della oggettività dell'essere, l'uomo è persona, e come tale
non è strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extra
personale; da ciò il corollario della indisponibilità della
persona umana, da cui derivano ulteriori conseguenze,
esplicitamente o implicitamente contenute nella Costituzione
italiana, che hanno rilievo decisivo nel rapporto fra etica e
medicina: la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e
della salute della persona, e la tutela della pari dignità di
ogni uomo, che impone di non adottare criteri arbitrari nella
scelta dei soggetti cui praticare cure costose e
impegnative.
La ricerca di una base comune di condivisione che tuteli
la persona è poi il presupposto della regolamentazione
giuridica, che non può mancare, per lo meno quanto alla
indicazione delle direttive di fondo. La riflessione attenta
sulla realtà e la tragica esperienza dell'ultimo secolo in
termini di manipolazioni dell'uomo non dovrebbero lasciare
incertezze sui princìpi cardine ai quali non derogare; al
tempo stesso, non dovrebbe consentire lunghe attese in questa
prospettiva: quella che nel 1932 era soltanto la profezia di
uno scrittore inglese oggi è una drammatica realtà. Il "mondo
nuovo" è già iniziato, e ha bisogno di medici e di scienziati,
ma anche di giuristi e di legislatori, in grado di affrontarne
i problemi con coraggio, con un quadro etico di riferimento
dotato di oggettività e di stabilità.
E' sulla base di questi presupposti che si presenta la
proposta di legge "Norme per la tutela dell'embrione e la
dignità della procreazione assistita", che all'articolo 1
chiarisce l'orizzonte al cui interno si muove, allorché prende
atto, al comma 1, che la persona umana è tale fin dal momento
della fecondazione, cioè fin dalla penetrazione dello
spermatozoo nella cellula uovo, e come tale va tutelata.
La terminologia che si adopera è coerente con questa
impostazione, poiché si parla di "procreazione assistita", e
non di "fecondazione artificiale", nel rispetto della dignità
della procreazione stessa che, in quanto costituisce un
aspetto di grande rilevanza per lo sviluppo della persona, non
può perdere il contatto con la realtà e con i limiti della
natura: non può, in altri termini, rendere meccanicistico ciò
che rappresenta il libero atto di disponibilità del proprio
corpo, in un contesto di reciproco scambio affettivo
nell'ambito coniugale. L'uomo e la donna non sono delle
macchine e la procreazione non può ridursi a mera e materiale
funzione "riproduttiva", da perseguire con ogni mezzo, anche
in contrasto con ogni sana impostazione antropologica.
Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, in
base alla legge proposta, e in particolare ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, è possibile a precise condizioni, conformi a
quel quadro di riferimento naturale, che è pure consacrato
positivamente nella Costituzione italiana:
a) esso deve costituire rimedio alla infertilità
di coppia, e non ai desideri di single, poiché, anche in
base alla Costituzione (articolo 30), la collocazione naturale
dei figli è all'interno della famiglia: è possibile che di
fatto ciò non sia possibile per eventi accidentali (ad
esempio, nel caso della morte di uno dei coniugi), ma, come
avviene nella procedura di adozione, non è ammissibile
programmare in anticipo l'assenza permanente di uno dei
genitori. Va affermato in proposito quella che costituisce la
linea-guida di questa proposta: il figlio non è un "oggetto"
da perseguire a ogni costo, che riempia le serate libere o i
pomeriggi domenicali, ma è un "soggetto", da rispettare e da
amare, al quale, per questo, garantire l'assistenza e
l'educazione che soltanto il padre e la madre insieme possono
assicurare;
b) per le stesse ragioni, la coppia deve essere
vivente e in età - fissata nel massimo in 55 anni per l'uomo e
in 48 per la donna - tale da essere, in mancanza di cause di
rilievo patologico, in grado di procreare senza bisogno di
assistenza;
c) la coppia, come si è detto, deve essere
coniugata, in ossequio al disposto dell'articolo 29 della
Costituzione, che definisce la "famiglia", al cui interno
accogliere i figli, come "società naturale fondata sul
matrimonio";
d) l'infertilità della coppia va accertata
medicalmente;
e) i gameti da utilizzare devono provenire dalla
medesima coppia di coniugi, a garanzia dell'unitarietà della
famiglia e nel rispetto dell'identità del figlio;
f) la estrema delicatezza, anche per i risvolti
sul piano dell'equilibrio fra coniugi, della scelta della
procreazione assistita, e la necessità di essere sicuri
dell'esistenza di patologie che fondano la infertilità,
impongono, quale ulteriore requisito, un tempo minimo di
relazione coniugale, che si stima equo fissare in tre anni;
g) le sole tecniche ammesse, in quanto non
integralmente sostitutive per via artificiale dell'atto
naturalmente diretto alla procreazione, sono quelle indicate
nel comma 3.
Poiché la moltiplicazione degli ovuli da trasferire
aumenta il rischio di abortività, a causa del maggior numero
di concepiti, il comma 4 cura il contenimento in limiti
naturali del numero degli ovuli.
La procreazione assistita non è praticata in ogni
struttura sanitaria, ma soltanto in quelle, pubbliche o
private, che siano state autorizzate con decreto del Ministro
della sanità.
L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo finale
di una istruttoria, che viene svolta da una commissione.
Quest'ultima è costituita, nella composizione e secondo le
forme che verranno fissate da apposito regolamento attuativo
della legge, la cui adozione dovrà avvenire entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa, presso il
Ministero della sanità, e ha il compito di valutare tutti gli
elementi da prendere in considerazione per il rilascio
dell'autorizzazione: dalle attrezzature alla qualità e alla
quantità del personale.
Spetta alla commissione, entro due mesi dalla
costituzione, la redazione di un protocollo - vincolante per
tutte le strutture autorizzate, e per questo tale da
assicurare l'uniformità delle metodiche - con l'indicazione
analitica della procedura da seguire per ricorrere alla
procreazione assistita, nonché di un protocollo per la
procedura dell'impianto dell'embrione di cui all'articolo
5.
L'iter amministrativo che conduce alla procreazione
assistita tende, al tempo stesso, a garantire la massima
consapevolezza e responsabilità dei coniugi e a evitare rischi
per la salute della donna e del nascituro.
A fare fronte alla prima esigenza mira la previsione della
sottoscrizione congiunta della richiesta e della sua
presentazione al direttore della struttura sanitaria
abilitata: la richiesta è revocabile fino al compimento del
primo atto di procreazione assistita. La riflessione dei
coniugi sull'importanza e sugli effetti dell'atto che si
accingono a compiere, e anche sui rischi e sulle sofferenze
che esso comporta, è sollecitata dal colloquio fra la coppia e
il direttore, coadiuvato da due esperti, in possesso dei
medesimi requisiti che si chiedono per l'esercizio di giudice
onorario per i minorenni.
Il comma 3 dell'articolo 3 elenca i casi nei quali il
direttore, all'esito del colloquio, nonché dei test
clinici e diagnostici, rigetta la richiesta di procreazione
assistita: si tratta sempre di accertata inidoneità della
coppia, sotto i profili sanitario, psico-pedagogico,
economico.
E' fissata la presunzione assoluta di filiazione dalla
coppia che ha fatto ricorso alla procreazione assistita,
sempre che la nascita sia avvenuta non meno di 150 giorni e
non più di 300 dalla data dell'intervento: il limite minimo
tiene conto dei progressi medici in tema di vitabilità.
Se la riproduzione artificiale è esclusa dalla legge che
si propone, per la sua innaturalità e anche per l'elevato
rischio di abortività, oltre che di manipolabilità
dell'embrione, è però necessario disciplinare la sorte degli
embrioni già ottenuti artificialmente e congelati in attesa di
impianto: si tratta di esseri umani a pieno titolo, che
ammontano a decine di migliaia, pur non essendo stato operato
alcun censimento specifico. La procedura che si prevede per
impedire, per quanto possibile, la loro eliminazione non si
pone in conflitto con i princìpi che hanno indotto alla
regolamentazione della procreazione assistita prima riassunti,
ma tiene conto del dato obiettivo rappresentato dalla loro
attuale esistenza in vita.
Viene pertanto previsto un iter in qualche modo
simile a quello dell'adozione speciale, adattato alle
particolarità del caso concreto, dal momento che - esclusa
qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico,
oltre che di commercio e di sperimentazione - la coppia
"committente" dell'embrione ha il tempo di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio
della facoltà di chiedere l'impianto al direttore della
struttura abilitata alla procreazione assistita: in seguito
alla richiesta, si attivano gli adempimenti di cui
all'articolo 3.
Se la coppia "committente" lascia decorrere inutilmente il
termine ovvero, prima della scadenza del termine, rinuncia
espressamente per iscritto all'impianto, con dichiarazione che
è irrevocabile, l'embrione è ritenuto "adottabile", e in tal
caso la coppia che intenda "adottarlo" non ha che da seguire
la procedura di cui all'articolo 3, in deroga alla
disposizioni in tema di adozione speciale. Si applicano tali
disposizioni in relazione alla tutela dell'identità del
bambino nato e al suo stato di figlio legittimo della coppia
richiedente.
Sono fissate sanzioni penali, amministrative e civili per
la violazione delle norme della legge che si propone, la cui
entità è commisurata alla gravità degli illeciti, mentre
appare opportuno che il Ministro della sanità, raccogliendo e
rielaborando i dati che saranno periodicamente trasmessi dalle
strutture autorizzate, informi ogni anno il Parlamento in
ordine all'attuazione della legge. L'entrata in vigore di
quest'ultima è spostata a sei mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per consentire, nel tempo di
vacatio, la predisposizione delle strutture in grado di
attuarne le disposizioni.
E' stato scritto autorevolmente che "le nuove possibilità
tecnologiche, apertesi nel campo della biomedicina, richiedono
l'intervento delle autorità politiche e del legislatore,
perché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe
condurre a conseguenze non prevedibili e dannose per la
società civile. Il riferimento alla coscienza di ciascuno e
all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere
sufficiente per il rispetto dei diritti personali e
dell'ordine pubblico".
Questa proposta di legge intende rispondere, sia pure in
modo circoscritto, a queste esigenze: avendo sempre ben
presente che il fine non è il "trionfo della scienza o del
progresso", non è quindi la sperimentazione scatenata, ma è il
concreto aiuto all'uomo e alla donna che soffrono.