XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 762
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Principi generali).
1. La Repubblica tutela la persona umana fin dal momento
della fecondazione e cioè fin dalla penetrazione dello
spermatozoo nella cellula uovo, e garantisce la dignità della
procreazione.
2. Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita,
secondo quanto previsto dalla presente legge, è praticabile
esclusivamente come rimedio per la infertilità delle coppie
viventi legate da vincolo coniugale da almeno tre anni, previo
accertamento medico del carattere patologico dell'infertilità,
purché il marito non abbia oltrepassato i 55 anni e la moglie
i 48 anni di età.
3. La fecondazione assistita disciplinata dalla presente
legge riguarda la fecondazione ottenuta con modalità diverse
dal rapporto sessuale, utilizzando cellule germinali
provenienti dalla coppia di coniugi che ne fa richiesta. Essa
comprende l'AIH (artificial insemination husband),
consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle
vie genitali della moglie, e la GIFT (gamets into Fallopian
tubes), consistente nel trasferimento contemporaneo, ma
separato, di cellule uovo della moglie e di spermatozoi del
marito nelle tube della moglie.
4. Il numero degli ovuli da trasferire deve essere tale da
contenere in limiti naturali il rischio di abortività.
5. E' vietato il ricorso a qualsiasi altra tecnica di
procreazione assistita, o da parte di soggetti che non abbiano
i requisiti di cui al comma 2.
Art. 2.
(Strutture autorizzate).
1. La procreazione assistita è praticata in strutture,
pubbliche o private, autorizzate con decreto del Ministro
della sanità.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria
operata da apposita commissione, istituita presso il Ministero
della sanità, che valuta la sussistenza delle attrezzature,
nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto
alla struttura.
3. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella
composizione e nelle forme che sono fissate da apposito
regolamento da adottare da parte del Ministro della sanità ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La commissione di cui al comma 2 redige, entro due mesi
dalla sua costituzione, un protocollo contenente l'indicazione
analitica delle procedure di procreazione assistita.
5. Il protocollo di cui al comma 4, approvato e pubblicato
con decreto del Ministro della sanità, è vincolante per tutte
le strutture autorizzate alla pratica della procreazione
assistita.
6. Entro due mesi dalla sua costituzione la commissione di
cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione
analitica delle procedure di impianto dell'embrione di cui
all'articolo 5.
Art. 3.
(Procedimento).
1. I coniugi che intendono ricorrere alla procreazione
assistita presentano richiesta scritta congiunta al direttore
della struttura sanitaria autorizzata di cui all'articolo
2.
2. Il direttore, valendosi dell'ausilio di due esperti,
che abbiano i medesimi requisiti richiesti per l'esercizio
della funzione di componente onorario del tribunale per i
minorenni, prospetta alla coppia la possibilità dell'adozione,
quale alternativa alla procreazione assistita, sottopone
all'attenzione dei coniugi il protocollo di cui all'articolo
2, e fornisce loro le informazioni relative alle tecniche di
procreazione assistita, ai rischi e alle sofferenze dalla
stessa derivanti.
3. Il direttore della struttura sanitaria rigetta la
richiesta, con provvedimento scritto motivato:
a) se uno o entrambi i coniugi non esprimano il
consenso scritto al protocollo di cui all'articolo 2, con
firma autenticata;
b) se i coniugi si rivelino inidonei
all'adempimento dei doveri di cui all'articolo 147 del codice
civile;
c) se, all'esito degli accertamenti medici, i
coniugi non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 2;
d) se, all'esito degli accertamenti medici, la
gravidanza comporti un grave rischio per la salute della
donna;
e) se, all'atto degli accertamenti medici, vi è il
rischio di gravi malattie per il nascituro, derivanti dal
corredo genetico di uno o entrambi i genitori.
4. La richiesta di procreazione assistita o il consenso al
protocollo di cui all'articolo 2 sono revocabili, anche dopo
gli esami medici, fino al compimento del primo atto di
procreazione assistita.
Art. 4.
(Presunzione di genitorialità).
1. E' figlio della coppia il bambino che sia nato con
le tecniche di procreazione assistita di cui alla presente
legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più
di 300 dalla data dell'intervento.
Art. 5.
(Destinazione degli embrioni esistenti).
1. E' vietata qualsiasi forma di manipolazione a scopo
non terapeutico degli embrioni esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge e crioconservati, nonché ogni
attività di commercio o di studio su di essi.
2. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione
prima della data di entrata in vigore della presente legge ha
facoltà di chiedere l'impianto al direttore della struttura di
cui all'articolo 2, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima.
3. La richiesta di impianto segue la procedura di cui
all'articolo 3.
4. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli embrioni sono ritenuti adottabili. Gli
embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi di rinuncia
scritta di chi li ha commissionati, presentata al direttore
della struttura di cui all'articolo 2 prima del decorso del
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge; la rinuncia è irrevocabile.
5. In deroga alle norme di cui alla legge 4 maggio 1983,
n.184, e successive modificazioni, la coppia che si trovi
nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, presenta
richiesta di impianto di embrione adottabile, nelle forme di
cui all'articolo 3.
6. Il bambino che sia nato a seguito del procedimento
disciplinato dai commi da 2 a 5 è figlio legittimo della
coppia richiedente.
7. L'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme
sull'adozione, di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e
successive modificazioni.
Art. 6.
(Sanzioni penali).
1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni chiunque:
a) esegua tecniche di procreazione assistita su
soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
2;
b) esegua tecniche di procreazione assistita
diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3;
c) esegua tecniche di procreazione assistita senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
d) esegua l'impianto di embrione al di fuori delle
ipotesi di cui all'articolo 5.
2. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la
multa da lire 30 milioni a lire 100 milioni chiunque:
a) cagiona la morte di un embrione;
b) esegue ricerche o sperimentazioni su embrioni
per fini non terapeutici;
c) aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni;
d) modifica artificialmente l'informazione
genetica contenuta in un embrione.
3. E' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e
con la multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni chiunque
cagiona per colpa la morte di un embrione.
Art. 7.
(Pene accessorie).
1. Alla condanna per uno dei reati previsti
dall'articolo 6 consegue l'interdizione dai pubblici uffici
per la durata della pena principale e l'interdizione in
perpetuo dall'esercizio di una professione sanitaria.
Art. 8.
(Sanzioni civili).
1. Sono nulli i contratti aventi per oggetto
l'esecuzione di tecniche di procreazione assistita, la
cessione a qualsiasi titolo di gameti e di embrioni o
l'utilizzazione a qualsiasi titolo di parte del corpo umano
per la procreazione assistita.
Art. 9.
(Revoca dell'autorizzazione).
1. Alla violazione, da parte delle strutture
autorizzate di cui all'articolo 2, dei procedimenti di cui
allo stesso articolo nonché all'articolo 3, consegue la revoca
dell'autorizzazione per un periodo da uno
a cinque anni, commisurato alla gravità della
violazione.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della sanità presenta ogni anno al
Parlamento, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.