XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 761
Onorevoli Colleghi! - Nell'accingerci ad elaborare
una proposta di legge (non facile per la vastità del problema)
in favore della famiglia intesa come soggetto giuridico,
titolare di diritti e doveri, abbiamo ritenuto necessario
fornire una visione globale della realtà "famiglia" nella sua
evoluzione in Europa e, in particolare, in Italia.
Mediante un approccio interdisciplinare ci proponiamo di
individuare ed analizzare indicatori sociali che forniscono
dati dettagliati, di segnalarne le correlazioni e di indicare
il contesto cui ci riferiamo.
In particolare, inizialmente riportiamo la definizione
della famiglia che danno alcuni importanti trattati al fine di
evidenziare come il ruolo della famiglia venga riconosciuto a
livello sia internazionale che nazionale.
Il ruolo preponderante della famiglia è sottolineato in
tutti i grandi trattati, dalla Dichiarazione dei diritti
dell'uomo delle Nazioni Unite (in cui la famiglia è definita
come "l'elemento naturale e fondamentale della società e
Stato"), fino alla Carta sociale europea adottata nel 1961 dal
Consiglio d'Europa (in cui si proclama che "la famiglia, in
quanto cellula fondamentale della Società, ha diritto ad una
protezione sociale, giuridica ed economica atta a garantirne
il pieno sviluppo").
Il Codice europeo della sicurezza sociale, contenente
norme protettive minime che lasciano ai singoli Stati la
libertà di scelta tra i vari "rami" di tutela, contempla, tra
l'altro, il ramo "prestazioni a favore delle famiglie".
Il ruolo della famiglia è generalmente riconosciuto da
tutti gli Stati membri della Unione europea, sia pure in forme
diverse. I diritti della famiglia sono espressamente
menzionati da otto Costituzioni nazionali. Diversi Paesi hanno
avuto o hanno un Ministro competente per la famiglia; in vari
Paesi gli affari della famiglia sono nello stesso tempo di
competenza del potere centrale e degli enti territoriali.
In ciascuno Stato dell'Unione europea la realtà familiare
è affrontata secondo angolature diverse. Anche la concezione
del ruolo dei pubblici poteri nei confronti della famiglia
varia da un Paese all'altro. Nonostante ciò in tutti gli Stati
membri i pubblici poteri si interessano alle condizioni di
vita della famiglia e cercano di migliorarle con tutta una
gamma di misure di varia natura, che vanno dal settore della
sicurezza sociale al diritto di famiglia, passando per i
regimi fiscali. La politica della famiglia designa l'insieme
di questi interventi.
Il calo della natalità, che caratterizza tutti i Paesi
europei, si è consolidato a decorrere dal 1965. Dal 1980,
nessun Paese dell'Unione europea, eccetto l'Irlanda, perviene
al ricambio delle generazioni (il tasso di natalità deve
essere 2,1 per garantire il ricambio delle generazioni). La
rapida contrazione dell'indice di natalità interessa tutti i
Paesi dell'Europa, per i problemi legati all'istruzione, al
tasso di crescita economica, alla proporzione delle donne che
accedono al mercato del lavoro o al tasso di disoccupazione.
Il calo della natalità non è un fenomeno isolato ma parallelo
all'evoluzione di altri fattori, come la diminuzione della
nuzialità, il prolungamento dell'intervallo tra il matrimonio
e la nascita del primo figlio, l'aumentata frequenza dei
divorzi.
Profondi mutamenti si riscontrano anche sul versante della
mortalità. La mortalità infantile è scesa al di sotto dell'1
per cento; la durata media della vita supera ampiamente i 70
anni e, per le donne, spesso oltrepassa gli 80 anni.
L'allungamento della vita, associato al calo della
natalità, è all'origine dell'invecchiamento della popolazione
(ossia l'aumento della proporzione degli anziani sul totale
della popolazione) che caratterizza tutta l'Europa. La
vittoria della longevità comporta, a più lungo termine, un
invecchiamento della popolazione attiva, un aggravio degli
oneri sanitari e pensionistici, oltre ad un peso supplementare
per le famiglie che devono prodigare cure ai loro membri più
anziani.
Tutti questi fattori - calo della natalità, aumento della
speranza di vita alla nascita, diminuito tasso di nuzialità ed
accresciuta frequenza dei divorzi - hanno alterato la
struttura della famiglia, provocandone la disgregazione e
moltiplicando i modelli familiari; l'influenza si evidenzia
sensibilmente sul numero, sulla dimensione, sulla formazione e
sulla composizione delle famiglie.
Il nucleo familiare costituito da una coppia di coniugi
con uno o più figli rimane il modello dominante; ad esso si
affiancano sempre più altre configurazioni familiari: famiglie
ricostituite (formate da un nuovo partner e da figli
dell'altro, oppure dai figli di primo letto di ciascuno dei
partner), famiglie monoparentali, unioni consensuali,
persone sole.
Da tutto ciò si deduce che benché la maggioranza della
popolazione trascorra il periodo più lungo della propria vita
in una famiglia di tipo tradizionale (coppia con figli), la
comparsa di nuovi modelli familiari pone la questione del
posto assegnato al bambino nel quadro di un assetto familiare
sempre più instabile. Ciò rende necessario un adeguamento
della legislazione sociale a queste realtà emergenti, senza
peraltro giungere al riconoscimento della famiglia di fatto.
D'altra parte, le stesse proposte di legge presentate nelle
passate legislature dal PDS e dal PSI relative a norme sulla
"famiglia di fatto" respingevano "ogni tentativo di
riconoscimento formale" della stessa famiglia di fatto.
Pertanto le nuove realtà, prodotte dal costume e dalle
conseguenze della normativa divorzista, vanno considerate
sotto il profilo della tutela dei soggetti incolpevoli e più
deboli come la prole.
Tra le tendenze di rilievo che caratterizzano l'evoluzione
economica e sociale, un elemento determinante è costituito
dall'incremento del lavoro femminile. Mentre il prolungamento
della vita è uno dei fattori che influiscono
sull'invecchiamento della popolazione, il calo della natalità
viene generalmente collegato all'emancipazione della donna,
alla sua entrata nel mercato del lavoro (con la conseguente
diffusione della contraccezione) e all'avvento della società
dei consumi. Negli ultimi trentacinque anni si è registrato un
rapido aumento della popolazione attiva femminile.
Recentemente a questa crescita hanno contribuito
prevalentemente le donne sposate, sia nei Paesi in rapido
sviluppo che in quelli a sviluppo più lento. I tassi di
attività, che prima erano elevati tra donne giovani (meno di
venticinque anni) e tra quelle più anziane (oltre i
quarant'anni) tendono ora ad uniformarsi per tutte le classi
di età. Nell'attuale contesto la situazione della donna
lavoratrice diventa sempre più precaria; è infatti fra le
donne che tendono a svilupparsi forme di occupazione come il
lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, a domicilio,
eccetera.
Infine, nell'affrontare il tema del lavoro femminile, non
si possono ignorare fattori quali il divario retributivo
sussistente tra i lavoratori dei due sessi o le ripercussioni
negative dei regimi fiscali sull'occupazione femminile (per
esempio uno stesso reddito viene tassato in modo diverso a
seconda che la persona sia sposata o no; parimenti l'onere
fiscale è diverso se entrambi i coniugi esercitano un'attività
professionale o se uno solo di essi lavora).
Queste discriminazioni possono influire anche sul
comportamento, scoraggiando, per esempio, il matrimonio quando
le persone non sposate sono favorite sul piano fiscale.
Dal punto di vista personale, l'attività lavorativa della
donna rappresenta spesso una necessità per la coppia ed una
valvola di sicurezza per la donna in caso di divorzio,
separazione, nubilato.
Sembra quindi opportuno studiare a fondo l'incidenza delle
varie forme di riassetto del tempo di lavoro (non solo
femminile) e dello statuto dei lavoratori sulla vita familiare
e sociale di questi ultimi, soprattutto sull'equilibrio tra la
vita familiare e professionale. Particolarmente acuto appare
il problema della ripartizione delle responsabilità familiari
e professionali e dell'accoglienza dei figli.
Ne deriva un'esortazione, da parte di vari Ministri
europei incaricati degli affari familiari, ad intensificare
gli sforzi del settore pubblico e del settore privato per
rendere più facilmente conciliabili vita familiare e vita
professionale; si pone l'accento, in modo particolare, su
questioni come il numero, la qualità e l'accessibilità delle
strutture destinate all'infanzia, come i servizi di aiuto alle
famiglie, nonché la regolamentazione degli orari di lavoro e
del congedo parentale.
I Ministri sottolineano anche la necessità di affermare
più chiaramente quale posto occupano le attività domestiche
nelle economie nazionali. Inoltre essi hanno sottolineato la
necessità di creare un clima sociale favorevole alla famiglia,
nell'interesse dei figli ed al fine di rafforzare la coesione
familiare e la solidarietà fra le generazioni, affermando
comunque che la famiglia, cellula di base della società,
rimane la struttura più idonea ad assumere un grado
ragionevole di stabilità, di libertà e di compiutezza.
Una considerazione basilare da fare è che tutto ciò che è
stato preso in esame per quanto concerne l'analisi della
famiglia e la definizione dei relativi indicatori sociali,
avviene nell'ambito di una "società complessa" e parlare di
complessità sociale significa alludere non soltanto ad una
realtà articolata e multiforme, ma anche alla compresenza di
aspetti contraddittori ed antagonistici.
Da questo punto di vista possiamo individuare due
realtà.
C'è da considerare la famiglia come un'istituzione
obsoleta e perdente, quando non inutile o repressiva. In tale
linea si penserà ovviamente di incrementare i soli diritti
individuali oppure quelli collettivi. Questo è proprio quanto
si è rivelato del tutto insufficiente negli ultimi decenni;
malgrado ciò c'è chi insiste per politiche sociali indirizzate
ai diritti soggettivi degli individui difesi attraverso misure
collettive (come la proposta dell'assegno sociale di
cittadinanza individuale, anziché commisurato sui bisogni
familiari). Che la società italiana debba fare spazio ad una
maggiore tolleranza e rispetto della persona umana non può che
essere condiviso.
Non può tuttavia essere ignorato il fatto che la famiglia,
al di là della tendenza a darsi delle regole proprie, di
privatizzazione e di isolamento, tuttora continua a svolgere
una moltitudine di funzioni sociali (che diminuiscono in certi
aspetti ed aumentano in altri); in particolare la sua
influenza sui figli (insieme al bisogno dei figli di essere
socializzati) non è certo inesistente o in via di
estinzione.
D'altronde per chi cerca soluzioni nella direzione della
famiglia, le risposte devono essere cercate attraverso una
valorizzazione democratica e pluralistica della famiglia, non
imponendo alcun modello specifico, a priori, di famiglia.
Si manifesta quindi l'esigenza che la famiglia sia
riconosciuta e trattata come tale: cioè nella sua globalità e
non in modo strumentale dall'esterno.
Alle famiglie che si assumono carichi nell'allevare figli
dovrebbero andare riconoscimenti per le funzioni sociali
assolte; questi anche qualora si esprimano i riconoscimenti
economici (di solidarietà sociale), non devono essere
considerati "premi".
La famiglia ha la necessità di essere soggetto di
reciprocità nei rapporti con un'amministrazione pubblica
efficiente, equa, razionale e non di essere beneficiaria di
sola assistenza.
Il problema è dunque quello della giustizia sociale,
distributiva e redistributiva verso le famiglie a seconda
della loro composizione (in particolare il numero dei figli,
la loro età, il carico di persone malate o anziane) e delle
funzioni sociali che assumono per autonoma decisione.
E' solo negli ultimi anni che si è cominciato a tener
conto che la famiglia è pur sempre un punto di riferimento
importante per le persone socialmente deboli (dando per
scontato che lo è per la formazione della personalità
individuale in generale).
Se si accetta che i sistemi di intervento sociale per la
famiglia non possono più essere quelli degli anni passati, si
può accedere all'idea, che va acquisendo sempre maggiore
consenso, che occorrano interventi di "guida relazionale".
Questi ultimi poggiano sull'idea che il compito primario di
una politica per la famiglia non è quello di programmare
"modelli", né quello di renderli tutti indifferenti, ma invece
è quello di creare le condizioni per l'esistenza di un
concetto sociale che sia favorevole all'incontro, al dialogo,
alla solidarietà familiare.
Le soluzioni alla questione famiglia devono essere trovate
in primo luogo sul proprio terreno. Organizzazioni di comunità
e forme associative (volontariato, mutualità, cooperazione,
privato sociale in genere) sono le meglio attrezzate per
comprendere i bisogni della famiglia e per realizzare i
programmi di "guida relazionale".
Esse additano una forma di società che va oltre l'assetto
tipicamente moderno imperniato sul rapporto tra società civile
e Stato, in quanto costituiscono nuove reti e nuove regole di
vita.
* * *
Qualunque regolamentazione giuridica che abbia ad oggetto
la famiglia richiede, per l'operatore del diritto, un impegno
ed una sensibilità superiori alla norma.
Arturo Carlo Jemolo ha detto che "la famiglia è un'isola
che può essere solo lambita dal mare giuridico", con ciò
volendo significare che in questo campo il confine tra
giuridico e non giuridico è ben limitato e per nessuna ragione
invalicabile.
E in questa ottica che bisogna affrontare qualsiasi
problema riguardante la famiglia, con il costante rispetto per
ciò che nessun legislatore, neanche il più attento, potrà mai
infrangere con le sue regole: la spontaneità dei sentimenti e
degli affetti che stanno alla base della unione familiare.
Ciò nonostante, il legislatore non può rimanere
insensibile alle continue variazioni del costume, anzi è suo
precipuo compito quello di intervenire egli stesso per
modificare il costume e far sì che la regola di oggi sia il
costume di domani.
Seppure oggetto della presente proposta di legge è la
famiglia, l'intenzione è quella di regolare tutto ciò che sta
intorno ad essa, tutto ciò che può condizionarla positivamente
e negativamente, senza mai infrangere i suoi confini, che più
che mai si vogliono rispettare e fortificare incidendo solo
indirettamente su di essa.
Non a caso anche il legislatore del 1975, nel riformare il
diritto di famiglia, consapevole della intangibilità dei
delicati rapporti interpersonali che per loro natura hanno
fondamento nell'affetto e non nella regola giuridica, non ha
dato una definizione giuridica di famiglia, ma ha dato una
maggiore considerazione agli individui che la compongono.
Così, facendosi carico dei movimenti sorti negli anni
cinquanta e sessanta, la legge sul diritto di famiglia (legge
n. 151 del 1975) ribadisce il dettato costituzionale e
garantisce la uguaglianza tra i coniugi, la parità tra uomo e
donna, la solidarietà tra gli stessi, la tutela dei figli.
Prima ancora, il legislatore si era interessato anche dei
problemi patologici della famiglia, regolando la separazione
dei coniugi e le sorti dei figli, nonché le vicende
patrimoniali collegate allo scioglimento del vincolo.
In più di venticinque anni questi due orientamenti
legislativi: a) recupero e tutela dei singoli
all'interno della compagine familiare; b) patologia e
rottura inerenti alla famiglia, hanno proliferato una serie di
interventi che ancora oggi dimostrano la loro modernità e la
necessità di sempre ulteriori correzioni e adeguamenti da
parte del legislatore.
Addirittura ci si è spinti oltre, incentivando l'idea di
interventi legislativi diretti a riconoscere l'esistenza e le
conseguenze di una libera convivenza, non solo tutelando i
singoli componenti della cosiddetta "famiglia di fatto"
(tutela che trova un suo discutibile fondamento nel dettato
costituzionale), ma addirittura attribuendo una vera e propria
veste giuridica, peraltro contraddittoria con la sua natura
che è, e rimane, di mero fatto.
Lungi dal nostro intento l'addentrarsi nei meandri delle
problematiche giuridiche suddette, vogliamo qui precisare che
procedendo in parallelo ad esse, abbiamo sentita quanto mai
urgente l'esigenza di affrontare un argomento che in più di
quarant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione della
Repubblica italiana nessuno ha mai avuto il coraggio di fare
oggetto di un intervento legislativo: la famiglia.
Non è tautologico il riferimento ma essenziale, difficile
e ricco di significato: si vuole così fare riferimento ad una
regolamentazione giuridica della famiglia in quanto tale,
prescindendo dai singoli soggetti che la compongono e dalle
sue patologie e concentrandosi sulla sua tutela.
L'importanza sociale di tale recupero è stata già indicata
e verrà sottolineata alla conclusione della relazione.
Iniziamo quindi con il precisare la rilevanza autonoma
della famiglia nel diritto, confutando quell'orientamento che
ha sempre identificato la nozione giuridica di famiglia con
quella di diritto di famiglia.
La distinzione va fatta in quanto la famiglia assume un
diverso rilievo giuridico a seconda che la disciplina
giuridica guardi ad essa come punto di riferimento per la
tutela di una serie di posizioni giuridiche, cioè quelle dei
singoli membri della stessa, o che la disciplina giuridica
consideri direttamente la famiglia come titolare di effetti
giuridici degni di tutela.
Nel primo caso l'appartenenza alla famiglia crea un vero e
proprio status, cioè un punto di riferimento che per il
diritto è rilevante ai fini della individuazione e della
circoscrizione di alcuni effetti giuridici, che però
riguardano il singolo in quanto appartenente alla famiglia.
Nel secondo caso, invece, è la famiglia in quanto tale che
diviene punto di riferimento di una serie di effetti
giuridici.
E su questo punto che noi vogliamo concentrare la nostra
attenzione.
Il riconoscimento giuridico di una realtà superindividuale
permette di valutare tutti i rapporti che la famiglia ha con
l'esterno e di riconoscerne anche l'incidenza giuridica.
Tutto ciò che è vincolo, rapporto interpersonale, è già
regolato dal diritto di famiglia e quindi prescinde da questa
trattazione.
La dimostrazione che il rapporto familiare possa
rappresentare strumento per la tutela di interessi
superindividuali viene suggerita dalla funzione sociale che la
famiglia è andata assumendo nel corso degli anni.
L'importanza della famiglia in quanto tale come struttura
idonea a risolvere molti mali sociali (si pensi al recupero
delle devianze, all'affidamento dei minori, alle case
famiglia) oggi rappresenta il superamento di
quell'orientamento dottrinale secondo cui la funzione sociale
della famiglia si risolve solo nel contenuto dei singoli
diritti e doveri spettanti a ciascun soggetto nello
svolgimento del rapporto, e cioè nello assolvimento di
specifici doveri verso altri soggetti (coniuge, figli...) e
non quindi nella realizzazione di interventi
superindividuali.
In tal senso la famiglia è un'entità che va tutelata per
se stessa nella sua unità e prescindendo dai singoli membri
che la compongono, anche se sempre in funzione del bene di
ciascuno di loro.
Questa esigenza trova riscontro sia nella Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del
1955, che all'articolo 8 tutela il diritto al rispetto della
unità familiare come un diritto di libertà, sia nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che
all'articolo 16, terzo comma, regola il diritto della famiglia
ad essere protetta dalla società e dallo Stato: "La famiglia è
il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla Società e dallo Stato".
Ma è soprattutto la nostra Costituzione che riconosce i
diritti della famiglia; l'articolo 29, primo comma, infatti
recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio".
Lasciamo alle dispute dottrinali l'interpretazione di
quest'articolo, del concetto di società naturale, eccetera, e
soffermiamoci solo su pochi punti che servono da sostegno e da
impulso per la nostra proposta di legge.
Riteniamo qui per presupposto essenziale che la famiglia è
una comunità originaria che "preesiste allo Stato" e che per
questo rifugge da qualsiasi definizione giuridica (a tal
proposito qualcuno ha parlato addirittura di un ordinamento
autonomo rispetto a quello statuale e al di fuori di esso).
Nel momento in cui diventa oggetto di tutela, non è tanto
rilevante entrare nel merito della sua natura intrinseca,
dovendo anche coinvolgere un problema etico-religioso, quanto
il fatto di stabilire in che modo e in quali limiti tale
tutela può essere attuata dall'ordinamento giuridico globale
nell'ambito del quale la famiglia si sviluppa ed esiste e del
quale rappresenta un fondamento.
Riteniamo, inoltre, per presupposto il riconoscimento
della famiglia legittima cioè quella "fondata sul matrimonio"
(articolo 29 della Costituzione) sulla base incontrastata che
solo la famiglia ha il carattere, giuridicamente rilevante,
della stabilità e della esclusività del rapporto che comporta
quella unità ed entità che qui vogliono essere oggetto di
tutela.
Inoltre è solo nella famiglia legittima che le parti
esprimono una volontà di instaurare un rapporto stabile che
rappresenta l'elemento fondamentale, nonché la garanzia che la
famiglia possa seguire le proprie finalità istituzionali.
Ci sia concesso, qui, l'accento polemico (che altro non è
che una constatazione di fatto) riguardo al rapporto di una
convivenza (cosìddetta "famiglia di fatto") che è privo
proprio di quel requisito giuridico della stabilità del
rapporto familiare, come tale quindi munito di quella
particolare tutela giuridica che l'ordinamento vuole accordare
all'unione familiare.
Che poi la mera convivenza possa generare delle
conseguenze giuridiche per i singoli soggetti degne di tutela
e di attenzione da parte del legislatore, questo non significa
riconoscere conseguenze legali "al vincolo che non è vincolo",
cadendo così nella contraddizione di riconoscere "l'esistenza
di una libera convivenza la quale, per definizione, non sia
qualificata dall'assunzione di un impegno legalmente
riconosciuto" (Trabucchi).
I fermenti di proposte per interventi legislativi in
materia hanno richiamato la nostra attenzione sul recupero e
sulla valorizzazione giuridica della famiglia legittima a
garanzia non solo della famiglia stessa e soprattutto degli
effetti conseguenziali nella società, ma anche a salvaguardia
di elementari sentimenti umani.
Perché questa tutela possa essere realizzata è necessario
dimostrare l'importanza che alla famiglia legittima venga
riconosciuta una soggettività, così che la legge possa
riconoscerle diritti propri, distinti da quelli dei suoi
componenti.
Il dettato costituzionale dell'articolo 29 parla di
famiglia riconoscendo così implicitamente la sua originarietà
ed autonomia; il collegamento poi con l'articolo 2 della
Costituzione che parla di "formazioni sociali" non lascerebbe
dubbi circa l'ammissibilità di un riconoscimento della
famiglia quale persona giuridica.
I problemi sono sorti nel momento in cui si è cercato di
applicare il concetto di persona giuridica regolato
dall'ordinamento positivo alla struttura familiare.
Gli scontri dottrinali in proposito, provocati dalla
delicatezza e particolarità del problema, non hanno sortito
effetti positivi ed il legislatore, sebbene in più di una
occasione abbia riconosciuto dei diritti alla famiglia - si
pensi alla disciplina dell'impresa familiare, alle norme sui
contratti agrari, eccetera - non si è mai impegnato a
risolvere il problema.
Riteniamo che il riconoscere una soggettività alla
famiglia non rappresenti un problema nel momento in cui,
tenendo conto delle considerazioni sul carattere giuridico
della esistenza familiare come istituzione di diritto naturale
e che in quanto tale ha una sua originarietà che precede il
riconoscimento dello Stato, non si cerchi a tutti i costi di
attribuire alla famiglia una soggettività giuridica secondo i
canoni stabiliti dal diritto positivo per le persone
giuridiche.
L'unico disegno da seguire è quello costituzionale: "la
Repubblica riconosce i diritti della famiglia (...)" ed è
certamente contraddittorio parlare di diritti della famiglia e
non qualificarla come soggetto giuridico.
Non vogliamo entrare nel merito dando una definizione ed
una natura alla soggettività giuridica della famiglia, per il
momento ci basta constatarne l'esistenza.
Speriamo così di dare l'input per una serie di
interventi legislativi che considereranno la famiglia come
soggetto degno di tutela da parte dell'ordinamento
giuridico.
Il riconoscimento della qualità di soggetto autonomo di
diritto sarà una conseguenza, ed allora saranno anche
possibili una definizione ed una identificazione della sua
natura giuridica.
Dal momento in cui la famiglia è soggetto di diritti così
come gli altri soggetti di diritti (persona umana, enti,
eccetera), è portatrice di diritti fondamentali che lo Stato
deve riconoscere e rispettare, proteggendola socialmente,
giuridicamente ed economicamente ed assicurandone il pieno
sviluppo.
Ora più che mai questa esigenza è diventata allarme
sociale. Per citare solo alcuni problemi: negli ultimi
venticinque anni sono triplicati i divorzi e le separazioni;
aumento delle convivenze more uxorio a discapito del
matrimonio legittimo, diminuzione del tasso di natalità che ci
vede occupare il primo posto in Europa e, in parallelo,
aumento degli aborti (non tenendo conto di quelli
clandestini). La famiglia italiana risulta così compromessa e
svilita in un momento storico in cui alcuni stimoli della
società dimostrano l'urgenza e la necessità di un suo
recupero.
Scopo della proposta di legge quadro sulla famiglia è
proprio quello di dare direttive di massima perché il
legislatore possa intervenire programmaticamente a favore
della famiglia.
Intendiamo dare, appunto, un indirizzo generale e
programmatico che, in stretta coerenza con il dettato
costituzionale, possa aprire la strada per un lungo iter
normativo che disciplini il recupero della famiglia.
La proposta di legge parte dal riconoscimento della
famiglia come persona giuridica, cioè come entità che, come
tale, può divenire destinataria di una serie di diritti. E
opportuno precisare che il riconoscimento della famiglia come
entità a se stante non prescinde mai dalla stretta
complementarietà con le persone che la compongono. Per cui
accadrà che alcuni diritti riguarderanno direttamente i
singoli membri e indirettamente la famiglia e viceversa.
La difficoltà pratica di scindere le due entità è dovuta
al fatto che la famiglia è pur sempre un aggregato di persone,
rispetto alle quali essa assume sempre un ruolo strumentale.
Tale strumentalità però non esclude il ruolo istituzionale
della famiglia che realizza l'unione solidale delle persone
aggregando i singoli soggetti e incentivando una serie di
interessi e diritti che, pur nel rispetto della loro
individualità, trovano un normale insediamento e sviluppo
nella famiglia stessa.
Da ciò deriva il ruolo istituzionale della famiglia, in
sintonia con quanto affermato dall'articolo 2 della
Costituzione che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali".
Questa complementarietà fra persone e istituzioni,
comporta il riconoscimento di un diritto della persona alla
famiglia.
Ci sembra questo un presupposto imprescindibile, unico
punto di partenza.
Visto che la famiglia è creata da singoli individui i
quali devono essere messi in condizioni di formarla: "La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia (...)" (articolo 31 della
Costituzione).
Si vogliono così creare i presupposti perché il
legislatore possa intervenire concretamente in tal senso (per
esempio in materia di occupazione e lavoro).
Esiste, inoltre, il diritto all'ingresso o all'inserimento
dell'individuo nella famiglia e questo soprattutto per i
soggetti più deboli: minori, portatori di handicap,
anziani.
Tale diritto si esplica in due forme:
a) il reintegro all'interno della famiglia di
origine del soggetto che per qualche motivo ne è stato
estromesso (esempio: anziani, portatori di handicap,
minori deviati);
b) l'ingresso del soggetto debole in una famiglia
diversa da quella d'origine. Questa forma è atipica e non
rientra nel concetto di "naturale"; essa è, però, dettata
dalle emergenti esigenze di politica sociale.
Ancora una volta riemerge il valore istituzionale della
famiglia, la cui esistenza richiede la compresenza di diverse
generazioni e di diverse posizioni soggettive, comportando
tale eterogeneità una vicendevolezza di aiuti e apporti
interpretativi che realizzano la omogeneità familiare.
Quanto detto serve ad evidenziare l'importanza del
riconoscimento del diritto alla famiglia come diritto
soggettivo perfetto, degno di tutela da parte dell'ordinamento
giuridico, e riconosciuto a ogni soggetto, persino al
concepito (da cui la antinomia con il diritto all'aborto) e
per quanto di tale diritto sia titolare l'individuo esso
incide direttamente sulla famiglia e sulla importanza sociale
che essa assume (articolo 2 della Costituzione).
L'importanza di attribuire alla famiglia dei diritti
discende dalla esigenza di tutelare l'unità e la stabilità
della famiglia stessa per assicurare ai singoli componenti, ma
soprattutto alla società, l'esistenza di una costante fonte di
valori etici, sociali, culturali, economici e religiosi
essenziali.
Con la presente proposta di legge si crede di aver
individuato i diritti fondamentali per la tutela della
famiglia ma "il discorso" rimane aperto; per questo si è
preferita la struttura della legge quadro solo per dare degli
indirizzi e dei messaggi. E' necessario quindi avviare una
politica che favorisca le nascite ed essa non può essere che
economica e sociale. Innanzitutto con l'aumento di quelle
integrazioni che già esistono (esempio: assegni familiari)
proporzionalmente al numero dei familiari e al reddito;
aumentando gli aiuti economici alle famiglie monoreddito e,
dove questo è anche basso, rispetto al numero dei familiari;
poi con incentivi economici specifici per il secondo figlio;
ed ancora stabilendo un minimo vitale per il bambino, cioè un
quantum erogato dallo Stato alle famiglie più bisognose
in relazione alle esigenze minime di cui un bambino nei primi
anni di vita necessita.
Ma parallelamente alla politica economica deve trovare
ampio spazio la politica sociale, che metta in evidenza
l'importanza della natalità non solo in rapporto a problemi
squisitamente etnici (sì da contenere "naturalmente" il
fenomeno della immigrazione), ma anche per far fronte al
sorgere di vere e proprie storture sociali. Solo per fare un
esempio, statisticamente sono aumentate le famiglie senza
figli e moltissime sono quelle con il figlio unico; qualcuno
ha azzardato la previsione di una società senza fratelli e, ci
sia concesso di scivolare nell'etica, quale senso avrà
appellarsi al concetto di "fratellanza" che storicamente ha
rappresentato impulso per l'integrazione e la solidarietà
sociale? Siamo, purtroppo, nella società in cui l'edonismo
prevale sul sacrificio: è un atteggiamento culturale e mentale
che intendiamo modificare profondamente.
Si coglie l'occasione, che sembra propizia, per ribadire
il fermo no all'aborto e alle manipolazioni sperimentali
dell'embrione e dell'inseminazione artificiale. Tali progressi
della scienza devono servire solo a far fronte a delle
situazioni patologiche (come le anomalie) e solo nell'ambito
della famiglia, cioè tra i coniugi rispettivamente titolari o
portatori dell'embrione e del liquido seminale
(edonismo-sacrificio).
Minori.
Il diritto alla famiglia per il minore, più che per ogni
altro soggetto, assume un'importanza primaria, assoluta,
vitale.
Non sempre però l'ingresso nella famiglia è automatico e
naturale; spesso esso è condizionato da una serie di
situazioni esogene che lo possono addirittura eliminare.
Il legislatore è sempre stato molto attento alla tutela
minorile e alle sue complesse problematiche. Non si vogliono
citare il lungo excursus normativo e ricordare i nostri
emendamenti o fare il punto su un argomento così delicato; si
vuole solo sottolineare l'importanza che ha la famiglia per il
minore.
Ancora una volta la fonte è il dettato costituzionale che
all'articolo 31, secondo comma, prevede l'obbligo per la
Repubblica di proteggere "l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo". Ma tale secondo comma è
strettamente collegato al primo, che tutela la "formazione
della famiglia". Si può facilmente dedurre che il primo
"istituto necessario" è senza dubbio la famiglia.
Il capo dedicato ai minori nella presente proposta di
legge, regola:
a) il diritto della famiglia a far fronte alle
esigenze dei figli minori per permettere loro uno sviluppo
fisico e morale che sia il migliore e il più adeguato alle
esigenze specifiche, evitando l'allontanamento (articolo 31
della Costituzione); così le famiglie numerose dovranno essere
messe in condizione di far fronte alle necessità di tutti i
figli indistintamente, non solo con incentivi economici
(sussidi, sgravi fiscali, eccetera), ma anche con sostegni
mirati da parte delle istituzioni specializzate (consultori
familiari, asili nido, scuole materne, eccetera);
b) il diritto della famiglia ad essere aiutata nel
caso di situazioni patologiche del minore: minori portatori di
handicap, minori deviati, minori tossicodipendenti. Le
statistiche e gli studi approfonditi hanno dimostrato che la
famiglia è la sede primaria per quello che giuridicamente
viene definito "progetto di recupero"; la carenza delle
istituzioni pubbliche è un dato ormai noto; i tentativi del
legislatore di venire incontro ai problemi minorili
addirittura creando l'istituto dell'affidamento ad una
famiglia diversa da quella originaria per un periodo
temporaneo necessario a superare quelle difficoltà che hanno
portato all'affidamento, sono falliti.
Non entriamo nel merito della questione, e soprattutto dei
gravi problemi che tale istituto ha sollevato, ma
soffermiamoci solo a valutare come ancora una volta il
legislatore abbia, per così dire, "accantonato" il recupero
della famiglia originaria.
Ne è conseguito che l'affido familiare e l'uso dei servizi
sociali (persino in quelle regioni dove danno prova di
efficienza), da rimedi eccezionali ai quali si ricorre in
extremis, sono passati ad essere la prassi.
Preme inoltre porre l'accento sul fatto che il processo
penale a carico di imputati minorenni è pervaso dall'esigenza
di "favorire l'uscita precoce del minore dal processo"; e
poi?
Lo Stato ha il compito, laddove ve ne siano anche i minimi
presupposti, di recuperare il nucleo familiare originario con
tutti gli interventi del caso: coordinamento delle attività
dei servizi sociali e soprattutto di quelle consultoriali, in
modo da intervenire direttamente nell'ambito della famiglia
originaria, rendendola idonea ad affrontare i problemi del
minore disagiato; ovvero intervento dei servizi sociali e
delle aziende sanitarie locali nelle famiglie multiproblema
(miseria, assenza di uno dei genitori, condizioni abitative
malsane, promiscuità, carenze a livello psicologico e
culturale, eccetera); concentrandosi più sull'assistenza
domiciliare ed evitando l'istituzionalizzazione come risposta
ai problemi (home maker); ed, infine, contributi
economici ed esenzioni fiscali.
E stato giustamente osservato che la famiglia "costituisce
un fattore essenziale di sostegno e di rimedio per il minore",
per questo deve essere aiutata.
Portatori di handicap.
Un discorso simile a quello dei minori meritano i
portatori di handicap, fisici e mentali. Anche in questi
casi è stata dimostrata soprattutto dalla scienza medica
l'importanza dell'integrazione del portatore di handicap
nell'ambito della famiglia originaria o, qualora questa non
esista, nella famiglia affidataria.
Per questo tipo di integrazione e per il recupero del
portatore di handicap stesso, la famiglia ha bisogno di
particolari sostegni. Il discorso vale per tutte le famiglie,
disagiate o meno.
Bisogna innanzitutto incentivare il lavoro d'équipe
di più operatori (psicologi, terapisti della riabilitazione,
neuropsichiatri, eccetera) e dare la possibilità agli stessi
di intervenire a domicilio, evitando anche in questo caso il
ricovero in istituto. In tale senso saranno previsti degli
emolumenti straordinari per l'operatore stesso, così si
eviterà quanto più possibile, per esempio, la
ospedalizzazione, riducendola solo ai casi più gravi, con un
risparmio considerevole anche per le stesse strutture
pubbliche.
Anziani.
Il nostro è un "Paese di anziani"; mentre infatti l'indice
di denatalità è aumentato vertiginosamente, quello di
"mortalità" è diminuito, tanto da creare problemi di politica
sociale per un fenomeno emergente che sino a pochi anni fa era
invece marginale o comunque contenuto.
Diamo atto della situazione e soffermiamoci sull'aspetto
del fenomeno che si collega alla proposta di legge, cioè al
rapporto anziano-famiglia. Così come per il minore e il
portatore di handicap, anche per l'anziano spesso si
pone il problema della integrazione nella famiglia, che può
essere d'un figlio o di un parente (non ha importanza) che ha
il dovere dell'assistenza.
Innanzitutto si vuole mettere in evidenza, così come si è
già sottolineato in precedenza, l'importanza, nell'ambito
della compagine familiare, della compresenza di diverse
generazioni per armonizzare le diverse esperienze di vita e
trarne aiuti reciproci.
Solo per fare un esempio, che può provocare una forte
emotività socio-culturale, il rapporto nonno-nipote, o
comunque anziano-bambino; quale migliore baby-sitter,
quale migliore scuola di vita e quale migliore tutore di
quello che qualcuno, forse un po' enfaticamente, ha
soprannominato il "diritto alla favola"?
Si ritiene, quindi, necessario ribadire l'importanza
dell'anziano nell'ambito della famiglia come elemento
necessario; questo è l'unico modo di combattere il
disadattamento dell'anziano che, oltre ad essere emarginato
dal lavoro e dalla società, non lo può essere certo anche
dalla sua famiglia.
Sicuramente più allarmante è la situazione dell'anziano
non autosufficiente per deficienze fisiche o psichiche.
Due sono i piani di intervento:
a) recupero e integrazione dell'anziano
autosufficiente nell'ambito della famiglia. Anche in questo
caso, disincentivando il ricovero in istituto e concedendo
sussidi economici per le famiglie con uno o più anziani e
sgravi fiscali, e comunque impegnando economicamente i
familiari e i parenti che sono obbligati al mantenimento
dell'anziano a contribuire al pagamento della retta per il
ricovero in istituto quando il reddito dell'anziano non sia
sufficiente;
b) sostegno alla famiglia quando l'anziano non è
autosufficiente: deospedalizzazione quando sia possibile o
ricorso al day-hospital; introduzione di un sistema
integrato di servizi socio-sanitari che aiutino la famiglia
nell'assistenza domiciliare del malato; potenziamento
economico e organizzativo dei consultori familiari e dei
servizi sociali affini;
c) incentivazione e sostegno per le comunità di
tipo familiare (ad esempio, le case-famiglia), le quali hanno
dimostrato capacità e connotazioni tali da poter dare valida
risposta ai problemi degli anziani che non hanno famiglia.
Si devono inoltre citare, per completezza di
argomentazione, le osservazioni e gli studi già effettuati
dalla scienza medica e sociale che dimostrano, anche in questo
caso (come per i minori e i portatori di handicap) che
l'assistenza più adeguata e il recupero più immediato
dell'anziano avvengono nell'ambito familiare.
Lavoro.
Una delle componenti necessarie, non solo perché la
famiglia nasca, ma perché si sviluppi e progredisca, è il
lavoro.
In un Paese in cui il tasso di disoccupazione continua a
essere molto alto, l'argomento assume una certa
delicatezza.
Si sono, però, volute semplicemente dare delle direttive
che possano permettere condizioni di lavoro (quando questo ci
sia) tali da conciliarsi bene con le esigenze della famiglia
del o dei lavoratori, così da tutelarne l'integrità.
Esse indicano i seguenti indirizzi:
a) riordino e regolamentazione univoca delle
normative riguardanti la madre lavoratrice: remunerazione del
lavoro casalingo così da consentire alla madre la libertà di
non dover uscire fuori dalla famiglia per lavorare; lavoro
part-time, adeguamento delle strutture assistenziali
nell'ambito dell'organizzazione lavorativa, asili nido,
flessibilità dell'orario di lavoro, anno sabbatico. Tali
provvedimenti, quando compatibili, si estendono anche al
padre;
b) in materia di collocamento deve essere
agevolato il lavoratore con la famiglia di appartenenza così
da non creare l'ingiustizia di famiglie con più persone
collocate e famiglie senza alcun collocato;
c) diritto del lavoratore a una sede lavorativa
che faciliti il rapporto con la famiglia;
d) diritto del lavoratore ai congedi familiari per
fare fronte alle esigenze della famiglia, soprattutto quando
all'interno della stessa ci siano una o più persone disagiate:
minore, anziano non autosufficiente, portatore di handicap,
tossicodipendente, eccetera;
e) istituzione delle ferie familiari, cioè della
contemporaneità, per i lavoratori componenti dello stesso
nucleo familiare, della fruizione del periodo di ferie.
Istituzioni sociali.
Le carenze sociali, culturali ed economiche che hanno
portato allo svilimento della famiglia ed hanno spinto a
presentare la proposta di legge, dimostrano comunque che la
famiglia ha bisogno di aiuti esterni. Al di là dei
riconoscimenti economici diretti, sicuramente è molto più
importante l'intervento statale per la creazione e lo sviluppo
di quelle strutture sociali che siano idonee a portare un
aiuto esterno alla famiglia quando questa abbia dei problemi.
Sicuramente l'istituzione che meglio potrebbe fare fronte alle
esigenze della famiglia è il consultorio familiare. Dalla data
di entrata in vigore della legge 29 luglio 1975, n. 405,
istitutiva dei consultori familiari, questi hanno avuto uno
sviluppo progressivo ma disomogeneo e, soprattutto, hanno
fatto fallire lo spirito informatore della legge,
privilegiando l'aspetto della sanitarizzazione rispetto a
quello, fondamentale, della educazione alla famiglia e della
famiglia.
Vogliamo ribadire l'importanza dei consultori per il
recupero e per l'assistenza costante della famiglia; senza
peraltro non ravvisare l'esigenza di suggerire gli indirizzi
per il potenziamento di tale struttura:
a) innanzitutto sembra più che mai urgente
l'omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori tra nord e
sud, con un richiamo al legislatore e agli organi competenti
per il controllo sulle diverse impostazioni date dalle leggi
regionali attuative della legge n. 405 del 1975, che hanno
evidenziato una differenziazione ingiustificata fra regione e
regione;
b) inoltre preme affermare l'importanza
dell'attività consultoriale nella prevenzione e nella
educazione alla famiglia rilevandone la funzione etico-sociale
rispetto alla medicalizzazione. L'opera del consultorio non
può essere rivolta solo alle patologie psico-fisiche
(contraccezione, aborto, malattie veneree), ma soprattutto a
quelle morali;
c) rendere stabile nelle équipe la figura
del consulente familiare, l'unica che garantisce lo spirito
informatore della legge.
Non si può tralasciare neanche l'importanza della
incentivazione economica e sociale dell'associazione tra
famiglie e delle già collaudate case-incontro, per rispondere
ai problemi non solo dei minori e degli anziani senza
famiglia, ma anche degli adolescenti e dei giovani deviati
(tossicodipendenti, ex-detenuti, eccetera) perché privi del
tutto o perché succubi delle carenze della famiglia
d'origine.
Il sostegno nei confronti di tali strutture non deve
essere solo economico, ma anche sociale, così da incentivare
l'intervento del volontariato.
Ed infine occorre una riorganizzazione nell'ambito delle
già malandate aziende sanitarie locali per lo sviluppo del
lavoro di équipe (medico di base, medico specializzato,
assistente sociale, pedagogista, eccetera) e una serie di
interventi programmatici sì da riorganizzare il lavoro
dell'équipe con preferenza per l'assistenza domiciliare,
soprattutto in quei casi in cui è necessario l'intervento di
persone altamente specializzate, e quindi coloro che solo le
strutture ospedaliere (e non tutte) possono fornire.
Già il day-hospital ha dato molti risultati,
liberando le carenti strutture ospedaliere, ma bisogna andare
oltre, fornendo alle famiglie con un malato (anziano, o
portatore di handicap o tossicodipendente) la
possibilità che il personale specializzato (ad esempio, quello
infermieristico), anziché svolgere il lavoro in ospedale, lo
svolga a domicilio. Il risultato gioverebbe alla famiglia e
all'assistito e soprattutto alla stessa struttura pubblica.
Abitazione.
Perché la famiglia possa nascere e continuare a esistere
nella sua integrità, è necessario che abbia una abitazione
adatta alle sue esigenze.
Anche questo è un problema di grande rilevanza nazionale,
al quale fino ad ora non si sono sapute o volute dare
soluzioni; semplicemente bisogna creare i presupposti per un
adeguato intervento legislativo, che tenga conto anche dello
stretto collegamento del problema con quello della famiglia e
della sua formazione.
Si può tranquillamente ribadire che la famiglia ha diritto
ad avere una abitazione consona alle sue esigenze. La politica
legislativa si deve orientare verso la pianificazione di
interventi diversificati tali da tenere conto:
a) delle famiglie numerose;
b) dell'agevolazione burocratica e tributaria al
fine "di facilitare il frazionamento di appartamenti troppo
grandi" (nella maggior parte dei casi di proprietà di persone
anziane) e la loro permuta con altri più piccoli (più consoni
alle esigenze di coppie di anziani) come è stato suggerito
nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla condizione degli anziani.
Incentivare l'edilizia popolare nella costruzione di
abitazioni più grandi che possano permettere la convivenza di
più persone è un altro obiettivo preciso al quale bisogna
tendere.
Ancora una volta gli interventi economici devono essere
menzionati: per cui saranno previste ulteriori facilitazioni,
per la costruzione o l'acquisto della prima casa e in materia
di sfratto, essendo essenziale alla vita familiare
un'abitazione, sicché, pur rispettando i diritti del locatore,
alle famiglie sfrattate deve essere assicurato un alloggio
idoneo.
Ne consegue, ad esempio, l'aggravio fiscale per chi tiene
sfitti uno o più appartamenti.
Iniziativa un po' drastica, ma che risponde all'esigenza
di inculcare nel troppo individualista popolo italiano quei
princìpi di solidarietà di cui la stessa Costituzione
(articolo 2) si fa portatrice.
Diritto al ricongiungimento familiare.
Agevolazione della giovane coppia, applicando in tutte le
amministrazioni la legislazione sul ricongiungimento
familiare.
Devono essere garantite dalla legge le condizioni perché,
nonostante le situazioni particolari, la famiglia conservi la
sua integrità e i rapporti familiari siano mantenuti. Per cui
le giovani coppie ed i nuclei familiari in genere hanno
diritto a che tutte le amministrazioni applichino la normativa
sul ricongiungimento del lavoratore alla famiglia. Per cui i
lavoratori emigranti hanno diritto al ricongiungimento rapido
con la famiglia e questa deve essere messa in condizione di
potersi ricomporre.
Lo stesso discorso vale per i detenuti.
Educazione.
La famiglia ha diritto anche ad una formazione
etico-sociale-religiosa che le permetta di progredire
automaticamente e di essere essa stessa la fucina di
formazione di valori morali per la società.
Per quanto la famiglia possa riuscire da sola ad essere
strumento di formazione, ha bisogno che dall'esterno le
vengano forniti i mezzi perché possa realizzare questo suo
diritto, e in contemporanea dovere, nei confronti della
società, nel miglior modo possibile.
E' precipuo compito delle istituzioni, a partire dalla
scuola, mettere in condizione tutte le famiglie e soprattutto
quelle disagiate moralmente ed economicamente, di poter
usufruire di adeguati strumenti di formazione.
I consultori familiari dovranno istituire corsi per le
famiglie, volti alla eliminazione delle barriere di
comunicazione tra coniugi e tra genitori e figli.
Le stesse famiglie saranno coinvolte in attività di
gruppo, di incontro, di confronto interfamiliare, non solo
nell'ambito del consultorio familiare, ma anche in apposite
strutture create nell'ambito di ciascun comune o
circoscrizione.
Gli enti locali dovranno incentivare le attività
ricreative e di svago non per individualizzate generazioni
(anziani, minori, eccetera), ma creando strutture polivalenti
nell'ambito delle quali ogni singolo membro della famiglia
possa trovare spazio e motivo di incontro e integrazione.
Lo Stato deve impegnarsi, altresì, in una politica di
controllo più attenta sui mass-media, proteggendo la
compagine familiare e i suoi membri (soprattutto i minori) dal
"bombardamento" di modelli di costume che portano allo
sgretolamento della famiglia, prevedendo inoltre un
adeguamento dei programmi radiotelevisivi a tutte le esigenze
generazionali.
Ed infine si sottolinea che un'ampia azione educativa non
può fare a meno di investire in maniera precisa i contenuti
della stampa e della cinematografia, che non possono
continuare ad essere praticamente sottratti a qualunque forma
di controllo.
Strumenti fiscali.
Se avessimo elaborato una proposta di legge che mirasse
solo ed esclusivamente al recupero dei valori sociali e allo
sviluppo della responsabilità individuale per la tutela della
famiglia, forse avremmo realizzato meglio il nostro intento,
ma avremmo peccato in concretezza.
Anche l'articolo 31 della Costituzione infatti impegna il
legislatore ad agevolare con misure economiche e altre
provvidenze la famiglia.
Anche lo strumento fiscale è necessario "per tendere a
creare le condizioni favorevoli per accrescere attraverso la
liberazione dai più pesanti assilli e condizionamenti di
ordine economico, l'autonomia e la responsabilità delle
scelte".
Già ci si è interessati dei problemi fiscali e dei
relativi rimedi diretti ad affrontare situazioni particolari
(denatalità, aiuti per gli anziani, per i portatori di
handicap), ma gli interventi che riguardano la famiglia
devono essere generali e radicali, così da attenuare
l'ingiustizia dell'attuale regime fiscale della famiglia.
Anche in questo caso gli interventi devono essere
concepiti e gestiti nell'ambito di discipline ad hoc.
Solo per accennare ad alcune proposte che sembrano
pregnanti, bisognerebbe:
a) rivedere il regime degli assegni
familiari;
b) applicare lo splitting, tassazione sul
cumulo dei redditi dei coniugi, diviso a metà per ciascuno;
c) ritenere ammissibili come oneri deducibili dal
reddito imponibile le spese riguardanti l'educazione e lo
sviluppo della famiglia (istruzione);
d) ammissibilità, sempre come oneri deducibili,
delle spese per collaborazione domestica entro limiti
predeterminati, e in ogni caso di quelle sostenute per tale
motivo, quali contributi previdenziali obbligatori;
e) previsione di nuovi criteri di valutazione
della famiglia come unità impositiva;
f) eliminazione delle discriminazioni delle
famiglie monoreddito, eccetera.
Organizzazione degli interventi.
Per poter trarre le fila di un discorso programmatico
bisogna necessariamente creare dei punti di riferimento,
perché il discorso venga attuato e rispettato.
Gli interventi disorganici di singoli Ministeri devono
trovare un coordinamento. Esiste infatti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che è direttamente competente
per tutto ciò che riguarda la famiglia e che può essere punto
di riferimento di tutte le iniziative menzionate nella
presente proposta di legge.
Nell'ambito del Ministero , quindi, si dovrebbe istituire
un Ufficio per la famiglia con scopi programmatici indicativi
di nuove tecniche di lavoro integrato dei diversi operatori,
impegnati nel perseguimento di obiettivi che riguardano la
famiglia. L'Ufficio avrà competenze programmatiche, esecutive
e di formazione. In esso, inoltre, confluiranno anche le
iniziative programmatiche dei Ministeri interessati, quali, ad
esempio, quelli della sanità e dell'economia e delle
finanze.
Da ciò deriva la stretta collaborazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con tutti quegli altri organi
o Ministeri che, per un verso o per l'altro, investono
tematiche che riguardano la famiglia.
Vengono inoltre istituiti, presso il citato Ministero,
organi di controllo e vigilanza, soprattutto per la verifica
del rispetto delle norme programmatiche a livello locale.
A livello locale, poi, viene incentivata la figura del
difensore civico, che svolge una vigilanza su tutti gli organi
e istituzioni impegnati negli enti locali.
* * *
Nel proporre la legge quadro sulla famiglia, siamo partiti
dalla considerazione che alla società dell'immagine va
sostituita quella dei contenuti; alla cultura
dell'alienazione, la cultura degli affetti; al benessere
apparente, quello sostanziale.
La rivalutazione della famiglia come espressione concreta
di queste considerazioni ci ha spinto ad intraprendere questo
cammino; non abbiamo dovuto aprire dei varchi, la strada era
già segnata, e ben segnalata, dalla nostra Costituzione; noi
abbiamo avuto il coraggio di intraprenderla.
Speriamo di avere un vasto seguito e crediamo di poter
avere come motto un'affermazione della Carta dei diritti della
famiglia presentata dalla Santa Sede nel 1983, e alla quale ci
siamo costantemente ispirati: "La famiglia ha il diritto di
esistere e di progredire come famiglia".
D'altro canto, il rapporto tra la base culturale della
nostra parte politica e il mondo cattolico va affrontato e
approfondito alla luce degli innumerevoli punti di contatto
con la dottrina sociale della Chiesa.
Intento della proposta di legge è anche quello, infatti,
di individuare tematiche chiare per prospettive future,
politiche oltre che sociali, che vedano convergenze naturali,
al di là di barriere ideologiche, ormai esplicitamente fondate
più su strumentali divisioni partitiche che su contenuti
culturali.
La proposta di legge, senza presunzione, vuole avere
l'immagine di un "messaggio". Un messaggio su una emergenza
sociale, che ha visto fin qui troppe inadempienze,
dimenticanze, trascuratezze. Ripensare su una legislazione
familiare fortemente datata non è un tornare indietro, ma un
proiettarsi verso un futuro nel quale i contenuti della
solidarietà e della saldezza del vincolo familiare possono
realmente trovare un adeguato supporto giuridico.
L'attuale legislatura vedrà la nostra parte politica
particolarmente impegnata ad affrontare la complessa
problematica della famiglia, con particolare attenzione alla
tutela dei minori, ai nuovi strumenti fiscali, al
ricongiungimento familiare, all'organizzazione del lavoro,
agli anziani ed handicappati. Il tema "famiglia" è di
scottante attualità e deve essere posto all'attenzione dei
partiti. Ci rendiamo conto che le soluzioni proposte non sono
univoche ed è per questo che per la presente proposta di legge
ci affidiamo alla coscienza, ai sentimenti, alla cultura più
che dei gruppi politici, dei singoli colleghi, con la speranza
che il Parlamento voglia, in breve termine, dire una parola
chiara.