XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 761
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI FONDAMENTALI
Art. 1.
1. La famiglia fondata sul matrimonio è soggetto giuridico
ed è pertanto titolare di diritti e destinataria di tutela da
parte dello Stato.
2. Lo Stato riconosce la famiglia come entità originaria e
ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed
economica.
3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento
necessario per la propria esistenza e stabilità.
Capo II
DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Art. 2.
1. La famiglia, nella propria integrità, ha un ruolo
strumentale rispetto agli individui che la compongono.
2. Tutte le persone hanno:
a) diritto a formare una famiglia;
b) diritto all'inserimento in una famiglia.
3. Lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici
che ostano al godimento dei diritti di cui al comma 2, con
riferimento sia alla famiglia d'origine sia alla famiglia non
originaria.
Art. 3.
1. Lo Stato promuove la omogeneità della famiglia,
riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza
nell'ambito della compagine familiare di più generazioni.
2. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia.
Art. 4.
1. I coniugi hanno il diritto di decidere liberamente se
procreare figli, che costituiscono componente essenziale della
famiglia. Ogni intervento medico-scientifico riguardante la
procreazione deve essere liberamente accettato dai coniugi e
circoscritto ai soli casi patologici.
2. E' compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di natura
economica e sociale alla procreazione, anche di più figli.
Possono essere previsti incentivi economici per i figli
successivi al primo. Al minore è comunque garantito il minimo
vitale.
Capo III
MINORI
Art. 5.
1. Il minore ha diritto ad avere, comunque, una famiglia,
sia essa d'origine o affidataria.
2. La famiglia deve essere messa in condizione di
assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori.
3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le
condizioni economico-sociali atte ad evitare l'allontanamento
del minore dalla famiglia d'origine quando:
a) la famiglia sia numerosa ed incapace di fare
fronte alle necessità di tutti i figli;
b) il minore sia in una situazione patologica, quale
portatore di handicap, o si trovi in uno stato di
devianza o di tossicodipendenza;
c) la famiglia versi in condizioni di grave
disagio a causa di indigenza, assenza di uno dei genitori,
condizioni abitative malsane e promiscuità, carenze di ordine
psico-pedagogico e culturale.
Capo IV
INTERVENTI A SOSTEGNO
DI PORTATORI DI HANDICAP
Art. 6.
1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori
familiari e le aziende sanitarie locali formulano programmi ed
attuano interventi a supporto della famiglia del minore nei
casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, privilegiando e
incentivando l'assistenza ed il sostegno domiciliare da parte
di équipe specializzate. Particolare sostegno è dato
alle famiglie che devono prestare assistenza ad uno o più dei
loro membri portatori di handicap.
2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per
l'educazione ed il sostegno morale delle famiglie che hanno
tra i loro membri soggetti portatori di handicap.
Art. 7.
1. Gli operatori delle équipe che prestano la loro
opera presso il domiciliodei portatori di handicap hanno
diritto alla corresponsione di una indennità straordinaria.
Capo V
ANZIANI
Art. 8.
1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili
la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia, la
quale si avvale del suo apporto educativo.
2. Ove non siano realizzabili le condizioni di cui al
comma 1, è comunque agevolato l'inserimento dell'anziano in
comunità di carattere familiare.
Art. 9.
1. Ai fini di cui all'articolo 8, particolari sostegni
economici e sgravi fiscali sono stabiliti per le famiglie con
anziani coabitanti, per le famiglie affidatarie, per le
case-famiglia, per le comunità familiari e per tutte le
associazioni familiari che ospitano anziani.
Art. 10.
1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori
familiari e le aziende sanitarie locali elaborano sistemi
integrati di interventi socio-sanitari per l'assistenza
domiciliare dell'anziano.
2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in
strutture pubbliche, è garantito, compatibilmente con il suo
stato di salute, il servizio di day hospital. Devono
comunque essere stabilite forme di collaborazione da parte dei
familiari, al fine di impedire l'emarginazione morale, fisica
ed economica dell'anziano dalla famiglia.
Capo VI
LAVORO
Art. 11.
1. Il lavoro è elemento fondamentale di sviluppo per la
famiglia.
2. Lo Stato programma una adeguata politica del lavoro,
atta a contribuire al benessere della famiglia.
3. Le norme sul collocamento al lavoro devono adeguarsi ai
princìpi di cui al presente capo.
Art. 12.
1. Le norme concernenti i diritti della madre lavoratrice
devono tenere conto dei seguenti princìpi:
a) adeguamento delle strutture lavorative alle
esigenze dei minori nei primi anni di vita, in modo da
garantirne il costante contatto con la madre;
b) flessibilità e adeguamento dell'orario di
lavoro alle esigenze della famiglia, soprattutto quando vi
siano soggetti disagiati che necessitano di assistenza, quali
anziani o minori portatori di handicap;
c) diritto ad una sede lavorativa che favorisca il
ricongiungimento dei componenti della famiglia;
d) diritto alla retribuzione del lavoro
casalingo.
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, sono estendibili al padre lavoratore in
caso di assenza della madre o quando le condizioni familiari
siano tali da richiedere la presenza dei due coniugi.
3. Con ulteriori provvedimenti legislativi saranno
disciplinati gli opportuni incentivi al lavoro a tempo
parziale e per il godimento di congedi familiari, dell'anno
sabbatico e di ferie "familiari", tese ad assicurare la
contemporaneità del periodo di fruizione feriale per i coniugi
lavoratori.
Capo VII
ISTITUZIONI SOCIALI
Art. 13.
1. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di
interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di
sostegno alla famiglia, anche mediante incentivi economici e
facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità
che operano a tale fine.
Art. 14.
1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani
di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari,
uniformandosi ai princìpi della legge 29 luglio 1975, n. 405,
con particolare riguardo alla funzione preventiva ed educativa
dei consultori ed alle peculiari esigenze locali.
2. I piani di cui al comma 1 vengono attuati dagli enti
locali, i quali provvedono altresì a mettere a diposizione
delle famiglie luoghi per lo svolgimento di incontri ed
attività ricreative che favoriscano l'integrazione
interfamiliare.
Capo VIII
EDUCAZIONE
Art. 15.
1. La famiglia è luogo e strumento di formazione per i
suoi componenti e, in generale, per la società.
2. La famiglia deve essere messa in condizione di
esercitare liberamente ed autonomamente la sua funzione
educativa.
3. E compito dello Stato fornire a tutte le famiglie e, in
particolare modo, a quelle disagiate moralmente,
economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di
formazione.
4. Lo Stato promuove forme di educazione alla famiglia,
anche nelle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con
i programmi scolastici.
Art. 16.
1. Nell'ambito della tutela della famiglia, vanno
privilegiati interventi tesi a sviluppare apporti culturali
diversificati da parte dei mezzi di informazione.
Capo IX
DIRITTO AL
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
E ALL'ABITAZIONE
Art. 17.
1. Le amministrazioni pubbliche e private devono
facilitare il ricongiungimento familiare dei componenti, che
costituisce diritto fondamentale della famiglia.
2. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è
rivolta:
a) alle famiglie di nuova formazione ed a quelle
in cui siano presenti minori o soggetti portatori di
handicap o di devianze;
b) alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui
membri è comunque facilitata la comunicazione.
3. Compatibilmente con le esigenze di giustizia, devono
essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la
propria famiglia.
Art. 18.
1. Anche ai fini di cui all'articolo 17, è riconosciuto il
diritto della famiglia ad una abitazione adeguata alle sue
esigenze.
2. Devono essere attuati interventi programmatici che
prevedano la progettazione di nuove abitazioni e il recupero
di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di
abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze
generali e familiari, con particolare riferimento alle
famiglie numerose, di nuova formazione, ed alle famiglie in
cui siano presenti anziani o portatori di handicap, ed a
quelle costituite da emigrati di ritorno.
Art. 19.
1. Lo Stato, per emancipare la famiglia dagli ostacoli di
ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e
lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie
finalizzate in particolare a:
a) eliminare le discriminazioni a carico delle
famiglie monoreddito;
b) ampliare l'ambito degli oneri deducibili dal
reddito imponibile per tutte le spese che riguardano lo
sviluppo della famiglia.
Capo X
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 20.
1. Le iniziative programmatiche e gli interventi
riguardanti la famiglia sono di competenza del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Qualora le iniziative e gli interventi di cui al comma
1 riguardino singoli settori, essi sono assunti di concerto
con i Ministri interessati.
Art. 21.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l'Ufficio centrale per la famiglia.
2. La struttura organica dell'Ufficio di cui al comma 1 è
disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 22.
1. All'Ufficio centrale per la famiglia di cui
all'articolo 21, anche in un ambito di coordinamento con gli
interventi regionali, competono:
a) l'attività di studio e programmazione dei
fenomeni rilevanti per la famiglia;
b) l'attività di studio e programmazione delle
politiche settoriali di intervento relative ai seguenti
settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni
sociali, abitazione, educazione, emigrazione, devianze,
fisco;
c) l'attività di programmazione e gli interventi
per l'integrazione dei ruoli professionali degli operatori
impegnati nelle attività di sostegno alle famiglie;
d) gli interventi per il lavoro di équipe
volti alla composizione degli aspetti sociali, psicologici e
sanitari della famiglia;
e) la omogeneizzazione dello sviluppo dei
consultori familiari;
f) l'aggiornamento di tutti gli operatori
impegnati nelle problematiche della famiglia;
g) la creazione di un centro unico di
elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la
famiglia.
Art. 23.
1. Le regioni adeguano gli interventi di propria
competenza ai princìpi della presente legge.
Art. 24.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è istituito un organo di controllo e di vigilanza
sull'attuazione dei programmi elaborati dall'Ufficio centrale
di cui all'articolo 21.
2. La struttura dell'organo di controllo di cui al comma 1
è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 25.
1. E istituito, in tutte le regioni, il difensore civico
per la famiglia, con il compito di raccordare gli indirizzi
dell'Ufficio centrale per la famiglia di cui all'articolo 21,
con gli interventi a livello locale e di vigilare su tutte le
attività riguardanti la famiglia.