XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 758
Onorevoli Colleghi! - L'espletamento delle indagini da
parte della autorità giudiziaria viene articolato attraverso
il compimento di atti documentati; detti atti possono essere
compiuti direttamente dal magistrato con la collaborazione dei
propri ausiliari, oppure delegati dalla autorità giudiziaria
procedente ad organi di polizia giudiziaria.
In forza di tali deleghe, ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria possono procedere all'interrogatorio di indagati o
alla raccolta e verbalizzazione delle dichiarazioni di persone
informate sui fatti.
Soprattutto in questo ultimo caso (verbalizzazione di
persone ascoltate a sommarie informazioni testimoniali), non
essendo richiesta l'assistenza di avvocato, è possibile che
anche involontariamente, le dichiarazioni vengano trascritte
in modo poco chiaro, o in forma italiana tale da dare adito a
dubbi o travisamenti rispetto al significato e alla reale
entità della verbalizzazione.
Tali dichiarazioni possono poi essere utilizzate nel corso
di procedimenti penali e dalla smentita delle stesse possono
derivare conseguenze di carattere giuridico penale per il
dichiarante.
All'interno degli uffici di procura e, soprattutto, delle
sedi di polizia giudiziaria, è divenuta prassi comune
utilizzare personal computer dotati di potenti capacità
di videoscrittura, ivi comprese le funzioni "taglia" e
"incolla" che consentono di richiamare - con il comando
"incolla" - in testo corrente altre espressioni digitate
preventivamente e mandate in memoria con il comando "copia"
con palese violazione del disposto dell'articolo 134, comma 2,
del codice di procedura penale, in relazione al termine "altro
strumento meccanico" con il quale il legislatore ha certamente
inteso operare una distinzione netta rispetto agli strumenti
di scrittura elettronici o informatici.
La presenza di tali funzioni non garantisce la persona
sentita sulla fedeltà di trascrizione giacché, senza comunque
voler mettere in dubbio l'operato e la buona fede degli organi
di polizia giudiziaria, anche involontariamente, al momento
della stampa, possono essere richiamati e collocati nel testo
raccolto frasi di tenore diverso da quelle pronunciate
dall'indagato o dalla persona sentita a sommarie informazioni,
soprattutto se, a causa di condizione personale, limitata
capacità o altra causa riduttiva delle proprie capacità di
esegesi, interpretazione, intelligenza e analisi del testo
verbalizzato, non dà garanzia soggettiva di capire con
certezza il tenore del contenuto dell'atto che va a
sottoscrivere.
Pertanto si propone l'approvazione della seguente proposta
di legge di integrazione delle norme regolanti la materia
contenute nel libro II, titolo III, articoli 134 e seguenti
del codice di procedura penale e nelle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie contenute nel decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (capo V, articolo 50).