XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 758
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Strumenti di verbalizzazione).
1. La verbalizzazione di qualunque dichiarazione
pronunciata in sede di interrogatorio di indagato o di persona
a qualunque titolo informata sui fatti, non può essere
compiuta attraverso l'utilizzo di personal computer o
altro strumento di scrittura capace di immagazzinamento dati,
con possibilità di richiamo degli stessi e di loro inserimento
in altro testo in stampa.
2. La verbalizzazione degli atti di cui al comma 1 deve
avvenire, a pena di nullità dell'atto, a mano o attraverso
macchina per scrivere meccanica o, anche, elettrica o
elettronica, ma comunque non dotata di alcuna possibilità di
memoria, immagazzinamento dati e di capacità di ristampare il
testo precedentemente digitato.
Art. 2.
(Registrazione sonora).
1. L'indagato o la persona sottoposta a indagini possono
richiedere che dell'atto si realizzi anche registrazione
sonora.
Art. 3.
(Obbligo di informazione sulla
possibilità di registrazione sonora).
1. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria
delegato, con invito esplicito formulato e riportato per
esteso a pena di nullità dell'atto nel verbale, insieme alle
altre indicazioni di cui all'articolo 136 del codice di
procedura penale, deve chiedere all'indagato o alla persona a
cui si chiede di rendere informazioni, prima dell'inizio della
verbalizzazione, se intende avvalersi del diritto di
registrazione sonora dell'atto che andrà ad essere
compiuto.
Art. 4.
(Idoneità degli uffici
alla registrazione sonora).
1. A garanzia del contenuto e del corretto svolgimento
della assunzione del mezzo di prova, il magistrato o
l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato deve essere in
grado di effettuare nella sede del proprio ufficio, la
registrazione sonora dell'atto, avendo cura di mantenere in
perfetta efficienza un impianto o un apparecchio di
registrazione sonora.
Art. 5.
(Oneri di registrazione).
1. Le spese di acquisto della cassetta di registrazione
sono a carico dell'indagato o della persona da ascoltare a
sommarie informazioni testimoniali. Esse sono annualmente
determinate dal Ministro dell'interno con apposita circolare e
sono pagate anticipatamente attraverso l'acquisto di marche da
bollo, a garanzia della riservatezza della persona sottoposta
ad indagine o alla quale viene richiesto di rendere sommarie
informazioni. Le marche acquistate nella misura determinata
sono incollate sul verbale dattiloscritto al termine della
assunzione dell'atto istruttorio ed annullate con apposito
timbro di cui ogni ufficio di polizia giudiziaria deve essere
munito e contenente la dicitura "Diritti di registrazione",
nonché il timbro dell'ufficio e la firma dell'ufficiale di
polizia giudiziaria operante. Nei casi di urgenza, qualora non
sia possibile procedere all'acquisto delle marche da bollo da
parte della persona sottoposta ad interrogatorio, l'ufficiale
di polizia giudiziaria procede comunque alla registrazione
elevando un verbale di addebito di importo eguale
all'ammontare della tassa dovuta, utilizzando a tal fine una
apposita modulistica e concedendo un termine per
l'effettuazione del versamento della somma su conto corrente
postale apponendo apposita annotazione in tale senso in calce
al verbale di interrogatorio.
Art. 6
(Conservazione della cassetta sonora).
1. La cassetta registrata, numerata e vidimata con le
firme degli operanti, dell'indagato o della persona ad altro
titolo ascoltata, subito dopo la firma del verbale deve,
previo accertamento della avvenuta registrazione, essere
chiusa in custodia rigida di cartone o plastica rigida in
condizione da garantire la stessa da qualunque forma di
deterioramento, e dopo essere stata accuratamente avvolta con
carta idonea al confezionamento di pacchi, dovrà essere chiusa
con doppia legatura in spago e suggellata attraverso
l'apposizione di sigillo con piombino e sigillo con ceralacca
timbrata e apposizione delle firme, estese e leggibili, degli
operanti e dell'indagato o della persona informata.
Art. 7.
(Custodia della cassetta sonora).
1. La cassetta sonora registrata, imballata con le
modalità di cui all'articolo 6, deve essere nuovamente avvolta
in carta idonea all'imballaggio unitamente ad una busta
sigillata con timbro dell'ufficio e firme dei verbalizzanti e
della persona sottoposta ad interrogatorio contenente una
copia del verbale. Il pacco in tal modo ottenuto deve essere
fornito di un numero progressivo del quale deve essere
rilasciata ricevuta all'indagato o alla persona ad altro
titolo ascoltata, e deve quindi, senza indugio, entro le
ventiquattro ore successive, essere recapitato senza altra
indicazione esterna diversa dal numero di riferimento e dalla
indicazione dell'autorità depositante presso la procura della
Repubblica competente per territorio in relazione al luogo di
assunzione dell'interrogatorio o della sommaria raccolta di
informazioni, per essere ivi custodita fino al compimento del
giudizio o alla sua estinzione.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che,
all'atto della raccolta di informazioni o all'atto
dell'effettuazione dell'interrogatorio, trascuri o ometta la
scrupolosa osservanza di alcuna delle norme della presente
legge è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire 5 milioni.
2. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che
manometta, alteri, apra, distrugga, renda inutilizzabile,
inudibile, incomprensibile la registrazione di atto
istruttorio al quale ha preso parte è punito con la pena della
reclusione fino a tre anni e non inferiore nel minimo ad un
anno e con la multa fino a lire 10 milioni.
3. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che
trascuri o ometta di trasmettere, senza comunque disperderlo,
il plico all'autorità indicata per la custodia è punito con la
pena dell'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.