XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 755




        Onorevoli Colleghi! - L'ampliamento e la diversificazione delle attività lavorative, scolastiche, professionali e sociali ha determinato un notevole incremento nell'applicazione dell'attività visiva, così, sin dall'inizio del secolo, molti Paesi ad avanzata evoluzione sociale ed industriale avvertirono l'esigenza di istituire una nuova professione a tutela della capacità visiva del cittadino: l'optometrista.
        Anche se può apparire superfluo, è utile riassumere quali sono gli operatori italiani che si occupano dell'apparato visivo:

                a) medico oculista, professione sanitaria indipendente. E' da notare che è sufficiente essere medici generici, anche non specializzati, per effettuare misurazioni della vista ed altre attività inerenti all'apparato visivo. Sono sufficienti sei anni di corso universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia, con esami teorici e pratica clinica, una tesi di laurea ed il superamento di un esame di Stato per diventare dottori in medicina e chirurgia (l'apparato visivo è trattato superficialmente come parte delle materie di anatomia generale e patologia generale). Per la specializzazione in oculistica sono necessari quattro anni di specializzazione. L'indirizzo di studio è prettamente patologico e chirurgico, mentre la parte refrattiva è trattata superficialmente, con un solo esame teorico e con pratica clinica non specifica;

                b) assistente di oftalmologia, professione sanitaria: assiste l'oculista ed agisce su sua indicazione. Nasce dalla scuola a fini speciali di ortottica. Per il diploma sono attualmente necessari tre anni di corsi teorici e pratici e la discussione della tesi. Il titolo di studio è quello di diploma universitario di primo livello;

                c) ottico, artiere, figura merceologica-commerciale, imprenditore indipendente, artigiano. La sua attività è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Attualmente il corso di studi è di cinque anni di scuola media superiore, oppure di due anni in scuole sperimentali, dopo aver conseguito la maturità.

        Si constata, quindi, la mancanza di una figura professionale che si occupi in maniera specifica, approfondita, personalizzata ed esaustiva della soluzione dei vizi refrattari di ergonomia ed efficienza visiva, quale, appunto l'optometrista, il cui profilo professionale è stabilito all'articolo 1 della presente proposta di legge.
        Già nel 1910 gli Stati Uniti crearono e regolamentarono la figura professionale dell'optometrista; da decadi essa è presente in Inghilterra, Irlanda, India, Canada, Cina, Australia, Sudafrica, Spagna, Olanda, Filippine, Portogallo, Russia, Lettonia, Israele, Egitto, Norvegia, eccetera.
        La figura dell'optometrista è una realtà sociale operativa sia nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo.
        Il nostro Paese sente la doverosa necessità di colmare tale lacuna con la presentazione di questa proposta di legge. In Italia la figura dell'optometrista è già inserita nella "classificazione professionale" elaborata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed inquadrata nella categoria dei "liberi professionisti ed assimilati" (codificazione 00.1403). Le professioni incluse nella suddetta categoria sono dette "libere" perché caratterizzate dai seguenti requisiti:

            prestazione di tipo intellettuale o, almeno, prevalenza del carattere intellettuale;

            assenza di vincoli di subordinazione nei riguardi di chiunque e, comunque, del cliente;

            esistenza di una disciplina giuridica della professione per la quale è istituito un ente con la funzione di formazione e custodia dell'albo degli iscritti e per la quale, inoltre, è prevista la protezione legale del titolo professionale.

        Inoltre la figura professionale dell'optometrista è anche classificata presso il Ministero delle finanze con il relativo codice.
        Nella sentenza della Corte di cassazione n. 781 del 3 aprile 1995, registro generale n. 37467/94 n. 9089 (pagine 8 e successive), il Governo viene sollecitato a colmare il vuoto legislativo per la regolamentazione della figura professionale dell'optometrista.
        Attualmente in Italia gli optometristi svolgono la loro attività avvalendosi delle leggi della fisica e con una progettazione ed una realizzazione individualizzata realizzano dei dispositivi ottici che corrispondano alle necessità visive di una popolazione studentesca e lavorativa che ha il proprio apparato visivo sempre più impegnato dai computer, dalle banche dati, dalle reti telematiche e da strumentazioni a tecnologia avanzata.
        In Italia le associazioni degli optometristi da oltre un ventennio operano nel settore privato e hanno autofinanziato la loro cultura e la loro didattica prodigandosi in molti campi quali l'ipovisione e la contattologia, con grandi benefìci per gli utenti, specialmente i disabili. Le esigenze evolutive della nostra società richiedono al potere legislativo di intervenire per una regolamentazione oggi più che mai necessaria e, soprattutto, per istituire quello ordinamento di studi di cui si sente la forte mancanza.




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