XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 755
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Con la presente legge è istituita e riconosciuta la
libera professione intellettuale di optometrista, la quale
consiste nell'attività di colui che, tramite metodologie e
procedure matematiche, fisiche, ottiche e psicologiche,
elabora interventi idonei alle carenze refrattive,
accomodative, muscolari e retiniche dell'occhio umano, dando
ad esse soluzione tramite l'ideazione, realizzazione,
collaudo, controllo e fornitura di dispositivi visivi o ausili
procedurali, che garantiscono l'appropriato sviluppo e
coordinamento del processo funzionale visivo.
2. Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche
di contattologia, illuminologia, ortottica, ipovisione,
contattologia protesica, pleottica, rieducazione visiva,
ocularistica e cromotecnica.
Art. 2.
1. L'esercizio della professione di optometrista è
subordinato all'iscrizione all'albo professionale nazionale,
istituito presso la Federazione nazionale degli optometristi
di cui all'articolo 7, ed articolato a livello regionale.
Possono iscriversi all'albo nazionale gli optometristi in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro
della Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla
normativa comunitaria;
b) diploma di laurea in optometria rilasciato da
un istituto universitario di scienze della visione delle
facoltà di scienze matematiche o di fisica o facoltà
similari;
c) abilitazione alla professione tramite il
superamento degli esami di Stato di cui all'articolo 5;
d) residenza o domicilio nella regione di
appartenenza.
2. Possono, altresì, iscriversi all'albo professionale di
cui al comma 1 ed alla Federazione nazionale degli
optometristi di cui all'articolo 7, gli optometristi di Stati
anche extracomunitari in possesso di diploma di laurea in
optometria rilasciato da istituti o università riconosciute
dallo Stato di appartenenza.
3. Possono inoltre accedere all'albo professionale ed
usufruire del titolo di optometrista coloro che sono
riconosciuti, tramite apposito certificato, dalla Federazione
nazionale degli optometristi e che, in ogni caso, possono
dimostrare, con adeguata documentazione, di avere svolto
l'attività professionale per un periodo minimo di cinque
anni.
Art. 3.
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e dell'interno, è istituito il corso di laurea in
optometria.
2. Il diploma di laurea di cui al comma 1 costituisce
requisito necessario per l'esercizio delle funzioni di
dirigenza nonché per lo svolgimento di funzioni di docenza.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, in conformità
a quanto disposto dalla presente legge ed entro tre mesi dalla
data della sua entrata in vigore, sono definite le competenze
della professione di optometrista, conformemente al profilo
professionale definito all'articolo 1.
Art. 5.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, dispone annualmente gli esami di
Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista.
2. Possono accedere all'esame di cui al comma 1 i soggetti
in possesso del diploma di laurea in optometria che hanno
svolto per un minimo di dodici mesi pratica professionale
presso lo studio di un ottico optometrista.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il
decreto di cui al comma 1, è composta da un professore
universitario di scienze della visione, che ne è il
presidente, da due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro
optometristi iscritti all'albo di cui all'articolo 2. La
commissione procede alla valutazione delle richieste di
ammissione all'esame di Stato e formula il proprio parere in
merito.
4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo
professionale è ammessa impugnazione avanti l'autorità
giudiziaria ordinaria.
5. Gli esami di abilitazione alla professione di
optometrista sono svolti presso la Federazione nazionale degli
optometristi, con sede in Roma, come stabilito all'articolo
7.
Art. 6.
1. La professione di optometrista non è compatibile con
alcuna altra libera professione.
2. Chiunque eserciti la professione di optometrista senza
essere iscritto alla Federazione nazionale degli optometristi
ed ai relativi albi regionali, è punito, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500
mila a lire 5 milioni.
Art. 7.
1. E' istituita, con sede in Roma, la Federazione
nazionale degli optometristi, la quale cura la tenuta
dell'albo professionale.
2. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce le
norme relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe, alla
deontologia professionale ed al funzionamento dell'albo
professionale e della Federazione nazionale degli
optometristi, nonché le norme per la prima formazione
dell'albo, al quale hanno diritto di iscrizione coloro che
sono in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 3.
Art. 8.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro della sanità, è adottato il relativo
regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sulla
Federazione nazionale degli optometristi e sulla tenuta del
relativo albo professionale.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.