XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 755




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Con la presente legge è istituita e riconosciuta la libera professione intellettuale di optometrista, la quale consiste nell'attività di colui che, tramite metodologie e procedure matematiche, fisiche, ottiche e psicologiche, elabora interventi idonei alle carenze refrattive, accomodative, muscolari e retiniche dell'occhio umano, dando ad esse soluzione tramite l'ideazione, realizzazione, collaudo, controllo e fornitura di dispositivi visivi o ausili procedurali, che garantiscono l'appropriato sviluppo e coordinamento del processo funzionale visivo.
        2. Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche di contattologia, illuminologia, ortottica, ipovisione, contattologia protesica, pleottica, rieducazione visiva, ocularistica e cromotecnica.


Art. 2.

        1. L'esercizio della professione di optometrista è subordinato all'iscrizione all'albo professionale nazionale, istituito presso la Federazione nazionale degli optometristi di cui all'articolo 7, ed articolato a livello regionale. Possono iscriversi all'albo nazionale gli optometristi in possesso dei seguenti requisiti:

                a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria;

                b) diploma di laurea in optometria rilasciato da un istituto universitario di scienze della visione delle facoltà di scienze matematiche o di fisica o facoltà similari;
                c) abilitazione alla professione tramite il superamento degli esami di Stato di cui all'articolo 5;

                d) residenza o domicilio nella regione di appartenenza.

        2. Possono, altresì, iscriversi all'albo professionale di cui al comma 1 ed alla Federazione nazionale degli optometristi di cui all'articolo 7, gli optometristi di Stati anche extracomunitari in possesso di diploma di laurea in optometria rilasciato da istituti o università riconosciute dallo Stato di appartenenza.
        3. Possono inoltre accedere all'albo professionale ed usufruire del titolo di optometrista coloro che sono riconosciuti, tramite apposito certificato, dalla Federazione nazionale degli optometristi e che, in ogni caso, possono dimostrare, con adeguata documentazione, di avere svolto l'attività professionale per un periodo minimo di cinque anni.


Art. 3.

        1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno, è istituito il corso di laurea in optometria.
        2. Il diploma di laurea di cui al comma 1 costituisce requisito necessario per l'esercizio delle funzioni di dirigenza nonché per lo svolgimento di funzioni di docenza.


Art. 4.

        1. Con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto disposto dalla presente legge ed entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sono definite le competenze della professione di optometrista, conformemente al profilo professionale definito all'articolo 1.

Art. 5.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone annualmente gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista.
        2. Possono accedere all'esame di cui al comma 1 i soggetti in possesso del diploma di laurea in optometria che hanno svolto per un minimo di dodici mesi pratica professionale presso lo studio di un ottico optometrista.
        3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto di cui al comma 1, è composta da un professore universitario di scienze della visione, che ne è il presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro optometristi iscritti all'albo di cui all'articolo 2. La commissione procede alla valutazione delle richieste di ammissione all'esame di Stato e formula il proprio parere in merito.
        4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo professionale è ammessa impugnazione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.
        5. Gli esami di abilitazione alla professione di optometrista sono svolti presso la Federazione nazionale degli optometristi, con sede in Roma, come stabilito all'articolo 7.


Art. 6.

        1. La professione di optometrista non è compatibile con alcuna altra libera professione.
        2. Chiunque eserciti la professione di optometrista senza essere iscritto alla Federazione nazionale degli optometristi ed ai relativi albi regionali, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Art. 7.

        1. E' istituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale degli optometristi, la quale cura la tenuta dell'albo professionale.
        2. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce le norme relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe, alla deontologia professionale ed al funzionamento dell'albo professionale e della Federazione nazionale degli optometristi, nonché le norme per la prima formazione dell'albo, al quale hanno diritto di iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 3.


Art. 8.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, è adottato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sulla Federazione nazionale degli optometristi e sulla tenuta del relativo albo professionale.


Art. 9.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione