XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 752




        Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle diverse riflessioni che da tempo animano il dibattito intorno all'importanza della lettura e del libro - sia riguardo al suo aspetto strettamente culturale-educativo che meramente economico - il problema del costo dei libri di testo per la scuola resta un nodo che occorre sciogliere.
        Il nodo risulta ancora più stretto soprattutto se si tiene in giusta considerazione l'aspetto di "obbligatorietà" dei libri di testo, quali strumenti necessari, indispensabili per permettere a tutti l'accesso alla scolarizzazione e al mondo della cultura.
        Oggi, fra i molti elementi oggetto di dibattito, ciò che ha preso rilievo, per vari motivi, è il problema del costo dei libri scolastici, spesa di non lieve entità che le famiglie italiane sono obbligate a sostenere.
        Lo stesso problema diventa di pesante entità quando si passa alla scuola media superiore, se si considerano le tasse ed i contributi volontari che gli studenti sono costretti a versare all'inizio di ogni anno scolastico.
        L'impossibilità da parte di numerose famiglie di sostenere la spesa dei libri di testo è una delle cause principali della dispersione scolastica e della negazione del diritto allo studio per i figli di famiglie con basso reddito.
        E' pertanto necessario eliminare questo grave ostacolo per garantire la realizzazione del vero diritto allo studio.
        La presente proposta di legge interviene in questo settore istituendo la cessione dei libri di testo in comodato agli studenti che ne fanno richiesta.
        Si tratta, nella sostanza, di una concessione in prestito dei libri adottati ad ogni studente da parte della scuola. Secondo l'articolato della proposta di legge si garantisce la gratuità completa dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed una modesta compartecipazione al costo degli stessi per il triennio finale della secondaria superiore.
        I costi dell'operazione per lo Stato sono modesti soprattutto se commisurati all'obiettivo che essa si propone ed alla qualità del risultato (garantire il diritto allo studio rispetto ai costi dello stesso) che consente di ottenere. Per di più, con il consolidarsi dell'esperienza, detti costi sono destinati a ridursi drasticamente rispetto alla spesa iniziale quantificata nella presente proposta di legge.
        Le esperienze di comodato in atto nella scuola italiana non sono numerose e tuttavia incoraggiano a procedere in questo senso. Dove esse si sono consolidate nel tempo, infatti, sia a livello della scuola dell'obbligo che di secondaria superiore, coinvolgono percentuali molto elevate di studenti (dal 70 al 95 per cento) e comportano costi per la scuola che si abbattono nel tempo sino a diventare bassissimi e addirittura a consentire gestioni del servizio in pareggio.
        Secondo la presente proposta di legge, gli istituti scolastici pubblici di istruzione secondaria superiore che decidono autonomamente le modalità di attuazione del comodato acquistano direttamente i libri di testo, utilizzando uno stanziamento ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra gli uffici scolastici regionali, che a loro volta lo erogano ai singoli istituti (articolo 1). Il comodato è gratuito per le scuole medie dell'obbligo mentre per il triennio finale della scuola superiore lo studente contribuisce per un quinto del valore dei libri di testo in adozione (articolo 3). In caso di perdita o danneggiamento lo studente deve rimborsare la spesa sostenuta dalla scuola per acquistare il libro di testo (articolo 2).
        Si prevede una applicazione graduale del comodato, aumentando ogni anno, a partire dal primo anno delle classi medie inferiori e superiori, la cessione dei libri, fino ad arrivare all'estensione completa del comodato entro l'anno scolastico 2004-2005. All'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in ragione della presenta spesa per ogni anno scolastico, si provvede mediante l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (articolo 4).




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