XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 752




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli istituti scolastici statali e non statali di istruzione secondaria acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.
        2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.
        3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.


Art. 2.

        1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo, e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.


Art. 3.

        1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola media dell'obbligo e per il primo biennio della scuola secondaria superiore. Nel triennio successivo ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.


Art. 4.

        1. Per l'anno scolastico 2001-2002 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 2002-2003 è estesa al secondo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico 2003-2004 è estesa al terzo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2004-2005 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per il 2001, lire 350 miliardi per il 2002 e lire 500 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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