XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 752
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli istituti scolastici statali e non statali di
istruzione secondaria acquistano, ai sensi della presente
legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato
agli allievi che ne fanno richiesta.
2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei
libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici
regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli
istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto
non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio
dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo,
determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui
alla presente legge.
3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità
di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito
della presente legge.
Art. 2.
1. Gli studenti conservano i libri per il periodo
corrispondente al loro impiego come libri di testo, e sono
tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il
successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita
o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola
la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 1.
Art. 3.
1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola media
dell'obbligo e per il primo biennio della scuola secondaria
superiore. Nel triennio successivo ogni studente che
usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con
una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in
adozione per ogni alunno.
Art. 4.
1. Per l'anno scolastico 2001-2002 l'applicazione
dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media
inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico
2002-2003 è estesa al secondo anno della scuola media
inferiore e della secondaria superiore; per l'anno scolastico
2003-2004 è estesa al terzo anno della scuola media inferiore
e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2004-2005
l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della
secondaria superiore.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 300 miliardi per il 2001, lire 350
miliardi per il 2002 e lire 500 miliardi per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.