XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 748
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi si è assistito
ad un proliferare di enti che offrono, a costi a volte anche
sostenuti, il tutorato per il superamento di esami
universitari o che s'impegnano a fornire la preparazione
necessaria al superamento dell'esame di Stato conclusivo di un
corso di studi, senza vincolo di frequenza scolastica. In
questo secondo caso, si tratta della variante aggiornata
dell'antica scuola per corrispondenza. Infatti, l'offerta è
spesso integrata da corsi professionali, linguistici e
impiegatizi.
Qualche forma di garanzia appare opportuna a tutela sia
degli allievi, sia degli operatori che svolgono la loro
attività con serietà e competenza in un settore quale quello
della formazione a distanza, accreditato scientificamente a
livello mondiale e destinato ad assumere un ruolo sempre più
significativo in una società che marcia verso la formazione
permanente.
La presente proposta di legge si applica agli enti che
svolgono attività tutoriale per gli studenti universitari o
impartiscono insegnamenti in presenza e a distanza, o solo a
distanza, e comunque non si avvalgono dei metodi tradizionali
della scuola di presenza, ossia lezioni e verifiche del grado
di apprendimento in classe ed eventuali attività collaterali a
questo impianto di base.
Forme di didattica mista, in presenza e a distanza o solo
a distanza, non richiedono lo stesso tipo di sede e
l'adempimento di tutti gli impegni necessari alla gestione di
una scuola di presenza, di per sé garanzia di stabilità e
continuità dell'istituzione scolastica.
Dobbiamo tenere presente che di solito ricorre alla
formazione a distanza e al tutorato universitario chi è
impegnato nel lavoro e contemporaneamente nella preparazione
scolastica o universitaria, chi è disoccupato e fiducioso in
qualche nuova prospettiva professionale, chi si trova in una
condizione di disagio o difficoltà nella frequenza di centri
di formazione o universitari. Lo studente è chiaramente la
parte debole nella contrattazione e possibile preda di facili
suggestioni.
La presente proposta di legge intende fornire delle
garanzie allo studente, anche attraverso l'istituzione
dell'attestato di idoneità rilasciato dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che può
valere come ulteriore criterio di orientamento per chi si
trova di fronte ad una scelta impegnativa.
Si può aggiungere che, con procedure poco trasparenti,
qualche volta capita di vedere indicato come riferimento di
una scuola solo una casella postale o un numero verde. E'
purtroppo accaduto che persone senza scrupoli, dopo aver
rastrellato un certo numero di contratti, abbiano chiuso i
corsi (che forse non avevano mai avuto inizio) riproponendo
l'iniziativa, magari in un'altra sede e con un altro numero
verde.
La presente proposta di legge non intende in alcun modo
limitare il diritto di enti e privati di istituire scuole,
sancito dall'articolo 33 della Costituzione, ma solo fissare
l'obbligo del rispetto di alcune norme di garanzia.
Inoltre, essa, è volta a tutelare interessi di carattere
generale che non attengono alla sfera dell'insegnamento.
La sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno
1958 resta d'importanza storica perché dichiarò
l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, commi
primo, secondo e terzo, della legge n. 86 del 1942, che
sottomettevano all'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione l'apertura di scuole private. In un passo
significativo la sentenza recita: "Il riconoscimento di un
diritto da parte di una norma costituzionale non significa
esclusione dell'ammissibilità di qualsiasi disciplina
dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario, in
quanto ogni diritto nasce limitato, dovendosi armonizzare nel
sistema della civile convivenza con i diritti altrui e con le
esigenze generali riconosciute. La potestà normativa di
specificazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di
un diritto, riconosciuto da una norma costituzionale, ha come
confine insuperabile la necessità che il diritto stesso non ne
rimanga snaturato attraverso una compressione o una riduzione
del proprio ambito.
In materia di diritti costituzionalmente garantiti, ove
manchino limitazioni nella Carta costituzionale, non è escluso
che siano normalmente attribuiti all'autorità poteri aventi
contenuto limitativo, purché essi siano vincolati ad interessi
generali, non incompatibili con il diritto garantito, ma
attinenti alla medesima sfera o quanto meno a sfere
pertinenti; inoltre tali poteri devono essere puntualizzati
così da non lasciare un margine eccessivamente ampio alla
discrezionalità (...). La libertà di istituzione e di gestione
di istituti di istruzione (cosiddetta libertà della scuola),
riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche dall'articolo
33, terzo comma, della Costituzione, non esclude né limiti,
quali l'esigenza di particolari requisiti soggettivi ed
oggettivi per il suo esercizio, né controlli successivi e
preventivi, purché ogni limitazione sia contenuta in rigorosi
confini (non snaturazione del diritto stesso attraverso una
compressione o riduzione dell'ambito: potestà vincolata a
interessi generali attinenti alla sfera dell'istruzione o a
sfere pertinenti quali la sicurezza, la sanità, la moralità e
la fede pubblica; potestà puntualizzata) i quali risultano
violati in radice se è previsto un provvedimento autorizzativo
di discrezionalità pressoché illimitata".
Le finalità che la presente proposta di legge persegue si
collocano nel settore che la sentenza definisce "sfere
pertinenti quali la sicurezza, la sanità, la moralità, la fede
pubblica". In nessun modo è stato mai considerato limitato o
soppresso il diritto sancito dall'articolo 33 della
Costituzione dal fatto che si richieda l'agibilità
dell'edificio scolastico o il rispetto delle norme
igienico-sanitarie. Non è limitativo di tale diritto
pretendere dal gestore di scuole atipiche delle garanzie che
assicurino il rispetto degli impegni assunti con i fruitori
del servizio.
La presente proposta di legge si iscrive nel settore della
tutela del consumatore ed ha un precedente che riguarda la
scuola per corrispondenza; infatti un testo analogo fu
presentato nella VII legislatura e reiterato nella successiva,
ottenendo il voto unanime della Commissione istruzione della
Camera dei deputati in sede referente (seduta conclusiva del
12 marzo 1980). Come è noto, si trattò di legislature chiuse
anticipatamente. Nella proposta di legge citata era previsto
il diritto di riflessione di sette giorni con corrispondente
sospensione della validità del contratto, attuato dalla
normativa comunitaria dopo circa quindici anni. Molte delle
esigenze di garanzia incluse nella proposta di legge restano
ancora oggi valide, a testimonianza di un ritardo legislativo
che bisogna colmare.
L'articolo 1 della presente proposta di legge determina il
campo di applicazione della disciplina prevista, definendo la
tipologia delle scuole e dei corsi ai quali si applica.
All'articolo 2 si precisa che la direttiva 85/577/CEE, del
Consiglio, del 20 dicembre 1985, recepita con il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, ha validità anche se
l'allievo sottoscrive il contratto nella sede della scuola.
Il limite annuale di validità del contratto, sancito
dall'articolo 3, deriva dalla natura della negoziazione che
non riguarda la cessione di una merce ma la prestazione di un
servizio, la cui validità può essere giudicata solo a
posteriori.
Un impegno pluriennale a scatola chiusa certamente non
favorisce l'allievo, mentre un contratto di durata annuale
stimola l'istituto a profondere maggior impegno perché gli
alunni rinnovino annualmente l'iscrizione. Del resto, nelle
università e nelle scuole, sia pubbliche che private, si
richiede un'iscrizione annuale, spesso frazionata e senza
obblighi di completamento del pagamento e di prosieguo del
corso.
Il divieto di deroga alla competenza per territorio
dell'autorità giudiziaria è previsto dall'articolo 4 per
evitare che l'indicazione del foro competente sul contratto,
in genere coincidente con la sede della scuola, metta in
difficoltà l'allievo che risiede ed ha firmato il contratto in
altra sede, ricadente sotto un altro foro. Nello stesso
articolo 4 si sancisce che è pregiudiziale l'approvazione
dell'allievo nel caso in cui un gestore intenda cedere i
contratti ad altri, magari con diversa ragione sociale (fatto
verificatosi in qualche caso!).
Il rilascio di una forma di riconoscimento da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è
disciplinato dall'articolo 6. Il riconoscimento ha validità
triennale ed è rinnovabile a richiesta, può anche essere
revocato se vengono meno le condizioni che ne hanno consentito
l'emanazione.
L'articolo 7 richiama le norme sulla pubblicità veritiera
in relazione alla specificità del servizio offerto e ripete
l'obbligo per le scuole dell'indicazione completa
dell'indirizzo.
Il termine di due mesi per l'entrata in vigore della
legge, di cui all'articolo 8, è previsto per consentire alle
scuole di modificare la modulistica e gli eventuali messaggi
pubblicitari.