XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 748
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'offerta di formazione a
distanza o libera ed i corsi di preparazione agli esami
universitari.
2. La formazione a distanza o libera deve definire gli
strumenti di comunicazione adoperati e gli insegnamenti
impartiti, nonché un rapporto fra docente ed allievo in
presenza o a distanza.
Art. 2.
1. Al contratto stipulato fra il gestore della scuola di
formazione a distanza o libera e l'allievo, o chi assume in
suo nome l'obbligazione, si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, del Consiglio, del 20
dicembre 1985, in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali.
2. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, le garanzie previste dalla presente legge
si applicano anche se l'allievo, o chi assume in suo nome
l'obbligazione, sottoscrive il contratto nella sede dell'ente
che eroga il servizio.
3. Il contratto deve contenere, a pena di nullità, oltre
quanto eventualmente previsto da apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche le
seguenti indicazioni:
a) nome ed indirizzo delle parti contraenti;
b) denominazione e descrizione del corso;
c) durata del corso;
d) costo totale del corso, con indicazione
separata delle spese riguardanti l'acquisto dei libri,
l'attrezzatura o il materiale utile;
e) indicazione del carattere privato e non legale
dell'eventuale attestato rilasciato dalla scuola.
Art. 3.
1. Nei corsi di preparazione universitaria il contratto di
adesione non può superare la durata di un anno a decorrere
dalla data di sottoscrizione.
2. Ogni eventuale clausola di obbligo a rinnovare il
contratto è nulla.
Art. 4.
1. Non è consentita la cessione del contratto ad altro
soggetto, salvo il caso di previa approvazione dell'allievo o
di chi ha assunto l'obbligazione a suo nome.
2. La cessione, in tutto o in parte, ad altro soggetto dei
diritti che l'organizzatore vanta nei riguardi dell'allievo
conserva a quest'ultimo, nei confronti del nuovo
organizzatore, i medesimi diritti che aveva verso il
precedente.
3. Nel contratto non possono essere incluse clausole di
deroga alla competenza per territorio dell'autorità
giudiziaria.
Art. 5.
1. L'allievo può recedere dal contratto entro sette giorni
dalla data di stipulazione senza alcun onere, oppure in
qualsiasi momento pagando solo le rate in corso previste dal
contratto.
2. La comunicazione del recesso dal contratto deve essere
effettuata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. Della facoltà di cui al comma 1 si deve fare espressa
menzione nel contratto.
4. L'allievo che recede dal contratto antecedentemente
alla data di ricevimento della prima consegna di materiale
didattico è tenuto a restituire il materiale ricevuto;
l'organizzatore è tenuto a rimborsare la totalità delle somme
versate dall'allievo.
Art. 6.
1. Al fine di rilasciare agli organizzatori che ne
facciano eventualmente richiesta apposito attestato di
idoneità per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione
scolastica di cui all'articolo 1, è istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un apposito comitato formato da cinque funzionari
designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e da cinque membri eletti dal Consiglio
universitario nazionale. Il comitato è presieduto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, su sua
delega, da un sottosegretario di Stato dello stesso
Ministero.
2. Le domande volte ad ottenere l'attestato di cui al
comma 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, data di nascita, residenza,
situazione finanziaria e giuridica del richiedente;
b) condizioni di ammissione, programma dei corsi,
natura e scopo degli stessi;
c) note particolareggiate sulle qualifiche
professionali e pedagogiche del direttore dell'organizzazione,
dei responsabili dei corsi e del personale insegnante, nonché
sui metodi didattici seguiti.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, su proposta del comitato di cui al comma 1, rilascia
l'attestato di idoneità alla scuola richiedente, previa
verifica dei requisiti richiesti. L'attestato di idoneità è
valido per la durata di un triennio ed è rinnovabile solo a
richiesta.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, su proposta del comitato di cui al comma 1, può
revocare l'attestato di idoneità quando le condizioni indicate
non siano più soddisfatte da parte dell'organizzatore.
5. L'organizzatore è tenuto a segnalare al comitato di cui
al comma 1 qualsiasi modifica negli ordinamenti, nei programmi
e nei metodi apportata durante il periodo di validità
dell'attestato.
Art. 7.
1. Gli annunci, i messaggi e le documentazioni
pubblicitarie relativi all'attività della scuola non devono
contenere indicazioni o dichiarazioni ingannevoli.
2. La documentazione pubblicitaria deve essere completa
per quanto riguarda:
a) il sistema di ammissione, la natura e la durata
dei corsi e gli sbocchi che questi offrono;
b) l'attestato di studio rilasciato
dall'organizzazione e la precisa indicazione del suo carattere
privato;
c) la consistenza dell'organizzazione, nonché
l'organico e le qualifiche del personale.
3. In tutti gli strumenti di pubblicizzazione adoperati
deve essere indicato l'indirizzo completo della scuola.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la revoca dell'attestato rilasciato, oltre
le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.