XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 748




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina l'offerta di formazione a distanza o libera ed i corsi di preparazione agli esami universitari.
        2. La formazione a distanza o libera deve definire gli strumenti di comunicazione adoperati e gli insegnamenti impartiti, nonché un rapporto fra docente ed allievo in presenza o a distanza.


Art. 2.

        1. Al contratto stipulato fra il gestore della scuola di formazione a distanza o libera e l'allievo, o chi assume in suo nome l'obbligazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, del Consiglio, del 20 dicembre 1985, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
        2. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, le garanzie previste dalla presente legge si applicano anche se l'allievo, o chi assume in suo nome l'obbligazione, sottoscrive il contratto nella sede dell'ente che eroga il servizio.
        3. Il contratto deve contenere, a pena di nullità, oltre quanto eventualmente previsto da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche le seguenti indicazioni:

                a) nome ed indirizzo delle parti contraenti;

                b) denominazione e descrizione del corso;

                c) durata del corso;

                d) costo totale del corso, con indicazione separata delle spese riguardanti l'acquisto dei libri, l'attrezzatura o il materiale utile;
                e) indicazione del carattere privato e non legale dell'eventuale attestato rilasciato dalla scuola.


Art. 3.

        1. Nei corsi di preparazione universitaria il contratto di adesione non può superare la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
        2. Ogni eventuale clausola di obbligo a rinnovare il contratto è nulla.


Art. 4.

        1. Non è consentita la cessione del contratto ad altro soggetto, salvo il caso di previa approvazione dell'allievo o di chi ha assunto l'obbligazione a suo nome.
        2. La cessione, in tutto o in parte, ad altro soggetto dei diritti che l'organizzatore vanta nei riguardi dell'allievo conserva a quest'ultimo, nei confronti del nuovo organizzatore, i medesimi diritti che aveva verso il precedente.
        3. Nel contratto non possono essere incluse clausole di deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria.


Art. 5.

        1. L'allievo può recedere dal contratto entro sette giorni dalla data di stipulazione senza alcun onere, oppure in qualsiasi momento pagando solo le rate in corso previste dal contratto.
        2. La comunicazione del recesso dal contratto deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
        3. Della facoltà di cui al comma 1 si deve fare espressa menzione nel contratto.
        4. L'allievo che recede dal contratto antecedentemente alla data di ricevimento della prima consegna di materiale didattico è tenuto a restituire il materiale ricevuto; l'organizzatore è tenuto a rimborsare la totalità delle somme versate dall'allievo.


Art. 6.

        1. Al fine di rilasciare agli organizzatori che ne facciano eventualmente richiesta apposito attestato di idoneità per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito comitato formato da cinque funzionari designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da cinque membri eletti dal Consiglio universitario nazionale. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.
        2. Le domande volte ad ottenere l'attestato di cui al comma 1 devono contenere le seguenti informazioni:

                a) nome, cognome, data di nascita, residenza, situazione finanziaria e giuridica del richiedente;

                b) condizioni di ammissione, programma dei corsi, natura e scopo degli stessi;

                c) note particolareggiate sulle qualifiche professionali e pedagogiche del direttore dell'organizzazione, dei responsabili dei corsi e del personale insegnante, nonché sui metodi didattici seguiti.
        3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del comitato di cui al comma 1, rilascia l'attestato di idoneità alla scuola richiedente, previa verifica dei requisiti richiesti. L'attestato di idoneità è valido per la durata di un triennio ed è rinnovabile solo a richiesta.
        4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del comitato di cui al comma 1, può revocare l'attestato di idoneità quando le condizioni indicate non siano più soddisfatte da parte dell'organizzatore.
        5. L'organizzatore è tenuto a segnalare al comitato di cui al comma 1 qualsiasi modifica negli ordinamenti, nei programmi e nei metodi apportata durante il periodo di validità dell'attestato.


Art. 7.

        1. Gli annunci, i messaggi e le documentazioni pubblicitarie relativi all'attività della scuola non devono contenere indicazioni o dichiarazioni ingannevoli.
        2. La documentazione pubblicitaria deve essere completa per quanto riguarda:

                a) il sistema di ammissione, la natura e la durata dei corsi e gli sbocchi che questi offrono;

                b) l'attestato di studio rilasciato dall'organizzazione e la precisa indicazione del suo carattere privato;

                c) la consistenza dell'organizzazione, nonché l'organico e le qualifiche del personale.

        3. In tutti gli strumenti di pubblicizzazione adoperati deve essere indicato l'indirizzo completo della scuola.
        4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la revoca dell'attestato rilasciato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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