XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 747




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da un rilevante gap tra i tassi di disoccupazione maschile e quelli femminili (16,6 per cento per le donne contro il 9,3 per cento per gli uomini): i tassi di attività femminili in Italia sono i più bassi d'Europa (33,9 per cento contro la media del 45 per cento a livello europeo). La riduzione del divario dei tassi di disoccupazione può avvenire solo se in Italia si creerà nuova occupazione femminile, evitando misure assistenziali, ma creando le condizioni per lo sviluppo.
        Per trovare la soluzione al problema, è opportuno riflettere sui risultati di ricerche condotte da alcuni economisti, sulla base delle quali si è rilevato che i tassi di attività femminile risulterebbero più elevati per le donne che hanno potuto acquisire i livelli di formazione più alti. Indagini statistiche presentano un quadro in cui le donne italiane in possesso di titolo di studio universitario molto raramente risulterebbero inattive (in linea con la media europea); maggiore sarebbe invece la quota di donne in possesso di un mero diploma di scuola superiore in una situazione di inattività e molto maggiore appare la quota di donne inattive caratterizzate da un basso profilo di formazione professionale.
        Dai dati esposti emerge pertanto che una delle vie da percorrere al fine di colmare questo gap occupazionale è quella di favorire l'orientamento e la formazione professionale delle donne, obiettivo considerato di importanza primaria anche dall'Unione europea, al cui raggiungimento mirano difatti singole misure contenute nel Fondo sociale europeo e nel Programma comunitario Now, con particolare riguardo alle donne che tentano di entrare o di rientrare nel mercato del lavoro, le cui professionalità appaiono assai sovente inadeguate di fronte ai rilevanti cambiamenti che le sfide della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche impongono nel mercato del lavoro.
        Si auspica a tale fine l'approvazione di una legge che preveda l'applicazione di una formula contrattuale già ampiamente sperimentata, ovvero il contratto di formazione e lavoro, caratterizzato, da un lato, dalla previsione di sgravi contributivi a favore del datore di lavoro e, dall'altro, dall'obbligo a carico dello stesso datore di lavoro di fornire, ai lavoratori assunti con tale formula, un'attività di formazione professionale secondo specifici moduli prestabiliti contrattualmente.
        Si propone pertanto, all'articolo 1 della presente proposta di legge, di offrire ai datori di lavoro la possibilità di applicare il contratto di formazione e lavoro nei casi di assunzione delle donne iscritte da almeno tre anni all'ufficio di collocamento, con esenzione totale dai contributi previsti per il lavoro subordinato, in analogia a quanto previsto a favore dei profughi (articolo 5 della legge n. 344 del 1991).
        L'articolo 2 definisce la tipologia dei datori di lavoro che possono applicare i contratti di formazione e lavoro.
        L'articolo 3 prevede la misura della contribuzione a carico dell'azienda, per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, determinata in misura pari a quella prevista per gli apprendisti, che prevede esclusivamente la corresponsione delle cosiddette "marche settimanali", sempre in analogia a quanto previsto a favore dei profughi. Non si comprendono, infatti, le ragioni per le quali i profughi debbano essere avvantaggiati a confronto delle donne italiane!
        L'articolo 4 disciplina gli obiettivi e la durata della formazione; l'articolo 5 la durata minima e massima del contratto di formazione e lavoro; l'articolo 6 stabilisce la forma che il contratto deve rivestire a pena di nullità; l'articolo 7, infine, prevede la deroga alla normativa vigente in materia di limiti di età.
        Si sottolinea, onorevoli colleghi, che l'applicazione delle agevolazioni contributive è finalizzata a compensare l'impresa dei costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione dei programmi di formazione, che costituisce per il datore di lavoro un adempimento sempre necessario al fine di adeguare le competenze professionali della neo-assunta alle proprie esigenze produttive.




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