XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 747
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il mercato del
lavoro in Italia è caratterizzato da un rilevante gap
tra i tassi di disoccupazione maschile e quelli femminili
(16,6 per cento per le donne contro il 9,3 per cento per gli
uomini): i tassi di attività femminili in Italia sono i più
bassi d'Europa (33,9 per cento contro la media del 45 per
cento a livello europeo). La riduzione del divario dei tassi
di disoccupazione può avvenire solo se in Italia si creerà
nuova occupazione femminile, evitando misure assistenziali, ma
creando le condizioni per lo sviluppo.
Per trovare la soluzione al problema, è opportuno
riflettere sui risultati di ricerche condotte da alcuni
economisti, sulla base delle quali si è rilevato che i tassi
di attività femminile risulterebbero più elevati per le donne
che hanno potuto acquisire i livelli di formazione più alti.
Indagini statistiche presentano un quadro in cui le donne
italiane in possesso di titolo di studio universitario molto
raramente risulterebbero inattive (in linea con la media
europea); maggiore sarebbe invece la quota di donne in
possesso di un mero diploma di scuola superiore in una
situazione di inattività e molto maggiore appare la quota di
donne inattive caratterizzate da un basso profilo di
formazione professionale.
Dai dati esposti emerge pertanto che una delle vie da
percorrere al fine di colmare questo gap occupazionale è
quella di favorire l'orientamento e la formazione
professionale delle donne, obiettivo considerato di importanza
primaria anche dall'Unione europea, al cui raggiungimento
mirano difatti singole misure contenute nel Fondo sociale
europeo e nel Programma comunitario Now, con particolare
riguardo alle donne che tentano di entrare o di rientrare nel
mercato del lavoro, le cui professionalità appaiono assai
sovente inadeguate di fronte ai rilevanti cambiamenti che le
sfide della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche
impongono nel mercato del lavoro.
Si auspica a tale fine l'approvazione di una legge che
preveda l'applicazione di una formula contrattuale già
ampiamente sperimentata, ovvero il contratto di formazione e
lavoro, caratterizzato, da un lato, dalla previsione di sgravi
contributivi a favore del datore di lavoro e, dall'altro,
dall'obbligo a carico dello stesso datore di lavoro di
fornire, ai lavoratori assunti con tale formula, un'attività
di formazione professionale secondo specifici moduli
prestabiliti contrattualmente.
Si propone pertanto, all'articolo 1 della presente
proposta di legge, di offrire ai datori di lavoro la
possibilità di applicare il contratto di formazione e lavoro
nei casi di assunzione delle donne iscritte da almeno tre anni
all'ufficio di collocamento, con esenzione totale dai
contributi previsti per il lavoro subordinato, in analogia a
quanto previsto a favore dei profughi (articolo 5 della legge
n. 344 del 1991).
L'articolo 2 definisce la tipologia dei datori di lavoro
che possono applicare i contratti di formazione e lavoro.
L'articolo 3 prevede la misura della contribuzione a
carico dell'azienda, per tutta la durata del contratto di
formazione e lavoro, determinata in misura pari a quella
prevista per gli apprendisti, che prevede esclusivamente la
corresponsione delle cosiddette "marche settimanali", sempre
in analogia a quanto previsto a favore dei profughi. Non si
comprendono, infatti, le ragioni per le quali i profughi
debbano essere avvantaggiati a confronto delle donne
italiane!
L'articolo 4 disciplina gli obiettivi e la durata della
formazione; l'articolo 5 la durata minima e massima del
contratto di formazione e lavoro; l'articolo 6 stabilisce la
forma che il contratto deve rivestire a pena di nullità;
l'articolo 7, infine, prevede la deroga alla normativa vigente
in materia di limiti di età.
Si sottolinea, onorevoli colleghi, che l'applicazione
delle agevolazioni contributive è finalizzata a compensare
l'impresa dei costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione
dei programmi di formazione, che costituisce per il datore di
lavoro un adempimento sempre necessario al fine di adeguare le
competenze professionali della neo-assunta alle proprie
esigenze produttive.