XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 747




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni).

        1. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumano, con contratto di formazione e lavoro, donne iscritte da almeno tre anni all'ufficio di collocamento, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:

            a) Cassa unica per gli assegni familiari;

            b) maternità;

            c) cassa integrazioni guadagni;

            d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

            e) DS;

            f) mobilità e indennità di malattia;

            g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

            a) agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, e loro consorzi, ai gruppi di imprese;

            b) alle associazioni professionali, socio-culturali, ed alle fondazioni;

            c) agli enti pubblici di ricerca;

            d) ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione sia predisposto dagli ordini o dai collegi professionali.

Art. 3.

(Misura dei contributi).

        1. La contribuzione a carico dell'azienda, per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.


Art. 4.

(Obiettivi e durata della formazione).

        1. Il contratto di formazione e lavoro è mirato ad agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice, mediante l'acquisizione di competenze tecniche di alto contenuto innovativo, che adeguino le capacità professionali della medesima al contesto produttivo ed organizzativo esistente.
        2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno centotrenta ore di formazione teorica a favore della lavoratrice.


Art. 5.

(Durata minima e massima
del contratto di formazione e lavoro).

        1. Il contratto di formazione e lavoro è a tempo determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e massima di trentasei. L'apposizione al contratto di un termine di durata inferiore è illegittima e comporta:

            a) l'automatica sostituzione del minor termine con quello minimo previsto dalla legge;

            b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore di lavoro prima del termine minimo legale.

        2. Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile; la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Art. 6.

(Forma).

        1. Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.


Art. 7.

(Deroga ai limiti di età).

        1. L'assunzione tramite contratto di formazione e lavoro può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente in materia; è pertanto consentita l'assunzione anche di donne di età superiore ai trentadue anni.



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