XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 747
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni).
1. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2 che
assumano, con contratto di formazione e lavoro, donne iscritte
da almeno tre anni all'ufficio di collocamento, spetta
l'esenzione totale dai seguenti contributi:
a) Cassa unica per gli assegni familiari;
b) maternità;
c) cassa integrazioni guadagni;
d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti
gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) DS;
f) mobilità e indennità di malattia;
g) accantonamento per il trattamento di fine
rapporto.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) agli enti pubblici economici, alle imprese,
anche artigiane, e loro consorzi, ai gruppi di imprese;
b) alle associazioni professionali,
socio-culturali, ed alle fondazioni;
c) agli enti pubblici di ricerca;
d) ai datori di lavoro iscritti agli albi
professionali, quando il progetto di formazione sia
predisposto dagli ordini o dai collegi professionali.
Art. 3.
(Misura dei contributi).
1. La contribuzione a carico dell'azienda, per tutta la
durata del contratto di formazione e lavoro, è pari a quella
prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.
Art. 4.
(Obiettivi e durata della formazione).
1. Il contratto di formazione e lavoro è mirato ad
agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice,
mediante l'acquisizione di competenze tecniche di alto
contenuto innovativo, che adeguino le capacità professionali
della medesima al contesto produttivo ed organizzativo
esistente.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di formazione e
lavoro deve prevedere almeno centotrenta ore di formazione
teorica a favore della lavoratrice.
Art. 5.
(Durata minima e massima
del contratto di formazione e lavoro).
1. Il contratto di formazione e lavoro è a tempo
determinato, per una durata minima di ventiquattro mesi e
massima di trentasei. L'apposizione al contratto di un termine
di durata inferiore è illegittima e comporta:
a) l'automatica sostituzione del minor termine con
quello minimo previsto dalla legge;
b) l'illegittimità del recesso intimato dal datore
di lavoro prima del termine minimo legale.
2. Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile;
la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del
termine determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Art. 6.
(Forma).
1. Il contratto di formazione e lavoro deve essere
stipulato per iscritto a pena di nullità.
Art. 7.
(Deroga ai limiti di età).
1. L'assunzione tramite contratto di formazione e lavoro
può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla
normativa vigente in materia; è pertanto consentita
l'assunzione anche di donne di età superiore ai trentadue
anni.