XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 746
Onorevoli Colleghi! - La promozione delle pari
opportunità nell'ambito del lavoro autonomo è portata avanti,
almeno in linea di principio, sia in ambito comunitario (vedi
raccomandazione 84/635/CEE sulle azioni positive), sia a
livello nazionale: la legge n. 125 del 1991, all'articolo 1,
comma 2, lettera d), menziona, infatti, tra gli scopi
delle azioni positive, quello di promuovere l'inserimento
delle donne nei settori professionali e nei livelli nei quali
sono sottorappresentate.
In materia di legislazione per le pari opportunità la
situazione è la seguente: per quanto concerne le lavoratrici
subordinate, la produzione normativa in materia di lavoro
femminile è stata molto consistente e fortemente improntata a
princìpi di protezione della maternità; per quanto riguarda
l'imprenditoria femminile, esiste la legge n. 215 del 1992,
che prevede agevolazioni a sostegno della stessa, anche se
essa in passato ha soddisfatto una percentuale assai esigua di
domande, a causa della complessità degli adempimenti richiesti
per l'accesso alle agevolazioni e per l'esiguità degli
stanziamenti che vi vengono destinati annualmente; per contro,
rileviamo un vuoto normativo per quanto riguarda le
lavoratrici autonome e le libere professioniste seppure
all'interno della generale categoria del lavoro autonomo e
della libera professione. Queste categorie di donne, al pari
della lavoratrici subordinate e delle imprenditrici, si
trovano a dover affrontare i medesimi disagi legati alla
necessità di conciliare la vita familiare e la vita
professionale, disagi aggravati dalle problematiche connesse
all'attività, normalmente a carattere tecnico e specialistico,
che richiede dunque un continuo aggiornamento professionale,
oltre ad un investimento in beni strumentali, sia materiali
che immateriali. Si condividono pertanto pienamente le ragioni
per le quali il lavoro subordinato femminile, da un lato, e
l'imprenditoria femminile, dall'altro, hanno, rispettivamente,
una legislazione di tutela ed una legislazione di sostegno e
si condividono ugualmente le ragioni per cui le lavoratrici
autonome e libere professioniste sono state beneficiarie di
singoli provvedimenti legislativi a tutela della maternità (la
legge n. 546 del 1987 ha introdotto un'indennità di maternità
a favore delle lavoratrici autonome, mentre la legge n. 379
del 1990 ha esteso tale beneficio alle libere professioniste),
ma non si comprendono le ragioni per cui è assente una
normativa che sostenga le pari opportunità sotto il profilo
della crescita professionale e dello sviluppo competitivo, non
solo sotto il profilo della tutela della sfera familiare, di
cui beneficiano, in larga misura, anche gli uomini. In
quest'ottica si propone l'esenzione totale dai contributi
previdenziali, nonché un credito di imposta, pari al 10 per
cento a valere ai fini IRPEF e IVA a favore di tutti i neo
lavoratori autonomi e dei nuovi iscritti agli albi
professionali, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, per un periodo
di tre anni. Tale misura, il cui fine ultimo è quello di
ridurre i disagi cui sono esposte le donne che svolgono una
attività a carattere autonomo o professionale, si estende alla
categoria generale, per non incorrere nella violazione del
principio di pari opportunità uomo-donna.
Onorevoli colleghi, la ragione ispiratrice della presente
proposta di legge risiede non solo nella concessione di
benefìci ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti,
seppure all'interno della non violazione del principio di pari
opportunità, ma si traduce anche, seppure in modo indiretto,
in incentivi all'occupazione, che sarà incoraggiata
dall'alleggerimento del peso fiscale e contributivo a carico
degli stessi, come è possibile argomentare, mutatis
mutandis, sulla base delle esperienze positive maturate
nella prima applicazione della legge n. 215 del 1992 a favore
dell'imprenditoria femminile. Si auspicano pertanto risultati
positivi dall'alleggerimento del carico fiscale e contributivo
del lavoro autonomo e professionale.