XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 746
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concessa l'esenzione totale dai contributi
previdenziali a tutti i lavoratori autonomi che si siano
iscritti alla gestione autonoma dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a decorrere dalla data del 1^
gennaio 2002, nonché ai professionisti che si siano iscritti,
a decorrere dalla medesima data, al proprio ordine di
appartenenza, per un periodo di tre anni.
Art. 2.
1. E' concesso, altresì, a favore delle medesime categorie
di cui all'articolo 1 un credito di imposta pari al 10 per
cento ai fini IRPEF e IVA, per il medesimo periodo.
Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono
concesse a condizione che i beneficiari, al momento
dell'iscrizione all'INPS o all'albo professionale, non
superino i trentacinque anni di età.