XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 746




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concessa l'esenzione totale dai contributi previdenziali a tutti i lavoratori autonomi che si siano iscritti alla gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a decorrere dalla data del 1^ gennaio 2002, nonché ai professionisti che si siano iscritti, a decorrere dalla medesima data, al proprio ordine di appartenenza, per un periodo di tre anni.


Art. 2.

        1. E' concesso, altresì, a favore delle medesime categorie di cui all'articolo 1 un credito di imposta pari al 10 per cento ai fini IRPEF e IVA, per il medesimo periodo.


Art. 3.

        1. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono concesse a condizione che i beneficiari, al momento dell'iscrizione all'INPS o all'albo professionale, non superino i trentacinque anni di età.



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