XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 745
Onorevoli Colleghi! - L'Italia vanta il triste primato
di essere la seconda in classifica tra i Paesi più
industrializzati del mondo per tasso di disoccupazione
femminile.
La situazione del mercato del lavoro è penalizzata in
Italia dal fatto che la normativa nazionale è stata sempre
caratterizzata, fin dall'emanazione della legge in materia di
maternità, da una visione eccessivamente protettiva della
donna, giudicata come portatrice di una bassa professionalità,
in quanto maggiormente impegnata all'interno della
famiglia.
La legislazione in materia di lavoro femminile
(recentemente coordinata nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151) dunque, prevedendo per la donna lavoratrice che va in
gravidanza una serie di misure di tutela, disincentiva gli
imprenditori ad assumere donne nelle loro aziende, dovendo gli
stessi sopportare dei costi conseguenti a quell'evento.
Infatti, nel caso di gravidanza e di puerperio della
lavoratrice, essa può, come è noto, beneficiare di un periodo
da due a cinque mesi di assenza dal lavoro, con l'80 per cento
della retribuzione a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) ed il 20 per cento a carico del
datore di lavoro; di un periodo di assenza facoltativa post
parto da tre a quattro mesi, durante il quale matura solo il
trattamento di fine rapporto (TFR), (il cui onere per il 30
per cento è a carico dell'INPS, per il 70 per cento a carico
del datore di lavoro); di permessi giornalieri per
allattamento di due ore fino al compimento di un anno del
bambino (a carico dell'INPS) e di permessi non retribuiti per
malattie del bambino fino a tre anni, per giustificato motivo.
Da ciò si desume, molto facilmente, che il datore di lavoro la
cui lavoratrice benefìci di tutte le misure a suo favore,
perde la disponibilità di un elemento per un periodo di tre
anni, oltre a dovere sopportare dei notevoli costi sotto forma
di corresponsione di quota parte dell'indennità di maternità,
e di contributi figurativi per la maturazione del TFR e per
l'eventuale sostituzione della lavoratrice. Quantificare
precisamente in termini economici tali costi è impossibile,
variando questi a seconda dei vari settori di attività.
Si propone, pertanto, una misura forfettaria consistente
in un credito di imposta, che copra i costi diretti ed
indiretti della gravidanza e del puerperio della lavoratrice,
effettivamente sostenuti dal datore di lavoro nel triennio.
Il credito di imposta consisterà precisamente in un
bonus fiscale sugli oneri contributivi, sulle imposte
dirette e sull'imposta sul valore aggiunto, che scatterà per
ogni giorno di assenza della lavoratrice dal posto di lavoro,
da determinare nella misura della retribuzione giornaliera
maggiorata del 10 per cento.
L'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina
la misura e la decorrenza del credito di imposta.
L'articolo 2 specifica in che cosa consiste il credito di
imposta.
L'articolo 3 specifica i presupposti per la fruizione del
credito di imposta.