XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 745
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai datori di lavoro è concesso un credito di imposta,
pari alla retribuzione giornaliera maggiorata del 10 per
cento, per ogni giorno di assenza a causa di maternità o
puerperio, a favore di ogni nuova lavoratrice assunta, a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2003.
Art. 2.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 può essere
imputato agli oneri contributivi, alle imposte dirette ed
all'imposta sul valore aggiunto gravanti sul datore di lavoro
per i periodi di assenza della lavoratrice per maternità e
puerperio.
Art. 3.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è
riconosciuto ai datori di lavoro che documentino le effettive
assenze della lavoratrice a causa di maternità o
puerperio.