XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 743
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
propone intende riordinare lo stato giuridico complessivo
dell'intera docenza universitaria italiana, ridefinendone
diritti e doveri in vista di un'università più moderna e più
aderente alle sue esigenze di sviluppo, di ricerca e di
insegnamento.
La docenza universitaria è tuttora "congelata" nelle
strutture previste dal decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, salvo alcune successive modificazioni
di lieve entità. Il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980 definiva inoltre il ricercatore
universitario come "figura transitoria" priva di docenza
effettiva e da regolamentare più precisamente attraverso leggi
successive, mai emanate.
I progetti di legge esaminati nella XIII legislatura in
questo ramo del Parlamento, riguardanti l'attribuzione della
"terza fascia docente" ai ricercatori universitari,
intendevano colmare la lacuna istituzionale che ancora lascia
irrisolto il nodo cruciale dello stato giuridico dei
ricercatori.
Questo importantissimo problema, che ovviamente necessita
di urgente soluzione separata, deve tuttavia essere inquadrato
in un ben più ampio contesto, volto non solo a riconoscere i
ricercatori come "terza fascia docente" dell'università
italiana, ma anche e soprattutto a ridisegnare in modo più
moderno ed efficiente l'intero comparto della docenza.
La proposta di legge si prefigge pertanto questo scopo,
informandosi ai seguenti princìpi:
a) inquadrare la docenza universitaria in tre
fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà
didattica e di ricerca;
b) mantenere una struttura di carriera e di
retribuzione unica per tutti gli atenei;
c) creare nuovi ruoli (paralleli agli esistenti
posti ad esaurimento), prevedendo maggiori doveri didattici e
verifiche periodiche, nonché incentivi economici per chi vi
entrerà;
d) prevedere sviluppi economici e di carriera,
all'interno di ciascuna fascia, non più per anzianità ma solo
a fronte di procedure di valutazione;
e) prevedere il passaggio da una fascia a quella
superiore sia attraverso concorsi pubblici, sia attraverso
concorsi riservati (il cui numero, ogni anno e per ciascun
ateneo, viene vincolato ad una frazione data dei posti liberi)
da svolgere comunque con le stesse modalità dei primi.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge
ridefinisce la docenza universitaria in un unico ruolo
suddiviso in tre fasce; l'articolo 2 ridisegna la dotazione
organica dei professori universitari; l'articolo 3 stabilisce
i nuovi compiti ed obblighi dei professori universitari;
l'articolo 4 ridefinisce e regolamenta l'impegno a tempo pieno
oppure a tempo definito; l'articolo 5 specifica l'entità e la
suddivisione delle attività didattiche da affidare a nuovi
ruoli. Le norme per il reclutamento dei docenti sono conformi
alla legge 3 luglio 1998, n. 210, che all'articolo 6 della
proposta di legge sono affiancate da un periodo di conferma
della durata di due anni per la prima fascia di ingresso.
L'articolo 7 prevede una riserva di posti messi a concorso,
nella misura di un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle
due fasce superiori, destinati ai docenti della stessa
università che abbiano maturato, anche presso altre sedi, i
quindici anni di servizio nella fascia immediatamente
inferiore. L'articolo 8 prevede l'apertura di contratti di
insegnamento con ricercatori degli enti pubblici, con docenti
di altri atenei e con studiosi di chiara fama. L'articolo 9
assegna a ciascuna fascia tre livelli stipendiali a cui si
accede tramite la procedura di valutazione, come stabilito
all'articolo 10 e tramite apposite commissioni di valutazione,
secondo quanto previsto all'articolo 11.
L'articolo 12 stabilisce che il collocamento a riposo
decorra dall'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i
diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
All'articolo 13 viene demandata la progressione del
trattamento economico, delegando il Governo ad emanare
apposite norme per la disciplina della scala stipendiale,
specificando inoltre che i tre livelli stipendiali iniziali
per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle
retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato;
il medesimo articolo stabilisce una maggiorazione del 60 per
cento a favore dei professori universitari che optino per il
regime a tempo pieno. L'articolo 14 stabilisce alcuni compiti
esclusivi per incarichi di natura apicale. Le attività
didattiche e di ricerca svolte attraverso convenzioni o
contratti sono contemplate all'articolo 15, mentre gli
articoli 16 e 17 meglio specificano funzioni ed attività
compatibili ed incompatibili con la docenza universitaria, nei
regimi a tempo pieno oppure a tempo definito. Gli articoli 18
e 19 stabiliscono la vigenza delle norme non esplicitamente in
contrasto con la nuova disciplina, nonché le opportune norme
transitorie per il mantenimento (a domanda) dei ruoli
precedenti ovvero il transito, diretto o per concorso, alle
nuove fasce di docenza. L'articolo 20, infine, stabilisce
sanzioni amministrative alle università che non adottino in
tempo utile le modifiche e le disposizioni regolamentari di
loro competenza.