XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 743




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si propone intende riordinare lo stato giuridico complessivo dell'intera docenza universitaria italiana, ridefinendone diritti e doveri in vista di un'università più moderna e più aderente alle sue esigenze di sviluppo, di ricerca e di insegnamento.
        La docenza universitaria è tuttora "congelata" nelle strutture previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, salvo alcune successive modificazioni di lieve entità. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 definiva inoltre il ricercatore universitario come "figura transitoria" priva di docenza effettiva e da regolamentare più precisamente attraverso leggi successive, mai emanate.
        I progetti di legge esaminati nella XIII legislatura in questo ramo del Parlamento, riguardanti l'attribuzione della "terza fascia docente" ai ricercatori universitari, intendevano colmare la lacuna istituzionale che ancora lascia irrisolto il nodo cruciale dello stato giuridico dei ricercatori.
        Questo importantissimo problema, che ovviamente necessita di urgente soluzione separata, deve tuttavia essere inquadrato in un ben più ampio contesto, volto non solo a riconoscere i ricercatori come "terza fascia docente" dell'università italiana, ma anche e soprattutto a ridisegnare in modo più moderno ed efficiente l'intero comparto della docenza.
        La proposta di legge si prefigge pertanto questo scopo, informandosi ai seguenti princìpi:

                a) inquadrare la docenza universitaria in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca;

                b) mantenere una struttura di carriera e di retribuzione unica per tutti gli atenei;
                c) creare nuovi ruoli (paralleli agli esistenti posti ad esaurimento), prevedendo maggiori doveri didattici e verifiche periodiche, nonché incentivi economici per chi vi entrerà;

                d) prevedere sviluppi economici e di carriera, all'interno di ciascuna fascia, non più per anzianità ma solo a fronte di procedure di valutazione;

                e) prevedere il passaggio da una fascia a quella superiore sia attraverso concorsi pubblici, sia attraverso concorsi riservati (il cui numero, ogni anno e per ciascun ateneo, viene vincolato ad una frazione data dei posti liberi) da svolgere comunque con le stesse modalità dei primi.

        In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge ridefinisce la docenza universitaria in un unico ruolo suddiviso in tre fasce; l'articolo 2 ridisegna la dotazione organica dei professori universitari; l'articolo 3 stabilisce i nuovi compiti ed obblighi dei professori universitari; l'articolo 4 ridefinisce e regolamenta l'impegno a tempo pieno oppure a tempo definito; l'articolo 5 specifica l'entità e la suddivisione delle attività didattiche da affidare a nuovi ruoli. Le norme per il reclutamento dei docenti sono conformi alla legge 3 luglio 1998, n. 210, che all'articolo 6 della proposta di legge sono affiancate da un periodo di conferma della durata di due anni per la prima fascia di ingresso. L'articolo 7 prevede una riserva di posti messi a concorso, nella misura di un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle due fasce superiori, destinati ai docenti della stessa università che abbiano maturato, anche presso altre sedi, i quindici anni di servizio nella fascia immediatamente inferiore. L'articolo 8 prevede l'apertura di contratti di insegnamento con ricercatori degli enti pubblici, con docenti di altri atenei e con studiosi di chiara fama. L'articolo 9 assegna a ciascuna fascia tre livelli stipendiali a cui si accede tramite la procedura di valutazione, come stabilito all'articolo 10 e tramite apposite commissioni di valutazione, secondo quanto previsto all'articolo 11.
        L'articolo 12 stabilisce che il collocamento a riposo decorra dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti. All'articolo 13 viene demandata la progressione del trattamento economico, delegando il Governo ad emanare apposite norme per la disciplina della scala stipendiale, specificando inoltre che i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato; il medesimo articolo stabilisce una maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori universitari che optino per il regime a tempo pieno. L'articolo 14 stabilisce alcuni compiti esclusivi per incarichi di natura apicale. Le attività didattiche e di ricerca svolte attraverso convenzioni o contratti sono contemplate all'articolo 15, mentre gli articoli 16 e 17 meglio specificano funzioni ed attività compatibili ed incompatibili con la docenza universitaria, nei regimi a tempo pieno oppure a tempo definito. Gli articoli 18 e 19 stabiliscono la vigenza delle norme non esplicitamente in contrasto con la nuova disciplina, nonché le opportune norme transitorie per il mantenimento (a domanda) dei ruoli precedenti ovvero il transito, diretto o per concorso, alle nuove fasce di docenza. L'articolo 20, infine, stabilisce sanzioni amministrative alle università che non adottino in tempo utile le modifiche e le disposizioni regolamentari di loro competenza.




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